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Riconoscimento esami Vecchio Ordinamento

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  • Riconoscimento esami Vecchio Ordinamento

    Buongiorno, in materia di riconoscimento di pregressa carriera universitaria di Vecchio Ordinamento ai fini dell'immatricolazione a nuovo corso di studi, sono a richiedere un Vostro cortese supporto per la ricognizione di una Nota Direttiva MIUR del 2005 in base alla quale esami universitari sostenuti e superati nel V.O. e, pertanto, privi di crediti, vanno riconosciuti in toto e non parzialmente.
    Ad esempio: l'esame di Lingua e Letteratura inglese q.le I orale di V.O. va riconosciuto come Lingua inglese I anno (12 CFU) + Letteratura inglese I anno (9 CFU). Detto riconoscimento includerebbe implicitamente anche l'esame scritto di lingua straniera (es. inglese I scritto) che nel V.O. veniva valorizzato come "idoneo" e non con un voto.
    Inoltre, sembra che esami del V.O. possano essere riconosciuti nei nuovi piani di studio per affinità disciplinare.
    Ad esempio: l'esame di Storia dell'Arte Moderna V.O. può sostituire nel nuovo piano un L-ART/06 Movimenti e autori del cinema internazionale, afferendo al medesimo ambito disciplinare artistico. Vi risulta?
    Vi sarei grata se poteste supportarmi nell'individuare e rintracciare con esattezza la Nota Direttiva MIUR del 2005 di che trattasi e lo specifico articolo/paragrafo recante le prescrizioni anzidette.
    Qualora si trattasse della nota direttiva MIUR n. 540 del 15/03/2005, non riesco proprio a reperirla sulla rete. Ne disponete?
    Grazie infinite!

  • #2
    Ciao,

    se stiamo parlando della direttiva prot. 15 marzo 2005, nº 540, di cui ho una copia chissà dove (effettivamente sul web si trova citata spesso ma non è disponibile), essa, come abbiamo scritto molte volte nel forum, riguarda unicamente i titoli di accesso all'insegnamento secondario; inoltre, essa stabilisce solo che a un esame annuale corrispondono 12 crediti del nuovo ordinamento e a un esame semestrale 6 crediti (e, per ovvia conseguenza analogica, a un esame biennale 24 crediti). Non c'entra niente il riconoscimento dei crediti ai fini del conseguimento di ulteriori titoli accademici, il quale, nel vecchio e nel nuovo ordinamento, compete esclusivamente all'università di destinazione, la quale gode di autonomia pressoché totale in materia e ne godeva anche prima della riforma, tant'è che anche prima della riforma c'erano università di manica larga e di manica meno larga. Faccio un esempio: una mia parente aveva il diploma di una vecchia scuola superiore per interpreti e traduttori, che si conseguiva all'esito di corso biennale. Si immatricolò al corso di laurea in Lingue e letterature straniere, di durata quadriennale, alla Sapienza, e le dispensarono un determinato numero di esami con iscrizione al primo anno. Poi passò a Tor Vergata, che all'epoca della prima immatricolazione al sistema universitario ancora non esisteva ed era appena nata come Seconda università degli studi di Roma, e le dispensarono un numero più elevato di esami iscrivendola al secondo anno. Infine, quando era in procinto di laurearsi, seppe da colleghi che nella nuova terza università (oggi Roma Tre) ne dispensavano ancora di più e iscrivevano al terzo anno. Questa forbice così ampia non era motivata da alcuna divergenza nei piani di studio, che erano definiti a livello ministeriale (l'autonomia didattica, peraltro ben lungi da quella attuale, arrivò con la legge 341/1990). Vero, d'altro canto, che i piani di studio all'epoca erano fortemente personalizzabili (il piano individuale di cui alla legge 910/1969 era la norma), ma questo forniva solo parzialmente una spiegazione: il fatto che lei avesse sostenuto un esame che l'ordinamento contemplava ma il cui insegnamento presso quell'ateneo ovvero taceva per quel determinato anno accademico non era attivo non ne giustificavain sé per sé il mancato riconoscimento (all'epoca, però, non era neanche vigente la legge sul procedimento amministrativo, 241/1990, e dunque non vi era nessun obbligo per la PA di motivare i propri atti).

