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Dilemma piano di studi precedente e nuova immatricolazione

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  • Dilemma piano di studi precedente e nuova immatricolazione

    Salve a tutti,

    spero possiate aiutarmi a districare questa matassa che per me solo, forse, appare complicata.

    Sono stato iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università A. La mia prima carriera decade. Così, per non perdere gli esami di profitto sostenuti, mi iscrivo nuovamente alla medesima, e l'Università A mi convalida gli esami. Sostengo un paio di esami sotto la nuova Carriera. Quest'anno presento istanza di rinuncia di questa seconda Carriera.
    La certificazione che mi ha rilasciato l'Università (non presentabile ad altre pubbliche amministrazioni) è così suddivisa:
    • Gli esami della prima Carriera "Convalidati", senza indicare né data, voto, SSD e CFU
    • Gli esami svolti sotto la seconda Carriera riportano tutti i dati
    Vorrei iscrivermi ad Università online, che mi chiede autocertificazione degli esami di precedente carriera universitaria.

    Il mio dilemma è come autodichiarare tutto ciò, essendo una autocertificazione a responsabilità penale. Cioè, gli esami oggetto di convalida hanno un valore e sono validi solo per la Università A o possono essere utilizzati anche nel mio caso per la nuova Università? Cioè, in un certo senso, possono essere oggetto di una convalida esami già convalidati una volta?
    Oppure, devo dichiarare che sono "convalidati" e basta, senza poter riportare i dati che, tra l'altro, non sono riportati nella certificazione rilasciatami?
    La nuova Università ha un obbligo di valutare tutto ciò o davanti a una autocertificazione con dentro scritto "convalidato" semplicemente non ne tiene conto?
    Una prima Università online mi chiedeva questi dati ulteriori alla convalida, che io non potevo ricavare se non dalla prima Carriera.
    Ma se è possibile, perché non riportare tutto anche nella certificazione della seconda carriera?

    Grazie in anticipo!



  • #2
    Ciao,

    innanzitutto tu non puoi essere stato iscritto a una facoltà, ma casomai a un preciso corso di studi della facoltà: prima della legge 240/2010, quando tutti gli atenei d'Italia erano suddivisi in facoltà ad eccezione della Université de la Vallée, nonché ancora oggi presso i pochi atenei ancora suddivisi in facoltà, presso le facoltà di Giurisprudenza si trova(va)no corsi di laurea in Scienze giuridiche (praticamente ovunque), corsi di laurea in Scienze dei servizi giuridici (in quasi tutte le università), corsi di laurea in Servizio sociale (Federico II), corsi di laurea in Scienze dell'amministrazione (Parthenope), corsi di laurea a indirizzo economico (Pegaso, Fortunato), corsi di laurea in Scienze politiche (Camerino, eCampus), corsi di laurea in Scienze della comunicazione (eCampus, spostato da Psicologia), corsi di laurea specialistica 22/s, in 102/s, 70/s e 99/s, corsi di laurea magistrale LMG/01, LM-63 e LM-90 etc. etc..

    Tanto premesso, tu devi autocertificare, anche contestualmente, due carriere, distinguendo gli esami effettivamente sostenuti per ciascuna delle due carriere. Se vuoi ti posso preparare un format.
    Sei sicuro che dall'area personale tu non riesca ad accedere anche alla carriera precedente (selezionando il numero di matricola) e a generare le relative certificazioni e/o autocertificazioni di cortesia?

    Originariamente inviato da Gerardo Visualizza il messaggio
    Cioè, gli esami oggetto di convalida hanno un valore e sono validi solo per la Università A o possono essere utilizzati anche nel mio caso per la nuova Università?
    Gli esami convalidanti o dispensanti (cioè le fonti riconosciute dalla carriera d'origine sulla base delle quali ti è stata concessa la convalida o dispensa degli esami sulla carriera di destinazione) sono gli esami che hai effettivamente sostenuto con esito positivo (cioè superato) e sono validi sempre e comunque.
    Gli esami convalidati o dispensati (o riconosciuti, secondo una dicitura di Esse3 utilizzata anche da Unitelma Sapienza) sono validi esclusivamente nella carriera in cui appaiono e non sono utilizzabili in altre carriere.

    Cioè, in un certo senso, possono essere oggetto di una convalida esami già convalidati una volta?
    No, altrimenti io senza sostenere esami anziché conseguire altre 4 o 5 lauree potrei conseguirne altre 14 o 15 millantando di aver sostenuto esami in materie che in realtà non ho mai studiato solo perché mi sono stati convalidati i relativi esami. Ti faccio un esempio: io ho sostenuto nel corso X un esame di Sociologia della devianza SPS/12 oppure di Criminologia IUS/17 e sulla base di esso mi convalidano nel corso Y Criminologia forense M-PSI/05 perché li ritengono affini sul piano culturale, oppure ho sostenuto Sociologia generale SPS/07 e mi convalidano Psicologia sociale M-PSI/05 per la stessa ragione, oppure ho sostenuto Sociologia del lavoro SPS/09 e mi convalidano Psicologia forense M-PSI/05 perché la tabella prevede 6 crediti di attività formative di base in qualsiasi settore dell'area 14: secondo te secondo te significa che ho maturato 6 crediti M-PSI/05? E in questo caso ritieni che ci sia stata una "riconversione" dei crediti che ho già maturato oppure addirittura i nuovi si sommano ai vecchi compiendo il miracolo della moltiplicazione dei crediti, cosicché magari valgano pure per le classi di concorso per l'accesso all'insegnamento secondario? Ovviamente no: l'esame da me effettivamente sostenuto sarà sempre quello e un'eventuale ulteriore carriera implicherà un nuovo apprezzamento degli interessi in gioco con una nuova disamina alla luce dei criteri che attengono a quello specifico corso e della pertinenza degli esami da me sostenuti con quelli dello specifico corso. Magari dopo aver conseguito la laurea Y mi iscrivo al corso di laurea Z, che pure prevede l'esame di Criminologia, ma essendo un esame specifico del corso la commissione deputata al riconoscimento lo ritiene insostituibile per garantire la conformità del mio profilo culturale in uscita con i risultati attesi dall'ordinamento del corso di studi indicati nella SUA, oppure non può utilizzare il mio esame di cui sopra in quanto destinato a generare altra convalida.
    Una diversa interpretazione non sarebbe possibile in quanto produrrebbe un ingiusto vantaggio in capo allo studente, che per ogni nuova carriera si ritroverebbe regalati esami mai sostenuti e crediti mai maturati, in maniera esponenziale e potendo conseguire dunque a catena, potenzialmente, tutti i titoli di pari ciclo previsti dall'ordinamento in maniera "gratuita".

