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Rinuncia agli studi e pagamento tasse Università San Raffaele Roma

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  • #16
    Mi pare di capire che sia il Garante a confondere il diritto civile (privato) con il diritto amministrativo (pubblico).

    Se la rinuncia agli studi fosse un negozio (dunque un atto di diritto privato), come già scritto avrebbe natura di atto unilaterale recettizio e dunque produrrebbe i suoi effetti nel momento in cui entri nella sfera di conoscibilità del destinatario.
    Dato che la rinuncia agli studi è un atto amministrativo a discrezionalità vincolata di cui la P.A. deve semplicemente prendere atto, agisce più o meno allo stesso modo.
    Se voleva fare un paragone con un contratto, ha proprio sbagliato a citare l'eredità, che non è un contratto (tra l'altro nel nostro ordinamento il patto successorio è vietato).
    Il procedimento amministrativo non implica diritti e doveri: quello è appunto il contratto, segnatamente il contratto di tipo sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive. Il procedimento amministrativo contrappone un potere autoritativo, esercitato in nome del pubblico interesse, e uno o più interessi legittimi. Il procedimento amministrativo può anche dar luogo a obbligazioni, che sono istituti di carattere civile, ma questo indipendentemente dalla volontà della parte su cui incombe il potere autoritativo (tu devi pagare le tasse e i contributi perché lo stabilisce l'ateneo in conformità alla legge, non in base a un accordo).

    Il rigetto della richiesta non può esserci poiché la rinuncia agli studi non è una richiesta. Non stai domandando all'amministrazione di fare qualcosa, ma stai dicendo che non vuoi che prosegua il procedimento amministrativo aperto su istanza di parte. Ecco perché non ti rispondono. Ma se non ti rispondono si presume che abbiano preso atto della rinuncia e dunque tu puoi iscriverti da un'altra parte. Se non riesci a iscriverti altrove perché al codice fiscale risulta associata una carriera attiva sull'ANSU, consultabile tramite il sistema Esse3 (e probabilmente accessibile anche da Gomp), allora in quel momento sei venuto a conoscenza del fatto che l'amministrazione ha adottato un comportamento omissivo e dunque scatta il dies a quo da cui puoi impugnare tale comportamento dinnanzi al giudice amministrativo, altrimenti che cosa impugni?

    La prescrizione non dev'essere prevista nel regolamento: è nel codice civile.
    Ultima modifica di dottore; 24-05-2021, 10:44.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #17
      Grazie dottore ti ringrazio nuovamente, davvero.

      Prima hanno rifiutato la mia richiesta bonaria di saldo a stralcio con isee allegato. Come da tuo consiglio, ho stampato la rinuncia con bollo e ho inviato tutto tramite pec. Mi hanno risposto dicendo che il regolamento é chiaro. Poi ho contattato il garante e quella di prima è stata la risposta. Lui mi ha aperto uno spiraglio sulla questione dell’affidamento, ma il garante non è vincolante.
      Ora, io sarei disposto anche a pagare le rate non cadute in prescrizione, ma mi hanno detto che nel regolamento ciò non è previsto.

      Come possono rifiutare una cosa del genere? Sarò costretto ad una causa?

      Io dopo aver inviato la rinuncia agli studi ho effettuato l’iscrizione alla nuova università. Ho avvisato loro di questo stallo e mi hanno detto che ho tempo per risolvere con la precedente università fino a quando non ci sarà un controllo. Il problema è che sono praticamente bloccato. Non vogliono un accordo bonario, non accettano la rinuncia agli studi come atto unilaterale e non ne vogliono sapere di rate prescritte.

      Cosa mi consigli di fare? Grazie ancora



      Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
      Mi pare di capire che sia il Garante a confondere il diritto civile (privato) con il diritto amministrativo (pubblico).

      Se la rinuncia agli studi fosse un negozio (dunque un atto di diritto privato), come già scritto avrebbe natura di atto unilaterale recettizio e dunque produrrebbe i suoi effetti nel momento in cui entri nella sfera di conoscibilità del destinatario.
      Dato che la rinuncia agli studi è un atto amministrativo a discrezionalità vincolata di cui la P.A. deve semplicemente prendere atto, agisce più o meno allo stesso modo.
      Se voleva fare un paragone con un contratto, ha proprio sbagliato a citare l'eredità, che non è un contratto (tra l'altro nel nostro ordinamento il patto successorio è vietato).
      Il procedimento amministrativo non implica diritti e doveri: quello è appunto il contratto, segnatamente il contratto di tipo sinallagmatico, cioè a prestazioni corrispettive. Il procedimento amministrativo contrappone un potere autoritativo, esercitato in nome del pubblico interesse, e uno o più interessi legittimi. Il procedimento amministrativo può anche dar luogo a obbligazioni, che sono istituti di carattere civile, ma questo indipendentemente dalla volontà della parte su cui incombe il potere autoritativo (tu devi pagare le tasse e i contributi perché lo stabilisce l'ateneo in conformità alla legge, non in base a un accordo).

