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Scelta magistrale economia

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  • Scelta magistrale economia

    Ciao a tutti, sono in dubbio per la scelta della magistrale in economia. Laureando triennale in Economia e Management M18 volevo proseguire gli studi con la magistrale e, nell’ateneo scelto sono presenti diverse scelte, e mi sono orientato su:
    -economia dei mercati e degli intermediari finanziari LM 56 ( curricula visti : finanza quantitativa e mercati finanziari, gestione intermediari finanziari)
    -economia e management magistrale LM 77 (curricula professione e consulenza)

    nel corso di economia mercati e degli intermediari mi ero interessato al curricula gestione intermediari finanziari dato che, nel piano di studi era quello meno “analitico e matematico” rispetto a finanza quantitativa (da tenere in considerazione per un laureando management ..)
    Il corso di gestione intermediari sembrerebbe essere anche dal piano di studi, una buona “via di mezzo” rispetto a finanza quantitativa.. cosa ne pensate in merito ed in generale dei due curriculum? E quali sono gli sbocchi occupazionali qualora optassi per finanza quantitativa e quali invece per gestione intermediari? Vi allego link piano di studi :https://economia.uniroma2.it/public/...ate_jan_22.pdf

    cose ne pensate poi di professione e consulenza della magistrale di management? https://economia.uniroma2.it/public/...consulenza.pdf

    insomma, dovrei scegliere ma non so cosa. Premetto di non essere portatissimo per quelle materie troppo matematiche e statistiche infatti durante la triennale qualche difficoltà è stata evidente soprattutto per il background dell’istituto tecnico da cui provenivo. Alla luce di ciò, mi ero orientato su gestione degli intermediari ma vorrei capire di più, le differenze con finanza quantitativa anche in termini di occupazioni . Vorrei poi capire anche in professione e consulenza, quali porte potrebbe aprire.. ? Aiutatemi ????

  • #2
    Ciao.

    1. L18, non M18.

    2. Si sceglie l'ateneo in base al corso, non viceversa.

    3. Curricula è plurale di curriculum. Questo è l'errore più grave da te commesso, poi c'è la punteggiatura tutta sbagliata.

    4. Prendere una magistrale in fotocopia non è mai la migliore scelta sotto il profilo occupazionale. Gli sbocchi della tua laurea e delle lauree magistrali da te indicate sono più o meno sempre quelli.

    5. Le premesse si fanno alla fine, non all'inizio.
    Ultima modifica di dottore; 30-01-2024, 10:59.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      prima rispondo a dottore
      2. io credo che si possa scegliere l'ateneo anche per motivi diversi dal corso di laurea ideale per 1000 motivi, e poi adeguare la scelta all'ateneo
      4. credo anche che questo concetto che esprimi riguardo alla laurea fotocopia e' vero sulla carta, ma nel mondo reale e' come vanno le cose. E' il mercato che lo richiede. Dici che i lavori si possono svolgere con una L e la LM non e' richiesta: niente di piu' vero. Ma se il settore privato privilegia i laureati magistrali non mi sconvolge che uno voglia "specializzarsi" in qualcosa che ha gia' studato per 3 anni

      e ad amilcare dico: il titolo che conseguirai non cambiera' le tue possibilita' nel mondo del lavoro, nel senso che sia LM56 che LM77 con qualsivoglia curriculum sono valide scelte

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      • #4
        dunque se ritieni piu' interessante o confacente a te una rispetto ad un'altra vai per quella strada

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        • #5
          Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio
          4. credo anche che questo concetto che esprimi riguardo alla laurea fotocopia e' vero sulla carta, ma nel mondo reale e' come vanno le cose. E' il mercato che lo richiede. Dici che i lavori si possono svolgere con una L e la LM non e' richiesta: niente di piu' vero. Ma se il settore privato privilegia i laureati magistrali non mi sconvolge che uno voglia "specializzarsi" in qualcosa che ha gia' studato per 3 anni
          a) Il mercato del lavoro privato richiede la laurea magistrale perché sui curricula legge «laurea triennale», «laurea di primo livello» o addirittura «laurea breve» e «laurea», anziché «laurea» e «laurea magistrale». Purtroppo ignoranza alimenta ignoranza.
          b) La laurea magistrale raramente specializza (neanche ha questa finalità) e questa è una cosa che il mercato del lavoro ignora.
          c) Il mercato del lavoro privilegia i laureati magistrali indipendentemente dalla laurea precedente. Vale a dire che per il privato ignorante (vedi lettera a) che io abbia conseguito una laurea magistrale LM-77 dopo una L-18 o una L-10 è del tutto ininfluente. Ecco perché prendere la fotocopia (sbiadita e rimpicciolita, visto che il vero percorso breve è quello di secondo ciclo) non è mai una buona idea.
          BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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          • #6
            Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
            Vale a dire che per il privato ignorante (vedi lettera a) che io abbia conseguito una laurea magistrale LM-77 dopo una L-18 o una L-10 è del tutto ininfluente. Ecco perché prendere la fotocopia (sbiadita e rimpicciolita, visto che il vero percorso breve è quello di secondo ciclo) non è mai una buona idea.
            per me puo' risultare una buona idea in quanto risulta piu' facile da ottenere e apre le stesse porte che studiare qualcosa di completamente nuovo.
            In generale sono d'accordo con te a livello di concetto ma quello che tu sembra non accetti e' che se l'Italia va cosi' (sbagliando), le persone si adattano in quanto non e' un sistema correggibile