    Oppure, devo dichiarare che sono "convalidati" e basta, senza poter riportare i dati che, tra l'altro, non sono riportati nella certificazione rilasciatami?
    La maggior parte delle università non tiene in alcun conto gli esami convalidati o dispensati in altre carriere e coloro che hanno predisposto appositi moduli per autocertifcare (vedi Unifi, Unibo, Unistrada, Unitelma Sapienza, Vanvitelli etc.) di solito chiedono espressamente di indicare i soli esami effettivamente sostenuti.
    Gli atenei che usano applicativi informatici sviluppati da Be smart (Smart_edu nelle sue varier versioni, suite Gomp) prevedono che per inserire esami generati da dispense o convalide si debba contrassegnare un'apposita casella in quanto così è strutturata la piattaforma. Roma Tre però mi ha chiesto espressamente di tralasciarli, Suor Orsola Benincasa mi ha chiesto (anche per aggirare il problema del time out a causa del quale ogni volta bisogna immettere tutti i dati ex novo) di indicare solo gli esami che erano stati effettivamente presi in considerazione sulla base della prevalutazione ricevuta etc.. Solo la Cattolica mi ha chiesto espressamente di inserire, e segnalare come tali, gli esami dispensati o convalidati da precedenti carriere, ma è evidente che tale richiesta aveva una funzione di controllo: volevano verificare che non avessi per l'appunto spacciato per sostenuti esami convalidati o dispensati con il rischio di abbuonarmeli per la seconda volta. Infatti, l'esito della prevalutazione automatica era identico a quando non li avevo inseriti (segno che il sistema è programmato per non prendere in considerazione gli esami marcati come convalidati o dispensati attraverso quel flag) e anche quando è stata effettuata l'analisi da un essere umano non sono stati presi in considerazione.
    Nella mia ultraventennale esperienza ricordo di aver letto una sola volta su un verbale, mi pare della Uniba, la dicitura «si convalida in quanto già convalidato dall'Università degli studi di Napoli "L'Oreientale"». Attenzione, però: l'organo collegiale, su proposta dell'istruttore, aveva considerato le convalide dell'Orientale per orientare le proprie decisioni, convalidando gli esami con le stesse diciture di quelli convalidati dall'Orientale, ma a tal fine aveva "bruciato" l'esame di origine e quindi non aveva riconosciuti all'interessato un numero di crediti maggiore di quello conseguito. Credo inoltre che avevano ricevuto proprio la delibera dell'Orientale in quanto erano a conoscenza anche degli esami sulla base dei quali erano state effettuate le convalide, cosa che nel certificato e nelle autocertificazioni automaticamente generate non appare. L'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" è molto attenta nel motivare le proprie determinazioni e deliberazioni: credo sia l'unica università d'Italia che rispetta appieno, nei propri procedimenti amministrativi concernenti la didattica, la legge 241/1990, oltre che i decreti ministeriali concernenti le classi, che sanciscono che i dinieghi vanno adeguatamente motivati.
    In generale è poco ortodossa la condotta di quelle università che stabiliscono l'insindacabilità del provvedimento di convalida o dispensa degli esami (tutti gli atti amministrativi sono riformabili in autotutela e, ovviamente, ne è ammessa la tutela giurisdizionale), l'impossibilità di rinunciare all'intero riconoscimento o alla convalida o dispensa di talune specifiche attività e l'obbligo di dichiarare gli esami già sostenuti, peraltro senza omissioni, attivando obbligatoriamente il procedimento di convalida o dispensa. Infatti la convalida o dispensa è effettuata nell'interesse esclusivo dello studente, non nell'interesse pubblico o dell'amministrazione, pertanto lo studente può legittimamente rinunciarvi del tutto o in parte (magari perché quell'ateneo riporta pure i voti e lui vorrebbe ripetere gli esami per alzarsi la media).

    La nuova Università ha un obbligo di valutare tutto ciò o davanti a una autocertificazione con dentro scritto "convalidato" semplicemente non ne tiene conto?
    Ut supra.

    Una prima Università online mi chiedeva questi dati ulteriori alla convalida, che io non potevo ricavare se non dalla prima Carriera.
    Infatti dalla prima carriera, con iniziale minuscola, li devi dichiarare. Puoi anche fare un'unica dichiarazione contestuale, per esempio come segue (la parte in arancione è proprio se ci tieni, altrimenti puoi tranquillamente ometterla visto che è tutto già abbastanza chiaro):


    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO



    Il sottoscritto Gerardo de Gerardis, nato a Sant’Anastasìa il 7 dicembre 1994, codice fiscale …………….., residente nel comune di Piombino, frazione Riotorto, con abitazione alla località Poggio alle Forche (Vignale), strada provinciale 39 Aurelia vecchia, s.n.c. (variante S.S. 1 Aurelia km 237), codice di avviamento postale 57025, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del testo unico sulla documentazione amministrativa, emanato con DPR 445/2000 e ss.m..ii., dichiara sotto la propria responsabilità, visti gli artt. 75-76 del predetto testo unico e consapevole dunque delle sanzioni penali e delle conseguenze sul piano amministrativo che deriverebbero dalla falsità ideologica o materiale nell’atto:
    • di essere stato immatricolato al numero ………….., nell’anno accademico 2001-2002, dalla Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, presso cui è stato iscritto sino all’anno accademico 2008-2009 al corso di laurea in Scienze giuridiche ex DM 509/1999, classe 31, presso la facoltà di Giurisprudenza, sede di Vercelli, e che detta carriera è estinta/cessata per rinuncia/decadenza;
    • di essersi immatricolato nell’anno accademico 2020-2021 con numero …………... presso l’Università degli studi di Torino, corso di laurea magistrale a ciclo unico ex DM 270/2004 in Giurisprudenza, classe LMG/01, presso il dipartimento di Giurisprudenza (Scuola delle scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali), cui è a tutt’oggi iscritto;
    • di aver superato, complessivamente nelle due carriere, gli esami di cui alla seguente tabella (N.B.: nella tabella sono indicati solamente gli esami effettivamente sostenuti, non quelli di cui si sono ottenuti convalide, dispense o esoneri).
    SSD Denominazione CFU Voto Data Sede
    IUS/08 Diritto costituzionale 9 30 e lode 02/01/2002 Piemonte orientale
    IUS/01 Istituzioni di diritto privato 9 28/30 02/02/2002 Piemonte orientale
    IUS/17 Diritto penale 6 20/30 05/02/2002 Piemonte orientale
    IUS/08 Integrazione di Diritto costituzionale 5 25/30 05/03/2023 Torino
    IUS/09 Diritto regionale 6 30/30 04/04/2024 Torino
    Il sottoscritto dichiara altresì che presso la seconda carriera di cui sopra gli sono stati convalidati/dispensati i seguenti esami:
    SSD Denominazione CFU Voto Note
    Diritto costituzionale 9 di 14 da integrare per 5 CFU
    Istituzioni di diritto privato 6
    Diritto civile 3 di 6 da integrare per 3 CFU
    Diritto penale 6
    Riotorto, 01/10/2024.
    Gerardo de Gerardis
    (documento firmato digitalmente)






    Ma se è possibile, perché non riportare tutto anche nella certificazione della seconda carriera?
    Perché altrimenti sarebbe una certificazione falsa.
    Ultima modifica di dottore; 02-10-2024, 11:35.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Sempre impeccabile dottore!

