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concorso per dirigenti ICE: è sufficiente la laurea

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  • concorso per dirigenti ICE: è sufficiente la laurea

    In questo bando di concorso l'Ice-agenzia richiede la sola laurea. Per meglio precisare, pone esattamente sullo stesso piano la laurea del vecchio ordinamento e la laurea cosiddetta triennale, e poi separatamente considera valide ai fini dell'accesso anche le lauree specialistiche e le lauree magistrali.
    Per meglio dire:
    - la laurea c.d. triennale e la laurea v.o. non danno diritto ad alcun punteggio;
    - un 110 e lode avuto in uno qualsiasi tra i titoli dichiarati (eccetto master) vale 7 punti;
    - una LS o una LM vale +2 punti rispetto allo 0 (zero) della laurea n.o. (L) o v.o. (DL), indipendentemente dal voto;
    - un M1 vale 2 punti;
    - un M2 vale 4 punti;
    - diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca non sono presi in considerazione.
    Tutti i punti vanno intesi come massimi perché le lauree e le lauree magistrali debbono afferire a classi specifiche e i master debbono essere valutati come pertinenti dalla commissione. Sono considerati pertinenti quelli afferenti a quattro macro-aree predeterminate.

    Stiamo parlando dell'Ice, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ex Istituto per il commercio estero (donde la sigla ICE, non più usata come acronimo), che opera internazionalmente come ITA ‒ Italian trade agency. Non di un comune sperduto tra le Dolomiti o sull'Aspromonte, insomma. Ed è inutile che i laureati col vecchio ordinamento propongano ricorso, giacché la Suprema corte è stata sin troppo chiara.
    Non resta, piuttosto, che anche le altre pubbliche amministrazioni italiane si adeguino alla realtà: la laurea impropriamente detta triennale è una laurea a tutti gli effetti, non una mezza laurea, non tre quarti di laurea, non una laurea breve, non una laurea di primo livello, non uno step per arrivare al punto che tutto insieme si raggiungeva prima della riforma.
    Ultima modifica di dottore; 17-07-2021, 08:09.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

  • #2
    Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
    Non resta, piuttosto, che anche le altre pubbliche amministrazioni italiane si adeguino alla realtà: la laurea impropriamente detta triennale è una laurea a tutti gli effetti, non una mezza laurea, non tre quarti di laurea, non una laurea breve, non una laurea di primo livello, non uno step per arrivare al punto che in una botta si raggiungeva prima della riforma.
    Ciao Dottore, seguo sempre con interesse le tue precisazioni (passami il termine) tassonomiche sui titoli di studio universitari (ed è per questo che prima di scrivere qualcosa a riguardo cerco di stare sempre molto attento per non essere blastato ).

    La domanda sorge spontanea però: per adeguarsi alla questione da te sollevata, che cosa si dovrebbe fare? Mancano delle leggi o manca una corretta applicazioni di quelle vigenti?

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    • #3
      Ciao Dottore, invece io in merito avrei due domande da fare. 1) non mi è chiaro quale sarebbe la ral di questi dirigenti. 2) Ma viene richiesta una pregressa esperienza in ambito pubblico obbligatoria?

      grazie

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      • #4
        Originariamente inviato da Alessandrino Visualizza il messaggio
        La domanda sorge spontanea però: per adeguarsi alla questione da te sollevata, che cosa si dovrebbe fare? Mancano delle leggi o manca una corretta applicazioni di quelle vigenti?
        • Nei primi anni 2000 ci fu un florilegio di circolari di vari soggetti (Dipartimento della funzione pubblica*, Ragioneria generale dello Stato** etc.) che specificarono che la parola "laurea" indica un unico titolo di studio che, a prescindere dalla durata del corso all'esito del quale è rilasciato, ha identico valore legale, ragion per cui per tutte le mansioni nella PA che prima della riforma universitaria richiedevano la laurea non era necessaria la nuova laurea specialistica (che poi sarebbe divenuta laurea magistrale), ma era sufficiente la laurea. Naturalmente la laurea specialistica andava bene in quanto titolo superiore (peraltro, a differenza della nuova magistrale, assorbente). Ovviamente il principio enunciato valeva sulla base della legislazione vigente all'epoca, ma il principio espresso rimane: un titolo superiore alla laurea può essere richiesto solo laddove espressamente previsto dalla legge.
        • Sennonché fu varato il d.lgs. 165/2001, testo unico nel quale confluì il d.lgs. 29/1993, e nella sua formulazione originaria esso prevedeva da tutte le parti la sola laurea. Anche in questo caso è fuor di dubbio che la laurea fosse sufficiente per l'accesso anche al ruolo dirigenti, tanto più che la riforma universitaria era già in vigore e dunque, per il principio di unità e non contraddizione dell'ordinamento, il termine "laurea" non poteva essere che riferito alla legislazione coeva. L'articolo 28 del testo così recitava:
        Accesso alla qualifica di dirigente
        (art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998, il tutto confluito poi nel d.lgs. 165/2001)
        1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
        2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali. 3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, sentita La Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al lettere a) e b) del comma 2: a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; b) le modalità di svolgimento delle selezioni. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, può essere previsto che il ciclo formativo. di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi. 6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2. 7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
        • Il d.lgs. 165/2001 è stato modificato svariate volte e in particolare l'articolo 28 è stato modificato 7 volte:
        1. dall'art. 3, c. 5, legge 15 luglio 2002, nº 145;
        2. dall'art. 34, c. 25, lettere a e b, legge 27 dicembre 2002, nº 289;
        3. dall'art. 14, c. 1, legge 29 luglio 2003, nº 229;
        4. dall'art. 3-bis, c. 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, nº 136, così come convertito dalla legge 27 luglio 2004, nº 186;
        5. dall'art. 46, c. 1, lettere a e b, decreto legislativo 27 ottobre 2009, nº 150;
        6. dall'art. 18, c. 1, lettere b e c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, nº 70;
        7. dall'art. 3, c. 3, decreto-legge 9 giugno 2021, nº 80 (attualmente in attesa di conversione in legge).

