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Immatricolazione ad un cdl magistrale della stessa classe laurea già conseguita

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  • Immatricolazione ad un cdl magistrale della stessa classe laurea già conseguita

    Il quesito che pongo è il seguente: è possibile immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale appartenente alla stessa classe di laurea di una laurea magistrale già conseguita?

    Nel caso specifico io sarei interessato a due corsi. Un corso interclasse (erogato da un'università diversa da quello presso cui sono laureato) in cui delle due classi di laurea una è la stessa che già ho conseguito, mentre l'altra è diversa. In questo caso aggirerei il problema immatricolandomi al corso di laurea e conseguendo la classe che non ho conseguito.
    Un altro che mi interessa appartiene alla stessa classe, ma si tratta di un "curriculum" diverso (in università diversa). Gli esami sono totalmente diversi e si tratta di esami che non ho sostenuto.
    Navigando sui siti ministeriali sono finito sul sito del CUN e qui ho trovato due pareri: il"Parere Generale N. 16 del 07/10/2014" e del "Parere Generale N. 102 del 15/04/2004". Questi due pareri confermano la possibilità di conseguire un ulteriore titolo di laurea nella stessa classe, con la limitazione che non si tratterebbe rappresenterebbe un titolo di studio ulteriore rispetto a quello che già ho conseguito.

    Poi ho un'altra curiosità. Chi si immatricola ad un corso interclasse, da come ho capito leggendo alcuni regolamenti universitari, in sede di immatricolazione deve indicare la classe che vuole conseguire con la possibilità di cambiarla entro il terzo anno per i corsi di laurea triennale ed entro il secondo anno per i corsi di laurea magistrale. La curiosità è questa: conseguito il titolo in una classe di una laurea interclasse è possibile immatricolarsi nuovamente presso la stessa università e conseguire l'altra classe senza sostenere esami?




  • #2
    Quesito 1: questione già ampiamente affrontata nel forum; si può fare e abbiamo anche almeno un utente che lo ha fatto (dico «almeno» perché di questo sono certo avendolo conosciuto e visto personalmente i documenti, mentre per un altro ricordo vagamente una discussione in materia che non ricordo come si sia evoluta).

    Quesito 2: caso su cui non ho esperienze pratiche né testimonianze sul forum; posso dire che avevo io stesso posto il quesito all'Università di Modena e Reggio Emilia, dalla quale ebbi quattro risposte diverse (graduate più o meno nei modi seguenti: sicuramente no, probabilmente no, probabilmente sì, sicuramente no). Sottoposi il quesito al Ministero e non ho mai ricevuto risposta; finché non sarà un ateneo che richiederà il parere al Dicastero e/o al Cun questi non si esprimeranno, dato che tendono a ignorare le problematiche sollevate da privati. Se consideriamo, comunque, che con il vecchio ordinamento veniva consentito di conseguire la stessa laurea in un indirizzo differente (l'ho visto fare con Scienze della formazione primaria, nella quale l'indirizzo era costitutivo del titolo di studio, ma ho sentito ipotesi riferite perfino a corsi che non prevedevano l'esplicitazione dell'indirizzo), non dovrebbero esserci cause ostative. Secondo me dovrebbero anche modificare la legge sulla doppia iscrizione per consentire di conseguirei l titolo contemporaneamente in ambo le classi!
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      dottore, grazie per la risposta.

      Ho letto altre discussioni su questo forum in merito alla possibilità di conseguire un titolo nella stessa classe, ma non ho capito se poi ci si fosse riusciti ad immatricolare o meno. Quindi ci sono Università che permettono di farlo senza problemi. Credo che comunque sia necessario scegliere un curriculum/percorso diverso e che non presenti gli stessi esami.

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      • #4
        dottore torno nuovamente sulla questione. Per pura curiosità vorrei qualche informazione in più sul caso specifico che hai seguito (mi riferisco alla risposta al quesito 1). Ovviamente se ti va e sei disponibile anche in privato.

