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Rinuncia agli studi - errore dell'università nell'informare in merito alle condizioni

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  • Rinuncia agli studi - errore dell'università nell'informare in merito alle condizioni

    Buongiorno,
    ho notato una imprecisione nelle informazioni esposte sul sito dell'università a cui sono iscritto, la quale mi ha portato a commettere un errore per cui mi trovo in debito di due corpose tasse arretrate.
    Sulla pagina del sito dell'università relativa alla rinuncia agli studi è scritto che la domanda di rinuncia agli studi "è accettata solo se non risultano tasse universitarie scadute e non pagate". Stando a questa affermazione, le tasse di iscrizione non vengono escluse dall'insieme di tasse da saldare per ottenere l'approvazione della rinuncia. Perciò io nel dicembre 2021 ho pagato la tassa d'iscrizione all'anno accademico 2021-2022: risultava scaduta e non pagata, saldarla era in linea con le indicazioni per poter rinunciare agli studi.

    Ieri avviene un colpo di scena. Tramite la segreteria vengo a sapere che affinché la rinuncia venga accettata è necessario essere in regola solo con le tasse dell'anno accademico per cui si è già pagato la tassa di iscrizione. Dunque la tassa d'iscrizione è esclusa dall'insieme di tasse che non devono risultare scadute e non pagate: fatto non indicato sul sito dell'ateneo! Ogni studente attivo all'inizio del nuovo anno accademico vede apparire sul proprio portale la nuova tassa d'iscrizione: da come sono presentate le condizioni per la rinuncia agli studi questa prima tassa va saldata, in realtà non va pagata e anzi pagandola si finisce per avere il debito di tutte le tasse dell'anno accademico.

    Ora, mi sono rimaste da pagare due tasse dell'anno 2021-2022. Secondo voi ci sono i margini per rinunciare agli studi senza saldare questo debito? Il fatto che l'università abbia fornito una informazione ingannevole giustificherebbe la mia iscrizione all'anno 2021-2022 fatta per errore, volendo cioè soltanto estinguere una tassa e non effettivamente utilizzare ancora i servizi dell'ateneo.

  • #2
    (Ho risolto la questione)

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    • #3
      Come hai risolto?
      Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
      digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali

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      • #4
        Benvenuto nel forum.

        Fermo restando che, come dico sempre, la rinuncia si perfeziona con la notifica al destinatario e non è soggetta ad approvazione o accettazione, in quanto si tratta di atto amministrativo a discrezionalità rigidamente vincolata, simile a quello che in diritto privato sarebbe un atto unilaterale recettizio, credo che la chiave dell'equivoco sia nella tua espressione «tutte le tasse dell'anno accademico».
        In realtà, in un anno accademico ci sono:
        • la tassa di iscrizione oppure di immatricolazione e iscrizione (solitamente l'importo è uguale, solo che la prima volta comprende anche l'immatricolazione), a importo fisso salvo diritto a esonero o esenzione nei casi previsti (valore ISEE/ISEEU inferiore a una certa soglia, idoneità a borsa di studio, invalidità civile superiore al 70% etc.);
        • i contributi universitari, di solito a importo variabile in funzione della capacità reddituale;
        • la tassa regionale per finanziare gli interventi relativi al diritto allo studio universitario, di importo fisso o variabile a seconda della disciplina regionale applicabile e con esoneri e/o esenzioni ivi previsti.
        Possono essere poi previsti degli oboli aggiuntivi, solitamente per prestazioni accessorie. Questi ultimi generalmente non vengono conglobati nelle altre voci, ma, costituendo dei corrispettivi specifici per singoli servizi offerti, vengono addebitati allorquando si verifichi la richiesta o la fruizione del singolo servizio. Il loro mancato pagamento non ha effetti, dunque, sulla regolarità dell'iscrizione in re ipsa. Ad esempio, l'Università di Torino richiede il versamento di 60 euro per il riconoscimento di carriere pregresse ai fini dell'abbreviazione dei corsi di studio. Il corrispettivo è dovuto in sede riconoscimento effettivo, non alla mera analisi della carriera. Pertanto, una volta che allo studente viene notificato l'atto determinativo o deliberativo dell'organo competente, se non risultano convalide o dispense oppure se lo studente stesso rinuncia all'abbreviazione non è tenuto a pagare i 60 euro (manca la controprestazione). In teoria sarebbe tenuto a versare l'imposta di bollo di 16 euro (vedi ultra) perché quella è sull'istanza, ma di fatto, perlomeno al dipartimento di Giurisprudenza, viene by-passata anche quella, poiché per prassi la procedura viene svolta in maniera informale e poi ufficializzata solo in caso di accettazione da parte del beneficiario. Se invece, come in altri atenei, il corrispettivo è dovuto per l'esame della pratica (ad esempio è qualificato come «diritti di istruttoria» o «diritti di segreteria»), è dovuto anche in caso di mancato riconoscimento o di rinunzia da parte dello studente (salva insindacabilità ove prevista), in quanto il debito è maturato una volta che la domanda è stata presentata per l'analisi da parte della struttura competente (solitamente un collegio, quale il consiglio del corso di studi o una commissione specifica).

