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Laurea magistrale in Scienze pedagogiche e Ddl Iori

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  • Laurea magistrale in Scienze pedagogiche e Ddl Iori

    Buongiorno a tutti!
    Sono nuovissima del forum e spero di porre la domanda nel topic adatto, chiedo scusa se non lo è!
    Sto pensando di iscrivermi ad un corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche all‘università  telematica Unipegaso. Ho preso in cocnsideraizone questa università  perché ha una sede vicino alla mia città , con le convenzioni pagherei meno e perché per la mia situazione familiare mi è impossibile iscrivermi allo stesso corso di laurea in una normale università  statale (dove comunque ho acquisito la laurea triennale in Psicologia).
    Potrei iscrivermi a quel corso di laurea magistrale integrando 4 esami, per via del fatto che arrivo da una triennale che non è Scienze dell‘educazione.
    La domanda che vi pongo non riguarda l‘università¡ telematica (mi sono già  letta le tante discussioni presenti sul forum) ma è una faccenda “legislativa” diciamo. Il motivo per cui ho scelto Scienze Pedagogiche è perché mi piacerebbe lavorare con bambini nella fascia di età  0-3 anni (negli asili nido ma anche in altre strutture) e nel contempo acquisire un titolo magistrale che mi apra più porte possibili lavorativamemte parlando. Però leggendo il DDL Iori non mi è del
    tutto chiaro se ad eventuali bandi pubblici per asili nido ove viene richiesta la laurea L19 (in Scienze dell‘educazione e della formazione), la laurea magistrale LM 85 (in Scienze Pedagogiche appunto) sia valida allo stesso modo. Ovviamente la ragione mi dice di si e all‘inizio non mi sono nemmeno posta il problema.. ma appunto il decreto legge non è così limpido e SIAMO IN ITALIA, quindi forse è meglio porsi interrogativi che sembrano stupidi prima, piuttosto che venire a scoprire solo dopo l‘esistenza di cavilli burocratici assurdi. Ovviamente mi pongo questo questito solo perché, nonostante il fatto che integrerò questi famosi 4 esami, io di fatto la laurea in L19 non l‘ho conseguita.
    Spero che il mio dilemma sia chiaro, non so se mi sono spiegata adeguatamente
    Qualcuno ne sa qualcosa di più?

  • #2
    Benvenuta nel forum.

    Devi sostenere preliminarmente quegli esami non perché non hai una laurea in Scienze dell'educazione, ma perché evidentemente essi integrano i requisiti di accesso del corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche dell'Università  Pegaso. Magari altri laureati della classe di Scienze e tecniche psicologiche (magari la mia amica che si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e dell'educazione o un'altra che ha preso Psicologia dei processi relazionali e di sviluppo) posseggono già  questi requisiti e laureati della classe di Scienze dell'educazione e della formazione di altri atenei no (a meno che la classe L-19 non sia esente per regolamento dalla verifica della distribuzione dei crediti nei vari settori scientifico-disciplinari).

    Lascia perdere i disegni di legge: specie se sono di iniziativa parlamentare, la stragrande maggioranza di essi non arriva mai ad approvazione (molti neanche vengono discussi) e se vengono approvati il testo che viene licenziato dalle camere, e quindi promulgato, è sempre diverso, anche profondamente, rispetto a quello originario.

    Attualmente la materia è disciplinata dagli articoli 594 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, nº 205. Con tale novella normativa non si è andata a modificare la previgente legislazione sulla preesistente figura di educatore professionale in à mbito socio-sanitario (che rimane una professione sanitaria secondo le disposizioni già  vigenti, espressamente richiamate dal comma 596), ma si introducono due nuove professioni, quella di educatore professionale socio-pedagogico e quella di pedagogista, stabilendo, comunque, che esse sono comprese nelle professioni non organizzate in ordini o collegi e dunque soggiacciono in prima battuta alla legge 4/2013.
    La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ipso facto con laurea della classe L-19 (ma va bene anche la vecchia 18 per effetto della vigente equiparazione tra gli ordinamenti di cui ai decreti MURST 509/1999 e MIUR 270/2004) oppure nelle modalità  previste dal d.lgs. 65/2017, che riguarda il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni.
    La qualifica di pedagogista è attribuita a séguito del rilascio di una laurea magistrale abilitante in una classe tra la LM-50, la LM-57, la LM-85 e la LM-93 (e vecchie lauree specialistiche equiparate).
    Mi pare completamente fuor di dubbio che la laurea magistrale non assorba la laurea (del resto, ciò è coerente con una precisa scelta del regolamentatore per maggiore aderenza al c.d. processo di Bologna nel passaggio dal regime delle lauree specialistiche a quello delle lauree magistrali) e che pertanto se si posseggono entrambi i titoli si può fare sia l'educatore professionale socio-pedagogico sia il pedagogista; se si possiede solo la laurea L-19 si pul fare solo l'educatore professionale socio-pedagogico; se si possiede solo una laurea magistrale affeerente a una delle classi indicate si può fare solo il pedagogista.
    Fanno eccezione coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge svolge già  la professione di educatore (di ruolo nella p.a. anche da un solo giorno se l profilo è quello di educatore o da almeno tre anni anche non continuativi nel privato) oppure possiede un diploma rilasciato da un istituto magistrale o una qualifica di metodo della scuola magistrale (tre anni) conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Costoro possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico superando un corso universitario intensivo di formazione, anche a distanza, per complessivi 60 crediti (pari normalmente a un anno accademico). Il corso può cominciare entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge. E in ogni caso, ai sensi del comma 599, chi fa l'educatore da almeno dodici mesi, anche non cotninuativi, può continuare a esercitare tale attività  non incorrendo in esercizio abusivo né potendo essere licenziato. Ma si tratta di norme con effetto transitorio, evidentemente.