        L'atto di cui al punto 1 ha introdotto la laurea specialistica quale secondo titolo ammissibile, al posto del diploma di specializzazione, del dottorato di ricerca e di titolo post-universitario riconosciuto secondo modalità definite da un successivo DPCM, per l'accesso al corso-concorso selettivo della allora Scuola superiore della pubblica amministrazione per il reclutamento di dirigenti. In sostanza la laurea del vecchio ordinamento e quella del nuovo erano collocate sullo stesso piano, però bisognava possedere un ulteriore titolo alternativo tra diploma di specializzazione, dottorato di ricerca etc..
        L'atto di cui al punto 2 non ha introdotto modificazioni sui titoli di studio.
        L'atto di cui al punto 3 ha ridotto il periodo di servizio da 5 anni a 3 per i candidati in possesso «del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
        L'atto di cui al punto 4 non ha introdotto modifiche sui titoli di studio.
        L'atto di cui al punto 5 ha ridotto il periodo di servizio da 5 anni a 3 anche per i titolari di dottorato di ricerca.
        L'atto di cui al punto 6 ha cancellato completamente la parte relativa ai titoli di studio, abrogandola. Il DPR 70/2013 si occupa direttamente esso di disciplinare la materia dei titoli di studio richiesti per reclutamento e in particolare prevede:
        - all'articolo 4 che i funzionari «nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, ivi compresi i funzionari di amministrazione negli enti pubblici di ricerca» (sono dunque esclusi gli enti del Ssn, le regioni e le amministrazioni pubbliche locali e territoriali), esclusi scuola, università e AFAM, possano essere reclutati per corso-concorso selettivo bandito dalla SNA in misura non superiore al 50% dei posti complessivi, stabilendo che a tale concorso si acceda con la laurea specialistica o magistrale per gli esterni e con la laurea semplice (impropriamente definita «triennale», e secondo me il legislatore ha fatto male a utilizzare la dizione impropria poiché ciò potrebbe risultare foriero di ulteriori dissidî interprertativi).
        - all'articolo 7 che per l'accesso al concorso per dirigenti sia necessario essere dipendenti di ruolo nella PA in possesso di laurea ***SEMPLICE*** + 5 anni di servizio in una posizione funzionale richiedente la laurea, ridotti a 4 se reclutati attraverso corso-concorso e a 3 se in possesso di dottorato di ricerca o diploma di specializzazione individuato con DPCM. Gli anni di servizio non debbono essere necessariamente continuativi né svolti necessariamente nell'àmbito del ruolo attuale (e volendo possono essere anche maturati attraverso un contratto a tempo determinato) e, come da consuetudine, le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come un mese intero e le frazioni di anni superiori a 6 mesi sono computate come un anno intero.
        L'atto di cui al punto 7, infine, non è intervenuto sui titoli di studio, salvo che per introdurre la possibilità di prevedere nella contrattazione collettiva livelli funzionali di elevata specializzazione che richiedano per l'accesso il «possesso del titolo di dottore di ricerca». È evidente che il testo è stato scritto da un peracottaro, dal momento che il titolo di dottore di ricerca neanche esiste; quella di dottore di ricerca è infatti una qualifica accademica (cfr. art. 13, c. 7, decreto MIUR 270/2004), la quale compete a coloro cui sia stato rilasciato il titolo universitario denominato "dottorato di ricerca" (il dottorato è il titolo, non il corso che si svolge per conseguirlo).
        • A complicare la situazione il vecchio Brunetta, quello che ora sembra un'altra persona ma che nel 2009, pressato dalle istanze provenienti dai laureati e laureandi (fuoricorso storici) del previgente ordinamento, varò in fretta e furia e senza adeguata riflessione decreti (inter)ministeriali che equiparavano le lauree del previgente ordinamento alle lauree specialistiche e magistrali del nuovo nonché i vecchi diplomi universitari e perfino i diplomi delle scuole universitarie dirette a fini speciali alle lauree del nuovo.
          Ho sottolineato l'aggettivo "ministeriali" per evidenziare che tali atti hanno tenore giuridico di regolamenti e dunque non hanno neanche forza di legge, quindi figuriamoci se possono derogare a norme che vincolano lo Stato sul piano internazionale, da cui sono ben lungi nella gerarchia delle fonti del diritto (e infatti la Cassazione non li ha neanche presi in considerazione). Ciononostante, nonostante gli stessi decreti dicano espressamente che quelle equiparazioni sono disposte esclusivamente rispetto ai concorsi pubblici (e come tali dovevano risultare inapplicabili nella maggior parte dei casi visto che non ci sono concorsi pubblici che richiedono la laurea magistrale!) e non sono valide ad altri fini, e che inoltre una singola laurea del vecchio ordinamento è da intendersi equiparata a un'unica classe delle lauree specialistiche e a un'unica classe delle lauree magistrali del nuovo (sicché in caso di dubbio spetta all'università che l'ha rilasciata stabilire quale), i decreti sono stati interpretati con la massima estensività possibile, anche per l'accesso agli esami di Stato oltre che ai concorsi, spalancando addirittura le porte di laureati v.o. in Scienze politiche, Sociologia e perfino «Scienze della cultura» (sic!) alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali, mentre laureati in Scienze dell'amministrazione del nuovo si vedono rifiutati dai concorsi pubblici per laureati in Scienze politiche perché, di contro, le equipollenze (cosa diversa da equiparazioni) disposte prima di questi decreti (anche dopo la riforma universitaria), spesso per legge, nell'interpretazione prevalente, che è basata semplicemente sulla strutturazione delle pagine informative sul sito del Ministero, operano solo tra titoli ante reformam. Tale interpretazione è logicamente insostenibile e destituita di fondamento giuridico.
          Quindi in sostanza questi decreti anziché salvaguardare le posizioni di chi si era laureato e di chi si stava ancora laureando con il previgente ordinamento ha finito con lo sminuire la validità dei titoli del nuovo. Molte amministrazioni hanno interpretato le equiparazioni secondo il seguente sillogismo: la vecchia laurea è equiparata alla laurea magistrale; io prima della riforma chiedevo la vecchia laurea; allora adesso devo chiedere la laurea magistrale.
          Siamo l'unico stato dello Spazio europeo dell'istruzione superiore in cui sia accaduta una cosa del genere. Praticamente è come se nel 1980, quando hanno inventato il dottorato di ricerca, avessero equiparato tutte le lauree rilasciate sino a quel momento al dottorato. In Spagna, ove per principio costituzionale la legge non può essere retroattiva, i vecchi licenciados non possono neanche più accedere al terzo ciclo senza aver conseguito prima un máster. In Italia invece c'è gente che ha dato 19 esami in 4 anni, di cui un quarto erano reiterazioni di esami già sostenuti, e una tesina di 40 pagine (i famosi elaborati «a modello differenziato»), che si ritrova equiparata a persone che hanno sostenuto 60 esami e 2 tesi (vere) conseguendo due titoli distinti. E il paradosso è che l'equiparazione opera nei confronti del titolo, tra i due, quantitativamente più piccolo. Una laurea in Pedagogia rilasciata da un istituto universitario di magistero nel 1950 è equiparata alla laurea magistrale in Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, magari conseguita dopo una laurea in Scienze e tecnologie informatiche.
        • Nel frattempo la giurisprudenza, sia amministrativa sia civile, ha sempre sottolineato che la locuzione "diploma di" davanti alla parola "laurea" non è da intendersi come distintiva di un titolo di studio rispetto a un altro, poiché la parola "diploma" indica genericamente un qualsiasi titolo di studio. Tant'è che nella legislazione succedutasi negli anni il termine "laurea" e la locuzione "diploma di laurea" si alternano chiaramente con il medesimo significato anche all'interno dello stesso testo. E così si legge anche, spesso, «diploma di laurea specialistica» e «diploma di laurea magistrale». La legge 341/1990 distingueva tra diploma di laurea e diploma universitario per indicare due titoli diversi ma in quel caso ciò che faceva la differenza è ciò che era scritto dopo la parola "diploma" (che nel caso del diploma universitario era un aggettivo e dunque non consentiva l'omissione del primo lemma, cioè il sostantivo a cui l'aggettivo si riferiva).
        • A tutto quanto sin qui detto va aggiunto che la dirigenza scolastica, la dirigenza sanitaria e la dirigenza della comunicazione hanno una regolamentazione loro propria, che prevale secondo il criterio di specialità.
          Per la prima serve (oggi) inequivocabilmente la laurea magistrale in quanto espressamente prevista dal testo attualmente vigente dell'art. 29, c. 1, del d.lgs. 165/2001 (che lo definisce «diploma di laurea magistrale»).
          La seconda si suddivide nei seguenti ruoli:
          - dirigenza medica e veterinaria, disciplinata più che altro dagli ordinamenti delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra e medico veterinario;
          - dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, regolata dall'art. 26 del d.lgs. 165/2001, che prevede il diploma di laurea (c. 1) e per la quale pertanto la laurea magistrale non serve
          - dirigenza sanitaria, che ha lo stesso CCNL di quella precedente (dirigenza SPTA, ex area III della dirigenza) ma la cui regolamentazione va integrata dalle discipline delle singole professioni.
          La terza è regolata dal combinato disposto tra la legge 150/2000 e il DPR 422/2001, in base a cui chi si occupa di comunicazione nella PA in una posizione dirigenziale o apicale del comparto dev'essere munito di laurea in Scienze della comunicazioni, in Relazioni pubbliche o con indirizzi assimilabili.

