Se la rinuncia agli studi fosse un negozio (dunque un atto di diritto privato), come già scritto avrebbe natura di atto unilaterale recettizio e dunque produrrebbe i suoi effetti nel momento in cui entri nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Dato che la rinuncia agli studi è un atto amministrativo a discrezionalità vincolata di cui la P.A. deve semplicemente prendere atto, agisce più o meno allo stesso modo.
Se voleva fare un paragone con un contratto, ha proprio sbagliato a citare l'eredità, che non è un contratto (tra l'altro nel nostro ordinamento il patto successorio è vietato).
Il procedimento amministrativo non implica diritti e doveri: quello è appunto il contratto, segnatamente il contratto di tipo sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive. Il procedimento amministrativo contrappone un potere autoritativo, esercitato in nome del pubblico interesse, e uno o più interessi legittimi. Il procedimento amministrativo può anche dar luogo a obbligazioni, che sono istituti di carattere civile, ma questo indipendentemente dalla volontà della parte su cui incombe il potere autoritativo (tu devi pagare le tasse e i contributi perché lo stabilisce l'ateneo in conformità alla legge, non in base a un accordo).
Il rigetto della richiesta non può esserci poiché la rinuncia agli studi non è una richiesta. Non stai domandando all'amministrazione di fare qualcosa, ma stai dicendo che non vuoi che prosegua il procedimento amministrativo aperto su istanza di parte. Ecco perché non ti rispondono. Ma se non ti rispondono si presume che abbiano preso atto della rinuncia e dunque tu puoi iscriverti da un'altra parte. Se non riesci a iscriverti altrove perché al codice fiscale risulta associata una carriera attiva sull'ANSU, consultabile tramite il sistema Esse3 (e probabilmente accessibile anche da Gomp), allora in quel momento sei venuto a conoscenza del fatto che l'amministrazione ha adottato un comportamento omissivo e dunque scatta il dies a quo da cui puoi impugnare tale comportamento dinnanzi al giudice amministrativo, altrimenti che cosa impugni?
La prescrizione non dev'essere prevista nel regolamento: è nel codice civile.

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