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      • #4
        Innanzitutto, ti ringrazio veramente tanto, mi hai davvero illuminato su un punto di cui non riuscivo a venire a capo. La tua risposta, esaustiva e frutto di tempo sottratto ad altre cose, merita tutta la stima.
        Comprendo ora meglio il quadro generale, in particolare l'apprezzamento diverso degli esami che farà la nuova Università in relazione agli esami sostenuti, e presenterò l'intera situazione afferente ad entrambe le carriere.
        Stando alla valutazione rimessa alla nuova Università, mi chiedo - e ti chiedo conferma - se sia possibile per la relativa omogeneità degli esami per corsi di laurea simili (Laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienza dei Servizi giuridici ecc.) una tendenziale convalida degli esami sostenuti nella prima carriera - se sia possibile considerarli stando a quanto dici che sono sempre validi al netto di aggiornamenti normativi.

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        • #5
          Ultima riflessione: lo studente è tenuto a presentare la propria carriera pregressa al fine di un suo riconoscimento?

          Potrebbe non voler farsi riconoscere alcun esame di altra carriera e rifare tutto dal principio?

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          • #6
            Originariamente inviato da Gerardo Visualizza il messaggio
            Stando alla valutazione rimessa alla nuova Università, mi chiedo - e ti chiedo conferma - se sia possibile per la relativa omogeneità degli esami per corsi di laurea simili (Laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienza dei Servizi giuridici ecc.) una tendenziale convalida degli esami sostenuti nella prima carriera - se sia possibile considerarli stando a quanto dici che sono sempre validi al netto di aggiornamenti normativi.
            Finché parliamo di corsi dello stesso ciclo della stessa classe o di classi manifestamente affini, ragionevolmente gli esami ti vengono convalidati (o dispensati) laddove i loro settori scientifico-disciplinari corrispondano a quelli degli esami da te sostenuti. Il problema è la differenza dii crediti e lì si aprono prassi estremamente diverse da università a università, che possono comportare scostamenti anche notevoli. Ti faccio il mio esempio di Giurisprudenza. La classe LMG/01 è una classe particolare per la quale è prevista una deroga al principio secondo cui non meno del 50% dei crediti debba essere rimesso all'autonomia universitaria (art. 9, c. 2, decreto MIUR 270/2004): 216 crediti su 300 sono vincolati e oltretutto sono vincolati molto più di quelli delle altre classi, perché il vincolo è su singoli settori scientifico-disciplinari o su intervalli di settori assai ristretti. Quindi i corsi di studio sono tutti estremamente simili. In più trattandosi di lauree magistrali a ciclo unico (o meglio di un'unica laurea magistrale a ciclo unico in quanto la classe vincola anche la denominazione del corso e, a differenza di come avviene per le classi normali, lo qualifica come corso unico ancorché progettato a livello di ateneo) avevo il vantaggio di potere richiedere il riconoscimento sia di titoli di primo ciclo sia di titoli di secondo ciclo. Eppure richiedendo le prevalutazioni a una cinquantina di università per iscrivermi alla LMG/01 con abbreviazione di carriera nell'anno accademico 2020-2021 mi sono ritrovato, al netto di quelle che non mi hanno mai risposto (o mi hanno risposto in maniera evasiva ovvero dissimulando, tergiversando, procrastinando, probabilmente nella speranza che desistessi; in un caso, addirittura mi è stato) e quelle che si sono rifiutate di mettermi l'ipotesi per iscritto, con una forbice che andava dai soli 71 crediti della Luiss, con iscrizione al II anno, ai ben 244 crediti, con iscrizione al V anno, della Cattolica (Roma Tre 223 e V anno; UniTo, ove mi sono iscritto, 191 poi ridotti a 189 e IV anno; UnitelmaSapienza 171 e IV anno; Pegaso 156 e IV anno; Marconi 150 e IV anno; Cusano 150 e III anno; UniFi 144 con anno di corso a discrezione della commissione; UniPg 138 e III anno; Fortunato 133 e IV anno; Lumsa 127 e IV anno; UniSob 122 e IV anno; UniTn 121 e III anno; UniBo sede Ravenna 121 e III anno; UniUrb 120 e III anno; UniCam 116 + eventualmente il tirocinio, con anno di corso non specificato; Bicocca 115 e III anno; Tor Vergata 104 con anno di corso non specificato). Come mai così macroscopiche divergenze?
            La risposta alla domanda di cui sopra va ricercata in una combinazione tra diverse variabili, che possono incidere tutte in maniera significativa ma la cui presenza dipende dalle scelte, dagli usi e dalle prassi del singolo ateneo. Aggiungo che non solo i regolamenti formali possono cambiare di anno in anno, ma cambiano anche gli usi (cioè le consuetudini, vale a dire «si è sempre fatto così e dunque si deve fare così»), le prassi e le sensibilità individuali. Mi è capitato, infatti, di avere prevalutazioni molto diverse da un anno all'altro a parità di piano di studi del corso di destinazione, e peraltro quasi sempre quelle successive sono state meno favorevoli delle precedenti (benché avessi conseguito, nel frattempo, ulteriori titoli). Una volta addirittura a farmi la prevalutazione era stata la stessa persona e sulla seconda c'erano quasi 90 crediti in meno! Le variabili sono:
            • trattamenti diversi a seconda che le carriere siano state maturate nell'àmbito di corsi della stessa o di diversa classe ovvero dello stesso o di diverso àmbito disciplinare, variamente definito.
            • presa in considerazione del solo SSD o anche della denominazione dell'insegnamento (fermo restando che per normativa è obbligatorio convalidare almeno il 50% dei crediti dello stesso settore in caso di tranisti tra corsi della stessa classe).
            • peso attribuito al singolo esame. Ciò che differenzia maggiormente i corsi di laurea magistrale della classe LMG/01 non è nemmeno il peso specifico di ciascun settore scientifico-disciplinare, perché alla fin fine anche la quantità di crediti per ogni settore rappresentato è più o meno sempre quella, ma fondamentalmente il frazionamento: se per esempio nel diritto processuale civile sono previsti dai 14 o 18 crediti, l'università X offre un unico esame da 14, l'università Y un esame da 9 e uno da 6, l'università Z tre esami da 6 cediti cadauno. Ebbene, alcune università semplicemente non fanno caso ai crediti, convalidano o dispensano e basta e alla fine l'importante è che non ti abbiano regalato crediti, cioè non ti abbiano riconosciuto più crediti di quanti tu effettivamente ne abbia maturati. Altre applicano soglie di tolleranza (solitamente di 1-2 crediti, a volte di 3; mi pare di aver visto in qualche caso soglie di tolleranza proporzionali al peso degli esami da convalidare oppure progressivamente crescenti). Altri atenei invece tengono conto dei crediti. In questo caso, ti convalidano o dispensano un esame solo se il numero di crediti dell'esame riconosciuto all'origine è uguale o superiore, salvo soglie di tolleranza. Se è inferiore, alcune sedi chiedono un'integrazione, altre invece non convalidano affatto; in alcune sedi, non sono ammesse integrazioni qualora i crediti da recuperare siano superiori a una certa soglia, nel qual caso la convalida o dispensa dell'esame non ha luogo.
            • prevalenza o meno del SSD sulla della denominazione specifica dell'esame. Laddove si fa prevalere l'SSD, sostanzialmente si fa la somma dei crediti maturati nello stesso SSD e si vanno a coprire gli esami di quel SSD sino ad esaurimento dei crediti, stabilendo dove prescrivere integrazioni. In questo modo, qualora avanzino dei crediti da un esame riconosciuto, possono essere utilizzati per coprire, sino ad esaurimento, esami dello stesso SSD e, viceversa, possono essere sommati i crediti tratti da più esami per convalidarne uno solo. In alcuni atenei questa cosa non è ammessa poiché vige la regola che a un esame debba per forza corrrispondere un esame. Poi ci sono la varianti: un esame sostenuto può dar luogo alla convalida di più esami, più esami sostenuti possono dar luogo alla convalida di un unico esame etc..
            • esami a scelta libera. Gli esami a libera scelta dello studente (da non confondere con quelli a scelta vincolata, solitamente definiti opzionali ma a prescindere) in alcune sedi non sono convalidabili per principio, in altre sono convalidabili solo se si trova un esame omologo o corrispondente (perlomeno per SSD) a un esame proprio dell'offerta formativa della sede di destinazione (quella specifica per il corso, quella del dipartimento, quella dell'ateneo etc.), che generalmente doveva essere previsto per l'anno di regolamento e attivo per la coorte alla quale viene ricondotto il proprio primo anno virtuale, in altre è di prammatica coprirli con i crediti residui dalle eccedenze (nel qual caso, di norma, vengono verbalizzati proprio come «crediti a scelta» senza ulteriori specificazioni). In alcune (poche) sedi invece viene proprio riportato l'esame riconosciuto. Ad esempio UnitelmaSapienza nei crediti a scelta libera trascrive tranquillamente esami che lo studente ha sostneuto in altro ateneo mantendone denominazione e SSD ed eventualmente ridimensionadno al ribasso i crediti (a seconda di quanti ne servono). Anche la Sapienza fa così, tra l'altro nemmeno registrando l'esame come convalidato/dispensato/riconosciuto, ma come «sostenuto in altro ateneo» (con la data originaria), così come fa pure con gli esami sostenuti nell'àmbito di programmi di mobilità internazionale («sostenuto in ateneo estero»).