        La contrattazione collettiva di lavoro può derogare alla legislazione sopra richiamata? No, assolutamente. Si applica l'articolo 1419, capoverso, del codice civile.

        I singoli bandi di concorso (o avvisi di reclutamento per il personale a tempo determinato) possono derogare alle norme di cui sopra? No, ma se non impugnati dinnanzi al giudice amministrativo (o al giudice civile gli avvisi non aventi natura concorsuale) entro il termine decadenziale previsto dalla legge, che è tassativo, e se non riformati dall'amministrazione che li ha indetti in via di autotutela, i bandi valgono come leges specialis e non sono derogabili dalle commissioni. Questo vale anche quando essi prevedono dei criteri privilegianti illegittimi che non vengono impugnati dai controinteressati (come l'ultimo corso-concorso SNA per la dirigenza, in cui il dottorato di ricerca e addirittura il master universitario di secondo livello azzeravano l'anzianità richiesta per l'accesso).


        * Trattasi di un dipartimento della Presidenza del Consiglio (che ha cambiato nome varie volte assumendo quelli di Dipartimento per l'innovazione e la pubblica amministrazione, Dipartimento della pubblica amministrazione etc.) spesso definito impropriamente ministero, in quanto i giornalisti non hanno ben chiara la definizione del concetto di ministro senza portafoglio. Il ministro senza portafoglio è un membro del Governo che non è titolare di un ministero proprio, bensì di deleghe conferitegli dal titolare di un altro dicastero. In questo caso il ministro competente è il il Presidente del Consiglio dei ministri, mentre il ministro senza portafoglio delegato è attualmente Renato Brunetta.
        ** Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, non avente un ministro senza portafoglio.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #5
          Originariamente inviato da Gabrysa Visualizza il messaggio
          1) non mi è chiaro quale sarebbe la ral di questi dirigenti.
          I contratti sono su www.aranagenzia.it.
          Comunque lo stipendio tabellare del dirigente di seconda fascia degli enti pubblici non economici (ex area 1) è attualmente fissato in 45260.77 lordi. L'orario di indicativo è di 30 ore settimanali (non vi è obbligo di presenza in servizio). Straordinario e supplementare non sono retribuiti. Le mensilità sono 13.
          I dirigenti però, a differenza di tutti gli altri lavoratori della PA, hanno una componente variabile della retribuzione molto rilevante. Di solito lo stipendio base si percepisce tal quale solo durante il periodo di prova (che ora non ricordo se sia 6 mesi o un anno). Dopodiché è possibile avere un incarico professionale di base (solo nei primi 5 anni), un incarico di alta specializzazione, consulenza studio, ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, un incarico di struttura semplice e un incarico di struttura complessa; a tal fine l'organo politico delibera un compenso aggiuntivo, comprensivo della tredicesima mensilità, entro i massimali definiti dalla contrattazione collettiva, che sono rispettivamente di 25mila, 30mila, 42mila e 50mila euro, limitabili dalla contrattazione dencentrata integrativa. Tale componente stipendiale è detta «retribuzione di posizione». Ad essa va aggiunta, infine, la retribuzione di risultato, determinata a livello di singolo ente e che non può superare la retribuzione di posizione. Quindi sostanzialmente un dirigente di seconda fascia può arrivare a 150mila euro lordi (quello di prima fascia comunque potrebbe raggiungere il massimale previsto per legge per tutti i dipendenti pubblici, che è intorno ai 240mila).
          Il dirigente potrebbe anche risultare senza incarico, visto che nella pubblica amministrazione la qualifica individuale di dirigente è cosa diversa dall'incarico di posizione dirigenziale, ma questo è molto difficile che accada, a meno che non parliamo di dirigenti professionisti sanitari.

