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Convalida, dispensa, esonero: facciamo chiarezza

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  • Convalida, dispensa, esonero: facciamo chiarezza

    Visto che spesso emergono dubbi al riguardo, cerco di fare un po' di chiarezza sugli istituti di convalida, dispensa ed esonero.

    Ho fatto una ricerca meticolosa. In particolare ho consultato i seguenti atti:
    - RD 1180/1863, il quale richiama due atti normativi non indicizzati nelle banche dati elettroniche in quanto sprovvisti di numero, che sono la legge del 31/07/1862 e il regolamento generale universitario approvato con decreto del 14/09/1862, cui apporta modifiche;
    - RD 2848/1866, contenente ulteriori modifiche al regolamento generale universitario;
    - nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 4638/1868;
    - RD 1845/1874, che modifica il regolamento di cui sopra;
    - nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 2728/1875;
    - nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 3434/1876;
    - RR.DD. 645/1882, 746/1882, 140/1898, 326/1898, 341/1898, 515/1898 concernenti modifiche e altre disposizioni al regolamento di cui sopra;
    - nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 127/1902;
    - RD 465/1903, che apporta modifiche al regolamento generale universitario;
    - RD 638/1905, che emana il nuovo regolamento generale universitario;
    - RR.DD. 550/1905, 116/1906 e 624/1908 che contengono sempre norme in materia;
    - RD 796/1910, che emana il nuovo regolamento generale universitario;
    - RR.DD. 1194/1911, 225/1912, 1228/1912, 231/1913, 1076/1913 e 1010/1914, d.lgt. 1959/1915, RR.DD. 1975/1919, 2538/1919, 296/1920, 197/1921, 1148/1921, 1656/1921, 498/1922, 1561/1922, 477/1923, che apportano modifiche all'ultimo regolamento in parola;
    - nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 674/1924 e modificato con RD 998/1938;
    - testo unico dell'istruzione superiore, emanato con RD 1592/1933;
    - regolamento studenti emanato con RD 1269/1938;
    - RD 1652/1938, recante le tabelle degli ordinamenti didattici su cui si sono basati tutti i corsi di laurea e di altre tipologie di corsi univertsitari del previgente ordinamento ad eccezione dei pochissimi corsi di studio istituiti per iniziativa autonoma degli atenei dopo la legge 127/1997 e nelle more che entrasse in vigore, per mezzo del regolamento sull'autonomia di cui al DM 509/1999, la riforma che ha introdotto il sistema a cicli.

    Ebbene, vi sembrerà strano ma nel paese in cui si tende a disciplinare qualsiasi aspetto, anche il più intimo, della vita quotidiana delle persone (altro che Unione europea che pretenderebbe di standardizzare la curvatura delle banane), non esiste alcuna norma che definisca esplicitamente cosa sono la dispensa e la convalida.

    A onor del vero si trovano le parole "dispensa" e "convalida" in alcuni statuti (sino alla legge 168/1989 gli statuti delle università venivano approvati con atti normativi statali; se cercate su Normattiva trovate perfino regi decreti e decreti del Presidente della Repubblica concernenti banalissime questioni organizzative come l'organizzazione delle sessioni d'esame e le vacanze estive), ma non è scritto da nessuna parte di cosa si tratta e qual è la differenza. In alcuni atti più recenti si parla di riconoscimento di esami. In tutto tra convalida, dispensa e riconoscimento ho trovato una ventina di testi, compresi quelli che parlano di dispensa dal pagamento delle tasse.
    Come sappiamo, invece, i decreti concernenti le classi delle lauree e delle lauree magistrali del nuovo ordinamento dopo il DM 270/2004 stabiliscono – vedi ad esempio art. 3, cc. 8-9, DM 16/03/2007 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie" – che in caso di transito (definito sempre trasferimento) da un corso di studio a un altro anche tra diverse università i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente secondo criteri e modalità prestabilite e che nel caso in cui i corsi afferiscano alla medesima classe la quota di crediti relativi a settori scientifico-disciplinari comuni non può essere inferiore al 50%; inoltre, se il corso di studi di provenienza è svolto a distanza, tale quota minima è riconosciuta solo se il corso è accreditato ex art. 2, c. 148, DL 262/2006 così come convertito dalla legge 286/2006.

    Le modalità adottate per la trasposizione in una carriera universitaria di esami sostenuti (crediti conseguiti, attività didattiche maturate) in carriere (ovvero «tratte» della stessa carriera) pregresse dipendono pertanto, da sempre, da università a università. Ci sono sicuramente alcuni elementi regolati dalla consuetudine: tra questi, certamente anche il fatto stesso di potere riciclare una carriera (che comunque ha un fondamento insito nel valore legale della stessa). Poi, certamente, esistono anche consuetudini locali; ad esempio al dipartimento di Scienze politiche "Jean Monnet" della Vanvitelli l'apposito regolamento parla solo di riconoscimenti e convalide, così come i regolamenti didattici, eppure se avete già conseguito un titolo di pari ciclo e richiedete l'abbreviazione di corso vi ritroverete gli esami come dispensati, non come convalidati, e alla richiesta di spiegazioni vi sarà risposto che la convalida è solo per chi prosegue una carriera per passaggio o trasferimento, mentre nel vostro caso si applica la dispensa «perché così si fa e non si può fare diversamente» (allora gli altri sbagliano?). Altri atenei che usano la dispensa sono Napoli Federico II, Firenze, Chieti-Pescara "Gabriele d'Annunzio", Macerata, Cassino, Palermo e, secondo quanto riferito da un utente del forum, Benevento "Giustino Fortunato". Peraltro non tutte le strutture all'interno del medesimo ateneo si comportano nello stesso modo; tanto per fare un esempio, la scuola di Giurisprudenza dell'Università di Firenze ha deliberato di utilizzare l'istituto della convalida e non quello della dispensa per i laureati interni in Scienze dei servizi giuridici che si immatricolano, accedendo di diritto al quarto anno, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, come da tabelle reperibili qui, mentre alla Federico II di Napoli nelle FAQs relative al dipartimento di Giurisprudenza dicono che la distinzione tra dispensa e convalida è «di norma» (e dunque può essere derogata?).
    In linea di massima:
    • la dispensa è utilizzata per nuove carriere (attivate richiedendo l'abbreviazione di corso, che può essere ottenuta se si richiede il riconoscimento di una carriera conclusa; la carriera si intende conclusa con il conseguimento di un titolo o la fine degli esami singoli ma anche con la decadenza, la rinuncia, l'interruzione o comunque siano denominate l'estinzione automatica e la cessazione anticipata degli studi);
    • la convalida è utilizzata per la prosecuzione di una carriera attiva, oggetto di passaggio o trasferimento (in quest'ultimo caso con foglio di congedo).
    La ricognizione di una carriera estinta per decadenza o rinuncia rientra ovviamente nel primo dei due casi di cui sopra, mentre il reintegro (o analogo procedimento, comunque denominato, con il quale viene riattivata la stessa matricola) nel secondo.