      Il rigetto della richiesta non può esserci poiché la rinuncia agli studi non è una richiesta. Non stai domandando all'amministrazione di fare qualcosa, ma stai dicendo che non vuoi che prosegua il procedimento amministrativo aperto su istanza di parte. Ecco perché non ti rispondono. Ma se non ti rispondono si presume che abbiano preso atto della rinuncia e dunque tu puoi iscriverti da un'altra parte. Se non riesci a iscriverti altrove perché al codice fiscale risulta associata una carriera attiva sull'ANSU, consultabile tramite il sistema Esse3 (e probabilmente accessibile anche da Gomp), allora in quel momento sei venuto a conoscenza del fatto che l'amministrazione ha adottato un comportamento omissivo e dunque scatta il dies a quo da cui puoi impugnare tale comportamento dinnanzi al giudice amministrativo, altrimenti che cosa impugni?

      La prescrizione non dev'essere prevista nel regolamento: è nel codice civile.
      Ultima modifica di dottore; 24-05-2021, 10:43.

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      • #18
        Buongiorno,

        io ti consiglio un ricorso in autotutela amministrativa (cioè una istanza con cui chiedi all'amministrazione di intervenire a riforma degli atti precedentemente adottati, ivi compresi i dinieghi orali, e/o delle proprie omissioni, emanando un provvedimento di autotutela decisoria in accoglimento delle tue doglianze) da indirizzarsi al dirigente del competente ufficio (attenzione: il dirigente, non il capo ufficio! Il capo dell'ufficio di segreteria tipicamente è un direttivo, di categoria D o più raramente EP, e non un dirigente), dandogli un termine congruo per fornirti un riscontro scritto. Dopodiché ti sconsiglio il ricorso gerarchico perché perdi solo tempo utile al fine di proporre ricorso (per gli aspetti civili non ci sono limiti se non quelli della prescrizione estintiva, mentre per il ricorso al Tar hai il termine decadenziale di 180 giorni).

        Cos'è l'affidamento?
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #19
          Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
          Buongiorno,

          io ti consiglio un ricorso in autotutela amministrativa (cioè una istanza con cui chiedi all'amministrazione di intervenire a riforma degli atti precedentemente adottati, ivi compresi i dinieghi orali, e/o delle proprie omissioni, emanando un provvedimento di autotutela decisoria in accoglimento delle tue doglianze) da indirizzarsi al dirigente del competente ufficio (attenzione: il dirigente, non il capo ufficio! Il capo dell'ufficio di segreteria tipicamente è un direttivo, di categoria D o più raramente EP, e non un dirigente), dandogli un termine congruo per fornirti un riscontro scritto. Dopodiché ti sconsiglio il ricorso gerarchico perché perdi solo tempo utile al fine di proporre ricorso (per gli aspetti civili non ci sono limiti se non quelli della prescrizione estintiva, mentre per il ricorso al Tar hai il termine decadenziale di 180 giorni).

          Cos'è l'affidamento?
          Per affidamento intende il fatto che io abbia fatto fede sull'ultimo regolamento della mia iscrizione in cui quella regola non era presente.
          Per quanto riguarda il ricorso in autotutela posso scriverla io l'istanza o c'è bisogno dell'avvocato? Grazie ancora!

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          • #20
            Finché non si adisce l'autorità giudiziaria puoi fare tutto da solo.
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            • #21
              Va bene procedo, grazie!

              La novità della giornata è che secondo loro le rate non sono prescritte poiché si era generata la mora all'epoca

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              • #22
                La prescrizione si può interrompere solo con atto interruttivo, ad esempio una costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ.. Se sono passati anni senza che loro abbiano avanzato pretese, o se hanno avanzato pretese che non possono comprovare (N.B.: se ti hanno formulato la richiesta a voce e tu hai confermato per iscritto di averla recepita, ad esempio dichiarando di non voler pagare, questa vale come prova), l'estinzione dell'obbligazione è intervenuta.
                BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                • #23
                  Ciao, mi trovo con un problema simile. Ho frequentato il primo anno della San raffaele nel 2017, ho effettuato 4 esami ma poi non sono riuscito più a fare esami essendo di Napoli e la sede era a Roma. Ho lasciato perdere senza fare rinuncia agli studi.