          2) Ma viene richiesta una pregressa esperienza in ambito pubblico obbligatoria?
          Per l'accesso alla dirigenza pubblica è obbligatorio per legge essere di ruolo nella PA e avere maturato 5 anni di servizio in una posizione funzionale che richiedeva la laurea al momento dell'assunzione, ridotti a 3 se si possiede un dottorato di ricerca.
          BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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          • #6
            Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
            I contratti sono su www.aranagenzia.it.
            Comunque lo stipendio tabellare del dirigente di seconda fascia degli enti pubblici non economici (ex area 1) è attualmente fissato in 45260.77 lordi. L'orario di indicativo è di 30 ore settimanali (non vi è obbligo di presenza in servizio). Straordinario e supplementare non sono retribuiti. Le mensilità sono 13.
            I dirigenti però, a differenza di tutti gli altri lavoratori della PA, hanno una componente variabile della retribuzione molto rilevante. Di solito lo stipendio base si percepisce tal quale solo durante il periodo di prova (che ora non ricordo se sia 6 mesi o un anno). Dopodiché è possibile avere un incarico professionale di base (solo nei primi 5 anni), un incarico di alta specializzazione, consulenza studio, ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, un incarico di struttura semplice e un incarico di struttura complessa; a tal fine l'organo politico delibera un compenso aggiuntivo, comprensivo della tredicesima mensilità, entro i massimali definiti dalla contrattazione collettiva, che sono rispettivamente di 25mila, 30mila, 42mila e 50mila euro, limitabili dalla contrattazione dencentrata integrativa. Tale componente stipendiale è detta «retribuzione di posizione». Ad essa va aggiunta, infine, la retribuzione di risultato, determinata a livello di singolo ente e che non può superare la retribuzione di posizione. Quindi sostanzialmente un dirigente di seconda fascia può arrivare a 150mila euro lordi (quello di prima fascia comunque potrebbe raggiungere il massimale previsto per legge per tutti i dipendenti pubblici, che è intorno ai 240mila).
            Il dirigente potrebbe anche risultare senza incarico, visto che nella pubblica amministrazione la qualifica individuale di dirigente è cosa diversa dall'incarico di posizione dirigenziale, ma questo è molto difficile che accada, a meno che non parliamo di dirigenti professionisti sanitari.

            .
            grazie

            Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio

            Per l'accesso alla dirigenza pubblica è obbligatorio per legge essere di ruolo nella PA e avere maturato 5 anni di servizio in una posizione funzionale che richiedeva la laurea al momento dell'assunzione, ridotti a 3 se si possiede un dottorato di ricerca.

            .
            quindi scusami ma il discorso che facevamo l'altra volta decade, almeno parzialmente non è valido, de facto questo è un "concorso interno"

            Commenta


            • #7
              Altre curiosità, qual è il livello per passare questi concorsi? Suppongo abbastanza alto giusto?
              Si hanno dei dati per es. quanti partecipano per quei 5 posti?
              Inoltre vedo che inseriscono le materie oggetto di verifica ma trattandosi di concorsi specifici non vi sono dei veri e propri programmi o testi universali per la preparazione a questi test, sbaglio?
              Nel senso mettendomi nei panni di un candidato non potrò semplicemente seguire dei corsi o comprare un testo di preparazione al concorso per dirigenti ICE, sarà necessario prendere dei testi per ogni materia e studiare approfonditamente la materia senza nessun clue di quali saranno i topic più gettonati e via dicendo