    Ma qual è la differenza?
    • Per convalida si intende che un esame già sostenuto viene confermato nella carriera di destinazione. In realtà, specie con il nuovo ordinamento, non accade quasi mai che i due esami siano identici (ricordiamoci che con il previgente ordinamento fatti salvi i rari casi di ordinamenti semestrali c'era solo il nome dell'esame; al massimo c'era anche il numero dell'annualità), mentre ora ci sono, oltre ad esso, i crediti e i settori scientifico-disciplinari. Dunque l'esame che viene confermato (convalidato) è quello di destinazione, cui si perviene sulla base di una valutazione di equivalenza, congruità, corrispondenza, affinità (o anche mera sostituibilità) dell'esame riconosciuto (convalidante). In molte sedi si fanno veri e propri spezzatini, cioè si mettono insieme più esami riconosciuti (o loro parti), anche da carriere diverse, per convalidare un esame, oppure si usano parzialmente esami convalidanti e i crediti avanzati vengono usati da soli o composti con altri frazionamenti per completarne altri. L'Università Unitelma Sapienza usa l'aggettivo "convalidato" solo quando viene usato un unico convalidante, per intero o parzialmente, per convalidare un esame di destinazione con denominazione identica formalmente o sostanzialmente (ad esempio Istituzioni di diritto privato per convalidare Diritto privato), altrimenti usa la formula "riconosciuto per" indicando i crediti che hanno originato.
    • Per dispensa si intende che lo studente viene dispensato, appunto, dal sostenere un esame, cioè viene autorizzato a non sostenerlo. In quasi tutte le sedi esistono la dispensa totale e la dispensa parziale. Anche qui ci possono essere differenze anche interne al medsimo ateneo: facendo ancora una volta l'esempio della UniFi, alla scuola di Scienze politiche sostengono (perlomeno lo sosteneva Liviana Quirini, dipendente non so di che qualifica oramai in pensione, la quale quando era in servizio curava le istruttorie al riguardo) che le dispense possano essere solo intere e pertanto se l'esame di origine ha un numero di crediti inferiore a un esame omonimo, analogo o omologo o questo si dispensa comunque interamente, non tenendo conto della differenza dei crediti sulla base del fatto che si suppone che il candidato sia già in possesso della preparazione scientifico-culturale adeguata, oppure va sostenuto per intero. Però in altre strutture del medesimo ateneo fiorentino troviamo la possibilità di dispensa parziale. Alla Vanvitelli sino a 3 crediti sotto possono deliberare di dispensare l'esame per intero; se l'esame è relativo a un insegnamento integrato con moduli di diversi SSD, la dispensa è modulare e dunque in caso di dispensa parziale lo studente sostiene e verbalizza i soli moduli non oggetto di dispensa, che Esse3 legge automaticamente come esami a sé e non marca come integrazioni.
    Gli esami convalidati o oggetto di dispensa fanno media?
    Normalmente, gli esami oggetto di dispensa non fanno media. Infatti, la dispensa è un provvedimento con il quale lo studente non sostiene l'esame e dunque sarebbe un paradosso attribuire voti a esami non sostenuti. Ho notato in passato un'eccezione, da parte dell'Università degli studi di Chieti e Pescara "Gabriele d'Annunzio", che avevo già segnalato nel forum. Attualmente sembra che tale ateneo pure ragioni in questo modo. In caso di dispensa parziale, alla Vanvitelli il voto è riferito ai soli crediti maturati con l'esame nuovamente sostenuto, che pesa sulla media solo per quei crediti, mentre in quel di Firenze, perlomeno al dipartimento di Studi umanistici e della formazione e con riferimento alla laurea magistrale a ciclo unico di classe LM-85bis (Scienze della formazione primaria), ut supra, l'esame, benché basato sul programma ridotto individualmente concordato, viene verbalizzato come se fosse sostenuto interamente ex novo e dunque pesa sulla media per tutti i crediti (non mi sembra molto legittimo questo modus operandi, ma tant'è).
    In caso di convalida, l'esame di destinazione porta in dote il voto; se i convalidanti sono più d'uno, ogni ateneo stabilisce come calcolare il voto ma la modalità più diffusa è la media di tutti i voti dei convalidanti pesata sui crediti tratti di ciascuno.
    Fa eccezione l'Alma mater studiorum Università di Bologna, in cui gli esami convalidati riportano al posto del voto il giudizio «ID» (che sta per idoneo, come se fosse l'esito di prove di idoneità) e dunque non fanno media.

    E l'esonero cos'è?
    Alcune università – Cassino e Lazio meridionale, Pegaso, Mercatorum – usano la dicitura "esonerato" con riferimento a quelle attività che non presuppongono un esame universitario (o attività formativa assimilabile) a monte, quali le altre attività formative (tirocinî, stages, altri crediti di contesto, altre conoscenze utili per il mondo del lavoro et similia) abbuonate a chi è occupato e gli esami di lingue straniere e informatica abbuonati a chi ha presentato certificazioni. L'effetto è lo stesso della dispensa, cioè l'esame non è sostenuto e dunque non può fare media. Le medesime Pegaso e Mercatorum (Cassino non lo so perché sono lontani i tempi di Laureare l'esperienza), invece, dichiarano come convalidato l'eventuale esame frutto del riconoscimento di abilità e competenze professionali, pur riportandolo senza voto.
    Ultima modifica di dottore; 17-04-2024, 10:39.
    L DM 509/1999 classe 14 (con lode) @UniFi
    L-16 (con lode) @Unitelma Sapienza
    M1 aree 12-13 @LUM
    LM-77 (con lode) @Universitas Mercatorum
    LMG/01 (con lode) @UniTo
    LM-62 (con lode) @UniVanvitelli
    PhD fellow in AI governance

    ***NON RISPONDO A MESSAGGI PRIVATI SU ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE***

    In Italia esistono solo università pubbliche (statali o non statali).
    LA PAROLA "FACOLTÀ" NON SIGNIFICA QUELLO CHE PENSI TU.

