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Scienze della formazione

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  • Scienze della formazione

    Ciao
    ho 34 anni e due figli piccoli, vorrei intraprendere un percorso di studi anche se dopo molto tempo lontano ai libri. Sono fortemente motivata, al momento, avendo un lavoro part time che non amo e che per via dei turni variabili non mi permette di passare del tempo con la mia famiglia come vorrei.)
    La mia prima scelta sarebbe scienze della formazione primaria ma l’università più vicina è a 300km di distanza e anche senza obbligo di frequenza devo pensare che ci saranno i laboratori e tirocinio da frequentare, oltre al test di ammissione che non è detto che passerò
    Seconda scelta, che son sicura mi darebbe la possibilità di trovare un lavoro che mi piacerebbe comunque molto, scienze della formazione primaria indirizzo infanzia per cui triennale, per via telematica, sicuramente più semplice da affrontare perché potrei gestirmi meglio il tempo avendo video lezioni registrate, no test di ingresso e no laboratori o tirocinio ecc
    Ora la mia preoccupazione più di tutto è: vale la pena di affrontare il percorso più difficile a livello di possibilità lavorative e stipendio più alto o volo più basso prendendo la via telematica, avendo comunque, l educatrice, molti sbocchi occupazionali??
    Consigli ben accetti!
    Grazie

  • #2
    Buonasera.

    Cerchiamo di chiarirci un po' le idee.

    Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis, è una laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale ai cui corsi si accede per concorso (non per test).

    Scienze della formazione primaria indirizzo infanzia non esiste. Esiste la classe di Scienze dell'educazione e della formazione, L-19. Siccome la normativa prevede che per esercitare come educatore per la prima infanzia sia necessario aver conseguito una laurea di tale classe con un percorso specifico da 60 crediti, a tal fine è possibile, alternativamente:
    1. conseguire una laurea L-19 in cui siano già presenti i 60 crediti richiesti a livello curriculare. Esistono sia corsi di laurea specifici all'uopo progettati, di solito con denominazioni richiamanti espressamente la finalità (e.g. «Scienze dell'infanzia»), sia percorsi abilitanti nell'àmbito di corsi di laurea più generali. In quest'ultimo caso il percorso o i percorsi abilitanti può o possono essere suddivisioni ufficiali del corso, cioè curricula (indirizzi), oppure possono essere piani di studio proposti dalla struttura didattica (a volte chiamati "percorsi", "scelte guidate" etc.) all'interno di un corso a struttura unitaria (cioè non suddiviso in curricula distinti, ma a curriculum unico).
    2. conseguire una laurea L-19 senza percorso abilitante e successivamente alla laurea recuperare i 60 crediti mancanti attraverso insegnamtni singoli, master o corsi finalizzati (in questi casi, solo il master costituisce autonomo titolo di studio). In questo caso i 3 anni diventano 4.
    3. conseguire una laurea L-19 e contemporaneamente i 60 crediti come didattica aggiuntiva (crediti sovrannumerarî o extracurriculari, corsi di formazione non incompatibili). In questo caso i 3 anni diventano 4 ma si possono contrarre a 3 sostenendo gli esami del corso di laurea e quelli della didattica integrativa contemporaneamente, riducendo tutto a 3 anni (anche meno se consentito dal singolo ateneo).
    Attualmente non tutte le università telematiche che offrono il percorso già abilitante. Una in particolare non intende attivarlo e io credo che la ragione fondamentale sia che si fa pagare a parte i 60 crediti aggiuntivi.