                  Ora nel 2021 mi sono iscritto alla magistrale della pegaso di Scienze Motorie, non appena l'ho fatto mi han chiesto 5,500 euro. Cosa posso fare?


                  A.A. 2017/2018 - €. 450,00 + €. 120,00 (3^ Rata + Mora per pagamento oltre 30 gg.)
                  A.A. 2018/2019 - € 2.500,00
                  A.A. 2019/2020 - €. 2.500,00

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                  • #24
                    Siamo nel 2021, esiste il web e ancora ci sono persone adulte che hanno almeno un diploma, sono iscritte all'università, smettono improvvisamente di sostenere (non «effettuare») esami e pensano che tanto basti per far sì che l'ateneo archivi la loro posizione e liberarsi da ogni obbligazione nei suoi riguardi.
                    Tu poi l'hai fatta proprio grossa: ti sei andato a immatricolare presso altro ateneo senza avvisarli, loro se ne sono accorti (tramite Esse3) e ora ti chiedono i soldi.
                    Mi ricordi quel mio amico che ha messo una carta SIM in abbonamento nel cassetto pensando che il suo mancato utilizzo ne implicasse automaticamente la cessazione, per poi ritrovarsi con una cartella esattoriale da qualche centinaio euro per evasione della tassa di concessione governativa e con fatture insolute per dieci volte tanto da parte del gestore di telefonia.

                    Cosa puoi fare? Direi niente, perché una rinuncia agli studi a posteriori non si può fare; sarebbe come riconoscere l'illegittimità della tua nuova immatricolazione chiedendo una sanatoria.
                    L'unica cosa che puoi fare è ignorare le pretese creditorie e aspettare che il debito si prescriva, sperando che l'ateneo non ti metta in mora tramite raccomandata o PEC (nel qual caso il termine estintivo si interrompe, cioè si azzera e si ricomputa da capo).
                    Quanto alla posizione amministrativa, credo che sia stata cessata d'ufficio, altrimenti la Pegaso non sarebbe riuscita ad aprirti la nuova carriera.
                    Ovviamente con gli esami sostenuti alla San Raffaele non puoi fare niente.
                    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                    • #25
                      Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                      Siamo nel 2021, esiste il web e ancora ci sono persone adulte che hanno almeno un diploma, sono iscritte all'università, smettono improvvisamente di sostenere (non «effettuare») esami e pensano che tanto basti per far sì che l'ateneo archivi la loro posizione e liberarsi da ogni obbligazione nei suoi riguardi.
                      Tu poi l'hai fatta proprio grossa: ti sei andato a immatricolare presso altro ateneo senza avvisarli, loro se ne sono accorti (tramite Esse3) e ora ti chiedono i soldi.
                      Mi ricordi quel mio amico che ha messo una carta SIM in abbonamento nel cassetto pensando che il suo mancato utilizzo ne implicasse automaticamente la cessazione, per poi ritrovarsi con una cartella esattoriale da qualche centinaio euro per evasione della tassa di concessione governativa e con fatture insolute per dieci volte tanto da parte del gestore di telefonia.

                      Cosa puoi fare? Direi niente, perché una rinuncia agli studi a posteriori non si può fare; sarebbe come riconoscere l'illegittimità della tua nuova immatricolazione chiedendo una sanatoria.
                      L'unica cosa che puoi fare è ignorare le pretese creditorie e aspettare che il debito si prescriva, sperando che l'ateneo non ti metta in mora tramite raccomandata o PEC (nel qual caso il termine estintivo si interrompe, cioè si azzera e si ricomputa da capo).
                      Quanto alla posizione amministrativa, credo che sia stata cessata d'ufficio, altrimenti la Pegaso non sarebbe riuscita ad aprirti la nuova carriera.
                      Ovviamente con gli esami sostenuti alla San Raffaele non puoi fare niente.
                      No, in realtà la rinuncia agli studi l'ho fatta prima della iscrizione alla Pegaso. Comunque in passato mi era già capitato di fare una rinuncia agli studi dopo anni che non avevo effettuato esami e non mi era successo nulla, per questo ho dato poca importanza e ho fatto la rinuncia solo dopo diverso tempo.