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  • #2
    Post interessante, grazie mille dottore!

    Vorrei chiedere una precisazione riguardo a questa parte::

    In realtà questo specie con il nuovo ordinamento non accade quasi mai che i due esami siano identici (ricordiamoci che con il previgente ordinamento fatti salvi i rari casi di ordinamenti semestrali c'era solo il nome dell'esame; al massimo c'era anche il numero dell'annualità), mentre ora ci sono, oltre ad esso, i crediti e i settori scientifico-disciplinari. Dunque l'esame che viene confermato (convalidato) è quello di destinazione, cui si perviene sulla base di una valutazione di equivalenza, congruità, corrispondenza, affinità (o anche mera sostituibilità) dell'esame riconosciuto (convalidante). In molte sedi si fanno veri e propri spezzatini, cioè si mettono insieme più esami riconosciuti (o loro parti), anche da carriere diverse, per convalidare un esame, oppure si usano parzialmente esami convalidanti e i crediti avanzati vengono usati da soli o composti con altri frazionamenti per completarne altri.
    Da quanto mi sembra di intuire, quindi, non è quindi strettamente necessario che l'esame già sostenuto e quello che si desidererebbe venga convalidato condividano lo stesso SSD, confermi?

    In secondo luogo, se si decide di iscriversi contemporaneamente a un master di primo livello e a una laurea magistrale, una volta terminato il master esiste la possibilità di richiedere la convalida di alcuni degli esami ancora da sostenere nella laurea magistrale, purché siano sovrapponibili per contenuti a qualche esame del master?

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    • #3
      Originariamente inviato da Perlage Visualizza il messaggio
      Post interessante, grazie mille dottore!
      Da quanto mi sembra di intuire, quindi, non è quindi strettamente necessario che l'esame già sostenuto e quello che si desidererebbe venga convalidato condividano lo stesso SSD, confermi?
      No, non è necessario, e i criteri cambiano da sede a sede e spesso anche a seconda della struttura all'interno della stessa sede. Ti dirò che a volte dipende anche da chi – personale amministrativo o docente – si ritrova a effettuare materialmente la valutazione (nella maggior parte dei casi l'organo deputato ad approvarla è collegiale, ma, di fatto, è sempre una sola persona che istruisce la pratica, che poi viene sistematicamente approvata all'unanimità).
      Diciamo che nella maggior parte degli atenei, con alcune eccezioni, quando il SSD corrisponde si può essere ragionevolmente certi della convalida (ovvero della dispensa), anche se a livello normativo c'è l'obbligo di garantire solo il 50% dei crediti dei settori comuni tra corsi della stessa classe. D'altro canto, i decreti concernenti la definizione delle classi stabiliscono che comunque i regolamenti didattici devono assicurare il più ampio riconoscimento possibile e gli eventuali dinieghi devono essere adeguatamente motivati (principio previsto anche dalla legge 241/1990, trattandosi di procedimenti amministrativi; peraltro vigerebbe anche l'obbligo della forma scritta). Quando il SSD non corrisponde, invece, la situazione cambia da caso a caso. Ti posso dire che io nella mia esperienza ho visto di tutto, compresi:
      • qualsiasi esame la cui denominazione iniziasse con la parola "Storia" (nello specifico l'ho visto fare con M-STO/02, M-STO/04 e M-STO/02, ma secondo me non ci sarebbero stati problemi anche per esami M-FIL, M-PED, M-PSI, MED, MAT, SECS-P e L-ART purché denominati «Storia», tipo Storia della filosofia, Storia della pedagogia, Storia della psicologia, Storia della medicina, Storia dello spettacolo, Storia economica) utilizzato per convalidare esami IUS/19;
      • qualsiasi esame iniziante con la parola "Filosofia" o "Sociologia" (M-FIL qualsiasi, M-PED o SPS da 07 in avanti) utilizzato per convalidare esami IUS/20;
      • esami SPS/04 Scienza politica usati per convalidare SECS-P/01 Economia politica.
      Però non funzionava così con tutti i docenti! La commissione era composta da 3 di loro e gli altri 2 erano assai meno larghi di vedute (e di maniche). La cosa buffa è che questo qui particolarmente generoso, che ora è in pensione, cercava di favorirti in tutti i modi con i voti, sicché se tu nelle tue carriere pregresse avevi dato sia Scienza politica SPS/04 sia Economia politica SECS-P/01 conseguendo 30 e lode al primo e 28 al secondo e nella carriera di destinazione c'era l'esame di Economia politica, ti convalidava quest'ultimo usando come convalidante Scienza politica, in maniera tale da farti avere il voto più alto
      In compenso questo stesso docente alla fine faceva la somma dei crediti che ti aveva convalidato e se vedeva che per soli 3 crediti eri passato all'anno successivo te li andava a togliere proprio laddove ti aveva convalidato un esame utilizzando come convalidanti degli esami di altri settori. Ti faccio un esempio: in una pratica di mia diretta cognizione, aveva convalidato Storia del diritto italiano ed europeo, IUS/19 da 9 crediti, utilizzando come convalidanti Storia contemporanea (M-STO/04) da 6 e Storia del giornalismo (M-STO/02) da 6, per un totale di 12 crediti, dunque ne avanzavano pure 3, e poi aveva convalidato Storia del diritto moderno e contemporaneo, IUS/19 da 6 crediti, utilizzando come fonte Storia delle dottrine politiche, SPS/02 da 9, facendo avanzare anche in questo caso 3 crediti. Sennonché alla fine facendo il conto (si vede proprio la somma fatta sul modulo a matita e poi cancellata con la gomma) venivano 192 crediti, che avrebbero comportato l'ammissione al V anno, ma lui già aveva deliberato nell'apposito campo sul verbale, a penna, l'ammissione al IV anno con 186 crediti. Allora che cosa ha fatto? È andato su uno dei due esami storici, ha fatto qualche cancellatura con la matita e ha inserito su di esso un debito di 3 crediti da assolversi mediante esame integrativo, dopodiché ha preso il dispositivo e si è limitato a correggere il 6 di 186 in 9, rimanendo giusto giusto sulla soglia del IV anno. A una richiesta di spiegazioni, visto che i crediti IUS/19 da convalidare erano in tutto 15 e i crediti degli esami riconosciuto come convalidanti erano in totale 21, cioè 6 di più e non 3 in meno, senza considerare altri esami di storia, ha risposto «Io già le sono venuto incontro convalidandole un esame giuridico partendo da un esame non giuridico; se vuole glielo tolgo completamente e così anziché parzialmente lo sostiene per intero»
      Tieni presente che ai fini di ulteriori percorsi gli esami che contano sono sempre quelli effettivamente sostenuti. Nella mia esperienza mi è capitato un solo ateneo che teneva conto delle convalide operate da altri ed è l'Università degli studi di Bari “Aldo Moro, su cui verbali ricordo di aver letto «Si convalida in quanto già convalidato dall'Università degli studi di Napoli L'Orientale». Normalmente le università nemmeno vogliono sapere quali sono gli esami che ti sono già stati convalidati (o sono stati oggetto di dispensa) e ti chiedono di autocertificare solo quelli effettivamente sostenuti. Mi è capitato una o due volte che volessero avere l'elenco degli esami convalidati (la Cattolica li pretende nell'applicativo informatico), ma poi non li hanno presi in considerazione.
      Considera anche che ti puoi scordare trattamenti così favorevoli da parte di università telematiche. Le università telematiche – alcune in particolare – non hanno alcun interesse a essere cotanto generose poiché convalidando più esami banalmente incasserebbero meno soldi e, contemporaneamente, si esporrebbero maggiormente al rischio di contestazioni, proprio loro che sono nell'occhio del ciclone.

