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Rinuncia agli studi e pagamento tasse Università San Raffaele Roma

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  • Rinuncia agli studi e pagamento tasse Università San Raffaele Roma

    Buongiorno,
    Mi sono iscritto a novembre 2020 al corso di laurea magistrale in scienze della nutrizione umana presso l'università telematica San Raffaele di Roma.
    Ho versato la prima rata.
    Purtroppo non posso continuare e mi è stato detto che per completare la rinuncia agli studi devo versare la restante parte della quota annuale.
    Non c'è nulla che si possa fare per evitare di sborsare questi soldi?

    Vi ringrazio per la risposta

  • #2
    Sposto nella sezione corretta.
    Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
    digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali

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    • #3
      Benvenuto nel forum.

      Come spiegato molte volte, la rinuncia agli studi è un atto amministrativo a discrezionalità  vincolata; ciò significa che nel momento in cui il soggetto ricevente (pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio) ne viene a conoscenza è obbligato a darvi séguito secondo le modalità  previste dalla norma e senza entrare nel merito valutativo. Le tasse e i contributi (che non sono tributi, ma corrispettivi: ha natura tributaria, invece, l'imposta di bollo) hanno invece natura squisitamente civilistica. Ciò significa che la rinuncia è soggetta a sindacato e giurisdizione del giudice amministrativo (Tar), mentre le tasse e i contributi a quella del giudice civile (giudice di pace o tribunale ordinario a seconda del valore presunto della causa, dunque in funzione dell'entità  della somma di cui stiamo parlando).
      D'altro canto, se pure la rinuncia agli studi avesse natura privatistica, si tratterebbe di atto unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui entra a conoscenza, o anche solo nella sfera di conoscibilità , della controparte.

      Per le ragioni di cui sopra, l'ateneo è tenuto a chiudere la tua carriera qualora tu rassegni rinuncia agli studi. Ciò non vuol dire che non abbia il diritto di ottenere il pagamento di quanto dovuto (N.B.: per l'anno, non per l'intera durata del corso di studi), ma di certo non può subordinare lo svolgimento di un'attività  amministrativa a discrezionalità  vincolata (la cui omissione è perseguita penalmente) all'estinzione del debito, che costituisce una variabile indipendente. La differenza tra le università  statali e quelle non statali è le prime possono procedere a riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, mentre le seconde no, quindi queste hanno oggettivamente maggiore difficoltà  a recuperare i crediti, dovendo utilizzare esclusivamente strumenti privatistici (comprese le università  non statali promosse direttamente o indirettamente da enti pubblici, come la Kore e Unitelma Sapienza).


      P.S. ”“ Lo stato giuridico delle università  non statali è fortemente dibattuto in dottrina, in quanto la legge, che non le definisce mai «private» ma sempre «pubbloche non statali» o «libere», non lo stabilisce in modo chiaro e univoco. La Corte suprema di cassazione, con sentenza 5054/2004, ha stabilito che le università  non statali hanno natura giuridica di enti pubblici (peraltro non economici). Giurisprudenza minoritaria, di merito, le qualifica come soggetti ibridi, fondamentalmente di diritto privato ma con profili pubblicistici nella loro disciplina regolatrice. In base a quest'orientamento bisogna vedere caso per caso cosa fa l'università  per stabilire se rientra nel diritto pubblico (segnatamente amministrativo) o nel diritto privato. Sicuramente il rilascio di titoli di studio in nome della legge, con tanto di emblema della Repubblica italiana, è un'attività  pubblicistica, come pure il procedimento docimologico (cioè valutativo). Il personale docente e ricercatore è pubblico ufficiale e ha lo stesso stato giuridico (peraltro anch'esso incerto!) di quello delle università  statali, tant'è che è iscritto alla Gestione dipendenti pubblici dell'Inps (ex Inpdap) e versa contributi nel fondo ex Ctps (Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato), che era una gestione separata dell'Inpdap.
      Ultima modifica di dottore; 30-01-2021, 09:12.
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      • #4
        Salve, dottore, non ho voluto aprire un topic sull'argomento poiché grazie a Lei, ho avuto delle delucidazioni. Tra le tante risposte che ha dato, ho letto questa "(N.B.: per l'anno, non per l'intera durata del corso di studi)" Quindi, nel caso in cui un'università chieda le tasse arretrate anche se in maniera illegittima può' farlo solo per l'anno in cui si chiede la rinuncia?

