Ho fatto una ricerca meticolosa. In particolare ho consultato i seguenti atti:
- RD 1180/1863, il quale richiama due atti normativi non indicizzati nelle banche dati elettroniche in quanto sprovvisti di numero, che sono la legge del 31/07/1862 e il regolamento generale universitario approvato con decreto del 14/09/1862, cui apporta modifiche;
- RD 2848/1866, contenente ulteriori modifiche al regolamento generale universitario;
- nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 4638/1868;
- RD 1845/1874, che modifica il regolamento di cui sopra;
- nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 2728/1875;
- nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 3434/1876;
- RR.DD. 645/1882, 746/1882, 140/1898, 326/1898, 341/1898, 515/1898 concernenti modifiche e altre disposizioni al regolamento di cui sopra;
- nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 127/1902;
- RD 465/1903, che apporta modifiche al regolamento generale universitario;
- RD 638/1905, che emana il nuovo regolamento generale universitario;
- RR.DD. 550/1905, 116/1906 e 624/1908 che contengono sempre norme in materia;
- RD 796/1910, che emana il nuovo regolamento generale universitario;
- RR.DD. 1194/1911, 225/1912, 1228/1912, 231/1913, 1076/1913 e 1010/1914, d.lgt. 1959/1915, RR.DD. 1975/1919, 2538/1919, 296/1920, 197/1921, 1148/1921, 1656/1921, 498/1922, 1561/1922, 477/1923, che apportano modifiche all'ultimo regolamento in parola;
- nuovo regolamento generale universitario approvato con RD 674/1924 e modificato con RD 998/1938;
- testo unico dell'istruzione superiore, emanato con RD 1592/1933;
- regolamento studenti emanato con RD 1269/1938;
- RD 1652/1938, recante le tabelle degli ordinamenti didattici su cui si sono basati tutti i corsi di laurea e di altre tipologie di corsi univertsitari del previgente ordinamento ad eccezione dei pochissimi corsi di studio istituiti per iniziativa autonoma degli atenei dopo la legge 127/1997 e nelle more che entrasse in vigore, per mezzo del regolamento sull'autonomia di cui al DM 509/1999, la riforma che ha introdotto il sistema a cicli.
Ebbene, vi sembrerà strano ma nel paese in cui si tende a disciplinare qualsiasi aspetto, anche il più intimo, della vita quotidiana delle persone (altro che Unione europea che pretenderebbe di standardizzare la curvatura delle banane), non esiste alcuna norma che definisca esplicitamente cosa sono la dispensa e la convalida.
A onor del vero si trovano le parole "dispensa" e "convalida" in alcuni statuti (sino alla legge 168/1989 gli statuti delle università venivano approvati con atti normativi statali; se cercate su Normattiva trovate perfino regi decreti e decreti del Presidente della Repubblica concernenti banalissime questioni organizzative come l'organizzazione delle sessioni d'esame e le vacanze estive), ma non è scritto da nessuna parte di cosa si tratta e qual è la differenza. In alcuni atti più recenti si parla di riconoscimento di esami. In tutto tra convalida, dispensa e riconoscimento ho trovato una ventina di testi, compresi quelli che parlano di dispensa dal pagamento delle tasse.
Come sappiamo, invece, i decreti concernenti le classi delle lauree e delle lauree magistrali del nuovo ordinamento dopo il DM 270/2004 stabiliscono – vedi ad esempio art. 3, cc. 8-9, DM 16/03/2007 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie" – che in caso di transito (definito sempre trasferimento) da un corso di studio a un altro anche tra diverse università i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente secondo criteri e modalità prestabilite e che nel caso in cui i corsi afferiscano alla medesima classe la quota di crediti relativi a settori scientifico-disciplinari comuni non può essere inferiore al 50%; inoltre, se il corso di studi di provenienza è svolto a distanza, tale quota minima è riconosciuta solo se il corso è accreditato ex art. 2, c. 148, DL 262/2006 così come convertito dalla legge 286/2006.