    Aggiungo che la direttiva de qua non è applicabile neanche in via analogica poiché, essendo del Ministero dell'istruzione e non del Ministero dell'università, si colloca proprio al di fuori della filiera gerarchico-decisionale di quest'ultimo. Vero che al momento della sua emanazione il dicastero era uno solo, ma era suddiviso in dipartimenti e il dipartimento che adottò l'atto riguardava la scuola, non l'università. Pertanto le università continuano a valorizzare gli esami del vecchio ordinamento come vogliono (8 crediti, 10 crediti, 12 crediti: raramente meno, spesso di più) secondo propri criteri (che, comunque, in linea teorica andrebbero predeterminati) e non c'è proprio la necessità di argomentare il motivo per cui ci si discosta da quella nota, essendo del tutto estranea alle norme che regolano l'università.

    La cosa migliore è farsi fare delle prevalutazioni da più atenei e iscriversi dove più conviene, tenendo conto di tutti gli elementi in gioco e soppesandoli adeguatamente. A tal fine, sui piatti della stadera vanno posizionati anche i costi diretti e indiretti della formazione. Anzi, idealmente io collocherei per ogni università tutti i beneficî su un piatto e tutti i costi sull'altro, scegliendo l'ateneo per il quale il braccio propende maggiormente per il piatto dei beneficî.
    A tal fine, permettimi alcuni suggerimenti:
    • il primo è che il credito non è un indicatore universale, sia perché spesso non rende la reale misura del lavoro necessario per superare l'esame (a me è capitato di sostenere esami da 6 crediti con programmi più ampi di esami da 12 e in generale man mano che i crediti dell'esame aumentano il peso specifico del singolo credito diminuisce) sia perché il credito misura le ore di lezione e di studio individuale teorico ma non il tempo perso a spostarsi da casa alla sede universitaria, le mattinate (se non giornate) buttate ad attendere il proprio turno e lo stress dovuto al viaggio e all'ansia da prestazione e al conseguente danno biologico.
    • il secondo è che il numero degli esami potrebbe trarre in inganno se non rapportato al numero di appelli a disposizione per superarli. Quando io mi sono iscritto a Giurisprudenza a Torino mi hanno convalidavano 189 crediti con iscrizione al quarto anno e mi rimanevano da superare, se non ricordo male, 12 esami, dunque apparentemente la soluzione era meno conveniente rispetto ad altre sedi in cui i crediti convalidati o dispensati erano più di 200 e gli esami da sostenere erano meno oppure gli stessi ma con peso medio (in termini di crediti per singolo esame) inferiore. Però a Torino avevo appelli 8 appelli garantiti all'anno e potevo anche anticipare gli esami dell'anno successivo, mentre in altre sedi avevo meno appelli e gli anticipi non erano consentiti (e dunque, se mi iscrivevano comunque al quarto anno, ero costretto a sprecare gran parte dell'anno per poi fare le corse l'anno successivo). Inoltre, a Torino gli esami convalidati facevano media, il che a me conveniva visto che avevo quasi tutti 30 e molte lodi (a chi ha una media bassa, probabilmente non conviene).
    • verifica le regole di propedeuticità e in che misura esse possono incidere su dispense e convalide. In una delle università da me consultate, solo in una delle due sedi (il corso di studi era unico con didattica in due sedi differenti: ma anche le regole amministrative che applicavano, pur in presenza di un unico regolamento didattico, erano assai diverse) tenevano sospese le convalide degli esami per i quali non avessi sostenuto quelli propedeutici. Una volta sostenuti gli esami propedeutici, il debito di propedeuticità si sanava e scattava la registrazione di quelli soggetti a propedeuticità. Il problema è che gli esami propedeutici erano tutti del primo anno e questo implicava, secondo quel gran genio del coordinatore (una donna specializzata nel creare problemi inesistenti), che dovessi essere iscritto al primo anno. Il risultato sarebbe stato che avrei fatto il primo anno sostenendo 2 esami su 5 (gli altri 3 erano convalidati), il secondo anno sostenendo tutti gli esami, il terzo anno ad aspettare che finisse dato che gli esami erano tutti convalidati e non era possibile anticipare quelli dell'anno dopo e così via.
