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Esoneri ed esenzioni per disabili, invalidi civili e portatori di handicap

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  • Esoneri ed esenzioni per disabili, invalidi civili e portatori di handicap

    Buonasera a tutti, ho letto la normativa relativa all'esonero per i beneficiari di 104 tuttavia non mi é chiara una cosa, tale esonero si applica anche per eventuali fuori corso?
    L'esonero totale si applica anche per master e corsi di perfezionamento/alta formazione?
    Grazie infinita.

  • #2
    Ciao.

    Il decreto-legge 30 gennaio 1971, nº 5, così come convertito dalla legge 30 marzo 1971, nº 118, prevede, all'articolo 30, l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie ai «mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della condizione di invalidità». Il decreto legislativo 29 marzo 2012, nº 68, attuativo di delega contenuta nella legge 30 dicembre 2010, nº 240, all'articolo 9, comma 2, prevede invece che «le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento». Tale esonero, a differenza della già vigente esenzione, opera indipendentemente dal reddito.
    Non vi è dubbio sull'applicabilità dell'esonero sia alle università statali sia a quelle non statali, per le seguenti ragioni: la prima è che nel preambolo sono previste espressamente le università non statali legalmente riconosciute, con richiamo all'art. 1, c. 3, della legge 243/1991; la seconda è che l'art. 1, lett. b, del medesimo d.lgs. 68/2012 afferma che si intendono «per università, le università e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti» (vieppiù, lo stesso decreto laddove voglia ridurre la portata della norma solo alle une o alle altre lo dichiara esplicitamente: ad esempio al comma 1 dell'art. 9, che per espressa previsione si applica solo alle università statali, mentre il comma 10 si riferisce alle sole università non statali); la terza è che il comma 10 dell'art. 9 del decreto statuisce che le università non statali, al fine di riconoscere gli esoneri di cui al comma 2 (che costituiscono diritto soggettivo) e a concederli ai capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi attingono, riservandone una quota, al contributo statale erogato ai sensi della legge 243/1991. Infine, giova rammentare che già in precedenza, con la legge 2 dicembre 1991, nº 390, e in particolare l'articolo 4, il legislatore era intervenuto per sancire l'uniformità tra università statali e non statali in materia di trattamento per il diritto agli studi universitari, attuata da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 30 aprile 1997 (in G.U. 116/1997, s.o. nº 132) e successivamente da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro dell'università e della ricerca scietifica e tecnologica del 9 aprile 2001 (in G.U. s.g. 172/2001).

    L'esonero dunque spetta, indipendentemente dal reddito, ai portatori di handicap (legge 104/1992) e agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno i due terzi, cioè 66% (alcuni atenei per errore interpretativo innalzano questa soglia al 67%, ma in realtà la legge dice «pari o superiore ai due terzi»), nonché ai figli di almeno un percettore di pensione di inabilità (non di invalidità).