Le modalità adottate per la trasposizione in una carriera universitaria di esami sostenuti (crediti conseguiti, attività didattiche maturate) in carriere (ovvero «tratte» della stessa carriera) pregresse dipendono pertanto, da sempre, da università a università. Ci sono sicuramente alcuni elementi regolati dalla consuetudine: tra questi, certamente anche il fatto stesso di potere riciclare una carriera (che comunque ha un fondamento insito nel valore legale della stessa). Poi, certamente, esistono anche consuetudini locali; ad esempio al dipartimento di Scienze politiche "Jean Monnet" della Vanvitelli l'apposito regolamento parla solo di riconoscimenti e convalide, così come i regolamenti didattici, eppure se avete già conseguito un titolo di pari ciclo e richiedete l'abbreviazione di corso vi ritroverete gli esami come dispensati, non come convalidati, e alla richiesta di spiegazioni vi sarà risposto che la convalida è solo per chi prosegue una carriera per passaggio o trasferimento, mentre nel vostro caso si applica la dispensa «perché così si fa e non si può fare diversamente» (allora gli altri sbagliano?). Altri atenei che usano la dispensa sono Napoli Federico II, Firenze, Chieti-Pescara "Gabriele d'Annunzio", Macerata, Cassino, Palermo e, secondo quanto riferito da un utente del forum, Benevento "Giustino Fortunato". Peraltro non tutte le strutture all'interno del medesimo ateneo si comportano nello stesso modo; tanto per fare un esempio, la scuola di Giurisprudenza dell'Università di Firenze ha deliberato di utilizzare l'istituto della convalida e non quello della dispensa per i laureati interni in Scienze dei servizi giuridici che si immatricolano, accedendo di diritto al quarto anno, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, come da tabelle reperibili qui, mentre alla Federico II di Napoli nelle FAQs relative al dipartimento di Giurisprudenza dicono che la distinzione tra dispensa e convalida è «di norma» (e dunque può essere derogata?).
In linea di massima:
- la dispensa è utilizzata per nuove carriere (attivate richiedendo l'abbreviazione di corso, che può essere ottenuta se si richiede il riconoscimento di una carriera conclusa; la carriera si intende conclusa con il conseguimento di un titolo o la fine degli esami singoli ma anche con la decadenza, la rinuncia, l'interruzione o comunque siano denominate l'estinzione automatica e la cessazione anticipata degli studi);
- la convalida è utilizzata per la prosecuzione di una carriera attiva, oggetto di passaggio o trasferimento (in quest'ultimo caso con foglio di congedo).
Ma qual è la differenza?
- Per convalida si intende che un esame già sostenuto viene confermato nella carriera di destinazione. In realtà, specie con il nuovo ordinamento, non accade quasi mai che i due esami siano identici (ricordiamoci che con il previgente ordinamento fatti salvi i rari casi di ordinamenti semestrali c'era solo il nome dell'esame; al massimo c'era anche il numero dell'annualità), mentre ora ci sono, oltre ad esso, i crediti e i settori scientifico-disciplinari. Dunque l'esame che viene confermato (convalidato) è quello di destinazione, cui si perviene sulla base di una valutazione di equivalenza, congruità, corrispondenza, affinità (o anche mera sostituibilità) dell'esame riconosciuto (convalidante). In molte sedi si fanno veri e propri spezzatini, cioè si mettono insieme più esami riconosciuti (o loro parti), anche da carriere diverse, per convalidare un esame, oppure si usano parzialmente esami convalidanti e i crediti avanzati vengono usati da soli o composti con altri frazionamenti per completarne altri. L'Università Unitelma Sapienza usa l'aggettivo "convalidato" solo quando viene usato un unico convalidante, per intero o parzialmente, per convalidare un esame di destinazione con denominazione identica formalmente o sostanzialmente (ad esempio Istituzioni di diritto privato per convalidare Diritto privato), altrimenti usa la formula "riconosciuto per" indicando i crediti che hanno originato.