    Tanto premesso, che l'educatore guadagni meno dell'insegnante di scuola primaria non è mica detto. Prendiamo gli enti locali e le aziende sanitarie, in cui il personale laureato è inquadrato in categoria D. Escluderei le aziende sanitarie in quanto queste generalmente assumono collaboratori sanitari educatori professionali, che devono essere titolari della specifica laurea sanitaria abilitante. Nei comuni, invece, tralasciando tutti quei casi in cui per il personale direttivo amministrativo va bene una laurea qualsiasi, spesso nell'area direttiva sono previsti profili ai quali è possibile essere ammessi con laurea di classe L-19 e corrispondono a figure coerenti con (variamente denominato a seconda dell'Ente, e.g. funzionario o istruttore direttivo educatore, dei servizi educativi, dei servizi socio-educativo-culturali, dei servizi educativi e scolastici).
    Ora, fa' conto che ancora oggi nella maggior parte dei comuni gli insegnanti di scuola dell'infanzia (i comuni gestiscono scuole dell'infanzia, le vecchie scuole materne) sono inquadrati in categoria B con accesso dalla terza posizione economica (B3). Questo perché la maggior parte del personale in servizio è stata reclutata quando per insegnare in tale tipologia di scuola era sufficiente il cosiddetto diploma di «metodo» magistrale, che era una qualifica che si conseguiva all'esito positivo dei corsi triennali della scuola magistrale (cosa diversa dall'istituto magistrale), cui si poteva accedere dopo la scuola media. La sua denominazione ufficiale era "diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio". Siccome a séguito di una serie di pronunciamenti giurisprudenziali i possessori di tale titolo e dei titoli assorbenti (diploma di maturità magistrale, 4 anni, e titoli finali dei licei sperimentali innestati sull'istituto magistrale, 5 anni) conseguiti entro l'anno accademico 2001-2002 hanno ancora diritto di accedere all'insegnamento, i bandi di concorso prevedono questi titoli o, in alternativa, la laurea v.o. in Scienze della formazione primaria (4 anni) o la laurea magistrale LM-85bis (5 anni), che però sono previsti come titoli validi in quanto superiori, ma non sono il titolo minimo necessario. E la legislazione da un lato non consente di inquadrare diversamente personale che svolge la stessa funzione, dall'altro non consente di inquadrare in una categoria senza che si possegga il titolo di studio corrispondente. So che in alcuni comuni (ad esempio Genova) inquadrano gli insegnanti di scuola dell'infanzia in categoria C, ma è illegittimo perché a tal fine è necessario possedere un titolo finale di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Ora, passi per il titolo finale dell'istituto magistrale, dato che il corso annuale integrativo per gli istituti magistrali e i licei artistici non esiste più e oramai le maturità artistica e magistrale sono ritenute valide per l'acceso all'università anche senza, ma il cosiddetto diploma di metodo non è una maturità né un diploma conclusivo, bensì è paragonabile per livello alle vecchie qualifiche che si conseguivano ai terzi anni dei corsi degli istituti professionali e d'arte. In ogni caso, sarebbe una categoria inferiore alla D.
    Inoltre, anche nella scuola statale l'inquadramento degli insegnanti della scuola primaria è inferiore a quello degli insegnanti laureati della scuola secondaria e simile per retribuzione a quello degli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria; l'inquadramento degli insegnanti della scuola dell'infanzia è ancora inferiore. La differenza tra laureati e non è che i primi scavalcano i secondi nelle graduatorie perché il titolo accademico dà diritto, se non ricordo male, a 20 punti.
    Certamente, con la laurea magistrale LM-85bis hai molte più possibilità perché le scuole dell'infanzia sono molto più dei nidi. Ma con la L-19 ti si aprono porte, anche nel privato, che la LM-85bis non ti apre; in tanti anni ho visto solo un bando che equiparava quest'ultima alla LM-85 in quanto considerava il "bis" una sua parte, ma era una libera interpretazione di chi aveva adottato quel bando.

    Infine, devi tener presente che con una laurea L-19, oltre a proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale (sicuramente quelli delle classi LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, ma anche molti delle classi LM-88, LM-92, in qualche caso LM-62 e perfino LM-51), di durata biennale, hai diritto ad accedere a un corso di laurea magistrale a ciclo unico con abbreviazione di corso. Prima accedevi facilmente, in molte università, al quarto anno dei corsi di classe LM-85bis. Purtroppo quella 'nzevata della Fedeli nella sua smania iper-regolatoria ha firmato un decreto che stabilisce che le università sono tenute ad ammettere i laureati L-19 al terzo anno dei corsi di laurea magistrale LM-85bis. Tale decreto era completamente inutile perché non esisteva nessun ateneo che non ammettesse i laureati L-19 almeno al terzo anno, e molti ammettevano al quarto. L'effetto che ha sortito è stato quindi negativo perché molti atenei hanno dato un'interpretazione restrittiva del testo, ritenendo di non poter convalidare più di 120 crediti; ne consegue che anche in alcuni atenei che prima ammettevano di norma al quarto anno si accede al terzo. Quindi nel caso in cui ti interessi Peraltro l'eventuale surplus di 60 crediti derivante dalla didattica aggiuntiva potrebbe non essere preso in considerazione da chi ritiene che il limite sia tassativo.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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