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        • #5
          La persona che conosco si è immatricolata, ha ottenuto la convalida di circa 60 crediti su 120 (peraltro hanno fatto due delibere di rettifica e in una di queste gli hanno tolto un esame che precedentemente gli avevano convalidato) e poi dopo essere andata diversi anni fuori corso ha rinuciato agli studi.
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          • #6
            Grazie mille per queste ulteriori informazioni!

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            • #7
              Sono andato a riguardarmi la corrispondenza con il collega e l'incartamento.
              Inizialmente, dalla segreteria avevano espresso perplessità circa la possibilità di conseguire un secondo titolo nella stessa classe e, comunque, richiedere l'abbreviazione di carriera, quindi invitarono il collega a produrre il parere del Cun dicendo che lo avrebbero allegato all'istruttoria che avrebbero imbastito per la competente struttura didattica. La pratica comprendeva un modulo, fornito dalla segreteria, nel quale l'interessato chiedeva espressamente di convalidare alcuni esami (alcune università fanno così). Tale modulo era strutturato in questa maniera: su una colonna l'istante dichiarava gli esami effettivamente sostenuti e sull'altra, per ciascuno di essi, l'esame o gli esami che proponeva di convalidare/dispensare.
              Inizialmente l'organo collegiale deliberò come se si trattasse di un trasferimento, probabilmente senza far caso al fatto che lo studente avesse già un titolo della stessa classe, e gli convalidò tutti gli esami richiesti (praticamente una novantina di crediti su 120, e la tesi da sola ne pesava 20) tranne uno con espressa motivazione di carattere squisitamente formale (non era specificato il voto dell'esame sostenuto). Sennonché successivamente (non ricordo se a istanza di parte o d'ufficio, ma è abbastanza irrilevante in questa sede, perciò non vale la pena di perdere tempo a ricostruire per filo e per segno l'intera vicenda) il il medesimo organo è intervenuto in autotutela a rettifica della decisione già assunta, adottando una nuova delibera in cui quell'esame è stato convalidato (il che mi fa pensare che l'iniziativa sia stata del collega, che avrà presentato un ricorso ovvero una domanda di riesame), ma con tutto un preambolo in cui veniva specificato che l'interessato possedeva già un titolo con identico valore legale e che in base al parere del Cun deve essere consentito di conseguire più titoli aventi valore legale in virtù del loro diverso contenuto sostanziale e pertanto, qualora si seguisse il criterio normalmente in uso, cioè massimizzare i crediti riconosciuti al fine di limitare il più possibile le perdite rispetto al percorso formativo precedente, il nuovo titolo costituirebbe una mera fotocopia del secondo. In ragione di ciò, tre convalide richieste dall'interessato «sono rigettate sulla base del principio di tutela della specificità del CdS» e tre esami non sono stati presi in cosiderazione poiché «lo studente non ha identificato un esame corrispondente da convalidare» e «non avendo la Giunta ritrovato, su sua iniziativa, possibili esami convalidabili nel piano di studi del CdS in Psicologia». Inoltre, essendo stati convalidati 30 crediti del primo anno e 36 del secondo, per un totale di 66 crediti, l'iscrizione è stata disposta al primo anno.
              In sostanza se, anziché immatricolarsi per un ulteriore titolo avesse richiesto il trasferimento prima della tesi, gli avrebbero convalidato praticamente tutto. Così facendo, invece, gli hanno convalidato circa metà percorso e aggiungo che la motivazione del diniego, correttamente formulata nel rispetto della legge 241/1990 oltre che della normativa specifica in materia di università, è inattaccabile.
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              • #8
                dottore ti ringrazio nuovamente per la disponibilità e soprattutto per la chiarezza della spiegazione.

                Immagino che gli uffici dell'università si siano trovati in difficoltà vista la richiesta "anomala" se così possiamo definirla.

                Nel mio caso specifico sarebbe un percorso rientrante nella stessa classe, ma alcuni esami sono molti diversi. Se mi soffermo solamente agli SSD e ai nomi degli esami me ne dovrebbero convalidare 5 su 12. In una delle tre università che sto considerando è offerto come corso interclasse e voglio vedere se è possibile virare sull'altra classe così da avere un titolo dal diverso valore legale.

                In questi giorni inizio a informarmi con una delle 3 università che mi interessano. Vedo cosa rispondono, ma credo che si aprirà uno scenario simile e credo mi verrà permesso. Poi chissà ????