            • affinità. In alcune sedi si tiene conto anche di settori contigui oppure affini, secondo criteri variabili sede per sede, commissione per commissione, istruttore per istruttore. È opportuno tener presente che le affinità non sono quelle stabilite per decreto ministeriale (che hanno la funzione di assegnare gli insegnamenti al personale docente), o perlomeno non solo. In un corso giuridico che preveda come unico esame SECS-P Economia politica, è probabile che questo venga convalidato anche sulla base di Politica economica, Economia aziendale, perfino Storia economica o Statistica, poiché la ratio è che quei crediti da ordinamento o da classe devono essere coperti da un esame SECS e il fatto che si sia sostenuto un esame di Economia aziendale anziché uno di Economia politica non stravolge il progetto formativo nel suo insieme. Viceversa in un corso economico è quasi impossibile che un esame SECS-P/02 venga usato per convalidare un esame SECS-P/01. Comunque su questo la discrezionalità delle sedi è totale e personalmente, come ho visto esami L-ART generare come per magia esami M-STO (tipo Storia del teatro per Storia contemporanea), ho visto anche il rifiuto di convalidare Diritto fallimentare IUS/16 sulla base di un Diritto fallimentare IUS/04 con lo stesso programma (programma ovviamente non preso in considerazione, perché quasi nessuno li chiede e nessuno li guarda) nonostante si trattasse di un esame a scelta (a scelta libera e non in opzione!) e perfino il rifiuto di convalidare un esame del settore SPS/08 denominato "Creatività e comunicazione pubblicitaria", da 7 crediti fetenti, a uno studente che arrivava da altro corso di laurea della stessa classe (Scienze della comunicazione) nella quale aveva maturato la bellezza di 40 e più crediti nello stesso settore suddivisi tra Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa (9), Sociologia della comunicazione (9), Teorie e tecniche della comunicazione pubblica (6), Sociologia dei processi culturali (9) e vari esami di giornalismo. Secondo l'ateneo, si poteva convalidare Sociologia della comunicazione ma non gli esami settoriali poiché (seguono le testuali parole di un docente di sesso femminile) «gli esami non sembrano centrare molto con creatività e pubblicità», un ragionamento totalmente privo di senso dacché stiamo parlando di un SSD qualificante la classe, il cui impianto formativo prevede che si debba maturare competenze ascrivibili al settore SPS/08, ma non necessariamente al settore della pubblicità, che non a caso non ha un SSD a parte. D'altro canto, la ratio secondo cui nei transiti tra corsi della stessa classe vi è obbligo di riconoscere almeno il 50% dei crediti nello stesso SSD sta proprio nel preservare alcune caratteristiche specifiche che distinguono un corso rispetto (gli obiettivi specifici del corso) a un altro anche a parità di SSD, ma al contempo, porprio perché gli SSD sono gli stessi, preservare le imprescindibili componenti comuni. Dunque qualora il corso di provenienza fosse in Comunicazioni di massa e quello di destinazione in Marketing e comunicazione d'impresa, una volta convalidato almeno il 50% dei crediti SPS/08 di cui si aveva copertura all'origine, la struttura didattica avrebbe potuto motivare il rifiuto (ricordo sempre che i dinieghi vanno motivati, anche se l'unico ateneo che sembra rispettare l'obbligo è l'Università di Bari Aldo Moro: in tutti gli altri casi, si può proporre ricorso al Tar per carenza di motivazione) con il fatto che l'esame di Creatività e comunicazione pubblicitaria fornisce conoscenze e competenze volte a perseguire gli obiettivi formativi specifici del corso, che sono diversi dagli obiettivi formativi del corso di origine, anche con riferimento agli altri elementi distintivi rinvenibili nella SUA (sbocchi occupazionali, risultati di apprendimento attesi espressi tramite i sei descrittori europei dei titoli di studio).
            • limitazioni ai titoli riconoscibili. Tutte le università riconoscono i crediti acquisiti nei corsi di laurea per convalidare/dispensare esami su corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e i crediti acquisiti nei corsi di laurea magistrale per convalidare/dispensare esami sui corsi di laurea magistrale normali (di solo secondo ciclo, di durata biennale) o a ciclo unico e talvolta anche su corsi di laurea (di durata triennale, primo ciclo). Oltre a questo ci addentriamo in un ginepraio:
              • lauree magistrali a ciclo unico. In alcune sedi i crediti accumulati nell'àmbito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono riconoscibili esclusivamente su altri corsi di laurea magistrale a ciclo unico e su corsi di laurea. In altre sono riconoscibili sia su corsi di laurea sia su corsi di laurea magistrale, talvolta con limiti (sovente di difficile applicabilità, come ad esempio «si riconoscono sui corsi di laurea magistrale solo i crediti relativi agli esami degli ultimi due anni).
              • master di primo livello. Alla Università per stranieri di Reggio di Calabria "Dante Alighieri", per una palese confusione tra ciclo e livello, i crediti acquisiti nell'àmbito di corsi di master di primo o di secondo livello livello sono riutilizzabili solo rispettivamente in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. In tutte le altre sedi, si tiene conto del ciclo: essendo il master di primo livello un titolo di secondo ciclo come la laurea magistrale (EQF-7), i relativi crediti si riconoscono ai fini di abbreviare un corso di laurea magistrale (N.B.: quasi mai sono ammessi passaggi e trasferimenti tra master e tra master e corsi di studio di altra tipologia; inoltre i crediti dei master non vengono praticamente mai riconosciuti se il titolo non è stato conseguito). Alcuni regolamenti, invece, escludono la possibilità di riconoscere crediti propri di corsi di master o, in generale, di corsi che qualificano come post lauream, comunque denominati (anche non rilascianti titoli, come i corsi di perfezionamento). Alcuni prevedono un tetto alla riconoscibilità di crediti di questo genere, magari derogabile solo in caso di percorsi integrati di master + laurea magistrale progettati e offerti dallo stesso ateneo.
              • master di secondo livello, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. Di solito vengono presi in considerazione almeno sui corsi di laurea magistrale, come se fossero titoli di secondo ciclo anche se (fatto salvo qualche diploma di specializzazione) sono di terzo; c'è una certa preclusione (a mio avviso inspiegabile) per i dottorati. Comunque su questo è impossibile tracciare un andazzo generale e bisogna verificare caso per caso. In linea di massima suggerisco di provare a chiedere il riconoscimento solo nel caso in cui si abbia in mano una lista di esami sostenuti completa di settori scientifico-disciplinari e, possibilmente, voti. In tutti gli altri casi è proprio inutile perdere tempo.
              • esami singoli. Detti anche, impropriamente, corsi singoli, sono quegli esami sostenuti all'esito di insegnamenti singoli. Alcuni atenei non li prendono in considerazione per principio (solitamente ti dicono che non possono, senza spiegare il perché), altri dicono che non sono riconoscibili se sostenuti a titolo di recupero OFA, ma ovviamente questa norma può valere solo con riferimento a quel corso specifico (e mi sembra anche logico che se devo recuperare 30 crediti per entrare in un certo corso di laruea magistrale non potrò riciclare gli stessi 30 crediti nell'àmbito del corso di laurea magistrale medesimo, ma gli esami esami singoli sono e tali rimangono, cioè non hanno il contrassegno «recupero OFA», dunque li potrò eventualmente riutilizzare su ipotetico future carriere). Altri dicono che devono essere stati sostenuti nell'àmbito di corsi di laurea magistrale per essere riconosciuti su (cioè dare luogo a convalida di) corsi di laurea magistrale e di corsi di laurea per essere riconosciuti su corsi di laurea, ma anche qui prescrivono una cosa difficilmente verificabile per varie ragioni (1. nelle certificazioni non sempre è riportato il corso di studio da cui l'esame è tratto, anche perché alcuni atenei hanno proprio un'offerta specifica di insegnamenti singoli a prescindere da quelli offerti per i corsi di studio; 2. alcuni atenei consentono di iscriversi a insegnamenti singoli di secondo ciclo anche se non si ha una laurea e perfino di sceglierli come insegnamenti a scelta per i corsi di laurea e/o, viceversa, di scegliere insegnamenti di corsi di laurea come insegnamenti a scelta di corsi di laurea magtistrale).
              • carriere plurime o troppi crediti. Alcune università non cumulano i crediti di più di una o due carriere oppure non convalidano più di un certo numero di esami ovvero escludono la convalidabilità di crediti specifici, non consentono l'iscrizione diretta oltre un certo anno ovvero abbreviazioni superiori a quelle di un certo nuemro di anni etc.. La Luiss Guido Carli non riconosce esami di carriere oggetto di rinuncia e non accetta trasferimenti in arrivo di studenti fuori corso nell'università di origine. Di solito (ma anche questo non è inciso sulla pietra) le attività formative che da ordinamento ministeriale non sono provviste di settore scientifico-disciplinare, e che che danno quasi sempre luogo a valutazioni idoneative o comunque giudiizi espressi in maniera qualitativa e non numerica, non dànno mai luogo a convalida di esami di profitto, mentre il contrario è di norma possibile, ma anche questo è relativo, considerato che ci sono delle sedi (vedi UniCal) che hanno corsi in cui viene valutata in trentesimi e fa media perfino la prova finale, delle sedi (vedi Sociologia alla Federico II) in cui gli esami a scelta non fanno media e non hanno SSD pur essendo selezionati tra attività formative che in orgine ce l'hanno, delle sedi in cui alle attività fortmative di tipo F o ad alcune di esse sono associati SSD.


