annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Tipologia di attività formative

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Tipologia di attività formative

    Mentre con il previgente ordinamento esistevano solo esami fondamentali (detti anche istituzionali o obbligatorî) e complementari (talvolta c'erano esami opzionali, cioè che potevano essere scelti entro elenchi prestabiliti), con il nuovo esistono le tipologie di attività formative (TAF).

    Decreto MURST 509/1999 (non più vigente; corsi ad esaurimento)
    Per i corsi di laurea e di laurea specialistica, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indipsensabili per conseguirli sono raggruppati in 6 tipologie (art. 10, c. 1, decreto MURST 509/1999):
    a) attività formative in uno o più àmbiti disciplinari relativi alla formazione di base;
    b) attività formative in uno o più àmbiti disciplinari caratterizzanti la classe;
    c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare affini o integrative;
    d) attività formative autonomamente scelte dallo studente (a scelta libera);
    e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea (non alla laurea magistrale, ndr), alla verifica della conoscenza della lingua straniera (per la prova finale e per la conoscenza di una lingua straniera);
    f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 (altre).
    I crediti riservati dalle tabelle ministeriali (in termini di afferenza a uno o più settori scientifico-disciplinari) non possono essere superiori al 66% di quelli totali; inoltre i crediti devono essere un massimo del 50% totali con un minimo del 10% ciascuna nelle attività di tipo a, b e c (di base, caratterizzanti e affini integrativie) e un massimo del 20% totali con un minimo del 5% ciascuna nelle attività di tipo d, e e f (art. 10, c. 2).
    L'«àmbito aggregato per crediti di sede», che spesso si leggeva nelle tabelle, cosiddetto localmente, per brevità, «àmbito aggregato di sede» o anche «crediti di sede», era un sottoinsieme della lettera c, attività affini e integrative, sebbene spesso venisse classificato separatamente come «àmbito G», e comprendeva crediti autonomamente scelti dalla sedi, a volte organizzati in gruppi da cui lo studente poteva attingere più o meno autonomamente nella compilazione del piano di studi per costruirsi il proprio percorso.

    Decreto MIUR 270/2004
    Per quato concerne i corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli sono raggruppati in sole tipologie (art. 10, c. 1, decreto MIUR 270/2004):
    a) attività formative in uno o più àmbiti disciplinari relativi alla formazione di base;
    b) attività formative in uno o più àmbiti disciplinari caratterizzanti la classe.
    Le due tipologie di attivtà sommate devono comprendere un massimo del 50% dei crediti di ciascun corso, derogabile al rialzo per i soli corsi preordinati all'accesso a specifiche professioni, tenuto comunque conto degli obiettivi formativi generali delle classi (art. 10, c. 2).
    Per quanto concerne i corsi di laurea magistrale, la quota di cui sopra scende al 40%, sempre derogabile per gli stessi fini (art. 10, c. 3).
    Le università determinano autonomamente le seguenti ulteriori tipologie di attività formative (art. 10, c. 5):
    a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo (a scelta dello studente, non più completamente libera come con il DM 509/1999, ma soggetta a verifica di coerenza con il progetto formativo, salvo che il regolamento didattico nom ne preveda l'insindacabilità);
    b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (affini e integrative);
    c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano (per la prova finale e per la conoscenza di una lingua straniera);
    d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro (altre);
    e) nell'ipotesi di preparazione a professioni regolamentate cui all'art. 3, c. 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
    Mentre con il DM 509/1999 si usavano le medesime lettere del regolamento ministeriale, non essendo ciò più possibile per evidenti ragioni solitamente le attività vengono tabellate dagli atenei nel modo seguente:
    A = di base
    B = caratterizzanti
    C = affini e integrative (N.B.: nel regolamento ministeriale sono la lettera b del comma 3, mentre gli esami a scelta sono la lettera a)
    D = a scelta dello studente
    E = per la prova finale e per la conoscenza di una lingua straniera
    F = altre attività
    Tale classificazione alfabetica è utilizzata anche nelle banche dati ministeriali nonché da tutti gli organismi coinvolti (ad esempio il Cun) ed è quella raccomandata dal Cineca nei disciplinari tecnici.
    Per la sola classe LMG/01 le attività affini e quelle integrative sono separate e sono identificate rispettivamente dalla lettera R e dalla lettera C.