- Per dispensa si intende che lo studente viene dispensato, appunto, dal sostenere un esame, cioè viene autorizzato a non sostenerlo. In quasi tutte le sedi esistono la dispensa totale e la dispensa parziale. Anche qui ci possono essere differenze anche interne al medsimo ateneo: facendo ancora una volta l'esempio della UniFi, alla scuola di Scienze politiche sostengono (perlomeno lo sosteneva Liviana Quirini, dipendente non so di che qualifica oramai in pensione, la quale quando era in servizio curava le istruttorie al riguardo) che le dispense possano essere solo intere e pertanto se l'esame di origine ha un numero di crediti inferiore a un esame omonimo, analogo o omologo o questo si dispensa comunque interamente, non tenendo conto della differenza dei crediti sulla base del fatto che si suppone che il candidato sia già in possesso della preparazione scientifico-culturale adeguata, oppure va sostenuto per intero. Però in altre strutture del medesimo ateneo fiorentino troviamo la possibilità di dispensa parziale. Alla Vanvitelli sino a 3 crediti sotto possono deliberare di dispensare l'esame per intero; se l'esame è relativo a un insegnamento integrato con moduli di diversi SSD, la dispensa è modulare e dunque in caso di dispensa parziale lo studente sostiene e verbalizza i soli moduli non oggetto di dispensa, che Esse3 legge automaticamente come esami a sé e non marca come integrazioni.
Normalmente, gli esami oggetto di dispensa non fanno media. Infatti, la dispensa è un provvedimento con il quale lo studente non sostiene l'esame e dunque sarebbe un paradosso attribuire voti a esami non sostenuti. Ho notato in passato un'eccezione, da parte dell'Università degli studi di Chieti e Pescara "Gabriele d'Annunzio", che avevo già segnalato nel forum. Attualmente sembra che tale ateneo pure ragioni in questo modo. In caso di dispensa parziale, alla Vanvitelli il voto è riferito ai soli crediti maturati con l'esame nuovamente sostenuto, che pesa sulla media solo per quei crediti, mentre in quel di Firenze, perlomeno al dipartimento di Studi umanistici e della formazione e con riferimento alla laurea magistrale a ciclo unico di classe LM-85bis (Scienze della formazione primaria), ut supra, l'esame, benché basato sul programma ridotto individualmente concordato, viene verbalizzato come se fosse sostenuto interamente ex novo e dunque pesa sulla media per tutti i crediti (non mi sembra molto legittimo questo modus operandi, ma tant'è).
In caso di convalida, l'esame di destinazione porta in dote il voto; se i convalidanti sono più d'uno, ogni ateneo stabilisce come calcolare il voto ma la modalità più diffusa è la media di tutti i voti dei convalidanti pesata sui crediti tratti di ciascuno.
Fa eccezione l'Alma mater studiorum Università di Bologna, in cui gli esami convalidati riportano al posto del voto il giudizio «ID» (che sta per idoneo, come se fosse l'esito di prove di idoneità) e dunque non fanno media.
E l'esonero cos'è?
Alcune università – Cassino e Lazio meridionale, Pegaso, Mercatorum – usano la dicitura "esonerato" con riferimento a quelle attività che non presuppongono un esame universitario (o attività formativa assimilabile) a monte, quali le altre attività formative (tirocinî, stages, altri crediti di contesto, altre conoscenze utili per il mondo del lavoro et similia) abbuonate a chi è occupato e gli esami di lingue straniere e informatica abbuonati a chi ha presentato certificazioni. L'effetto è lo stesso della dispensa, cioè l'esame non è sostenuto e dunque non può fare media. Le medesime Pegaso e Mercatorum (Cassino non lo so perché sono lontani i tempi di Laureare l'esperienza), invece, dichiarano come convalidato l'eventuale esame frutto del riconoscimento di abilità e competenze professionali, pur riportandolo senza voto.
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