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DECADENZA

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  • DECADENZA

    Buongiorno, so che questo genere di domande sono fatte spesso ma sono nel panico. Mi sono iscritta all'uni nel 2006 e ho frequestato per 3 anni. Poi ho dovuto smettere e non ho fatto la rinuncia perchè speravo di poter finire gli 8 esami che mi mancavano ma purtroppo non è andata così.
    Questa mattina ho chiamato la segreteria e mi hanno detto che la mia posizione è decaduta quindi se volessi terminarw dovre immatricolarmi es iscrivermi di nuovo.
    La mia domanda è: possono chiedermi gli arretrati? Non posso fare una rinuncia in quanto già decaduta.
    p.s in questi anni nn ho mai ricevuto nulla a casa e nel mio profilo risulta sospeso solo il pagamento per l'iscrizione al 4 anno.
    grazie per la pazienza

  • #2
    Nessuno può aiutarmi? Vi prego sono nel panico

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    • #3
      Buonasera.

      La carriera di studente costituisce giuridicamente un procedimento amministrativo "cornice" entro il quale vengono espletati vari altri procedimenti amministrativi (ad esempio esami), cioè un procedimento amministrativo macro che si compone di tanti piccoli microprocedimenti e si conclude quando tutti i procedimenti al suo interno sono conclusi. Alcuni dei procedimenti sono soggetti a imposte di bollo ma, soprattutto, il procedimento macro e i suoi rinnovi (iscrizioni annuali) sono assoggettati ad alcuni corrispettivi. Mentre l'imposta di bollo costituisce un tributo, tali corrispettivi, che sono le tasse e i contributi, costituiscono giustappunto prestazioni corrispettive di un servizio e dunque obbligazioni civili.

      Con la decadenza, esattamente come con la rinuncia, la posizione amministrativa è cessata. Hai comunque diritto a ottenere una certificazione degli esami sostenuti e a richiederne il riconoscimento per un'eventuale nuova carriera che intraprenderai. Le modalità di riconoscimento variano da università a università: in tutte le telematiche ad eccezione della Iul (che ricalca un po' le procedure della Università degli studi di Firenze) il procedimento di riconoscimento è unico, cioè non vengono fatte distinzioni tra ex studenti che si re-immatricolano e studenti attivi che chiedono di proseguire gli studi iniziati in altro ateneo mediante trasferimento in arrivo. Alla Iul, invece, si distingue tra trasferimento in ingresso e re-immatricolazione di studenti decaduti o rinunciatari con recupero carriera pregressa, che a sua volta non costituisce un genus proprio ma un sottotipo dell'abbreviazione di carriera (l'altro è quello per titolo già conseguito). E comunque nessuna telematica fa pagare alcunché (la Pegaso però sconta la retta e chi non chiede riconoscimenti di crediti). Le università tradizionali, invece, solitamente parlano di ricognizione o reintegro di carriere oggetto di rinuncia o decadute, richiedono a tal fine un contributo specifico e spesso più elevato rispetto a quello previsto per i trasferimenti in ingresso e le abbreviazioni per secondi (e ulteriori) titoli e inoltre talvolta prevedono criteri leggermente diversi per il riconoscimento (ad esempio valutazioni di non obsolescenza).

      Per quanto concerne la posizione debitoria, quella è indipendente dalla posizione amministrativa e dunque l'università avrebbe titolo per recuperare il proprio credito. Il credito che legittimamente può vantare, però, è quello sino all'ultimo anno in cui hai rinnovato l'iscrizione con atto formale oppure, tacitamente, pagando la prima rata di tasse e contributi. In questo caso contrai il debito per l'intero anno accademico. Tuttavia, le tasse e i contributi universitari si prescrivono alla peggio in dieci anni (dico «alla peggio» perché non è chiarissimo quale sia il termine da applicare tra i vari previsti dal codice civile e una parte della giurisprudenza applica non il termine ordinario, bensì quello ridotto di cinque anni o addirittura uno ancora più breve) e dunque i tuoi debiti sono estinti, salvo che l'ateneo abbia prova di avere esperito un tentativo di recuperarli prima della prescrizione: in tal caso, il termine si è interrotto e va computato da capo ad partire dalla data di ciascun tentativo.
      BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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      • #4
        Grazie infinite davvero, io non ho mai ricevuto nulla se non il bollettino classico nel 2009 ( prima rata quarto anno fuori corso) mai pagato. Poi non ho assolutamente alcun ricordo, sono certa che se mi fosse arrivato qualcosa sarei andata subito a chiarire e pagare. Nemmeno 1 mail o una telefonata ed infatti non mi ero mai posta il problema.
        Quindi anche che avessi pagato la prima rata per il 2009/2010 avrei comunque dovuto saldare solo le altre due restanti relative a quell'anno giusto? Dal 2010/2011 niente corretto?