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              • #8
                Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                • Nei primi anni 2000 ci fu un florilegio di circolari di vari soggetti (Dipartimento della funzione pubblica*, Ragioneria generale dello Stato** etc.) che specificarono che la parola "laurea" indica un unico titolo di studio che, a prescindere dalla durata del corso all'esito del quale è rilasciato, ha identico valore legale, ragion per cui per tutte le mansioni nella PA che prima della riforma universitaria richiedevano la laurea non era necessaria la nuova laurea specialistica (che poi sarebbe divenuta laurea magistrale), ma era sufficiente la laurea. Naturalmente la laurea specialistica andava bene in quanto titolo superiore (peraltro, a differenza della nuova magistrale, assorbente). Ovviamente il principio enunciato valeva sulla base della legislazione vigente all'epoca, ma il principio espresso rimane: un titolo superiore alla laurea può essere richiesto solo laddove espressamente previsto dalla legge.
                • Sennonché fu varato il d.lgs. 165/2001, testo unico nel quale confluì il d.lgs. 29/1993, e nella sua formulazione originaria esso prevedeva da tutte le parti la sola laurea. Anche in questo caso è fuor di dubbio che la laurea fosse sufficiente per l'accesso anche al ruolo dirigenti, tanto più che la riforma universitaria era già in vigore e dunque, per il principio di unità e non contraddizione dell'ordinamento, il termine "laurea" non poteva essere che riferito alla legislazione coeva. L'articolo 28 del testo così recitava:
                Accesso alla qualifica di dirigente
                (art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998, il tutto confluito poi nel d.lgs. 165/2001)
                1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
                2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare: a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali. 3. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, sentita La Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui al lettere a) e b) del comma 2: a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; b) le modalità di svolgimento delle selezioni. 4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comma 2, può essere previsto che il ciclo formativo. di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi. 6. I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2. 7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
                • Il d.lgs. 165/2001 è stato modificato svariate volte e in particolare l'articolo 28 è stato modificato 7 volte:
                1. dall'art. 3, c. 5, legge 15 luglio 2002, nº 145;
                2. dall'art. 34, c. 25, lettere a e b, legge 27 dicembre 2002, nº 289;
                3. dall'art. 14, c. 1, legge 29 luglio 2003, nº 229;
                4. dall'art. 3-bis, c. 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, nº 136, così come convertito dalla legge 27 luglio 2004, nº 186;
                5. dall'art. 46, c. 1, lettere a e b, decreto legislativo 27 ottobre 2009, nº 150;
                6. dall'art. 18, c. 1, lettere b e c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, nº 70;
                7. dall'art. 3, c. 3, decreto-legge 9 giugno 2021, nº 80 (attualmente in attesa di conversione in legge).