            Per facilitare la comprensione del problema sopra posto, faccio un esempio. Tu hai una carriera cessata in cui hai sostenuto i seguenti esami:
            • IUS/01 Istituzioni di diritto privato 6 cfu
            • IUS/01 Diritto di famiglia 6 cfu
            • IUS/01 Diritto civile 6 cfu
            • IUS/10 Diritto della privacy 6 cfu
            • SPS/04 Scienza dell'amministrazione 13 cfu
            • SPS/07 Sociologia 14 cfu
            TOTALE 51 CFU
            Ti vuoi iscrivere a un corso che comprende i seguenti esami:
            • IUS/01 Diritto privato 18 cfu
            • IUS/01 Protezione dei dati personali 6 cfu
            • SPS/04 Scienza politica 6 cfu
            • SPS/04 Scienza dell'amministrazione 6 cfu
            • SPS/08 Sociologia della famiglia 6 cfu
            • SPS/12 Criminologia e sociologia della sicurezza 7 cfu
            • insegnamento integrato di Sociologia politica e dell'amministrazione 6 cfu composto da 1 modulo SPS/11 3 cfu e 1 modulo SPS/09 3 cfu
            TOTALE 55 CFU
            ***
            Le seguenti sono le due ipotesi estreme possibili.
            UNIVERSITÀ A: ti convalida Diritto privato 18 cfu per Istituzioni di diritto privato + Diritto di famiglia + Diritto civile; ti convalida Protezione dei dati personali 6 cfu per Diritto della privacy perché pur essendo di settori diversi sono manifestamente assimilabili; ti convalida tutto Scienza dell'amministrazione da 12 cfu per Scienza politica + Scienza dell'amministrazione (avanza 1 cfu); ti convalida Sociologia della famiglia 6 cfu per 6 crediti di Sociologia per affinità/omogeneità/assimilabilità tra i settori SPS/07, 08, 09, 10, 11 e 12; ti convalida Criminologia e sociologia della sicurezza 7 cfu per altri 7 crediti di Sociologia per lo stesso motivo (avanza 1 cfu); prende infine i due crediti avanzati, 1 SPS/04 e 1 SPS/07, e ti convalida 2 crediti sull'insegnamento integrato riconducendo SPS/04 a SPS/11 e SPS/07 a SPS/09. Tranne che alla Cusano, che ti iscriverebbe al I anno, saresti ammesso al II anno.
            UNIVERSITÀ B: ti convalida solo 6 crediti di Diritto privato da 18 cfu per il tuo Istituzioni di diritto privato, prescrivendoti un esame integrativo da 12 cfu su programma parziale da concordare con il docente. Diritto civile va perso perché nel piano di destinazione non è previsto e perché gli esami a scelta ancorché libera sono vincolati a quelli offerti dalla struttura didattica o, previa approvazione, a qualsiasi altro esame attivo nell'ateneo, ma Diritto civile non c'è e non ci sono esami omologhi o assimilabili. Sebbene ci siano insegnamenti riconducibili all'area del diritto dell'informazione, delle comunicazioni, delle nuove tecnologie, dei big data, non ti convalidano niente perché il tuo Diritto della privacy è IUS/10 e i loro sono IUS/08, IUS/09 e IUS/14, e loro si attengono rigidamente ai settori senza considerare alcun genere di congruità. Infine per il tuo Scienze dell'amministrazione da 12 ti convalida solo Scienze dell'amministrazione da 6, perché segue il principio di 1 esame con 1 esame senza fare spezzatini. Alla fine ti ritrovi con solo 12 crediti convalidati, certamente con iscrizione da capo al I anno, e avrai perso gli altri 39. Tra l'altro le spiegazioni sono mie, perché loro non te le danno (e se fai ricorso se le inventano postume gli uffici legali, che non sapendo che pesci prendere spesso dicono cose senza un filo logico).
            Ora immagina di combinare in maniera differente tutte le variabili di cui ti ho fatto cenno, e anche altre di cui non ho parlato, e quindi immagina a parità di piano di studio di destinazione quanti sono i possibili esiti possibili tra i due estremi.