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        • #5
          Ciao,

          il bollettino non interrompe la prescrizione poiché sarà stato spedito per posta ordinaria o massiva. A meno che tu non abbia confermato in qualche modo di averlo ricevuto, anche pagando, esso non vale come atto di costituzione in mora o diffida.
          Per calcolare il termine estintivo, dunque, fa' 10 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione corrispettiva relativa all'ultimo anno accademico di iscrizione, corrispondente alla scadenza dell'ultima rata.
          ​​​​​
          Saluti.
          ​​​​​
          BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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          • #6
            Quindi l'ultimo anno accademico corrisposto con regolarità nel mio caso è quello del 2008/2009. Da setrembre 2009 (quindi per quello del 2009/2010) non ho più pagato. Cioè ho chiuso i miei 3 anni regolarmente senza iniziarne un quarto dall'inizio. 10 anni sono 2020...io sono decaduta dopo 8 anni dall'ultimo esame discusso a luglio 2009 (sociologia 26 :) me lo ricordo per il caldo) nel 2017. Sono fuori gittata dai :)

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            • #7
              Ho un'altra domanda che riguarda chi invece è costretto con la rinuncia a pagare arretrati. Lo deve fare perchè con la rinucia "ammette" in un certo senso la volontà di essere stato iscritto? Cioè..esempio: smetti per 5 anni di pagare e vai a fare rinuncia. L'atto di rinuncia equivale ad una tacita volontà di voler essere stato iscritto comunque per quei 5 anni?

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              • #8
                Con la rinuncia non bisogna pagare gli arretrati. Lo abbiamo spiegato settordici volte nel forum. Le università che subordinano l'accettazione della rinuncia all'estinzione della posizione debitoria commettono un abuso in quanto la rinuncia è un atto a discrezionalità vincolata. Dopodiché, l'università ha titolo per recuperare il proprio credito, ma si tratta di due variabili indipendenti.
                Diversamente opinando, significherebbe interpretare la rinuncia come un atto legato all'obbligazione civile e dunque avente natura contrattuale, dunque privatistica e non pubblicistica. In tal caso, comunque, si tratterebbe di un atto unilaterale ricettizio, che, come tale, è immediatamente esecutivo e assume efficacia nel momento in cui entra nella sfera di conoscibilità della controparte. La quale deve astenersi, con il proprio comportamento, dal contribuire all'aggravamento del danno, altrimenti altrimenti concorre con la propria condotta a cagionare il danno a sé stesso (art. 1227 cod. civ.), visto che rifiutandosi di conoscere la rinuncia (si tratta infatti di una mera cognizione) incrementerebbe di fatto il credito già concesso.
                Peraltro alcune università, come Federico II e Tor Vergata, con la rinuncia rinunziano esse stesse a recuperare eventuali crediti pendenti. Tor Vergata precisa pure che per lo studente non sarà possibile richiedere rimborsi e consente di sanare, prima della rinuncia, gli anni in cui sono sostenuti esami senza essere in regola: in questo modo si riescono a recuperare tutti gli esami. Diversamente, gli esami superati in anni in cui non sono state pagate tutte le rate vengono annullati, come se non fossero stati mai sostenuti.
                BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                • #9
                  Allora io avevo capito male. Nel senso che sembrava che le università maturassero tutte le tasse di tutti gli anni prima della rinuncia anche se lo studente era sparito senza dare più esami o mettere piede in ateneo. Non so se mi sono spiegata. Grazie 1000

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                  • #10
                    Originariamente inviato da Aria Visualizza il messaggio
                    Allora io avevo capito male. Nel senso che sembrava che le università maturassero tutte le tasse di tutti gli anni prima della rinuncia anche se lo studente era sparito senza dare più esami o mettere piede in ateneo. Non so se mi sono spiegata.
                    Ti sei spiegata benissimo. Alcune università chiedono tutti gli anni, altre solo gli anni in cui lo studente ha manifestato la volontà di iscriversi pagando la prima rata (inclusiva dell'imposta di bollo relativa all'istanza di rinnovo dell'iscrizione). In entrambi i casi fanno una cosa illegittima in quanto c'è una norma che stabilisce che in caso di sospensione di fatto è possibile effettuare una ricognizone pagando un importo forfetario annuo (adesso non ricordo gli estremi della norma a memoria e non ho tempo di effettuare una ricerca, ma nel forum si trova). Inoltre l'illegittimità sta nel fatto di correlare la pretesa all'esecuzione del procedimento amministrativo: sono due variabili indipendenti.
                    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                    • #11
                      Meno male che non ho fatto la rinuncia prima allora in un certo senso ;)

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