                      Oggi vado dal mio avvocato e vedo se c'è qualche altra alternativa

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                      • #26
                        Se hai rassegnato la rinuncia agli studi, dal punto di vista amministrativo sei a posto. Puoi anche recuperare gli esami che hai superato facendoteli riconoscere dalla Pegaso (questo vale anche per quelli dell'ateneo prima del San Raffaele).

                        Dal punto di vista civile, secondo me non possono pretendere molto perché vogliono soldi a fronte di prestazioni che non hanno mai erogato. E comunque c'è sempre la prescrizione.
                        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                        • #27
                          Ciao Dottore scusami per non averti più scritto, ma ho aspettato la loro risposta che ora ti scrivo. Procedo con l’avvocato o è tempo perso? Grazie :)

                          Facendo seguito alla Sua istanza di riesame in autotutela, con la quale nell'evidenziare la natura di atto vincolato dell'istanza di rinuncia chiede di dare seguito alla registrazione della stessa contestando la richiesta pervenuta da parte di questa Amministrazione di regolarizzare la sua posizione debitoria stante la non retroattività del Regolamento Tasse e la mancata applicazione dell'istituto della prescrizione cx artt. 2935 e 2948 cc, si significa quanto segue.
                          Pur riconoscendo all'atto di rinuncia agli studi la natura di atto vincolato affinché esso produca i suoi effetti è necessario che siano soddisfatti i presupposti di legittimità che lo connotano e che, nel caso di specie, si rinvengono nella regolarità dei pagamenti delle tasse universitarie dovute, secondo quanto disposto dagli artt.17 e 3.1 del Regolamento sulla contribuzione studentesca in vigore nell’ a.a.2017/18 l’anno di Sua ultima iscrizione, per il quale lo studente che intende rinunciare espressamente al proseguimento degli studi intrapresi, deve essere in regola con la posizione amministrativa.
                          Si precisa, altresi, che il Regolamento tasse a.a.2017/18 non ha effetto retroattivo ma riferendosi all'anno di sua ultima iscrizione produce i suoi effetti giuridici ex nunc.
                          Infine per quanto attiene ai termini prescrizionali, si precisa che questa Amministrazione ritiene che, come
                          da costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. n.19091 in senso conforme, Cass. civ. n.20609/1 l), la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto è percepibile, nel senso che il soggetto agente entra nella concreta disponibilità dell'evento attraverso la ec)noscibilità diretta e concreta di uno o più fatti concorrenti tali da fornire certezza dell'esistenza dello stesso.
                          Esiste una consolidata giurisprudenza che ha chiarito che la prescrizione quinquennale di cui al numero 4) dell'art. 2948 e.e. trova applicazione nell'ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, la medesima norma non trova applicazione nell'ipotesi di debito unico.
                          Le tasse universitarie sono dovute dal momento della iscrizione e per tutto l'anno accademico di riferimento, indipendentemente dal fatto che lo studente frequenti c sostenga gli esami; in sostanza, con il pagamento delle tasse si acquisisce lo status di studente che dà diritto ad una serie di servizi collegati tra loro dall'obiettìvo del raggiungimento del diploma di laurea.
                          Pertanto si ritiene che per le tasse universitarie non vi sia una causa debendi di tipo continuativo come può esserci in un contatto di somministrazione, ma per ogni annualità sorgono obbligazioni autonome indipendenti ed unitarie a carico dello studente.
                          ln considerazione dell'autonomia di ogni periodo di imposta a prescindere dal collegamento con altri periodi, ed in mancanza di una norma specifica, la prescrizione per le tasse universitarie e per la mora che partecipa Della stessa natura, pur essendo controversa la loro natura, cioè se le tasse universitarie abbiano o meno carattere di prestazione continuative, va ricondotta, a giudizio di questa amministrazione, alla prescrizione generale di cui all’art. 2946 del cc. (Prescrizione ordinaria decennale), tanto in adesione all’orientamento maggioritario, pur in presenza di una diversa corrente di pensiero della dottrina (prescrizione ordinaria decennale). Per quanto sopra rappresentato, sentita per le vie brevi l’avvocatura interna, si conferma quanto già comunicato in precedenza, ovvero che solo all’esito della regolarizzazione dei pagamenti dovuti si potrá dare seguito alla chiusura dellq carriera purchè abbia prodotto l’istanza originale con il bollo di 16€ . Essendo intervenuti atti interruttivi da non giustificare una prescrizione di tasse e penali, non solo, infatti ha regolarmente reiterato l’iscrizione al nuovo a.a. fino al 2017/2018, ma anche sostenuto un esame nel 2016. Distinti Saluti

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                          • #28
                            Ciao.