    Altresì la norma parla tout court di esonero dalle tasse scolastiche e universitarie, senza specificare per quale tipologia di corso. L'esonero dunque spetta, ai sensi di legge, per qualsiasi tipologia di corso di studio e anche per gli insegnamenti singoli. Esso riguarda le tasse e i contributi (che hanno comunque valore giuridico di tassa, cioè di prestazione corrispettiva di un servizio pubblico), non l'imposta di bollo, che è applicata laddove dovuta in base alla relativa disciplina (testo unico di cui al DPR 642/1972 e ss.mm.ii.) secondo la tariffa ad essa annessa alla relativa disciplina, attualmente di 16 euro.
    L'esonero si applica a domanda. Ciò significa che l'interessato che, pur avendone diritto, non ne faccia richiesta entro i termini prescritti non ha titolo per ottenere lo storno delle somme addebitate, anche se non ancora versate (l'addebito comporta l'instaurarsi di un'obbligazione, che come tale va onorata, a meno che non sia illegittimo in radice), né a maggior ragione per ottenere la ripetizione di quelle versate. Se però il riconoscimento del diritto subentra in un secondo momento, l'interessato può richiedere il beneficio retroattivamente a partire dalla data di decorrenza della situazione riportata nel verbale, ottenendo così il rimborso delle somme versate con riferimento a periodi successivi a quella stessa data (non può ottenere la restituzione di pagamenti relativi a periodi precedenti, indipendentemente dalla data di effettivo assolvimento delle obbligazioni, che è quella in cui il debito viene estinto e non quella in cui esso si è generato). Alcuni atenei richiedono il rinnovo della richiesta ogni anno anche qualora dai verbali emerga il carattere permanente della menomazione, e pertanto il non assoggettamento a revisione. Questa richiesta potrebbe essere motivata dal fatto che il riconoscimento in re ipsa non è mai veramente non rivedibile, nel senso che l'Inps (specie se eroga assegni di invalidità) potrebbe sempre effettuare controlli, più che altro con finalità antifrode (di solito lo fa a campione). Certo, si tratta di eccesso di zelo a mio avviso ingiustificato poiché qualora la situazione fosse mutata l'interessato sarebbe comunque tenuto a comunicarla.
    Alle tasse regionali per il diritto allo studio universitario si applicano le leggi regionali, che nella maggior parte dei casi esonerano o esentano gli invalidi e/o i disabili. In Campania ad esempio anche loro pagano, in funzione del reddito (la tassa è graduata in tre fasce in base all'ISEE/ISEEU; se non sbaglio c'è anche una soglia di esenzione totale), mentre sono esonerati tutti gli iscritti alle università telematiche aventi sede legale nel territorio regionale (esonero speculare al fatto che la Regione non consente loro di accedere ai sussidî per il diritto allo studio, cosa che invece fa il Lazio). Da segnalare che alcune regioni, pur non prevedendo l'esplicito esonero (o esenzione) nella loro legislazione, lo applicano comunque nel convincimento, a mio avviso infondato, secondo cui vale quello stabilito dalla legislazione statale, con la quale in realtà la legislazione regionale non è posta in rapporto verticale (la legge statale e quella regionale sono fonti del diritto equiordinate; si applica l'una o l'altra in base al criterio di competenza, non al criterio gerarchico). Non mi meraviglierei se venissi a sapere che nella stessa regione alcuni atenei la fanno pagare e altri no: d'altronde, le regioni e i loro enti (comunque denominati) per il diritto allo studio universitario non hanno contezza degli iscritti ai corsi universitari e pertanto non sono in grado di monitorare autonomamente l'evasione.

    Per ottenere l'esonero è necessario presentare il verbale della competente autorità certificante lo status di cui all'art. 9, c. 2, della legge 68/2012, dell'art. 3 (indifferentemente comma 1 o 3) della legge 104/1992 oppure dell'art. 30 della legge 118/1971. È opinione diffusa che i dati contenuti in tali documenti non rientrino tra gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,in quanto tale testo unico esclude l'autocertificabilità di dati sanitari. Tuttavia, alcune università (a mio avviso correttamente) accettano la dichiarazione sostitutiva in quanto ritengono che l'interessato non stia dichiarando la patologia (del resto, ai fini dell'esonero, si possono presentare le copie dei verbali con la scritta "omissis" nei campi relativi alle patologie), ma lo stato giuridico conseguente all'accertamento delle patologie stesse, che è un fatto amministrativo e non sanitario. D'altro canto, in caso di controlli l'Inps risponde tranquillamente a qualsiasi amministrazione pubblica che faccia richiesta di verifica della veridicità di una dichiarazione sostitutiva di questo genere o di autenticità della copia di un verbale (per la quale sovente viene fatta sottoscrivere dichiarazione di conformità all'originale, che ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