    Per quanto concerne gli asili nido, esso non c'entra niente con le professioni di cui sopra. E il combinato disposto tra gli articoli 4 e 14 del d.lgs. 65/2017 mi sembra chiarissimo: a partire dall'anno accademico 2019-2020 per fare l'educatore di nido ci vorranno o una laurea di classe L-19 a indirizzo specifico (3 anni) oppure una laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis) integrata da 60 crediti di formazione specifica (5 anni + 1). La classe da te scelta non è dunque idonea.

    «Ovviamente la ragione mi dice di si». A parte il fatto che te lo dovrebbe dire con l'accento, io non ci trovo niente di ovvio né di ragionevole o razionale. Sarà  perché io ragiono giuridicamente, mentre tu ragioni soggettivamente. E quindi, ovviamente, sbagli. Non perché «il decreto legge non è così limpido» (ovviamente non hai la più pallida idea di cosa sia un decreto-legge e infatti prima avevi scritto DdL, che significa disegno di legge) né poiché «SIAMO IN ITALIA», ma semplicemente perché il diritto non è arte tua. E no, questi interrogativi non sono affatto stupidi, né ci sono «cavilli burocratici assurdi».
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Ti ringrazio per la risposta, sei stato chiaro ed esaustivo!
      Ammetto che il Diritto non è sicuramente il mio campo e nemmeno mi interessa che lo sia quindi grazie per avermi precisato queste cose..
      Aggiungo solo che la mia frase “siamo in Italia” non è poi così fuori luogo a mio avviso, perché ritengo che la rigidità  rispetto a chi può insegnare cosa e dove, in Italia, a volte è davvero eccessiva, soprattutto dal punto di vista “pratico”. Conosco persone laureate in Scienze della formazione primaria che hanno studiato 5 e che possono insegnare in una scuola materna ma non in un asilo nido, ma nello stesso tempo il personale manca un po‘ ovunque e quindi lo stesso asilo nido può assumere per supplenze (anche lunghe) tramite la Messa A Disposizione (MAD) anche persone che hanno appena un diploma. Se non sono contraddizioni e burocrazie assurde queste..
      Comunque grazie ancora per la risposta!

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      • #4
        LEGGE = atto normativo di rango ordinario, approvato dal Parlamento.

        DECRETO-LEGGE = atto normativo di rango ordinario (cioè forza di legge) avente carattere provvisorio, adottato in casi straordinari di necessità  e urgenza dal Governo. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma perde efficacia ex tunc (cioè retroattivamente) se entro 60 giorni dalla pubblicazione non è oggetto di legge di conversione approvata dal Parlamento.

        DECRETO LEGISLATIVO = atto normativo di rango ordinario (cioè forza di legge) emanato dal Governo sulla base di una legge di delega, cioè di una legge ordinaria emanata dal Parlamento che contenga l'autorizzazione nei confronti del Parlamento a legiferare in una data materia.

