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Università telematiche: Pegaso e Mercatorum - esami singoli

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  • Università telematiche: Pegaso e Mercatorum - esami singoli

    Salve,
    Ho conseguito un corso singolo per integrare 4 CFU su SSD, in modo da accedere a una classe di concorso.
    Ho concluso la laurea magistrale presso "Università Pegaso" di recente, ho effettuato iscrizione a un corso singolo presso l'ateneo "Mercatorum,"venendo a conoscenza, solo quando ho iniziato a visionare le lezioni, che il corso singolo in "Mercatorum" fosse tenuto dalla stessa docente che vi era a "Pegaso." Molte videolezioni, quindi argomenti erano riproposti all'interno dei contenuti del corso singolo. Ho letto molte discussioni sui corsi singoli e si è ribadito più volte che anche esami identici, tenuti dallo stesso docente, siano cumulabili, anche quando possano essere simili, (quasi identici) purchè avvengano in carriere distinte. Mi ha insospettito, in questo caso, trovarmi davanti la stessa docente, come anche le strutture stesse del corso singolo. Così, sono andato a documentarmi, venendo a conoscenza del fatto che "Pegaso" e "Mercatorum" facciano parte di uno stesso gruppo chiamato "Multiversity." Sulla base di questo, può essere frequente che i docenti siano in comune tra i due atenei.
    Nel mio caso, le carriere sono distinte, poichè i due esami afferiscono a due CDL differenti, LM-39 e L-12.Il corso singolo l'ho, peraltro, conseguito quando già la carriera universitaria magistrale si era conclusa, aggiungo che, i due esami sono anche contrassegnati da codici interni diversi, (questo leggo all'interno dei programmi dei due corsi e, almeno formalmente, sembra che il corso di questa materia, quando afferente a LM-39 PEGASO sia stato definito dall'ateneo come esame basato su un approfondimento linguistico, mentre quando afferente ad L-12 MERCATORUM definito come esame incentrato su focus economico aziendale, anche se sostanzialmente hanno doppiato le videolezioni, cambiando solo qualche minimo argomento) Appartenendo questi due atenei allo stesso gruppo, si può incorrere in impossibilità di cumularli, vista la similarità dei contenuti e la docente "condivisa?"
    Legalmente siamo a tutti gli effetti innanzi a due atenei distinti, per la quale distinzione vige quanto ho letto finora in altre discussioni, relativamente a carriere distinte, afferenza a CDL differenti ed anche ad atenei distinti per cui, posso stare tranquillo?
    Grazie!

  • #2
    Buongiorno,

    innanzitutto gli esami si sostengono (ed eventualmente si superano) e non si conseguono.
    I titoli di studio si conseguono e non si concludono.

    Mercatorum, Pegaso e San Raffaele sono tre atenei distinti e separati, cioè tre persone giuridiche diverse, che, come tali, non possono condividere docenti se non nella stessa misura in cui li condividono tutti gli altri. A tal fine esistono diversi strumenti, come il contratto (anche a titolo gratuito), l'avvalimento parziale o totale di docenti incardinati presso un'altra università etc.. Del resto si tratta di un ruolo unico nazionale, anche se, dal 1988, non sono più formalmente dipendenti dello Stato ma della singola sede di incardinamento, che provvede al trattamento economico e previdenziale (secondo regole stabilite dallo Stato).
    A nulla rileva, rispetto alla possibilità di avvalersi di docenti di altri atenei, che il fatto che i loro rispettivi soggetti gestori siano in una qualche misura partecipati, direttamente o indirettamente, dal gruppo Multiversity (gli atenei in quanto tali non fanno parte di nessun gruppo. Sarebbe come dire che le università statali fanno tutte parte del gruppo "Stato").

    Se pure i codici identificativi fossero uguali, sarebbero comunque codici interni di due atenei differenti. Anche l'Università degli studi di Firenze ha codici uguali a quelli dell'Università di Pisa, che per puro caso possono capitare su insegnamenti simili.

    Peraltro, in molti atenei si possono verificare ipotesi in cui è possibile concordare individualmente i programmi con i docenti. Tale abitudine, quando non poggia su un regolamento scritto, è da considerarsi più che una mera prassi, poiché produce effetti giuridici suoi propri: ad esempio se io chiedo un modulo aggiuntivo da 3 crediti per portare un esame da 6 a 9, se ciò mi viene consentito e i crediti aggiuntivi vengono registrati significa che sussiste il convincimento, all'interno di quella comunità accademica, che tale comportamento sia sorretto da una norma di diritto. Ovviamente in quel caso non essendo offerto un insegnamento il programma non potrà che essere individualmente concordato. Stessa cosa accade con gli esami parziali, ad esempio quelli sostenuti a titolo di integrazione sugli esami convalidati parzialmente. Per questo motivo non potrebbe mai essere contestata nemmeno la coincidenza dei programmi, poiché sia il docente sia lo studente potrebbero sempre sostenere che l'esame era basato su un programma diverso da quello ufficiale, posto peraltro che il docente in sede d'esame è tenuto a verbalizzare le domande che ti pone, non il programma. Senza considerare il fatto che non in tutti gli atenei i programmi sono soggetti ad approvazione formale da parte delle strutture didattiche: non sono rari i casi in cui il docente lo fissa unilateralmente (non nel senso che lo propone all'organo collegiale per l'approvazione, ma proprio nel senso che lo decide da solo, autodeterminandolo, e poi lo comunica all'ateneo per la pubblicazione).
    Comunque sto parlando per assurdo poiché in linea di principio nei procedimenti amministrativi certi aspetti sostanziali soggetti a discrezionalità tecnica non sono sindacabili, salvo casi eccezionali come la manifesta illogicità. Vedasi ad esempio la giurisprudenza amministrativa sui voti: anche recentemente un tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di una candidata all'esame di Stato che aveva conseguito un voto sufficiente ma molto basso rispetto all'intervallo possibile sulla base del credito maturato (nella fattispecie, la forbice mi pare andasse da 59 a 99 e lei ebbe 79) dichiarando che il giudice non può invadere l'àmbito della discrezionalità tecnica sostituendosi ai commissari, i cui giudizi sono cioè insindacabili. Se invece ci fosse stata una violazione di legge o una falsa applicazione della legge (ad esempio se le avessero cancellato una parte del credito già maturato), allora sarebbe stato diverso.

    Saluti.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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