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                • #9
                  Aggiungo: se il CUN si è espresso sulla questione immagino che è un caso che sicuramente si è presentato in qualche università!

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                  • #10
                    dottore ho un'altra curiosità. Ho letto un tuo post nel forum in cui hai spiegato la differenza tra "convalida" e "dispensa". Da come ho capito, in generale, la "convalida" viene adottata in caso di trasferimento da un ateneo all'altro per concludere una carriera già iniziata, mentre la "dispensa" nel caso di nuove carriere. Leggendo un po' i regolamenti di diversi corsi di laurea in genere si fa riferimento solamente alla "convalida" e questo mi fa pensare che alcune Università la "dispensa" non la considerino proprio. Chiedo: le università sono libere dunque di adottare il criterio che vogliono? Che poi nella sostanza cambia poco (credo), il risultato è sempre il riconoscimento dei CFU.

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                    • #11
                      Originariamente inviato da Drissdross Visualizza il messaggio
                      dottore ho un'altra curiosità. Ho letto un tuo post nel forum in cui hai spiegato la differenza tra "convalida" e "dispensa". Da come ho capito, in generale, la "convalida" viene adottata in caso di trasferimento da un ateneo all'altro per concludere una carriera già iniziata, mentre la "dispensa" nel caso di nuove carriere.
                      Non ho detto questo. Ho detto che funziona così negli – in verità pochi – atenei che operano questa distinzione, tra cui Federico II, Luigi Vanvitelli, Suor Orsola Benincasa, Gabriele d'Annunzio, Giustino Fortunato in base a quanto mi è stato riferito (ma non ho avuto modo di verificarlo), Firenze ma limitatamente ad alcune strutture (ad esempio nella scuola di Giurisprudenza e facevano, ma poi hanno deliberato di usare la convalida e non più la dispensa per i laureati in Scienze giuridiche che chiedono l'iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, cosa che di fatto mi risulta estesa anche a laureati in altre classi), Macerata, Teramo, Cassino.
                      D'altro canto in alcuni atenei – vedi Alma mater studiorum Università di Bologna – gli esami convalidati non fanno media, dunque anche se la chiamano convalida è di fatto una dispensa. In linea di massima, infatti, le dispense sono riportate senza voto, mentre le convalide ereditano il voto dell'esame riconosciuti a monte come convalidante (in caso di più esami riconosciuti, nella maggior parte dei casi si fa la media ponderata considerando ciascun esame in proporzione alla quota di crediti effettivamente portati in dote e non a quelli complessivi), ma la Gabriele d'Annunzio riports sempre i voti anche in caso di dispensa. Sempre in linea di massima, le dispense possono avvenire solo per esami interi, ma ci sono atenei che dispensano anche esami per crediti in misura maggiore di quelli sostenuti (Firenze; ovviamente la somma dei crediti dispensati non può mai essere superiori a quella dei crediti effettivamente conseguiti, altrimenti il provvedimento amministrativo è nullo) e atenei che invece chiedono l'integrazione al pari di come fanno con le convalide (Benincasa). Ci sono anche atenei che non ammettono l'integrazione in caso di convalida (Marcatorum) e che dunque se non hai un numero di crediti sufficiente per prevenire a una convalida – in alcuni regolamenti sono stabilite soglie di tolleranza – non ti convalidano proprio l'esame.
                      ​​​​
                      Sì, le università sono libere e spesso governate da regole non scritte. Anche i regolamenti della Vanvitelli parlano di convalida, ma poi nel mio caso – e ne conosco almeno altri quattro – hanno deliberato dispensa. Tieni presente che l'organo che emana il regolamento è quasi sempre lo stesso da cui promana la delibera di abbreviazione, sicché di fatto il regolamento non è vincolante in quanto il singolo provvedimento è posto sullo stesso piano nella gerarchia delle fonti, e dunque prevale per maggiore specialità oltre che in base al criterio cronologico.
                      ​​​
                      Ultima modifica di dottore; 29-03-2024, 18:09.
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                      • #12
                        dottore grazie mille della spiegazione!

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