            A quanto fin qui a spiegato devi aggiungere:
            • divergenze interne al singolo ateneo. Possono essere anche notevoli tra una scuola (o una facoltà) e un'altra, un dipartimento e un altro, perfino un corso di studi e un altro offerti dallo stesso dipartimento o dalla stessa struttura di raccordo interdipartimentale. Di solito se ci sono regolamenti scritti essi funzionano a cascata, cioè, a differenza di come avviene ordinariamente per le fonti del diritto, il regolamento dell'organo di livello più basso prevale su quello di livello più alto, per un principio di sussidiarietà verticale. Comunque, generalmente non ci sono antinomie perché i regolamenti centrali contengono solo norme assai generiche, sovente di mero rinvio alle singole strutture didattiche, cui in ogni caso compete la normazione di dettaglio.
            • anno di corso. La maggior parte delle università, anche in questo caso con possibili divergenze interne, stabilisce l'anno di iscrizione in base al numero dei crediti convalidati o dispensati (ed esonerati) secondo incrementi di 29 o 30 crediti. Vale a dire che sino a 29 o 30 crediti si rimane al primo anno, dai 30-31 sino agli 89-90 si passa al secondo, dai 90-91 sino ai 149-150 si passa al terzo e così via. Tuttavia ci possono essere differenze, infatti come hai visto sopra la Cusano con ben 150 crediti mi avrebbe iscritto solo al terzo anno mentre la Fortunato con 133 crediti mi avrebbe iscritto al quarto. La UniTo, che non ha una regola scritta al riguardo (la commissione stabilisce di volta in volta l'anno di ammissione), con 189 crediti mi scrisse al quarto (sul provvedimento era scritto 191, cifra poi corretta a penna a 189, e secondo me ne furono tolti 3 proprio perché quella era la soglia stabilita dalla commissione per il quinto; quei 3, come si evince dalle scritte a matita cancellate con la gomma ma ancora visibili, furono tolti da un esame di storia da 6 crediti che mi era stato convalidato sulla base di un mio esame di storia da 6 crediti e dunque avrebbe potuto tranquillamente essere convalidato per esteso, dunque l'unica ragione di una immotivata convalida parziale, manifestamente illegittima, era questa), ma per Scienze della formazione primaria prevede che già con 152 crediti si venga ammessi al quinto anno (secondo 40, terzo 80, quarto 116). L'anno di corso in alcuni atenei potrebbe non avere alcuna importanza poiché è consentito sostenere liberamente gli esami indipendentemente dall'anno di iscrizione, mentre in altri atenei potrebbe avere un impatto significativo sulla carriera. Prendiamo ad esempio la UniCusano, in cui è possibile sostenere solo gli esami dell'anno di corso al quale si è iscritti e quelli in debito degli anni precedenti: con 150 crediti mi avrebbe iscritto al terzo anno, dunque sarei dovuto stare un anno intero potendo maturare 30 crediti (sui 60 normali di un anno accademico) e oltretutto dovevano essere anche relativi a esami del terzo anno o degli anni precedenti, quindi, se nei primi tre anni di corso avessi avuto meno di 30 crediti residui da maturare tra quelli rimasti in debito dei primi due anni e quelli propri del terzo, avrei dovuto perdere 12 mesi potendo maturare anche meno di 30 crediti. In alcuni atenei è consentito anticipare esami degli anni successivi, solitamente con limiti per numero di esami o per crediti accumulabili, una volta terminati quelli dell'anno in corso e degli anni precedenti, talvolta previa autorizzazione di un organo e in presenza di requisiti curriculari di carattere qualitativo (media) oltre che quantitativo.
            • propedeuticità. In alcune sedi esistono delle propedeuticità. Propedeutico per un esame significa che esso prelude necessariamente a un altro: «l'esame di Istituzioni di diritto pubblico è propedeutico agli esami di Diritto costituzionale, Diritto amministrativo e Diritto dell'Unione europea» equivale a dire «gli esami di Diritto costituzionale, Diritto amministrativo e Diritto dell'Unione europea non possono essere sostenuti prima dell'esame di Istituzioni di diritto pubblico». In alcune sedi le propedeuticità sono solo consigliate, ma poi lo studente può sostenere gli esami nell'ordine che gli pare, oppure il loro rispetto è rimesso alla discrezionalità dei docenti, e dunque sostanzialmente fa lo stesso in quanto ad essi viene devoluto potere di deroga (cioè sono loro che stabiliscono di volta in volta se ammettere lo studente a sostenere l'esame o meno e, se non lo hanno respinto, una volta che hanno fatto il verbale l'esame è oramai bello e fatto). In altre sono vincolanti, quindi lo studente non può sostenere un esame se non ha sostenuto quelli ad esso propedeutici. Generalmente i sistemi informativi non gli consentono proprio di prenotarsi; in alcuni casi l'esame si può prenotare ma non verbalizzare, oppure si può anche verbalizzare ma non viene trascritto in carriera. In particolare su Esse3 appare un messaggio bloccante con l'icona del segnale stradale di pericolo generico, sinché non si verifica la condizione in subordine alla quale avrebbe dovuto essere sostenuto: a quel punto si sbloccano e vengono trasposti sul libretto. Accade qualcosa di simile quando non è ufficialmente possibile anticipare gli esami ma il sistema consente comunque di prenotare quelli degli anni successivi. I problemi però in questo caso sono due: 1. è come se gli esami fossero stati superati con riserva e dunque, sino al verificarsi della condizione sbloccante, non figurano in carriera (e dunque in caso di rinuncia agli studi o trasferimento non figureranno sul certificato o sul foglio di congedo e dunque non saranno autocertificabili; forse si salvano in caso di passaggio, cioè cambio di corso, ma neanche ne sono sicuro); 2. se la norma è tassativa potranno essere annullati in qualsiasi momento. Infine c'è il cso particolare del regolamentoi che stabilisce che tutti gli esami di un certo anno accaademico sono propedeutici a quelli dell'anno accademico successivo: in questo caso bisogna esaurire gli esami del primo anno prima di passarea a quelli del secondo e così via, indipendentemente dal fatto che si possano anticipare o meno quelli dell'anno successivo. Mettiamo il caso in cui si viene iscritti al terzo anno e gli esami del secondo e del terzo anno risultano tutti convalidati e rimangono da sostenere solo quelli del quinto e alcuni del primo: se c'è propedeuticità di anno, bisognerà sostenere prima gli esami lasciati indietro dal primo, quindi si potrà passare a quelli del quarto solo se è consentito l'anticipo, altrimenti bisognerà attendere l'iscrizione all'anno successivo senza poter compiere atti di carriera. La situazione si complica quando gli esami sono scanditi anche per semestre oltre che per anno di corso.