    Alcune notazioni:
    • la distribuzione delle attività formative nelle varie tipologie avviene per àmbiti disciplinari. Sia nell'ordinamento della classe, definito a livello ministeriale, sia negli ordinamenti dei singoli corsi non si avranno gli insegnamenti specifici, ma sarà specificato quanti crediti riferire a uno o più settori scientifico-disciplinari. Dunque, di fatto, l'autonomia delle sedi è indefinita visto che per un massimo del 50% di crediti incontra l'unico limite nel rispetto dei settori, per ciascuno dei quali gli insegnamenti attivabili sono di fatto infiniti. Sporadicamente ho visto piani di studio con esami di settori diversi da quelli stabiliti in ordinamento e una nota di rimando che specificava «l'ordinamento prevede il settore XYZ, ma il settore ABC è considerato affine» (con riferimento alle affinità di primo e secondo livello previste da decreti ministeriali). Del resto se io ho sostenuto l'esame di Storia contemporanea M-STO/04 e sulla base del suo riconoscimento mi viene convalidato (ovvero vengo dispensato dal sostenere) Storia del diritto contemporaneo IUS/19, è anche peggio
    • un singolo esame può rientrare per, quote parti, in più tipologie di attività formative. Ad esempio è possibile che l'ordinamento del corso preveda 6 crediti in IUS/08 nella formazione di base e 6 in quella caratterizzante e nella predisposizione del piano di studi si decida di offrire un unico corso IUS/08 da 12 crediti, che assolvono a entrambe. A volte, specie per rispettare il tetto massimo di esami, vengono aggregati in un unico insegnamento integrato moduli di diversi settori facenti capo anche a differenti tipologie di attività formative.
    • in molte sedi è possibile sostenere esami aggiuntivi, detti anche sovrannumerarî (più correttamente, si parla di crediti sovrannumerarî), generalmente, con qualche isolata eccezione, extracurriculari (cioè non collegati al piano di studi o piano carriera e dunque non facenti media).
    • le attività a scelta dello studente implicano spesso (col 509 di norma, non essendo la scelta vincolata alla coerenza del progetto formativo) la possibilità di scegliere nell'intera offerta formativa (perlomeno di pari ciclo) del dipartimento o scuola o magari dell'intero ateneo, oltre che di sostenere esami offerti per il proprio specifico corso di studi ma che per qualche ragione non siano stati sostenuti (ad esempio erano in opzione con altri e non sono stati scelti), salve possibilità di reitero. Ovviamente, in questo caso nel proprio piano di studi la TAF sarà D indipendentemente da come sia l'insegnamento in re ipsa.
    • le attività di base, caratterizzanti e affini e integrative nella quasi totalità dei casi consistono in insegnamenti frontali che si concludono con i classici esami di verifica del profitto, valutati in trentesimi (art. 11, c. 7, lett. d, DM 509/1999 e art. 11, c. 7, lett. e DM 270/2004), e sono sempre provvisti di settore scientifico-disciplinare. Rarissimamente vi sono attività sperimentali o pratiche, che comunque hanno SSD e ancora più raramente sono valutate con solo giudizio di idoneità. Le attività a scelta dello studente nella maggior parte dei casi possono essere solo esami (vedi punto precedente) e vengono parimenti valutate in trentesimi; ci sono però alcune eccezioni sia sul voto (ad esempio alla Federico II al dipartimento di Scienze sociali si può scegliere alternativamente tra esami e attività di tipo diverso ma in ogni caso non fanno media anche se vengono verbalizzate con voto. Peraltro credo che il voto non sia nemmeno trascritto nella carriera e dunque non può essere nemmeno in qualche modo riciclato altrove) sia sul SSD (in alcuni casi, anche se si tratta di esame con voto esso viene trascritto privo di SSD se a libera scelta). Tutte le altre attività di norma sono sprovviste di SSD e sono valutate con giudizio di idoneità (idoneo / non idoneo), più raramente di approvazione (approvato/riprovato ovvero superato / non superato) o di tipo qualitativo (ottimo, buono, sufficiente etc.); quando sono stages a volte l'esito è «effettuato». Ci sono eccezioni anche in questo caso: all'Università della Calabria in alcuni corsi (ricordo Filosofie e scienze della comunicazione e della conoscenza) perfino la prova finale è valutata in trentesimi e concorreva alla media, mentre in un ateneo romano di cui non ricordo l'esito dell'esame di idoneità di lingua inglese era valorizzato con il livello QCER raggiunto (credo vi fosse un minimo perché l'esame si ritenesse superato).
    • con il DM 509/1999 l'accertamento delle abilità informatiche era obbligatorio, con il DM 270/2004 non lo è.
    • l'accertamento della conoscenza della lingua straniera può costituire oggetto di verifica a sé o associato in qualche modo alla prova finale.
    • in ogni caso, l'accertamento delle abilità informatiche mediante idoneità non è necessario se il corso prevede esami del settore INF/01 e/o del settore ING-INF/05, così come la conoscenza della lingua straniera si intende accertata se sono presenti esami dei settori L-LIN (detti crediti possono essere previsti dall'ordinamento della classe o introdotti nell'ordinamento del singolo corso da parte della sede).
    • solitamente, quando la classe prevede la conoscenza di due lingue straniere, almeno una delle due è prevista sotto forma di esame, mentre per l'altra, se non presente il relativo settore, può essere prevista una prova di idoneità.
    • credo – a su questo potrei sbagliarmi – che la presenza di insegnamenti in lingua straniera o l'erogazione dell'intero corso in lingua straniera assolvano automaticamente al requisito della conoscenza linguistica, anche senza attribuirvi crediti specifici.
    • alcune università dichiarano nei propri regolamenti di tener conto, ai fini dell'analisi delle carriere pregresse, delle tipologie di attività formative. Nella prassi non mi risulta che ciò accada o che comunque produca effetti in concreto. Tra l'altro molti certificati non riportano le tipologie di attività formative e spesso questa non viene indicata neanche sui piani di studio, dunque sarebbe complicato risalirvi (un po' come già abbiamo detto al riguardo a proposito degli anni di corso).
    Ultima modifica di dottore; 03-05-2025, 07:23.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
Sto operando...
X