      In secondo luogo, se si decide di iscriversi contemporaneamente a un master di primo livello e a una laurea magistrale, una volta terminato il master esiste la possibilità di richiedere la convalida di alcuni degli esami ancora da sostenere nella laurea magistrale, purché siano sovrapponibili per contenuti a qualche esame del master?
      Per le iscrizioni contemporanee, le attività didattiche da riciclare nei due percorsi devono essere concordate anzitempo e comunque non possono superare, per decreto ministeriale di attuazione, un terzo delle attività formative totali. Per quello che dici tu conviene conseguire prima il master e poi iscriversi in successione al corso di laurea magistrale, nel qual caso non ci sono limiti ai crediti riconoscibili e paradossalmente si fa prima.
      Ultima modifica di dottore; 17-04-2024, 11:08.
      L DM 509/1999 classe 14 (con lode) @UniFi
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      • #4
        Grazie mille per aver condiviso la tua esperienza e le tue conoscenze in merito alla questione! È utilissimo avere informazioni di prima mano da qualcuno che ha già affrontato la situazione e sa come funziona il sistema. Mi hai fatto scoprire alcune dinamiche che ignoravo totalmente e che mi sono di grande aiuto.

        Grazie ancora!






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        • #5
          Prima di tutto, grazie al dottore, sempre molto istruttivo!

          Porto la mia esperienza:

          Sono iscritto ad L-8 (Unimercati), ho 32 anni di esperienza nel settore e mi hanno "dati per buoni" (dico così in modo che il Dottore non mi linci...) alcuni esami:

          Ingegneria del software: Convalidato Abilità Professionali
          Fisica, Programmazione e Geometria: Convalidato Università (ero iscritto a Scienze dell'Informazione, nel neolitico...) con relativi voti.
          Tirocini e Stages (non ci andrebbe la 's' ma riporto la dicitura): Esonerato.

          Di tutti questi mi hanno riconosciuto i CFU.

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          • #6
            dottore ma quando gli esami pregressi sono "molto pregressi" :) , dati ossia in corsi vecchio ordinamento, come sono assegnati i cfu in fase di riconoscimento per iscrizione a nuovo corso?
            All'epoca non c'erano e non mi pare (ma ovviamente potrei sbagliare) ci fossero neanche ssd.

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            • #7
              Originariamente inviato da SaraB Visualizza il messaggio
              dottore ma quando gli esami pregressi sono "molto pregressi" :) , dati ossia in corsi vecchio ordinamento, come sono assegnati i cfu in fase di riconoscimento per iscrizione a nuovo corso?
              All'epoca non c'erano e non mi pare (ma ovviamente potrei sbagliare) ci fossero neanche ssd.
              Agli esami del vecchio ordinamento gli atenei possono assegnare crediti ad libitum. Corre voce che una annualità corrisponda a 12 crediti e di conseguenza un esame semestrale a 6 e uno biennale a 24, ma in realtà questo principio vale solo ai fini del completamento dei crediti per le classi di concorso per l'insegnamento secondario e infatti è un criterio fissato dal Ministero dell'istruzione, non da quello dell'università.
              Quanti crediti poi effettivamente vengono convalidati dipende da regolamenti, consuetudini e prassi della sede e talvolta anche della struttura di raccordo all'interno di ciascuna sede, se non addirittura del singolo corso di studi. Regolamenti, usi e prassi sono influenzati dalla storia locale; ad esempio nelle strutture eredi delle soppresse facoltà di Scienze della formazione ove è stato sperimentalmente adottato il sistema ECTS con il vecchio ordinamento (corso di laurea di durata quinquennale in Scienze della comunicazione della Suor Orsola Benincasa e corsi di laurea di durata quadriennale in Scienze della formazione primaria attivati o rinnovati nell'anno accademico 1999-2000, l'ultimo in cui furono arrivati corsi ante reformam di nuova istituzione) un esame annuale corrisponde invariabilmente a 8 crediti e uno semestrale a 4, mentre nelle stesse università se vai presso altre strutture fanno 10 e 5 oppure 12 e 6. Le università telematiche, che sono nate direttamente dopo la riforma, se si tratta di convalidare il singolo esame non tengono proprio conto dei crediti e lo convalidano per intero anche se è da 14 crediti (forse anche di più, ma non mi è mai capitato e nessuna di esse, al proposito, ha adottato norme scritte); se si tratta di convalidare più esami da pochi crediti non so come si regolino. In alcuni casi, come da esperienza di un altro utente del forum, l'ateneo effettua prima una conversione assegnando ai vecchi esami dei crediti e poi procede con le convalide o dispense; fermo restando che ogni sede può agire discrezionalmente o comunque secondo propri criteri in base al principio di autonomia, questo riconoscimento, se mostrato ad altre sedi (salvo che si rifiutino di acquisirlo; ad esempio una struttura di Urbino mi ha detto che le determinazioni e deliberazioni di altri, comprese altre strutture dello stesso ateneo che invece si erano mostrate più collaborative, sono irricevibili), può essere utile per orientarne altre (Bari ad esempio è adusa attenersi o ispirarsi a decisioni già assunte da altri atenei e lo dichiara proprio nei verbali).