              Quando ci si trasferisce in un ateneo o si effettua un passaggio (cioè un cambio di corso, o talvolta curriculum, interno allo stesso ateneo), oppure si beneficia di un'abbreviazione di carriera, può capitare che vengano convalidati esami soggetti a propedeuticità. In questi casi, ovviamente, le regole di propedeuticità vengono disapplicate. Anche in questo, però, ci sono delle sedi che fanno eccezione, ad esempio è abbastanza bizzarro il comportamento dell'UnInsubria, la quale, ad me interrogata sempre nel 2020 nell'àmbito della mia campagna esplorativa preliminare all'iscrizione a Giurisprudenza, mi invitò a rivolgermi a un docente referente per la sede di Varese e uno per la sede di Como (malgrado il corso fosse unico con due sedi didattiche). Quello di Varese, sottolineando più volte che si sarebbe trattato di una valutazione meramente orientativa e in alcun modo vicolante, si rifiutò di fornirmi la valutazione per iscritto dicendo che l'avrebbe svolta solo oralmente in una riunione in audiovideoconferenza. Quello di Como invece così scriveva: «6 cfu diritto privato (da integrare 5 cfu), Diritto commerciale avanzato, Diritto del lavoro, Diritto costituzionale, tutti i diritti amministrativi che ha sostenuto per diritto amministrativo, Diritto tributario, Diritto penale e legislazione penale e minorile per diritto penale, informatica giuridica, le lingue possono essere riconosciute come ulteriori conoscenze linguistiche (lett. F), informatica può essere riconosciuta come abilità informatiche (lett. F). Il problema è che lei ha solo 2 esami del I anno (uno dei quali, diritto privato, da integrare) e quindi dovrebbe essere iscritto al I anno». Proseguii le mie indagini e replicai solo una volta che avevo in mano abbastanza documentazione concernente altri atenei, manifestando le mie perplessità e in particolare che mi sembrava assurdo iscrivermi al primo anno con (e malgrado il) riconoscimento di 73 crediti. Il docente mi rispose a sua volta che sembrava a lui assurdo che le altre università mi ammettessero ad anni successivi perché sugli studenti fuori corso non si percepiscono finanziamenti.
            • maturazioni di frequenza. Il primo appello utile per sostenere un esame è quello, riferito allo stesso anno accademico, immediatamente successivo alla fine dell'insegnamento tenutosi nell'anno accademico al cui anno di corso il medesimo insegnamento corrisponde nel proprio piano di studi. Questo perché con il termine del corso viene attribuita la frequenza ai fini amministrativi (cioè l'insegnamento si dà per frequentato, anche se si tratta di una mera presunzione giuridica). Questo significa che e io sono iscritto al secondo anno e voglio sostenere l'esame di Matematica generale, se l'esame di Matematica generale è del primo anno posso sostenerlo quando voglio perché risulta già frequentato, ma se l'esame di Matematica generale è del secondo anno posso sostenerlo solo dopo che nel mio secondo anno sarà terminato il relativo insegnamento e solo in un appello che non sia relativo all'anno accademico precedente (anche se di solito gli ultimi appelli dell'anno accademico precedente si sovrappongono con quelli dell'anno accademico successivo all'interno delle stesse sessioni). Se il piano di studi scandisce anche i semestri, la situazione si complica ulteriormente; laddove i semestri non sono vincolanti e sono offerti più insegnamenti per la stessa materia in maniera tale da suddividere gli studenti in gruppi (solitamente per numeri di matricola o iniziali dei cognomi), solitamente (ma anche qui è da vedere caso per caso) la suddivisione non è imperativa e dunque è sufficiente attendere la fine dell'insegnamento che termina per primo.
              Laddove è consentito liberamente sostenere gli esami degli anni successivi a quello di iscrizione, gli insegnamenti si intendono tutti virtualmente frequentati al primo anno (infatti nel vecchio sistema Gestione carriere studenti dell'UniFi l'anno accademico di immatricolazione risulta marcato come anno di riferita didattica).
              Quando ci si trasferisce in un ateneo o si effettua un passaggio (cioè un cambio di corso, o talvolta curriculum, interno allo stesso ateneo), oppure si beneficia di un'abbreviazione di carriera, può capitare che residuino da sostenere esami di anni precedenti a quello di iscrizione. In questi casi nella maggior parte delle sedi la frequenza si dà per assolta. In altri viene espressamente riconosciuta, infatti se cerchi sul web verbali di organi collegiali relativi a pratiche studenti vi troverete scritte del tipo «si convalidano le frequenze» o «si riconoscono le frequenze»; in altri ancora viene espressamente negata con disposizioni del tipo «lo studente deve acquisire le attestazioni di frequenza» (e dunque presumo che in caso di silenzio si dia per scontata).
              Ebbene, ci sono atenei in cui se si viene iscritti direttamente ad anni successivi al primo è necessario conseguire la frequenza amministrativa anche per gli insegnamenti relativi a esami da non convalidati o dispensati degli anni precedenti, e non sempre questa cosa viene esplicitata nei regolamenti scritti, ma non di rado la si scopre dopo. In altri atenei, di contro, le regole sulle attestazioni di frequenza, così come quelle sulle propedeuticità (vedi infra), non valgono ovvero vengono declinate diversamente, in modo da risultare più soft rispetto alla generalità degli studenti, per coloro che portano in dote carriere maturate altrove.
            Ovviamente anche i punti di cui sopra si possono trovare variamente combinati e a complicare la situazione ci si mettono gli esami propeseutici convalidati (o dispensati) parzialmente, gli esami che secondo alcuni non si possono convalidare senza aver convalidato i propedeutici, gli esami che coprono più settori scientifico-disciplinari (specie se non si tratta di esami integrati di più insegnamenti riferiti a settori diversi, costituenti moduli, o comunque l'ordinamento didattico non fraziona il peso complessivo associando un numero di crediti preciso a ciascuno dei settori cui è riferito l'esame: ciò accade soprattutto con i master), gli esami mutuati da altri esami con diversa denominazione e magari anche diverso SSD. Poi bisognerebbe fare un discorso a parte per i crediti riconoscibili per abilità e competenze professionali e/o meriti sportivi.