        Altresì ogni istanza è soggetta a imposta di bollo (che non è un corrispettivo ma giustappunto un'imposta, e non va all'ateneo bensì allo Stato, per conto del quale l'università, se all'uopo autorizzata dall'Agenzia delle entrate, può riscuoterla direttamente e poi riversarla all'Erario facendo da sostituto d'imposta: tale modalità di assolvimento si definisce «virtuale») ai sensi del testo unico di cui al DPR 642/1972 e ss.mm.ii.. Sull'imposta di bollo l'interpretazione è varia: tutte le università se ne fanno pagare almeno una per anno accademico per immatricolazione e iscrizione o per il rinnovo dell'iscrizione. In tutti gli altri casi (presentazione di piani di studio, richieste di certificazioni e attestazioni, rilascio dei titoli, istanze varie), le prassi variano molto da ateneo ad ateneo, e qui chiudo la parentesi perché mi vengono in mente tanti di quegli esempi di difformità applicativa per casi identici tra un ateneo e un altro (e, a volte, perfino tra strutture differenti dello stesso ateneo) che mi addentrerei un ginepraio perdendo di vista l'argomento in discussione.

        Ora, al di fuori di qualsiasi tassa o contributo accessorio e dei bolli (che, anche qualora conglobati in un unico addebito per l'assolvimento virtuale, debbono essere separatamente evidenziati e non solo scorporati a livello contabile), tutte le somme sopra descritte vanno considerate unitariamente e dunque sono dovute a prescindere dal momento dell'anno accademico in cui si estingue la carriera (per cessazione anticipata a séguito di rinuncia o intervenuta decadenza, se non per conseguimento del titolo). Ne consegue che, qualora sia stata pagata solo la prima rata, l'amministrazione è legittimata a pretendere il resto, in quanto non si tratta di tasse e contributi separati, ma della dilazione nel tempo di un'unica debenza. Se non hai pagato nemmeno la prima rata, in base a una norma che ho scovato qualche giorno fa e citato da qualche parte nel forum, ti possono chiedere solo un diritto fisso di ricognizione per ogni anno saltato, non la tassa di un'iscrizione mai avvenuta.
        Resta fermo che, come ho spiegato molte volte sul forum, la rinuncia è un procedimento amministrativo a discrezionalità vincolata indipendente dalle tasse e dai contributi, che sono obbligazioni civilistiche. Quindi l'ateneo deve in ogni caso procedere ad acquisire la rinuncia, fermo restando il suo diritto alla pretesa dei crediti avanzati e, dunque, a recuperarli anche coattivamente.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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