    Nonostante quanto sopra, ad oggi moltissime università statali applicano l'esonero solo per corsi di laurea e di laurea magistrale e alcune di esse richiedono un importo fisso generalmente qualificato come contributo per diritti di segreteria (nell'ordine di massimo 100 euro, che io ricordi). Tra le università non statali:
    • Cattolica, Bocconi, eCampus, Iul, Lum, Luiss, Suor Orsola Benincasa e Link campus applicano l'esonero per i corsi di laurea e di laurea magistrale ma non per i corsi di master, di dottorato di ricerca e di specializzazione. Insegnamenti singoli non pervenuti.
    • Unint e Liuc applicano l'esonero per i corsi di laurea e laurea magistrale ma non per i corsi di master, i corsi di dottorato e gli insegnamenti singoli (non offrono corsi di specializzazione).
    • Uninettuno per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato senza borsa applica un diritto fisso di 25 euro, per i corsi di master e gli insegnamenti singoli non saprei.
    • San Raffaele Milano applica l'esonero per corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione.
    • San Raffaele telematica Roma applicava l'esonero sino all'anno accademico scorso (ancora si trovano sul sito i moduli per richiederlo); da quando è entrata nell'orbita di Multiversity non lo applica più e non conosco le sorti di chi vi si era iscritto prima.
    • Marconi oggi non applica esoneri ma che io ricordi in passato li applicava, anche se, interrogata, smentisce di averlo mai fatto.
    • Lumsa, Pegaso, Mercatorum, Fortunato e Cusano non applicano esoneri e al limite offrono di propria iniziativa 'promozioni' o sconti sulla retta (ad esempio Pegaso per gli insegnamenti singoli applica le tariffe delle convenzioni).
    • Unitelma Sapienza da un po' di tempo a questa parte (sicuramente dall'anno accademico 2022-2023, forse dal precedente) richiede, per i soli corsi di laurea e di laurea magistrale, un unico contributo onnicomprensivo di euro 200 (duecento).
    • Unidav riconosce l'esonero solo se l'invalidità, comunque pari o superiore al 66%, è accompagnata da ISEE entro i 28mila euro (vedasi il corrente manifesto degli studi all'art. 19).
    Qualche università prevede che l'esonero spetti solo per la durata normale/legale del corso di studi, ma è una cosa che ho visto in casi singoli e isolati (non ricordo quali), mentre per i contributi aggiuntivi (per esempio quelli per l'utilizzo di attrezzature e laboratorî, didattica a distanza, riconoscimento esami, trasferimenti in uscita e/o in arrivo, ricognizioni/reintegri e ricongiunzioni i corrispettivi, tardive iscrizioni) e per i test di ammissione e i concorsi la situazione è a macchia di leopardo e in alcuni atenei (vedi UniTo) può variare anche significativamente da un anno all'altro. UniFi e Tor Vergata applicano l'esonero per tutto (inclusi i corsi di perfezionamento) seguendo la legge alla lettera, mentre Napoli Parthenope e Federico II fanno pagare gli esami singoli. UniFe applica l'esonero per i master entro l'importo preventivamente stanziato a bilancio, attingendo dal fondo in ordine di arrivo delle domande e sino al raggiungimento della soglia (altra cosa assurda visto che la legge prevede la successiva compensazione delle risorse da parte dello Stato e non distingue i finanziamenti in base alla tipologia di corso). L'Università di Brescia applica l'esonero a tutto (inclusi insegnamenti singoli) tranne corsi di master e di perfezionamento, ma esclude coloro che sono riconosciuti portatori di handicap ai sensi del DPCM 185/2006 e coloro che sono riconosciuti portatori di handicap (il sito scrive disabilità ma in realtà è handicap; la disabilità è giuridicamente, e a livello definitorio, un'altra cosa) ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge 104/1992, cioè con connotazione di gravità. Nel primo caso ritiene che la certificazione non sia valida in quanto non emessa dalle commissioni deputate all'effettuazione di quegli accertamenti medico-legali da cui derivano beneficî economici (in effetti il DPCM 185/2006 prevede un'indagine effettuata da sanitari non investiti di poteri medico-legali, né individualmente né collegialmente, ai soli fini del sostegno scolastico), mentre nel secondo ritiene che l'handicap non sia sufficiente ma dev'essere correlato a invalidità civile, e al fine di verificarne la corrispondenza pretende peraltro di fornire il verbale privo di omissis, alla faccia dei limiti al trattamento dei dati particolari, già sensibili, previsti dal GDPR.
    L'Alma mater studiorum Università di Bologna per quanto concerne lauree e lauree magistrali chiede un contributo fisso di euro 157.04; non è chiaro se questa norma valga pure per insegnamenti singoli e corsi/scuole di specializzazione. Per quanto concerne i master, tramite e-mail mi è stato comunicato che solo dal corrente anno accademico (2022-2023) è in vigore la seguente regola: si paga la quota di iscrizione alla selezione, che deve essere comunque essere svolta per poter essere ammessi al corso, dopodiché ci si può immatricolare in sovrannumero sino a due unità pagando solo tassa regionale (che evidentemente in Emilia-Romagna è prevista anche per i master) e assicurazione (e ovviamente imposta di bollo). Nel caso di più soggetti che si trovino ad aver diritto alla stessa riduzione, l’esenzione verrà concessa in base alla graduatoria di merito. La norma si applica anche ai corsi di master erogati dalla BBS (Bologna business school, già AlmaWeb e Alma graduate school).
    Ultima modifica di dottore; 29-01-2025, 07:45.
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    • #3
      Il post sopra sarà aggiornato con le informazioni in merito a Humanitas university, Università europea di Roma, Unicamillus, Kore e Freie Universität Bozen non appena disponibili.