              I settori scientifico-disciplinari esistono dagli anni '80 di secolo scorso (sono stati riformati profondamente una volta e hanno subìto diversi piccoli ritocchi nel tempo), ma prima della riforma rilevavano esclusivamente per l'inquadramento del personale docente. È con la riforma universitaria che sono entrati a far parte dei piani di studio.
              Ultima modifica di dottore; 17-04-2024, 11:19.
              L DM 509/1999 classe 14 (con lode) @UniFi
              L-16 (con lode) @Unitelma Sapienza
              M1 aree 12-13 @LUM
              LM-77 (con lode) @Universitas Mercatorum
              LMG/01 (con lode) @UniTo
              LM-62 (con lode) @UniVanvitelli
              PhD fellow in AI governance

              ***NON RISPONDO A MESSAGGI PRIVATI SU ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE***

              In Italia esistono solo università pubbliche (statali o non statali).
              LA PAROLA "FACOLTÀ" NON SIGNIFICA QUELLO CHE PENSI TU.

              LA LAUREA TRIENNALE NON ESISTE!

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              • #8
                Grazie sempre dottore .
                Sempre più basita da questa sedicente "autonomia" che si traduce in anarchia, secondo me. Ma parlando da neofita il tutto lascia il tempo che trova.

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                • #9
                  Originariamente inviato da SaraB Visualizza il messaggio
                  Grazie sempre dottore .
                  Sempre più basita da questa sedicente "autonomia" che si traduce in anarchia, secondo me. Ma parlando da neofita il tutto lascia il tempo che trova.
                  Qualcuno dice che è la casa delle libertà, dove ognuno fa quel che gli va.
                  Quando decisi di iscrivermi a Giurisprudenza sottoposi il mio curriculum studiorum a una cinquantina di atenei per verificare dove mi convenisse iscrivermi in termini di abbreviazione della carriera. Come ho già spiegato qua, quella di Giurisprudenza è una classe molto più vincolata delle altre e dunque i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in questa classe sono estremamente simili. Eppure, al netto degli atenei che mi hanno ignorato (tra cui Bocconi) oppure hanno risposto solo per prendere tempo o rinviare ad altre persone/strutture senza mai evadere la richiesta (tra cui Sapienza, Parthenope e Vanvitelli) o ancora si sono espressamente rifiutati di farlo (tra cui Federico II, UniPi, sede centrale UniBo ut infra), i risultati sono i seguenti:
                  • UniTo (ufficiale) 191 CFU con iscrizione al V anno, poi ridotti a 189 con iscrizione al IV
                  • UnitelmaSapienza (ufficiale) 185 CFU, IV anno
                  • Cattolica (ufficiale) 161 CFU, anno non specificato ma presumibilmente IV
                  • Pegaso (ufficiale) 156 CFU, IV anno
                  • Marconi (ufficiale) 150 CFU, IV anno
                  • Cusano (ufficiale) 150 CFU, III anno (assurdo)
                  • UniFi (informale) 144 CFU, III o IV anno a discrezione della commissione ma con possibilità di sostenere gli esami di qualsiasi anno e di anticipare anche il conseguimento del titolo una volta assolte le propedeuticità
                  • UniPg 132 (ufficioso); anno di corso non specificato ma dal piano di studi assegnato sulla base della coorte deduco che fosse il III
                  • Lumsa (informale) «circa» 127 CFU, IV anno
                  • UniUrb (ufficioso) 124 CFU, III anno
                  • Sob (ufficiale) 122 CFU, III anno
                  • UniTn (ufficiale) 121 CFU, III anno
                  • UniCam (ufficioso) 106 + eventualmente 12 per l'attività lavorativa (da riconoscere a iscrizione in corso e attribuire allo stage) = 118, anno di corso non specificato
                  • Bicocca (informale) 96 CFU, III anno
                  • Luiss (ufficioso) 66 CFU, anno non specificato ma presumibilmente II
                  Ho messo i crediti in grassetto per evidenziare le macroscopiche differenze, del tutto inspiegabili solo con le piccole divergenze dei piani di studio (che si distintguono più per peso relativo degli insegnamenti che per reali differenze contenutistiche) e con i diversi pesi della prova finale. Considerati i soli casi di cui sopra, la forbice tra il minimo e il massimo è esagerata e, sebbene la media e la mediana siano molto simili (130-135), la moda è intorno al 150, valore ancora troppo distanti dal massimo (e non ho considerato dei massimi ancora più elevati: si continui a leggere per saperne di più).