                L'atto di cui al punto 1 ha introdotto la laurea specialistica quale secondo titolo ammissibile, al posto del diploma di specializzazione, del dottorato di ricerca e di titolo post-universitario riconosciuto secondo modalità definite da un successivo DPCM, per l'accesso al corso-concorso selettivo della allora Scuola superiore della pubblica amministrazione per il reclutamento di dirigenti. In sostanza la laurea del vecchio ordinamento e quella del nuovo erano collocate sullo stesso piano, però bisognava possedere un ulteriore titolo alternativo tra diploma di specializzazione, dottorato di ricerca etc..
                L'atto di cui al punto 2 non ha introdotto modificazioni sui titoli di studio.
                L'atto di cui al punto 3 ha ridotto il periodo di servizio da 5 anni a 3 per i candidati in possesso «del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
                L'atto di cui al punto 4 non ha introdotto modifiche sui titoli di studio.
                L'atto di cui al punto 5 ha ridotto il periodo di servizio da 5 anni a 3 anche per i titolari di dottorato di ricerca.
                L'atto di cui al punto 6 ha cancellato completamente la parte relativa ai titoli di studio, abrogandola. Il DPR 70/2013 si occupa direttamente esso di disciplinare la materia dei titoli di studio richiesti per reclutamento e in particolare prevede:
                - all'articolo 4 che i funzionari «nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, ivi compresi i funzionari di amministrazione negli enti pubblici di ricerca» (sono dunque esclusi gli enti del Ssn, le regioni e le amministrazioni pubbliche locali e territoriali), esclusi scuola, università e AFAM, possano essere reclutati per corso-concorso selettivo bandito dalla SNA in misura non superiore al 50% dei posti complessivi, stabilendo che a tale concorso si acceda con la laurea specialistica o magistrale per gli esterni e con la laurea semplice (impropriamente definita «triennale», e secondo me il legislatore ha fatto male a utilizzare la dizione impropria poiché ciò potrebbe risultare foriero di ulteriori dissidî interprertativi).
                - all'articolo 7 che per l'accesso al concorso per dirigenti sia necessario essere dipendenti di ruolo nella PA in possesso di laurea ***SEMPLICE*** + 5 anni di servizio in una posizione funzionale richiedente la laurea, ridotti a 4 se reclutati attraverso corso-concorso e a 3 se in possesso di dottorato di ricerca o diploma di specializzazione individuato con DPCM. Gli anni di servizio non debbono essere necessariamente continuativi né svolti necessariamente nell'àmbito del ruolo attuale (e volendo possono essere anche maturati attraverso un contratto a tempo determinato) e, come da consuetudine, le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come un mese intero e le frazioni di anni superiori a 6 mesi sono computate come un anno intero.
                L'atto di cui al punto 7, infine, non è intervenuto sui titoli di studio, salvo che per introdurre la possibilità di prevedere nella contrattazione collettiva livelli funzionali di elevata specializzazione che richiedano per l'accesso il «possesso del titolo di dottore di ricerca». È evidente che il testo è stato scritto da un peracottaro, dal momento che il titolo di dottore di ricerca neanche esiste; quella di dottore di ricerca è infatti una qualifica accademica (cfr. art. 13, c. 7, decreto MIUR 270/2004), la quale compete a coloro cui sia stato rilasciato il titolo universitario denominato "dottorato di ricerca" (il dottorato è il titolo, non il corso che si svolge per conseguirlo).
                • A complicare la situazione il vecchio Brunetta, quello che ora sembra un'altra persona ma che nel 2009, pressato dalle istanze provenienti dai laureati e laureandi (fuoricorso storici) del previgente ordinamento, varò in fretta e furia e senza adeguata riflessione decreti (inter)ministeriali che equiparavano le lauree del previgente ordinamento alle lauree specialistiche e magistrali del nuovo nonché i vecchi diplomi universitari e perfino i diplomi delle scuole universitarie dirette a fini speciali alle lauree del nuovo.
                  Ho sottolineato l'aggettivo "ministeriali" per evidenziare che tali atti hanno tenore giuridico di regolamenti e dunque non hanno neanche forza di legge, quindi figuriamoci se possono derogare a norme che vincolano lo Stato sul piano internazionale, da cui sono ben lungi nella gerarchia delle fonti del diritto (e infatti la Cassazione non li ha neanche presi in considerazione). Ciononostante, nonostante gli stessi decreti dicano espressamente che quelle equiparazioni sono disposte esclusivamente rispetto ai concorsi pubblici (e come tali dovevano risultare inapplicabili nella maggior parte dei casi visto che non ci sono concorsi pubblici che richiedono la laurea magistrale!) e non sono valide ad altri fini, e che inoltre una singola laurea del vecchio ordinamento è da intendersi equiparata a un'unica classe delle lauree specialistiche e a un'unica