      Intanto sappiate che, tra gli atenei statali, UniTo e UniFi non fanno pagare gli insegnamenti singoli, Napoli Parthenope e Federico II sì.
      Ultima modifica di dottore; 05-05-2023, 00:48.
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      • #4
        Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
        Il post sopra sarà aggiornato con le informazioni in merito a Humanitas university, Università europea di Roma, Unicamillus, Kore e Freie Universität Bozen non appena disponibili.
        Humanitas applica l'esenzione per i corsi di laurea e di laurea magistrale; devo verificare per i master.
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        • #5
          Buonasera a tutti, ho un grandissimo dubbio: L'Unicamillus riguardo al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, prevede l'esonero delle tasse per chi usufruisce della legge 104 art 3 comma 3 ?

          Anche se nel loro regolamento di tasse e contributi scrivono:

          "Le disposizioni contenute nell’articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 68/2012 dove si sancisce che “le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio”,e quelle contenute all’art 9 comma 10 dello stesso decreto legislativo “Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2 non sono applicabili ad UniCamillus poiché l’Ateneo non riceve contributi da parte dello Stato. Infatti secondo quanto previsto all’articolo 3 dal DM 927 del 28 novembre 2017 di Istituzione e Accreditamento dell’Università UniCamillus “dall’istituzione dell’Università non possono derivare oneri a carico dello Stato”. Di conseguenza non trovano applicazione le disposizioni contenute all’articolo 3 comma 3 della legge 243 del 1991 laddove prevede che “…..ogni Università riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi” per la semplice ragione che UniCamillus non riceve alcun contributo statale. "

          Parlano che non trovano applicazione per loro solo le di borse di studio per studenti meritevoli e capaci, non specificano se è riferito anche a chi è in possesso della legge 104 art 3 comma 3.

          Grazie in anticipo a chi risponderà.

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          • #6
            A uno che pensa che di una legge si possa usufruire o addirittura esserne in possesso direi che non è neanche il caso di rispondere: sarebbe fatica sprecata.
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            • #7
              Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
              Cattolica, Bocconi, eCampus, Iul, Lum, Luiss, Suor Orsola Benincasa e Link campus applicano l'esonero per i corsi di laurea e di laurea magistrale ma non per i corsi di master, di dottorato di ricerca e di specializzazione. Insegnamenti singoli non pervenuti.
              Faccio capolino velocemente per condividere un'informazione: ad oggi eCampus non applica l'esonero ai disabili ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 104/92 che abbiano un'invalidità civile certificata inferiore al 66%.
              Se in possesso di verbale di invalidità civile con percentuale pari o superiore al 66%, applicano l'esonero ma richiedono 400€ a titolo di diritti di segreteria.

              Stessa cosa per Unitelma Sapienza, richiede ugualmente l'invalidità pari o superiore al 66%.
              Ho pensato fosse utile.

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              • #8
                Originariamente inviato da Rajueh Visualizza il messaggio

                Faccio capolino velocemente per condividere un'informazione: ad oggi eCampus non applica l'esonero ai disabili ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 104/92 che abbiano un'invalidità civile certificata inferiore al 66%.
                Se in possesso di verbale di invalidità civile con percentuale pari o superiore al 66%, applicano l'esonero ma richiedono 400€ a titolo di diritti di segreteria.

                Stessa cosa per Unitelma Sapienza, richiede ugualmente l'invalidità pari o superiore al 66%.
                Ho pensato fosse utile.
                Premesso che coloro di cui all'articolo 3 (commi 1 e 3 in funzione della gravità) della legge 104/1992 sono handicappati (portatori di handicap) e non disabili, che significa giuridicamente cosa diversa anche se non si capisce per quale arcana ragione la parola "handicap" è stata derubricata dal thesaurus politicamente corretto a insulto, in realtà nella mia ricerca sull'applicazione della legge non ho proprio preso in considerazione l'esenzione per i portatori di handicap che non siano contemporaneamente invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi in quanto praticamente nessuna università, anche tra le statali, riconosce l'applicabilità della normativa descritta in presenza di questa sola condizione, poiché viene fatta confusione tra invalidità e handicap, oltre che, come nel caso stesso cui sto rispondendo, tra handicap e disabilità.
                Se è per questo, è illegittima anche qualsiasi richiesta di versamento a titolo di diritti di segreteria o altri corrispettivi e contributi comunque denominati, eppure li pretendono parecchie università anche statali.
                Non ho altresì tenuto conto di casi particolari come atenei che ritengono applicabile l'esonero solo a condizione di non avere già conseguito un titolo della stessa tipologia o dello stesso ciclo, e/o solo durante gli anni di iscrizione in corso.
                ​​​
                Ultima modifica di dottore; 29-01-2025, 07:46.
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                • #9
                  Grazie del chiarimento dottore , personalmente la confusione nasce proprio dalle diverse tipologie di certificazione e le conseguenti denominazioni e dal fatto che si parli di esenzione per "disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 104/92, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%".
                  Quell' "o" l'ho sempre interpretato con valore disgiuntivo, supponendo che le due cose fossero alternative.