    • verifica, infine, se vengono convalidate le frequenze. In quasi tutte le sedi non telematici in cui non è consentito l'anticipo degli esami degli anni successivi, se vieni iscritto a un anno successivo al primo in quanto beneficiario di abbreviazione, le frequenze relative agli anni accademici precedenti si dànno per acquisite. In alcuni atenei il loro riconoscimento (o dispensa o esonero) viene verbalizzato espressamente sulla delibera (o altro provvedimento amministrativo) di ammissione con abbreviazione della carriera; in altri invece viene semplicemente dato per scontato. La Vanvitelli è una di questi ultimi: La segreteria però si deve preoccupare di mettere su Esse3 il flag R/F (riconosciuta frequenza), altrimenti il sistema non consente di prenotare l'esame prima che sia terminato il corso (comunque nessun problema: basta mandare una mail in segreteria e ti prenotano loro). Altri atenei invece non riconoscono la frequenza, ancorché non obbligatoria. Cosa comporta ciò? Che se sei iscritto al secondo anno e hai esami da sostenere residui dal primo, per poterli sostenere devi attendere che nell'anno accademico in cui ti sei immatricolato terminino i relativi insegnamenti: praticamente, anche se hai avuto la delibera già prima di immatricolarti, devi buttare nella spazzatura come minimo un semestre. Così funziona, ad esempio, alla Suor Orsola Benincasa di Napoli, e solo da quest'anno lo hanno esplicitato nel regolamento didattico: prima non era specificato. Questo problema di regole tacite è molto comune, poiché in ciascuna università si è cristallizzato negli anni un coacervo di usi propri di quella sede talmente radicati nelle coscienze di chi ci lavora da ritenere che si fondi su fonti del diritto scritte. In realtà quasi sempre si tratta di regole consuetudinarie (se non di mera prassi) molto risalenti nel tempo delle quali nessuno sa indicare l'origine. Comunque è inutile fare storie: tipicamente ci si scontra col classico muro di gomma. Solo i docenti e gli amministrativi più avveduti ti rispondono che nell'àmbito dell'autonomia ogni sede fa un po' come le pare; i più non crederanno alle tue parole e replicheranno che non è possibile quello che sostieni. Anche quando fai domande spesso vieni preso per scemo perché per loro le risposte sono del tutto ovvie; non si pongono proprio l'ipotesi che altrove possa funzionare diversamente.
    Un'ultima cosa, a corollario di uno dei punti di cui sopra: alcuni studenti, che probabilmente hanno difficoltà con la visione d'insieme, si trovano meglio con più esami meno pesanti che con un unico esame onnicomprensivo sulla stessa materia, tanto che arrivano a frazionare gli esami con le famose prove intercorso (che poi in realtà sono intracorso e non intercorso, ma il latino oramai è una lingua sconosciuta). Il problema è che ci devono essere gli appelli. Con il DM 509/1999 a Firenze alla facoltà di Scienze politiche si è vissuta una folle stagione caratterizzata da tantissimi esami da 3 crediti, che si studiavano su dispensine di poche pagine, e qualche (pochi) esami da 6 crediti con programmi spropositati. Logico che tra quegli esamini da 3 crediti fatti con poche fotocopie volanti che ti potevi leggere in treno nel tragitto tra Pistoia e Firenze Rifredi (ma talvolta anche tra Prato Porta al Serraglio e Firenze Rifredi!) ed esami da 6 crediti con 3-4 libri (ma anche solo 2, ammesso che ce ne fossero) tutti quanti preferivano i primi, che anche gli studenti meno dotati erano in grado di preparare insieme in blocco. Questo compensava ampiamente lo stress di dovere andare avanti e indietro per sostenerli. Ma l'altra faccia della medaglia è che gli appelli all'anno erano solo 3 ed erano sovrapposti (un grosso problema per gli esami scritti, molto di moda soprattutto per quelli da pochi crediti), infatti dal 2001-2002 al 2003-2004 ci fu un picco di fuoricorso che spinse la facoltà ad adottare un nuovo tipo di didattica multimodulare, entrato in vigore nel 2004-2005.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Ciao Dottore,
      ti ringrazio molto del riscontro assai esaustivo. Qualora riuscissi a reperire la Nota Direttiva MIUR prot. 540 del 15.03.2005, mi faresti una grande cortesia a postarla qui, giacché è introvabile sul web.
      Buona serata

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      • #4
        La nota non si trova perché i relativi estremi saranno sbagliati; del resto non è chiaro se sia una nota o una direttiva. Le direttive, come le circolari e le ordinanze, hanno una numerazione propria (ora non saprei se è univoca per tutte e tre oppure seguono tre numerazioni differenti), mentre le note sono semplicemente protocollate.
        Probabilmente si trova citata con quegli estremi perché si scopiazzano tutti a vicenda senza verificare le fonti. Per trovarla sul web bisognerebbe conoscere una frase esatta all'interno di essa e cercarla tra virgolette. Ad ogni modo, essa non è pertinente alla tua situazione.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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