        Secondo la mia facoltà, bisogna fare riferimento al seguente: all’art. 26 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 “Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte per si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto”, nonché l’art. 3.7 del Regolamento sulla contribuzione studentesca –a.a.2017/18.

        Grazie in anticipo
        dottore

        Ultima modifica di law2021; 05-05-2021, 15:19.

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        • #5
          Caro law2021, il congedo per trasferimento in uscita è una cosa completamente diversa dalla rinuncia agli studi. Quest'ultima non richiede di essere in regola con le tasse e i contributi.
          Resta fermo, d'altro canto, che le tasse e i contributi, sebbene suddivisi in rate, sono da considerarsi unitariamente per ciascun anno accademico, ragion per cui se lo studente ha versato la sola prima rata l'ateneo ha facoltà di recuperare anche coattivamente, a prescindere dalla rinuncia agli studi resa, le tasse e i contributi dell'intero anno accademico (anche se esso non si è ancora concluso in quanto la rinuncia è avvenuta anzitempo e perfino se il termine entro cui pagare la seconda rata non è cessato). Analogamente, lo studente è tenuto a versare le tasse e i contributi relativi a tutti gli anni accademici precedenti per i quali non ha pagato, perché, come abbiamo spiegato enne volte, l'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione avviene d'ufficio e dunque, a meno che non vi siano modificazioni sulla posizione matricolare tali da implicare una sospensione dell'obbligo di contribuzione (cessazione della matricola a qualsiasi titolo, congelamento della carriera o sospensione degli studi, passaggio o trasferimento), non pagando non si fa altro che cumulare debiti. Poi esistono atenei che anziché pretendere il pagamento di tutto applicano solo un contributo forfetario di ricognizione (o ricongiunzione), fermo restando che potrebbe arrivare una bella cartella esattoriale dal soggetto competente per il diritto allo studio universitario per evasione della tassa regionale (che potrebbe essere iscritta a ruolo), ma comunque qualcosa si deve pagare.
          Ciò che è illecito è subordinare l'accettazione della rinuncia ai pagamenti, poiché, come ho spiegato, la rinuncia non è soggetta ad accettazione, ma solo a registrazione: trattasi di istanza a discrezionalità vincolata, della quale l'amministrazione universitaria non può che prendere atto (peraltro è irrevocabile).

          In ogni caso, quando si citano i regolamenti sulla contribuzione studentesca, è bene citare anche l'ateneo che li ha emanati, perché ciascuno ha il suo.
          BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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          • #6
            Grazie
            dottore
            mille per la risposta. :) L'università è quella di Bari.

            Io mi sono immatricolato nell'anno 2011 e in quell'anno fino al 2016/2017 per la rinuncia agli studi non era prevista questa "clausola" infatti alla voce della rinuncia agli studi era indicato: Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate, salvo quanto previsto dall’art. 18.

            L'ultimo anno della mia immatricolazione è stato il 2017/2018 anno in cui hanno modificato il regolamento aggiungendo: Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle rate dell’a.a. 2018/2019 scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia, incluse le penali maturate.

            Infine nel 2019 aggiungono: Inoltre, per ottenere la rinuncia agli studi lo studente deve essere in regola con il pagamento delle
            tasse relative agli anni accademici pregressi, inclusi i contributi di mora.