                  Per ufficiale intendo che era previsto un servizio di prevalutazione ufficiale delle carriere e mi ero avvalso di quello. A parte le università telematiche, sono pochissimi gli atenei che prevedono una cosa del genere a livello centrale (tra questi, Roma Tre e, a pagamento, UniUd e UniSa; UniTn chiede invece il pagamento dell'imposta di bollo, cosa che in altre sedi viene differita al momento della formalizzazione della pratica qualora l'aspirante decida di immatricolarsi), ancor meno quelli che la prevedono come passaggio obbligatorio per gli aspiranti con carriere pregresse. L'Università per stranieri di Perugia paradossalmente prevede il servizio in via ufficiale ma specifica che se è riferito a non iscritti ha carattere informale. Altri non prevedono il servizio ufficialmente ma in via ufficiosa si fanno carico della pratica e la gestiscono preparando l'istruttoria che poi sottoporranno all'approvazione del consiglio qualora l'aspirante ripeta l'istanza seguendo l'iter ufficiale di immatricolazione con abbreviazione di corso (sono quelli che ho contrassegnato come «ufficioso» e in molti casi mi hanno risposto mandandomi il prospetto delle convalide o dispense su tanto di carta intestata che attendeva solo la firma per approvazione, dunque più che ragionevolmente avrebbe trovato conferma). Infine, ci sono quelli che rispondono in via del tutto informale con mille distinguo e mille precisazioni rispondendo via e-mail direttamente nel corpo del messaggio o al massimo allegando un file DOC/ODT o PDF anonimo (cioè con il mero elenco degli esami, senza intestazioni e senza elementi riconducibili all'ateneo e all'ufficio). Di questi, bene o male comunque tutti mi fecero l'elenco di esami convalidati, o meglio convalidabili (ovvero dispensati/dispensabili), e qualcuno anche gli esami rimanenti, tranne la Lumsa, che si limitò a scrivere che mi sarebbero stati convalidati «circa 127 crediti».
                  Capitolo a parte meriterebbero i Vorrei ma non posso:
                  • in via del tutto in formale l'Università Tor Vergata mi comunicò che 6 esami mi sarebbero stati convalidati parzialmente (senza specificare il numero di crediti da integrare) e 9 interamente, senza specificare né i crediti degli esami né il piano di studi di riferimento (coorte) né l'anno di iscrizione, e neanche l'ammontare di ciascuna integrazione richiesta. A spanne, considerando 6 crediti per gli esami parziali e 10-12 per quelli totali, il totale dei crediti convalidati direi che sarebbe stato allineato al valore medio di cui sopra.
                  • per l'UniSi un gentilissimo e cortesissimo docente (se non sbaglio professore ordinario) dopo avermi contattato tramite e-mail per chiedermi un recapito telefonico mi contattò telefonicamente un gentilissimo e cortesissimo docente (un professore ordinario se non sbaglio) che ha fatto la pratica a voce seduta stante facendosi aiutare da me; anche qui a spanne direi che come crediti eravamo in media, ma prendere nota era impossibile perché andava veloce e inoltre era pure un gran chiacchierone (molto simpatico) e per questo tra un esame e l'altro divagava.
                  Un caso assai bizzarro è stato Roma Tre, in cui a una prima istanza mi erano stati convalidati 137 crediti con iscrizione al III anno, sennonché sollevai un po' di questioni e me la modificarono portandola a 155 crediti con iscrizione al IV anno mantenendo lo stesso numero di partica (è un servizio ufficiale e le pratiche vengono gestite tramite l'applicativo Gomp, che le protocolla automaticamente). L'anno dopo, già iscritto e oramai laureando a Torino, nell'ipotesi di dovermi trasferire più vicino a casa se non fosse stato più possibile sostenere esami a distanza me la feci rifare e i crediti diventarono 223 con iscrizione al V anno. Il differenziale tra 155 e 223, pari a 68, era dovuto solo in parte a esami nuovamente sostenuti, ma per il resto a esami pregressi non riconosciuti in precedenza, così come non mi erano stati convalidati 20 crediti che invece mi erano stati convalidati l'anno prima, con i quali saremmo arrivati a 243. Questo caso è emblematico del fatto che, se non esistono regole chiare (e anche laddove esistono dato che non è possibile prevedere tutte le casistiche), perfino nella stessa sede a parità di condizioni di partenza i risultati possono essere molto differenti e questo addirittura se la pratica è materialmente espletata dalla stessa persona. Alle mie rimostranze colui che credo sia responsabile del procedimento (benché i documenti siano generati tramite l'applicativo Gomp con un numero identificativo e senza firma, colui con cui interloquivo via e-mail, che era lo stesso dell'anno prima, si firmava con un cognome) replicava via e-mail che vengono presi in considerazione solo esami "universitari" (virgolette sue) di settori scientifico-disciplinari pertinenti a Giurisprudenza sostenuti nell'àmbito di «corsi di laurea universitari» ai quali si sia stati regolarmente iscritti, ma in realtà si trattava di una scusa inventata sul momento dato che in tutti e tre i prospetti inviati erano stati convalidati esami o loro frazioni usando come convalidanti esami singoli ed esami sostenuti nell'àmbito del corso di master.
                  Altro caso assurdo quello dell'Alma mater studiorum Università di Bologna, ove dalla sede centrale si rifiutarono categoricamente (sebbene non offendendomi bellamente come avvenuto in un altro antico ateneo di cui non faccio il nome) di farmi una prevalutazione, mentre la segreteria didattica del polo di Ravenna mi ipotizzò una convalida (che poi in quell'ateneo vale come dispensa poiché è senza voto) di 112 crediti, innalzabili a 121 nel caso comprovassi che i miei esami di lingue fossero di livello pari almeno a B2, con iscrizione al III anno, inviandomi tanto di bozza dell'atto da sottoporre ad approvazione del consiglio di corso con la specificazione che nel caso in cui fosse stato formalizzato mi sarebbero stati addebitati 200 euro a titolo di tassa di riconoscimento, una cifra a mio avviso esagerata (a Torino ho pagato solo 60 euro)*, e la precisazione che anche per sostenere esami di anni precedenti al III avrei dovuto attendere il termine degli insegnamenti dell'anno di immatricolazione al fine di maturare le attestazioni di frequenza.
                  L'apoteosi dell'incredibile, infine, è stata raggiunta dall'Università degli studi dell'Insubria. Qui per una delle due sedi – credo Varese – un docente mi fece una prevalutazione molto di massima, usando i condizionali, con 7 esami e mezzo + 2 idoneità (non essendo stata specificata la coorte non ho un piano di studi di riferimento per verificare i crediti, comunque direi a spanne un'ottantina se non meno), mentre per l'altra sede – che a 'sto punto dovrebbe essere Como – due di loro vollero fare una videoconferenza in cui non mi fecero capire niente e soprattutto si rifiutarono di mettere per iscritto qualsiasi cosa. Si noti che si trattava di due sedi didattiche dello stesso corso e non, come all'Alma mater studiorum Università di Bologna, di due corsi differenti. Inoltre ha dell'incredibile il fatto che il docente della prima valutazione inventò una regola tutta sua in base alla quale per poter essere iscritto a un anno successivo al primo non era sufficiente che ottenessi la convalida o la dispensa di un certo numero di crediti, ma che tali crediti fossero relativi a esami del primo anno; derivava da questa fantomatica regola che nella mia situazione mi potevo iscrivere solo al primo anno, avendo di tale anno solo un esame convalidato interamente e uno parzialmente. Secondo questo genio, dunque, sarei dunque potuto pervenire al conseguimento del titolo di studio transitando per un anno intero in cui non avrei dovuto sostenere esami e gli altri anni in cui avrei dovuto sostenerli a macchia di leopardo, non essendo ammessi anticipi. Quando le feci presente che in tutti gli altri atenei una cosa del genere non esisteva proprio, prima si arrampicò sugli specchi con argomentazioni inconferenti (forse pensava di avere a che fare con uno che non conoscesse l'ordinamento universitario e dunque gli si potesse raccontare qualsiasi cosa, ma a me non la si fa e se conti sciocchezze millanti conoscenze che non hai ti sgamo subito), poi, dichiarandosi meravigliata del fatto che altrove funzionasse diversamente, confessò candidamente che il problema è che per gli studenti fuoricorso non si percepiscono finanziamenti dallo Stato. Questa mi sembra un'interpretazione più verosimile e sincera della fantomatica regola non scritta: ma il fatto rimane assurdo perché si basa sulla presunzione che uno che viene iscritto direttamente a un anno avanzato vada più facilmente fuori corso rispetto a una matricola 'vergine'; sono oltretutto scettico circa l'efficacia della strategia, dato che il fondo di finanziamento ordinario viene ripartito sulla base della produttività in termini di crediti per studente per anno solare ad eccezione di quelli quiescenti (ecco perché a Firenze hanno sbarrato gli appelli di settembre-dicembre alle matricole, quantomeno quelle iscritte al primo anno), sicché la cosa potrebbe risultare perfino controproducente.


