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Certificato esami singoli sostenuti. Differenza tra carta semplice e carta bollata

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  • Certificato esami singoli sostenuti. Differenza tra carta semplice e carta bollata

    Buongiorno a tutti!

    Vorrei chiedervi un'informazione: ho sostenuto degli esami singoli presso l'Università Mercatorum e al momento della richiesta del certificato degli esami singoli sostenuti presso la segreteria studenti, mi richiede di scegliere tra carta semplice e carta bollata.

    Ho provato a leggere su internet le varie differenze, ma non ho trovato informazioni accurate.
    Se gentilmente potreste spiegarmele.

    Grazie!

  • #2
    Ciao,

    i certificati richiedono il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16, ai sensi del DPR 642/1972, fatti salvi casi di esclusione previsti dalal legge. L'esclusione dipende dall'uso:
    • gli usi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 11, 12 e 13 della tabella B del testo uncio summenzionato;
    • gli usi di cui al DPR 1124/1965;
    • gli usi di cui all'art. 79 del DPR 285/1990;
    • gli usi di cui all'art. 16 del DPR 601/1973;
    • gli usi di cui all'art. 34 del DPR 601/1973;
    • gli usi di cui all'art. 126 del DPR 915/1978;
    • gli usi di cui all'art. 12 della legge 112/1935;
    • gli usi di cuii alla legge 118/1971;
    • gli usi di cui all'art. 3 della legge 127/1997;
    • gli usi di cui all'art. 7-bis della legge 17/1984;
    • gli usi di cui all'art. 8 della legge 266/1991;
    • gli usi di cui all'art. 1 della legge 370/1988;
    • gli usi di cui all'art. 7 della legge 405/1990;
    • gli usi di cui alla legge 427/1993;
    • gli usi di cui all'art. 10 della legge 533/1973;
    • gli usi di cui all'art. 19 della legge 74/1987;
    • gli usi di cui all'art. 16 della legge 537/1993.
    Ai fini della disciplina di imposta di bollo, i titoli originali (cc.dd. pergamene) sono assimilati a certificati e attestati.

    Anche le domande di rilascio sono soggette a imposta di bollo. Quando il certificato viene scaricato autonomamente o rilasciato a vista contro richiesta formulata a voce, l'imposta di bollo sulla domanda non è dovuta. Purtroppo non tutti accettano l'istanza verbale.
    L'imposta di bollo è dovuta per documento, anche se contestuale (cioè comprendente più stati, fatti o qualità oppure, in caso di domanda, comprendente più richieste). C'è un numero massimo di pagine, che ora non ricordo, oltre le quali scatta una nuova imposta.

    Teoricamente l'uso dovrebbe essere riportato sul certificato, anche se oggi molte amministrazioni riportano la generica dicitura «si rilascia per gli usi consentiti dalla legge» rimettendo all'utente l'onere di verificare se l'uso che ne vuole fare è esente ovvero preoccuparsi di applicare la marca da bollo ovvero assolverla in maniera virtuale presso l'ente di destinazione. In questi casi, il certificato è comunque valido anche se l'imposta non è assolta; tuttavia, in teoria il destinatario dovrebbe segnalare la cosa all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione del tributo a ruolo, e in conseguenza di ciò l'Agenzia delle entrate dovrebbe emettere una cartella esattoriale a carico dell'evasore.
    Qualora l'uso non venga dichiarato, il certificato in teoria dovrebbe essere sempre rilasciato in bollo.

    Ai sensi dell'articolo 15 della legge 183/2011, è vietato richiedere certificati e attestati per l'uso nell'àmito di rapporti con amministrazioni pubbliche e soggetti esercenti (a qualsiasi titolo) pubblici servizi. Tutti i certificati che non riportino un uso specifico devono obbligatoriamente riportare apposita dicitura che li rende nulla in tali rapporti. Teoricamente la loro allegazione a un fascicolo destinato a una PA o a un esercente un pubblico servizio comporta la nullità dell'intera pratica, tuttavia non pregiudica il soccorso istruttorio e pertanto la medesima pratica può essere sanata, perlomeno entro la data di scadenza, sostituendo il certificato o attestato in originale con una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio redatta ai sensi degli artt. 46-47 del testo unico sulla documentazione amministrativa, emanato con DPR 445/2000 e ss.mm.ii., in fede e sotto la propria esclusiva responsabilità (anche se si tratta di autocertificazione generata in automatico dai sistemi dell'ateneo) nella consapevolezza delle conseguenze amministrative previste dall'art. 75 dello stesso testo unico e delle norme penali richiamate dal relativo art. 76 per la produzione e l'uso di atti falsi e le dichiarazioni mendaci. Al proposito ricordo che sono punite sia la falsità ideologica sia quella materiale e che l'uso di certificati e attestazioni ufficiali contenenti dati non rispondenti a verità in quanto errati o obsoleto (anche se tali documenti non sono scaduti) equivale all'utilizzo di certificati falsi. Al contrario, se i dati riportati in un certificato o attestato scaduto non sono stati superati da eventi successivi, è possibile apporvi una nota con la quale l'interessato attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel documento sono ancora validi, prorogando così di fatto l'efficacia del documento.
    Il certificato emesso senza la clausola di cui all'art. 15 della legge 183/2011 è, teoricamente, nullo.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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