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L'università manda il recupero crediti?
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L'università manda il recupero crediti?
Salve, sono iscritto presso un'università telematica, per effettuare la rinuncia agli studi devo pagare la seconda rata e successivamente posso immatricolarmi presso un'altra università chiedendo l'abbreviazione di percorso. Essendo entrata in vigore la nuova legge, potrei iscrivermi presso la seconda università (corso di laurea diverso) senza effettuare la rinuncia presso la prima, quindi non pagando la seconda rata alla prima università necessaria per effettuare la rinuncia, la domanda è: se non pagassi questa rata, dopo un tot anni si affideranno al recupero crediti chiedendomi gli interessi? Grazie.Tag: Nessuno
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Come abbiamo spesso spiegato sul forum, quando ci si iscrive all'università al contempo si viene assoggettati a un procedmento amministrativo a istanza di parte e si contraggono obbligazioni civili che discendono e derivano direttamente dalla posizione amministrativa.
Le tasse, i contributi e i diritti (per le università statali) e la retta (per le università non statali) costituiscono obbligazioni civili, come tali non soggette a decadenza ma a prescrizione estintiva. La prescrizione estintiva è quell'istituto tale per cui se il creditore non esercita il suo diritto entro un certo periodo, tale diritto si estingue. La prescrizione può essere interrotta con la messa in mora (art. 1219 cod. civ.), la diffida ad adempiere (art. 1456 cod. civ.), ma anche con qualsiasi atto con il quale il creditore manifesti la volontà di esercitare il proprio diritto, indipendentemente da come sia qualificato (avviso, sollecito, invito, intimazione, ingiunzione…), e perfino con un ricooscimento esplicito o implicito dell'obbligazione da parte del debitore. L'interruzione comporta il computo ex novo dei termini. Ovviamente perché l'atto interrutivo sia valido occorre che sia documentabile e comprovabile, quindi tipicamente che venga ritualmente notificato come previsto dal codice di procedura civile. Tuttavia, è molto frequente nella prassi commerciale il tentativo di interrompere la prescrizione tramite semplici lettere ordinarie, perché costa meno (spesso non sono neanche spedite con servizi di posta ordinaria, ma di posta massiva, come fossero stampe, in abbonamento, e quindi si risparmia ancora di più), o tramite posta elettronica non certificata, in quanto il creditore è sprovvisto di casella PEC o non l'ha comunicata e non è assoggettato all'iscrizione di un indirizzo PEC nei pubblici registri, confidando nel fatto che il debitore compirà un'azione con la quale dimostrerà di essere venuto a consocenza del contenuto della missiva e/o riconoscerà l'esistenza del debito a suo carico. Per questo motivo, il mio consiglio è ignorare sempre e comunque qualsiasi tentativo di recupero del credito che non pervenga a mezzo posta raccomandata o strumenti equivalenti di fatto o di didirtto, non richiedere mai al creditore informazioni sulla propria posizione debitoria e di non confermare mai, neanche indirettamente, di avere ricevuto lettere nell'interesse del debitore, che sono i tipici errori che commette il debitore. Attenzione: interrompe la prescrizione anche la contestazione del debito, quindi se la contestazione non è fondata e non si intende pagare per altri motivi è meglio l'inerzia.
Secondo l'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, il termine estintivo per le tasse, i contributi e le rette universitari è di 5 anni ai sensi dell'art. 2948 del codice civile, che prevede tale termine di prescrizione ridotto, rispetto a quello ordinario di cui al 2946 (decennale), per «tutto ciò che deve pagarsi epriodicamente ad anno o in termini più brevi». Indipendentemnte dal numero delle rate (oramai anche nelle università statali si è arrivati a un iper frazionamento, sino a 8), le tasse, i contributi e le rette vanno considerati unitariamente e pertanto il diritto di credito può essere esercitato dall'indomani rispetto alla scadenza dell'ultima rata. Da questo momento, ex art. 2945 cod. civ., si computa il termine estintivo.
La rinuncia è un atto con il quale viene cessata anzitempo la carriera su istanza dello studente a discrezionalità vincolata per l'amministrazione; tale istanza ha cioè carattere dispositivo e l'amministrazione si deve limitare a prenderne atto, quindi se essa viene trasmessa a distanza diviene efficace nel momento in cui viene a conoscenza dell'amministrazione o quando rientra nella sua sfera di conoscibilità (i famosi dieci giorni di giacenza della raccomandata inesitata); in quest'ultimo caso produce effetti liberatorî per l'interessato indipendentemente dall'effettiva cognizione della controparte.
Siccome la posizione amministrativa e quella civile sono due cose diverse, in séguito a cessazione della carriera senza conseguimento del titolo, per decadenza o rinuncia, l'amministrazione ha sempre facoltà di esercitare il proprio diritto di recupero del credito, mentre non può assoggettare l'esecuzione di due provvedimenti a discrezionalità vincolata quali la decadenza e la rinuncia all'assolvimento delle obbligazioni civili. Se così fosse, a coloro che per 8 anni consecutivi non hanno sostenuto esami e non hanno pagato le tasse e i contributi non decadrebbero. In realtà non è così, perché la decadenza avviene automaticamente e la rinuncia avviene quando viene espressa. Gli atti amministrativi conseguenti hanno natura ricognitiva, non statuente; essi cioè prendono atto di quanto si è già verificato de iure, senza poter stabilire niente.
Quanto detto sinora vale se si applicano le norme su decadenza e rinuncia residue di cui ai RR.DD. 1592/1933 e 1269/1938. La maggior parte di queste norme è da ritenersi non più applicabile per effetto di abogazione implicita, in quanto superata dalle norme contenute nelle varie riforme universitarie susseguitesi nel tempo, a cominciare dalla legge 341/1990 e per finire con la legge 33/2022, che ha abolito il divieto di contemporanea iscrizione e consentito sino a due iscrizioni parallele. L'art. 17, c. 95, della legge 127/1997 ha poi stabilito che gli ordinamenti didattici competono alle singole università entro limtii tracciati dal competente dicastero mediante atto amministrativo del ministro avente forma di D.M. e rango regolamentare di portata generale ai sensi della legge 400/1988. Orbene, i decreti ministeriali 509/1999 e 270/2004 e i derivati non hanno stabilito nulla in materia e così nemmeno la maggior parte degli atenei. L'Università degli studi di Torino ha abolito la decadenza e ha stabilito che gli iscritti a corsi post reformam possono solo richiedere l'interruzione degli studi e non la rinuncia, subordinando l'interruzione al pagamento dell'intero anno in corso e degli arretrati. Anche in questo caso io sono scettico circa la legittimità di legare l'esecuzione di un atto amministrativo che comunque si configura come vincolato all'estinzione delle obbligazioni civili, se non altro perché non eseguendo la volontà dell'utente l'amministrazione fa in modo che il credito continui a protrarsi e dunque vìola il divieto di aggravamento del danno (cfr. art. 1227 cod. civ., anche quale corollario del 1175). Poi ci sarebbe da dire che le tasse, i contributi e la retta hanno natura corrispettiva di un servizio cui con l'atto interruttivo o di rinuncia l'utente manifesta la volontà di non avvalersi.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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