                            Innanzitutto il periodo di imposta non esiste, dacché stiamo parlando di tasse, che sono una cosa completamente diversa dalle imposte. In estrema sintesi:
                            - la tassa è il corrispettivo che si paga per un pubblico servizio, cioè presuppone l'esistenza di una controprestazione (poi il fatto che tu non usufruisca della controprestazione è un tuo problema, ma essa viene erogata);
                            - l'imposta è un prelievo coattivo di reddito non finalizzato a una prestazione specifica (casomai dipendente da una prestazione, come nel caso dell'IVA) e il cui presupposto è la capacità patrimoniale del contribuente.
                            Nel linguaggio comune le imposte vengono chiamate tasse. Questo complica la situazione. Ma ovviamente giuridicamente non ci sono dubbi sul fatto che le tasse universitarie abbiano natura corrispettiva (io pago le tasse e per questo posso sostenere gli esami), e così anche quella componente, variabile in base alla capacità reddituale, qualificata come «contributi» (in realtà tutte le tasse hanno natura di contributi in quanto i pubblici servizi sono sempre parzialmente posti a carico della fiscalità generale, cioè finanziati dalle imposte, e la tassa pagata dall'utente copre una parte del costo complessivo).
                            Tipiche imposte invece sono l'IVA, il canone di abbonamento alla televisione (che in realtà è un'imposta sulla detenzione a qualsiasi titolo di un apparecchio atto o adattabile a ricevere il segnale radiotelevisivo), le accise (che sono imposte sulla fabbricazione di tabacchi lavorati e spiriti), i dazi e i bolli, ivi compreso quello da 16 euro che paghi per rassegnare le dimissioni dallo status di studente e cioè rinunciare agli studi. In questo caso la prestazione è indipendente dall'assolvimento dell'imposta e va eseguita comunque; poi casomai in caso di evasione dovresti essere segnalato all'amministrazione tributaria, che potrebbe procedere alla riscossione dcoattiva di quanto dovutole. Hanno altresì natura tributaria, pur essendo denominate tasse, le tasse di concessione governativa e, secondo giurisprudenza, la TaRSU.

                            Tanto premesso, se loro ritengono che tu acquisisci lo stato giuridico di studente anno per anno pagando le tasse, allora stanno dicendo che tu se non le paghi non sei iscritto, dunque a che titolo tengono la tua posizione sospesa? Vedi che lo stanno dicendo loro:
                            - non è da considerarsi una prestazione continuativa;
                            - se non paghi non ti iscrivi per quell'anno accademico;
                            - se non paghi il singolo anno accademico non acquisisci per il medesimo anno accademico la qualifica di studente.
                            Se è così, ti stanno dando ragione.
                            Se invece ritengono che tu debba regolarizzare la tua posizione cessandola, stanno ammettendo implicitamente che l'iscrizione agli anni successivi avviene d'ufficio e, pertanto, che la prestazione è continuativa. Questo di certo implica che il termine estintivo sia quello della prescrizione ridotta a 5 anni dalla scadenza del debito o dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione (e non è solo la dottrina che sostiene questo, ma anche una certa giurisprudenza nonché il Garante dei diirtti dell'Università degli studi di Firenze). Poi bisogna vedere come si computa: a mio avviso non è l'intero debito che si prescrive dopo 5 anni, ma il dovuto per ciascun anno accademico alla scadenza dell'ultima rata (considerando le rate quali mere dilazioni di un debito unitario).

                            Ti consiglio di rivolgerti a un avvocato mostrando tutta la documentazione sin qui prodotta e anche le note scritte da me. Poi mi fai sapere cosa ne pensi.
                            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                            • #29
                              Ciao Dottore, alla fine loro non ne vogliono sapere nonostante l’avvocato.
                              Io mesi fa ho inviato tramite PEC la rinuncia agli studi e successivamente effettuato l’iscrizione all’università telematica poichè non potevo aspettare. La telematica mi ha invitato a saldare con la vecchia università prima della laurea. Ora quello che non capisco, come hanno fatto ad
                              immatricolarmi se la vecchia università non ha “accettato” la rinuncia?

                              Grazie come sempre per la disponibilità.

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                              • #30
                                Probabilmente hanno cessato la posizione su Esse3 senza dirtelo, oppure la nuova università non usa Esse3 e non ha controllato sull'Anagrafe nazionale studenti universitari. Hai iniziato il percorso da zero o hai richiesto il riconoscimento della carriera oggetto di rinuncia o di parte di essa? Nel caso, hai ottenuto un'abbreviazione di corso?
                                BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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