            Io negli ultimi 3 anni sono stato all'estero e per tutti gli anni ho pagato sempre la prima rata che includeva anche la tassa regionale. Mi sono comunque iscritto perché pensavo di poter tornare in Italia e riprendere gli studi, ma ciò non è avvenuto. Ho chiesto la rinuncia agli studi poiché vorrei iscrivermi alla uninettuno che ha anche una sede a Londra. Ho chiesto la rinuncia agli studi e mi hanno chiesto circa 4000 euro poiché sono dovute tutte le seconde e terze rate di tutti gli anni. Ho chiesto di pagare un importo forfettario cercando anche di far capire la mia buona fede che era data dall'affidamento ai vecchi regolamenti poiché prima del 2017/2018 la rinuncia agli studi era libera. Loro mi hanno rifiutato l'istanza appellandosi al regio decreto: all’art. 26 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 “Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte per si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto”.

            Cosa portrei fare? Hanno ragione loro ad appellarsi al regio decreto? Grazie ancora

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            • #7
              Originariamente inviato da law2021 Visualizza il messaggio
              Io mi sono immatricolato nell'anno 2011 e in quell'anno fino al 2016/2017 per la rinuncia agli studi non era prevista questa "clausola" infatti alla voce della rinuncia agli studi era indicato: Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme precedentemente versate, salvo quanto previsto dall’art. 18.

              L'ultimo anno della mia immatricolazione è stato il 2017/2018 anno in cui hanno modificato il regolamento aggiungendo: Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle rate dell’a.a. 2018/2019 scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia, incluse le penali maturate.

              Infine nel 2019 aggiungono: Inoltre, per ottenere la rinuncia agli studi lo studente deve essere in regola con il pagamento delle
              tasse relative agli anni accademici pregressi, inclusi i contributi di mora.
              Le prime due clausole sono legittime, la terza no. Come dicevo loro hanno il diritto di reclamare le tasse e i contributi arretrati, ma non possono subordinare ai pagamenti la presa d'atto della rinuncia.

              Io negli ultimi 3 anni sono stato all'estero e per tutti gli anni ho pagato sempre la prima rata che includeva anche la tassa regionale. Mi sono comunque iscritto perché pensavo di poter tornare in Italia e riprendere gli studi
              Non era il tuo pagamento che ha perfezionato l'iscrizione. L'iscrizione dal loro punto di vista avviene d'ufficio, che tu paghi o meno (anche se tale pratica è illegittima). Ut supra (e peraltro lo stiamo spiegando nel forum da anni).

              Loro mi hanno rifiutato l'istanza appellandosi al regio decreto: all’art. 26 del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 “Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte per si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto”.
              Innanzitutto si saranno appigliati al TUIS, non appellati, dato che il RS un testo normativo e non un tribunale di seconda istanza (Corte d'appello, al punto).
              In secundis e non per importanza, l'articolo 26 del RS è citato a sproposito e lo stanno falsamente applicando, dato che, come ho spiegato, la rinuncia agli studi è una fattispecie diversa rispetto al trasferimento in uscita (congedo).

              Cosa potrei fare?
              Richiesta scritta tramite raccomandata o PEC con termine per eseguirla e, qualora non adempiano, diffida ex art. 328 cod. pen. (con preavviso di denuncia penale). In caso di rifiuto, istanza di rettifica in autotutela.
              L'Aldo Moro ha un garante dei diritti?
              Ultima modifica di dottore; 22-09-2025, 12:48.
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              • #8
                dottore
                Grazie per le delucidazioni. Si l'Aldo Moro ha sia il garante che degli studenti che l'avvocatura. La lettera la posso inviare io o per forza dall'avvocato?

                Inoltre, mi è tutto molto chiaro, solo una cosa non mi è chiara ossia cosa intendano con la seconda clausola. Loro mi hanno detto che non risulto più iscritto dal 2017/2018 tant'è che non si sono generate tasse. Secondo loro, solo con il pagamento della prima rata si perfeziona l'iscrizione. In questo caso, volendo rispettare la seconda clausola, io dovrei pagare tutte le rate del 2017/2018 giusto?
                Poiché loro hanno fatto il calcolo dal 2011 al 2018.

                Spero di essere stato chiaro, e grazie ancora!

