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    Buonasera a tutti, ho un caos e vorrei avere molte più info possibili perché online se ne trovano di tutti i colori e non so a chi chiedere informazioni corrette.
    Vorrei sapere gli sbocchi lavorativi sul corso di Scienze dell’educazione e formazione. Provengo da un liceo delle scienze umane e ho fatto l’esperienza di alternanza scuola lavoro presso varie cooperative con pz affetti da D.S.A. e, poiché mi è piaciuto vivere questa realtà, vorrei lavorarci personalmente un giorno come operatrice sociale.
    ho 21 anni e vi chiedo come posso mobilitarmi per quanto riguarda la formazione universitaria, se a fine laurea bisogna fare concorsi, magistrali ecc., se gli sbocchi lavorativi possano rendermi autonoma sotto il punto di vista retributivo (cioè se un domani, grazie alla mia laurea, io potessi tranquillamente mantenermi economicamente ad esempio se questo lavoro mi consentirà di acquistare casa). Insomma chi ne ha più ne metta! Vi ringrazio in anticipo.. :)

  • #2
    Benvenuta nel forum.

    In estrema sintesi:
    1. l'operatore sociale è una cosa, l'educatore un'altra; esistono oltretutto due tipi di educatori, l'educatore professionale socio-pedagogico e l'educatore professionale socio-sanitario.
    2. Per esercitare come educatore professionale socio-pedagogico è necessaria una laurea di classe L-19 (o vecchia 18), mentre l'educatore professionale socio-sanitario ha conseguito una laurea della classe L-SNT/2 (o vecchia SNT/2) con percorso specifico abilitante ed è iscritto a un apposito albo professionale, in quanto la sua è una professione sanitaria (della riabilitazione).
    3. Altresì l'educatore professionale socio-pedagogico che volesse esercitare nella fascia di età 0-6 (dalla nascita al compimento dei 6 anni) deve avere maturato nel proprio curriculum formativo 55 crediti specifici che consentono lo svolgimento della mansione nei servizi per la (prima) infanzia, ivi compresi gli asili nido (che ora sono entrati a far parte del sistema di istruzione), che eventualmente possono essere, del tutto o in parte, recuperati in un secondo momento oppure integrati nel corso di studi come crediti sovrannumerarî.
    4. Inoltre, può svolgere l'educatore della prima infanzia, ma non l'educatore professionale psico-pedagogico, il laureato magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) che abbia integrato il proprio corso, che però ha una durata normale di 5 anni e non 3, con una specializzazione da 60 crediti conseguibili parallelamente al corso di laurea magistrale o successivamente.
    5. Infine sono previste delle norme transitorie a sanatoria di già esercitava queste attività.

    Con finalità di spending review, possono esercitare nei servizi e nei presidî socio-sanitari e della salute anche gli educatori professionali socio-pedagogici, ma limitatamente agli aspetti socio-educativi.

    Il pedagogista è invece un professionista di livello apicale titolare di una laurea magistrale di classe LM-50, LM-57, LM-85 o LM-93. La norma, scritta con i piedi (del resto stiamo parlando dell'epoca di Valeria Fedeli), parla di «diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale» (mentre per l'educatore professionale socio-pedagogico scrive solo «laurea L19») e manca un decreto attuativo che stabilisca:
    - se tutte le lauree magistrali rilasciate nelle classi di cui sopra sono abilitanti o meno;
    - se l'abilitazione alla professione di pedagogista consenta, a chi non possiede a monte una laurea di classe L-19 (ad esempio uno che consegue una laurea magistrale afferente a una delle quattro classi di ci sopra dopo una laurea in Scienze della comunicazione, Filosofia, Lettere, Scienze e tecniche psicologiche o Scienze motorie; quest'ultimo caso è molto diffuso alla Parthenope di Napoli), di esercitare anche come educatore professionale socio-pedagogico e se vieppiù la professione di pedagogista assorbe anche la funzione specifica di educatore nei servizi per l'infanzia (o se anche in questo caso è necessario integrare i 55 crediti e/o possedere una laurea di classe L-19).
    Mancano inoltre le norme di equiparazione tra classi attuali e classi previgenti (il DI 09/07/2009 vale ai soli fini dei pubblici concorsi).

    Per i motivi di cui sopra se il proprio obiettivo è fare l'educatore è meglio iscriversi a un corso L-19 e NON proseguire gli studi dopo la laurea, perlomeno non in àmbito pedagogico-formativo.
    D'altronde, la professione di educatore è piuttosto ricercata, soprattutto nel c.d. privato sociale (noto anche come terzo settore), mentre quella di pedagogista fatica attualmente a trovare una collocazione lavorativa (e secondo me faticherà ancora a lungo, considerando che dopo la legge 341/1990 la laurea in Pedagogia, rilasciata dalle allora facoltà di Magistero, fu abolita e sostituita da Scienze dell'educazione proprio per dare nuova linfa a competenze scarsamente riconosciute anche a livello sociale, mentre ora assistiamo a un tentativo di ri-pedagogismo, reazionario e peraltro francamente patetico). Gli stipendi comunque sono bassi, e la concorrenza di laureati in discipline più o meno affini (Servizio sociale, Sociologia, più raramente Scienze e tecniche psicologiche visto che questa laurea non serve a niente se non come step per conseguire la magistrale in Psicologia) non si è ridotta più di tanto poiché l'abusivismo professionale è diffuso e tutt'altro che perseguito. Per essere chiari, parliamo di retribuzioni che variano tra i 500 e gli 800 euro netti mensili (e sovente non si tratta neanche di stipendi, ma di paghe a cottimo).
    Vero, d'altro canto, che Scienze dell'educazione è una di quelle lauree che non si negano a nessuno, con esami semplicissimi da superare e studenti (quasi esclusivamente di sesso femminile) che ci marciano abusando spesso della pazienza di docenti a volte avviliti dalla platea che si ritrovano di fronte, composta, senza offesa per nessuno, da oche, papere, somari e scimmie antropomorfi e pochi esseri pensanti con scarse opportunità di emergere, non essendo in grado di assumere sembianze estetiche particolari rispetto agli altri abitanti del bizzarro e scarsamente variegato giardino zoologico. Dunque tutto sommato lo scarso impegno necessario a conseguire una laurea del genere viene giustamente ricompensato, senza offesa per nessuno.




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    Riferimenti normativi (N.B.: il disegno di legge c.d. Iori non è mai diventato legge, ma i suoi contenuti sono stati di fatto trasposti nella finanziaria per il 2018):
    • legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), articolo unico, commi 594 e seguenti;
    • legge 4/2013 (regolamentazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi);
    • d.lgs. 65/2017 (riforma degli asili nido);
    • decreto 378/2018 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (attuativo del d.lgs. 65/2017);
    • nota/circolare MIUR r.u. prot. 14176/2018 (chiarimenti sui titoli richiesti per lo svolgimento della funzione di educatore d'infanzia);
    • legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), articolo unico, comma 517;
    • decreto legislativo 96/2019 (UVM);
    • decreto legislativo 421/1992 (contiene definizione delle professioni sanitarie);
    • decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018;
    • decreto 520/1998 del Ministro della sanità;
    • decreti del ministro di volta in volta competente per l'università istitutivi delle classi.
    • Con finalità di spending review, possono sercitare nei servizi e nei presidî socio-sanitari e della salute anche gli educatori professionali socio-pedagogici, ma limitatamnte agli aspetti socio-educativi.
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