            Per la differenza tra dispensa e convalida ti invito a verificare la discussione fissata in alto in questa sezione del forum, dove troverai cenni anche sui concetti di esonero e riconoscimento per abilità o con. Tieni presente che alcuni atenei effettuano la distinzione a seconda che il riconoscimento avvenga per cambi curricula, passaggi, trasferimenti, reintegri/ricongiunzioni dopo interruzioni, abbreviazioni per secondi titoli, abbreviazioni per ricognizioni di carriere oggetto di decadenza o denuncia.

            Originariamente inviato da Gerardo Visualizza il messaggio
            Ultima riflessione: lo studente è tenuto a presentare la propria carriera pregressa al fine di un suo riconoscimento?

            Potrebbe non voler farsi riconoscere alcun esame di altra carriera e rifare tutto dal principio?
            Direi proprio di sì perché l'abbreviazione della carriera è un interesse legittimo e come tale può essere sacrificato se l'interessato è d'accordo, e pure qualora fosse un diritto soggettivo a maggior ragione vi si potrebbe rinunciare. Tuttavia bisogna tener conto del fatto che in caso di passaggio o trasferimento la carriera pregressa viene acquisita o trasmessa d'ufficio e alcuni atenei, come l'AMS-UniBo, considerano non solo il provvedimento di convalida o dispensa insindacabile (e già sulla legittimità di ciò avrei molto da ridire), ma anche obbligatorio, laddove altri atenei, come l'UniTo, considerano di respingere la proposta formulata dalla commissione preposta (o comunque dall'organo, anche monocratico, incaricato) in toto (e altri ancora di rinunciare alla convalida o alla dispensa di singoli esami, come l'UniBa, che tra l'altro impronta l'intero procedimento amministrativo, nel pieno spirito della legge 241/1990, alla massima collaborazione con l'interessato, al quale non viene chiesto di dichiarare obbligatoriamente tutti gli esami sostenuti, ma solo quelli di cui si chiede il riconoscimento, suggerendo anche gli esami da convalidare o dispensare sulla base di quelli riconosciuti). Viepiù, in molte sedi in cui le pratiche di cambio indirizzo e/o classe (qualora trattata come fosse un passaggio), passaggio, trasferimento, abbreviazione, ricognizione e riconoscimento di titoli italiani e/o esteri sono a pagamento, il contributo richiesto è dovuto solo in caso di accettazione della determina o delibera e solo qualora questa preveda un'effettiva convalida o dispensa di esami; se pagato in anticipo viene dunque sgravato e o compensato con ulteriori tasse e contributi dovuti oppure rimborsato mediante materiale ripetizione della somma versata allo studente.
            Ad ogni modo, se è desiderio dello studente ricominciare il percorso da zero e cioè non è una decisione che prenderebbe in funzione dell'esito della pratica di riconoscimento, il mio consiglio è fare estinguere la carriera presso l'università di origine per rinuncia e immatricolarsi ex novo alla nuova università con procedura normale.
            Ultima modifica di dottore; 13-10-2024, 23:50.
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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