classe delle lauree magistrali del nuovo (sicché in caso di dubbio spetta all'università che l'ha rilasciata stabilire quale), i decreti sono stati interpretati con la massima estensività possibile, anche per l'accesso agli esami di Stato oltre che ai concorsi, spalancando addirittura le porte di laureati v.o. in Scienze politiche, Sociologia e perfino «Scienze della cultura» (sic!) alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali, mentre laureati in Scienze dell'amministrazione del nuovo si vedono rifiutati dai concorsi pubblici per laureati in Scienze politiche perché, di contro, le equipollenze (cosa diversa da equiparazioni) disposte prima di questi decreti (anche dopo la riforma universitaria), spesso per legge, nell'interpretazione prevalente, che è basata semplicemente sulla strutturazione delle pagine informative sul sito del Ministero, operano solo tra titoli ante reformam. Tale interpretazione è logicamente insostenibile e destituita di fondamento giuridico.
                  Quindi in sostanza questi decreti anziché salvaguardare le posizioni di chi si era laureato e di chi si stava ancora laureando con il previgente ordinamento ha finito con lo sminuire la validità dei titoli del nuovo. Molte amministrazioni hanno interpretato le equiparazioni secondo il seguente sillogismo: la vecchia laurea è equiparata alla laurea magistrale; io prima della riforma chiedevo la vecchia laurea; allora adesso devo chiedere la laurea magistrale.
                  Siamo l'unico stato dello Spazio europeo dell'istruzione superiore in cui sia accaduta una cosa del genere. Praticamente è come se nel 1980, quando hanno inventato il dottorato di ricerca, avessero equiparato tutte le lauree rilasciate sino a quel momento al dottorato. In Spagna, ove per principio costituzionale la legge non può essere retroattiva, i vecchi licenciados non possono neanche più accedere al terzo ciclo senza aver conseguito prima un máster. In Italia invece c'è gente che ha dato 19 esami in 4 anni, di cui un quarto erano reiterazioni di esami già sostenuti, e una tesina di 40 pagine (i famosi elaborati «a modello differenziato»), che si ritrova equiparata a persone che hanno sostenuto 60 esami e 2 tesi (vere) conseguendo due titoli distinti. E il paradosso è che l'equiparazione opera nei confronti del titolo, tra i due, quantitativamente più piccolo. Una laurea in Pedagogia rilasciata da un istituto universitario di magistero nel 1950 è equiparata alla laurea magistrale in Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, magari conseguita dopo una laurea in Scienze e tecnologie informatiche.
                • Nel frattempo la giurisprudenza, sia amministrativa sia civile, ha sempre sottolineato che la locuzione "diploma di" davanti alla parola "laurea" non è da intendersi come distintiva di un titolo di studio rispetto a un altro, poiché la parola "diploma" indica genericamente un qualsiasi titolo di studio. Tant'è che nella legislazione succedutasi negli anni il termine "laurea" e la locuzione "diploma di laurea" si alternano chiaramente con il medesimo significato anche all'interno dello stesso testo. E così si legge anche, spesso, «diploma di laurea specialistica» e «diploma di laurea magistrale». La legge 341/1990 distingueva tra diploma di laurea e diploma universitario per indicare due titoli diversi ma in quel caso ciò che faceva la differenza è ciò che era scritto dopo la parola "diploma" (che nel caso del diploma universitario era un aggettivo e dunque non consentiva l'omissione del primo lemma, cioè il sostantivo a cui l'aggettivo si riferiva).
                • A tutto quanto sin qui detto va aggiunto che la dirigenza scolastica, la dirigenza sanitaria e la dirigenza della comunicazione hanno una regolamentazione loro propria, che prevale secondo il criterio di specialità.
                  Per la prima serve (oggi) inequivocabilmente la laurea magistrale in quanto espressamente prevista dal testo attualmente vigente dell'art. 29, c. 1, del d.lgs. 165/2001 (che lo definisce «diploma di laurea magistrale»).
                  La seconda si suddivide nei seguenti ruoli:
                  - dirigenza medica e veterinaria, disciplinata più che altro dagli ordinamenti delle professioni di medico-chirurgo, odontoiatra e medico veterinario;
                  - dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, regolata dall'art. 26 del d.lgs. 165/2001, che prevede il diploma di laurea (c. 1) e per la quale pertanto la laurea magistrale non serve
                  - dirigenza sanitaria, che ha lo stesso CCNL di quella precedente (dirigenza SPTA, ex area III della dirigenza) ma la cui regolamentazione va integrata dalle discipline delle singole professioni.
                  La terza è regolata dal combinato disposto tra la legge 150/2000 e il DPR 422/2001, in base a cui chi si occupa di comunicazione nella PA in una posizione dirigenziale o apicale del comparto dev'essere munito di laurea in Scienze della comunicazioni, in Relazioni pubbliche o con indirizzi assimilabili.