        DISEGNO DI LEGGE, PROPOSTA DI LEGGE, PROGETTO DI LEGGE = sono così detti i testi con i quali si inizia l'iter legislativo, cioè l'iter che porta all'approvazione di una legge. L'iniziativa legislativa compete principalmente al singolo parlamentare e al Governo.
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        • #5
          Originariamente inviato da EleIam Visualizza il messaggio
          Aggiungo solo che la mia frase “siamo in Italia” non è poi così fuori luogo a mio avviso, perché ritengo che la rigidità  rispetto a chi può insegnare cosa e dove, in Italia, a volte è davvero eccessiva, soprattutto dal punto di vista “pratico”.
          «Siamo in Italia» non è un'affermazione sbagliata in sé, ma con riferimento specifico a quanto asserito.
          Le norme per l'accesso all'insegnamento in questo paese non sono semplicemente rigide: sono assurde. Su questo conveniamo praticamente tutti. Ma c'è un preciso motivo per cui sono assurde e cioè che le graduatorie sono sature e quindi si cerca in qualche modo di limitare i nuovi accessi, scoraggiandoli o quantomeno rallentandoli.

          ma nello stesso tempo il personale manca un po‘ ovunque e quindi lo stesso asilo nido può assumere per supplenze (anche lunghe) tramite la Messa A Disposizione (MAD) anche persone che hanno appena un diploma.
          Il motivo non è quello.
          Sino all'anno scolastico 2001-2002 i diplomi rilasciati dagli istituti magistrali (4 anni) consentivano l'accesso all'insegnamento nelle scuole preparatorie e primarie e i titoli di «metodo» rilasciati dalle scuole magistrali (3 anni) nelle sole scuole del grado preparatorio; peraltro erano direttamente abilitanti. In materia c'è moltissimo contenzioso nel quale non entro, ma in linea di principio le riforme non possono essere retroattive nella limitazione di diritti soggettivi, quindi i titoli mantengono le proprietà  che possedevano al momento di essere stati conseguiti.
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          • #6
            Si, per il diploma conseguito entro l‘anno 2001/2002 lo posso capire. Ma per inviare la propria MAD ad una scuola primaria o dell‘infanzia in realtà  non servono titoli particolari.. serve “un diploma” e PREFERIBILMETE una laurea. Ma non è obbligatorio... quindi il postino di quartiere un giorno può svegliarsi e decidere di volersi buttare nel mondo dell‘insegnamento, manda la sua Messa A Disposizione e in teoria può essere scelto! Ecco, questo sì che è assurdo!

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            • #7
              Sei sicura di quello che dici? 🤔 Hai i riferimenti normativi?
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              • #8
                HO solo le “istruzioni” che si trovano online sconce inviare le MAD e sui requisiti, oltre a esperienze raccontatemi. Non so dove trovare eventuale normativa ufficiale!

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                • #9
                  Mah. A una prima ricerca sulle banche dati giuridiche non ho trovato niente. Quando avrò un po' di tempo in più effettuerò verifiche più approfondite.
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                  • #10
                    Comunque ora mi ritrovo abbastanza combattuta su che percorso intraprendere...

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                    • #11
                      Scusami, ma non ti conviene fare Psicologia?
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                      • #12
                        Con la magistrale in psicologia non avrei nessuna abilitazione per lavorare con i bambini in fascia 0-3, non con la nuova normativa.. per questo, già  che dovevo ricominciare a studiare, preferivo la magistrale in Scienze Pedagogiche. Ma se le cose stanno come dicevi tu rischierei di non averla nemmeno con quella ma solo facendo la triennale in Scienze dell‘educazione...nonostante il Pedagogista dovrebbe essere il massimo esponente in attività  educative...

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                        • #13
                          Mi sono studiato meglio la normativa e devo dire che in base e devo dire che a mio avviso non va bene neanche la laurea della classe L-19. Infatti ai servizi per la prima infanzia (0-3) e anche a quelli per la seconda invanzia (3-6) non si applica la legge 205/2017, ma il decreto legislativo 65/2017, che attua la parte della cosiddetta buona scuola (legge 107/2015) relativa ai servizi rivolti alla fascia 0-6, che da servizi di welfare divengono servizi educativi e, pertanto, passano dalla competenza dei comuni a quella del Ministero dell'istruzione.
                          La legge si limita a dire genericamente che per ”˜insegnare‘ nei nidi (0-3) serve una laurea della classe L-19 (3 anni), ma dev'essere a indirizzo specifico, oppure la magistrale a ciclo unico 85-bis (5 anni) da integrare con un corso di specializzazione da 60 crediti. Attualmente siamo in attesa di un decreto ministeriale di attuazione che definsica cosa si intende esattamente per indirizzo specifico, in particolare in termini di crediti e settori scientifico-disciplinari, ma anche sulle modalità  di svolgimento del corso integrativo (dalla terminologia adottata sembra possa trattarsi di 60 crediti aggiuntivi integrati nel quinquennio, come avveniva prima per la specializzazione per il sostegno, e non di un corso a parte, annuale, al termine del quale viene rilasciato un diploma di specializzazione) e sull'eventuale possibilità  di integrare il percorso anche per chi ha conseguito una laurea di classe L-19 non specifica (anche perché conseguire due lauree della stessa classe non dovrebbe essere possibile per una questione legata al valore legale).
                          BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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