                  ____________
                  * Le telematiche per queste pratiche per evidenti ragioni storiche non si sono mai fatte pagare niente, anche se alcune, al fine di attrarre studenti vergini, offrono cospicui sconti sulla retta rivolti a studenti al di sotto di una certa soglia di età e/o neodiplomati al loro primo ingresso al sistema universitario italiano, oppure promuovono riduzioni per coloro che a prescindere dalle rispettive situaizoni soggettive non richiedano riconoscimenti di carriere pregresse. Unitelma Sapienza addirittura scontava la retta a coloro che si immatricolano portandosi dietro carriere Sapienza, promozione estesa a tutti coloro che sono stati iscritti a una università avente sede legale nel Lazio. Le rimanenti università non statali di solito nemmeno si fanno pagare; del resto nella maggior parte di esse trasferimenti in arrivo e immatricolazioni con carriere pregresse sono decisamente residuali, tranne che alla Suor Orsola Benincasa per Scienze della formazione primaria, corso largamente frequentato da persone già laureate. Le università statali invece prevedono oboli variamente denominati, a volte cangianti in funzione dell'oggetto del riconoscimento (carriera cessata per decadenza o rinuncia, secondo titolo, passaggio o trasferimento), quasi sempre non assoggettabili a esoneri o esenzioni cui lo studente, per qualsiasi ragione, risulti in diritto. Di solito questi soldi sono dovuti contestualmente alla domanda per il solo fatto di averla presentata, ma a volte l'addebito è previsto solo se il riconoscimento ha effettivamente luogo (anche per 1 solo credito convalidato o dispensato); in quest'ultimo caso solitamente è consentito non accettare la proposta formulata dall'organo competente e dunque il corrispettivo non è dovuto, in quanto qualificato come controprestazione del riconoscimento e non dell'esame della pratica. Laddove esistano servizi di prevalutazione ufficiale a pagamento, a volte si tratta dello stesso contributo che si sarebbe pagato se la domanda fosse stata presentata all'atto dell'immatricolazione; altre volte, invece, specie laddove la prevalutazione è facoltativa (vedi ad esempio qui). si tratta di un importo aggiuntivo rispetto al contributo o tassa per il riconoscimento di esami normalmente previsto. In qualche caso l'importo versato per la prevalutazione viene scalato dall'ammontare dovuto qualora l'aspirante perfezioni l'immatricolazione nello stesso anno accademico confermando la volontà di beneficiare delle convalide o dispense di cui al provvedimento determinato/deliberato (tale scomputo si compensa tuttavia con l'addebito successivo laddove previsto).
                  L'istanza, in quanto tale, sarebbe invece assoggettata per legge all'imposta di bollo di 16 euro, di cui però riscontro una pressoché generalizzata evasione. Gli unici atenei che la fanno versare sono l'UniSa e l'UniTn (che si fa pagare inoltre 200 euro solo se la carriera di cui si richiede il riconoscimento è cessata per decadenza o rinuncia). Il dipartimento di Giurisprudenza dell'UniTo la regolarizza ex post, cioè solo se il procedimento viene concluso mediante sottoscrizione da parte del richiedente del provvedimento di ammissione e sua allegazione a pratica di immatricolazione; avendo date diverse non le possono fare passare per un'unica istanza contestuale e dunque le imposte di bollo dovute sono due, che vengono correttamente incassate entrambe per c onto dell'Agenzia delle entrate.
                  Ultima modifica di dottore; 17-04-2024, 11:32.
                  L DM 509/1999 classe 14 (con lode) @UniFi
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                  LM-77 (con lode) @Universitas Mercatorum
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                  LM-62 (con lode) @UniVanvitelli
                  PhD fellow in AI governance

                  ***NON RISPONDO A MESSAGGI PRIVATI SU ARGOMENTI DI INTERESSE GENERALE***

                  In Italia esistono solo università pubbliche (statali o non statali).
                  LA PAROLA "FACOLTÀ" NON SIGNIFICA QUELLO CHE PENSI TU.