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                  • #10
                    Originariamente inviato da Rajueh Visualizza il messaggio
                    Grazie del chiarimento dottore , personalmente la confusione nasce proprio dalle diverse tipologie di certificazione e le conseguenti denominazioni e dal fatto che si parli di esenzione per "disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 104/92, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%".
                    Quell' "o" l'ho sempre interpretato con valore disgiuntivo, supponendo che le due cose fossero alternative.
                    Hai sempre interpretato bene. Peraltro c'è un problema per i minorenni (ancorché rarissimi in Italia perché le anticipazioni prima erano complicate e ora sono state rese impossibili) perché la nostra legislazione inspiegabilmente distingue tra "disabilità" per i minorenni e "handicap" per i maggiorenni e anche se i minorenni sono in età da lavoro (over 15) non prevede che possano essere invalidi al lavoro. Inoltre, anche se hai una irreversibile menomazione o minorazione congenita o neonatale, la disabilità il giorno che compi 18 anni scade e devi fare le pratiche da capo per farti riconoscedre la stessa patologia come handicap e invalidità. Per questo motivo, paradossalmente un 17enne paraplegico già diplomato stando alla lettera della norma non può beneficiare dell'esonero. Purtroppo la qualità del la legislazione – ambigua, contraddittoria, confusionaria e talvolta pure sconclusionata – è quella che è, poi ci si mettono pure le interpretazioni ad capocchiam (che ne sono spesso diretta conseguenza) e siamo a posto. A mio avviso, proprio perché la norma confonde disabilità e handicap (come del resto fanno altre: vedi ad esempio la 68/1999), nel caso la norma si dovrebbe interpretare la norma analogicamente come interpretabile a disabili (minorenni) e portatori di handicap (maggiorenni). Ma, consdierate le intepretazioni restrittive che ne fanno i più, questa sarebbe considerata estensiva…
                    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                    • #11
                      Salve, sono figlio di genitore beneficiario di invalidità al 100% e di 104, sto concludendo con l'università e adesso mi sono iscritto a un master di II livello presso la stessa università. Essendo che per il motivo appena descritto sono stato esonerato nell'ultimo anno da tutte le tasse universitarie adesso ho intenzione di fare la stessa cosa e quindi essere esonerato dal master di II livello al quale mi sono iscritto. Come posso fare per essere esonerato anche dal master, a quali leggi posso far riferimento e in che modo posso muovermi a riguardo?
                      La ringrazio mille anticipatamente,
                      Cordiali saluti,
                      Federico.

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                      • #12
                        Originariamente inviato da Federico21 Visualizza il messaggio
                        Salve, sono figlio di genitore beneficiario di invalidità al 100% e di 104, sto concludendo con l'università e adesso mi sono iscritto a un master di II livello presso la stessa università. Essendo che per il motivo appena descritto sono stato esonerato nell'ultimo anno da tutte le tasse universitarie adesso ho intenzione di fare la stessa cosa e quindi essere esonerato dal master di II livello al quale mi sono iscritto. Come posso fare per essere esonerato anche dal master, a quali leggi posso far riferimento e in che modo posso muovermi a riguardo?
                        La ringrazio mille anticipatamente,
                        Cordiali saluti,
                        Federico.
                        A parte che «la ringrazio mille» (rivolto a chi?) in italiano non esiste, ti prego di smettere di spammare il tuo messaggio ovunque. Per ora questo è un a mmonimentoi Prossima volta, anche perché
                        Tanto premesso, la stragrande maggioranza degli atenei non applica l'esonero per i master, sicché per evitare di dover ricorrere al giudice la cosa migliore è iscriversi laddove l'esonero sia correttamente applicato, ad esempio alla UniFi.
                        Ultima modifica di dottore; 20-10-2023, 06:21.
                        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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