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                • #9
                  L'avvocatura (di solito le università non ce l'hanno e si rivolgono, se necessario, all'avvocatura dello Stato, anche se la questione è controversa perché, essendo in realtà le università cosiddette statali autonomi enti pubblici con personalità giuridica distinta e separata da quella dello Stato, che è composto dai Ministeri, e dunque per definizione non statali ma parastatali: vedi qui, qui e, per una panoramica più generale, qui) serve per la rappresentanza dell'Ateneo in giudizio.
                  Al Garante puoi scrivere da solo. Il ricorso al Garante non sospende i termini per il ricorso in giudizio.

                  Quanto al resto, fammi capire una cosa: loro sostengono che qualora tu non avessi pagato la prima rata di ogni anno NON ti avrebbero iscritto d'ufficio e quindi oggi non ti chiederebbero tutti gli arretrati? Se è così, è la prima volta che sento questa bizzarra prassi, poiché tutti gli altri atenei, invece, se non paghi la prima rata considerano comunque irregolari sia la posizione amministrativo-contabile sia la carriera accademica. Quindi non ti consentono di iscriverti altrove e per poterlo fare vogliono comunque gli arretrati (ancorché forfetariamente liquidati).
                  Ultima modifica di dottore; 07-05-2021, 06:57.
                  BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                  • #10
                    [QUOTE=dottore]

                    Si esatto, se non avessi pagato le prime rate degli ultimi anni, non mi avrebbero
                    chiesto nemmeno le altre rate.

                    Domani provo a sentire il garante degli studenti anche se non so in che modo possa intervenire.

                    Io proveró a far valere il mio interesse,
                    ma non vorrei arrivare al tar. Grazie per ora! :)

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                    • #11
                      Ho contattato il garante degli studenti e mi ha invitato a segnalare la questione in maniera formale.
                      Mi ha inoltre detto che a prescindere dal regolamento, alcune tasse secondo lui sono cadute in prescrizione. Cosa ne pensi dottore? Grazie

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                      • #12
                        Le tasse e i contributi universitarî sono soggetti al termine di prescrizione estintiva breve di cui all'art. 2948 cod. civ., dunque 5 anni. L'imposta di bollo non si prescrive ma, qualora evasa, si prescrive l'azione entro la quale poterla recuperare (comunque sono 16 euro: capirai).
                        Ultima modifica di dottore; 05-04-2022, 15:10.
                        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                        • #13
                          Grazie mille per la conferma :) Quindi nel caso in cui non volessi ricorrere per vie legali, sarebbero costretti ad accettare il pagamento delle sole rate non scadute? Ma credo che anche per questa ipotesi sia costretto a far inviare la lettera dell'avvocato...

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                          • #14
                            Potresti tentare di eccepire l'intervenuta prescrizione per iscritto; a quel punto dubito che pretenderebbero comunque quei soldi, sapendo di non poterli riscuotere coattivamente (a meno che non abbiano le prove di averteli richiesti, perché in questo caso gli atti, anche bonarî, avrebbero interrotto la prescrizione e sarebbero opponibili in giudizio). Il problema è che però così facendo riconosceresti che sono dovute le seconde rate degli ultimi 5 anni, che loro tenterebbero di recuperare (e a quel punto saresti tu con la tua nota a produrre un atto interruttivo della prescrizione). Vediamo che ti risponde il Garante.
                            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                            • #15
                              Il garante mi ha risposto cosi, lo riassumo: la rinuncia dell’università ha una natura giuridica diversa da quella del diritto privato. Una cosa è rinunciare all’eredità un’altra cosa è rinunciare alla prosecuzione di un rapporto di studi che anche se non è contrattuale implica diritti e doveri. Il rigetto della richiesta, per altro, è suscettibile di impugnazione, se nei termini. Altra strada percorribile è quella di esonero motivato dal fatto che Lei si è affidato ad un regolamento che non prevedeva queste disposizioni nell’ultimo
                              anno della sua iscrizione.

                              Prima della risposta del garante avevo inviato alla segreteria la rinuncia con marca da bollo, ma hanno ignorato la cosa. Ho chiesto di pagare solo le rate non prescritte e mi hanno detto che per le rate universitarie non è prevista prescrizione nel regolamento. ????

                              Grazie per un eventuale ulteriore aiuto :)

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