                  LA LAUREA TRIENNALE NON ESISTE!

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                  • #10
                    Questo tuo esempio da capire quanto poi valutare una persona su quello che in teoria dovrebbe conoscere è utopistico dato che a uno stesso titolo di studio corrispondono moltissime diversità didattiche.
                    E come il concetto di autonomia sia stato tradotto nel lasciare alle università la libertà di continuare a ragionare in base ai loro interessi, non a quelli della diffusione del sapere e dello sviluppo del paese.

                    Mi sono informata con UNICT, non fa pagare una cifra specifica per il riconoscimento dei crediti ma siccome mi iscriverebbero ad un anno successivo al primo, ma senza i 10 - 25 cfu da esami sostenuti, si pagano 200€ (che si pagano comunque anche senza riconoscimento crediti, è il plus che pagano gli studenti definiti "irregolari")

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                    • #11
                      Originariamente inviato da SaraB Visualizza il messaggio
                      Questo tuo esempio da capire quanto poi valutare una persona su quello che in teoria dovrebbe conoscere è utopistico dato che a uno stesso titolo di studio corrispondono moltissime diversità didattiche.
                      Se è per questo con le lauree magistrali è ancora peggio perché ciascuna di esse, salvo ovviamente quelle a ciclo unico, si può innestare su un numero indefinito di lauree, ma praticamente chiunque, comprese le istituzioni pubbliche e addirittura il legislatore quando stabilisce i criteri di accesso ad alcune professioni o carriere, fa fatica a capire che laurea magistrale significa 2 (DUE) anni e non 5, perché se io ti dico che ho una laurea magistrale in Scienze economico-aziendali significa che ho fatto due anni di Scienze economico-aziendali, durante i quali avrò sostenuto una dozzina di esami, ma questo non ti racconta niente sulla mia formazione accademica complessiva, poiché per poter aver conseguito una laurea magistrale dovevo prima avere una laurea semplice, che potrebbe essere Scienze dell'economia e della gestione aziendale come potrebbe essere Lettere.

                      E come il concetto di autonomia sia stato tradotto nel lasciare alle università la libertà di continuare a ragionare in base ai loro interessi, non a quelli della diffusione del sapere e dello sviluppo del paese.
                      L'errore è stato mantenere il valore legale, che mal si concilia con certi livelli di autonomia praticamente estremi.

                      L DM 509/1999 classe 14 (con lode) @UniFi
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                      • #12
                        dottore ho una domanda, magari è una domanda stupida, ma è una curiosità.

                        Per quanto riguarda le procedure di riconoscimento CFU uno studente può richiedere il riconoscimento solo di alcuni esami e magari non di altri? Ad esempio un esame in cui in passato ho accettato un voto per me non soddisfacente potrei non inserirlo nella richiesta di riconoscimento e sostenerlo nuovamente? Poi da come ho capito è tutto relativo, perché se l'università adotta la dispensa dell'esame (che in alcuni atenei è senza voto) tanto vale buttare dentro anche esami di cui non si è soddisfatti.

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                        • #13
                          Drissdross, la dispensa è semrpe senza voto; l'ho vista col voto solo in un caso isolato alla Gabriele d'Annunzio, ma non so se poi effettivame quegli esami concorressero alla media. In alcune sedi la dispensa, peraltro, può essere solo integrale, cioè non ammette integrazioni (laddove ammetta integrazioni, il voto si dovrebbe applicare solo ai crediti per l'integrazione, ma ho visto casi in cui si estende all'intero esame in quanto questo viene verbalizzato tutto insieme).
                          La convalida invece di solito è con voto, ma a Bologna ad esempio no.

                          Quanto al riconoscimento solo di alcuni esami, varia da sede a sede. In fase istruttoria, alcuni atenei dicono espressamente che devi dichiarare solo gli esami di cui richiede il riconoscimento. Altri ti obbligano a dichiarare tutti gli esami sostenuti (compresi magari quelli rientranti in un ciclo precedente rispetto a quello della carriera che si richiede di abbreviare, che che comunque non possono essere presi in considerazione a tal fine). La Cattolica addirittura va trovando gli esami convalidati o dispensati in altri carriere (e li pretende, anche se poi non sembra prenderli in considerazione). L'Aldo Moro di Bari ti chiede quali esami desideri ti vengano convalidati e sulla base di quali presupposti. In fase postuma rispetto all'adozione del provvedimento, alcuni ti dicono che detto atto è insindacabile e/o immodificabile (il che è falso perché il privato ha il potere di impugnare qualsiasi atto amministrativo proponendo ricorso gerarchico o giurisdizionale, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la stessa amministrazione può revisionarlo e ritirarlo, revocarlo, annullarlo, dichairarlo nullo o riformarlo sia d'ufficio sia su istanza dell'interessato e/o di eventuali controinteressati), altri prevedono proprio procedure standardizzate per le istanze di riesame. Ci sono poi quelli che considerano la delibera (più raramente determina) adottata obbligatoria, cioè vincolante per lo studente, e quelli che invece consentono di rifiutarla o di accettarla parzialmente. Infine, a prescindere da tutte le altre variabili in alcuni atenei è possibile depennare dal piano di studi (sempre che si possa presentare perché spesso in casi del genere è attribuito d'ufficio e talvolta non è proprio consentito attribuirvi variazioni). È anche possibile che un docente ti richieda preventivamente della documentazione in via ufficiosa e si faccia aiutare da te per imbastire l'istruttoria e poi, dopo averla messa a punto a suon di rimpalli a mo' di navette parlamentari che trasportano gli emendamenti a un disegno di legge, ti dica lui stesso di dichiarare nella sede competente i soli esami che nell'ipotesi formulata hanno dato luogo a convalide o dispense, anche perché alcuni sistemi informativi per un motivo o per un altro non supportano l'inserimento di troppi esami e questo è l'unico modo per permetterti di perfezionare la pratica.
                          Ultima modifica di dottore; 17-04-2024, 11:33.
                          L DM 509/1999 classe 14 (con lode) @UniFi
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