                La contrattazione collettiva di lavoro può derogare alla legislazione sopra richiamata? No, assolutamente. Si applica l'articolo 1419, capoverso, del codice civile.

                I singoli bandi di concorso (o avvisi di reclutamento per il personale a tempo determinato) possono derogare alle norme di cui sopra? No, ma se non impugnati dinnanzi al giudice amministrativo (o al giudice civile gli avvisi non aventi natura concorsuale) entro il termine decadenziale previsto dalla legge, che è tassativo, e se non riformati dall'amministrazione che li ha indetti in via di autotutela, i bandi valgono come leges specialis e non sono derogabili dalle commissioni. Questo vale anche quando essi prevedono dei criteri privilegianti illegittimi che non vengono impugnati dai controinteressati (come l'ultimo corso-concorso SNA per la dirigenza, in cui il dottorato di ricerca e addirittura il master universitario di secondo livello azzeravano l'anzianità richiesta per l'accesso).


                * Trattasi di un dipartimento della Presidenza del Consiglio (che ha cambiato nome varie volte assumendo quelli di Dipartimento per l'innovazione e la pubblica amministrazione, Dipartimento della pubblica amministrazione etc.) spesso definito impropriamente ministero, in quanto i giornalisti non hanno ben chiara la definizione del concetto di ministro senza portafoglio. Il ministro senza portafoglio è un membro del Governo che non è titolare di un ministero proprio, bensì di deleghe conferitegli dal titolare di un altro dicastero. In questo caso il ministro competente è il il Presidente del Consiglio dei ministri, mentre il ministro senza portafoglio delegato è attualmente Renato Brunetta.
                ** Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, non avente un ministro senza portafoglio.
                Grazie! Commento da incorniciare e lasciare a i posteri.

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                • #9
                  Anche l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per i dirigenti chiede solo la laurea.
                  Vedo che, seppur lentamente, le amministrazioni si stanno adeguando all'ultimo testo del d.lgs. 165/2001 e del DPR 70/2013, nonché alla giurisprudenza in materia (che è unanime). Probabilmente per quanto saranno giunte al pieno adeguamento ci saranno state un altro paio di riforme :D
                  Comunque il paradosso è che a continuare a chiedere la laurea magistrale sono soprattutto gli enti del SSN, nonostante l'ultima Cassazione riguardi proprio tale comparto.
                  BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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