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            • #7
              Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio
              per me puo' risultare una buona idea in quanto risulta piu' facile da ottenere e apre le stesse porte che studiare qualcosa di completamente nuovo.
              Non apre le stesse porte perché sono porte già aperte con la laurea semplice.

              In generale sono d'accordo con te a livello di concetto ma quello che tu sembra non accetti e' che se l'Italia va cosi' (sbagliando), le persone si adattano in quanto non e' un sistema correggibile
              In realtà il sistema è correggibile nella misura in cui le persone lo vogliono. Invece siamo dinnanzi a un chiaro esempio di consuetudo contra legem: mentre la norma scritta stabilisce che la laurea è quella che si prende in 3 anni e la laurea magistrale una cosa in più, e infatti tutta la giurisprudenza depone in questo senso, la consuetudine ha stabilito che la laurea che si prende in 3 anni è uno step per arrivare alla laurea «completa». Il problema è che nel nostro ordinamento la consuetudine contro legge è illecita.
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              • #8
                Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                Non apre le stesse porte perché sono porte già aperte con la laurea semplice.
                te la dico cosi: se io imprenditore devo assumere una persona per una mansione qualsiasi, scegli te quale.
                posso assumere:
                - un diplomato
                - un laureato
                - un laureato magistrale
                e' pieno zeppo di disoccupati e li pago tutti allo stesso modo. nel 70-80% dei casi prendono il laureato magistrale
                e' corretto? no
                succede cosi'? si

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                • #9
                  Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio

                  te la dico cosi: se io imprenditore devo assumere una persona per una mansione qualsiasi, scegli te quale.
                  posso assumere:
                  - un diplomato
                  - un laureato
                  - un laureato magistrale
                  e' pieno zeppo di disoccupati e li pago tutti allo stesso modo. nel 70-80% dei casi prendono il laureato magistrale
                  e' corretto? no
                  succede cosi'? si
                  Il tuo ragionamento non mi trova d'accordo.
                  Nell'anno 2002 non c'erano ancora laureati regolari del nuovo ordinamento poiché esso era entrato a regime nell'anno accademico 2001-2002, con qualche attivazione sperimentale l'anno accademico precedente. Quindi al massimo c'era gente al secondo anno. Peraltro per diversi anni sono continuate le attivazioni in deroga con il v.o. (ad esempio Odontoiatria all'Università di Perugia nel 2003-2004 e forse anche nell'anno successivo, ma non ricordo bene; Giurisprudenza a Tor Vergata sino perlomeno all'anno accademico 2004-2005 incluso; Scienze della formazione primaria in tutte le sedi sino, se non sbaglio, al 2006-2007 compreso). Però in alcune università, specie al Nord, per fare cassa si incentivarono le ricognizioni delle carriere del vecchio ordinamento decadute e, grazie a generose riconversioni in crediti, vennero conferite lauree a iosa a gente originariamente iscritta a percorsi quadriennali, sovente senza alcun esame; fu invece richiesto di sostenere qualche esame a gente che voleva convertire i diplomi universitari nella nuova laurea. All'epoca infatti era abbastanza chiaro nella normativa che la laurea vecchia (4 o 5 anni) fosse equivalente alla laurea nuova (3 anni), mentre il diploma universitario (2 o 3 anni) fosse un titolo inferiore. Tant'è vero che i primissimi laureati del nuovo ordinamento erano del tutto equiparati a quelli del vecchio anche nei pubblici concorsi, che non facevano distinzioni (ma all'epoca eravamo in pieno blocco ed erano pochissimi).
                  Il mercato del lavoro privato a quel tempo ignorava completamente la riforma universitaria. Un ragazzo appena diplomato al liceo classico, diciottenne perché era un anno avanti, si aggirava per le agenzie per il lavoro (all'epoca chiamate agenzie per la fornitura di lavoro interinale), che in quel periodo fecero l'exploit e si moltiplicavano come funghi, in cerca di lavoretti per mantenersi agli studi. In realtà in cuor suo sapeva benissimo che provenendo da un liceo ed essendo iscritto all'università avrebbe trovato ben poco, quindi si faceva il giro più per interesse sociologico. Ebbene, tra gli annunci che vedeva spiccavano quelli per programmatore, nei quali era sistematicamente richiesto «diploma di perito informatico o laurea a indirizzo informatico». Sicché chiacchierando con i recruiters sistematicamente faceva la domanda: «ma com'è che per lo stesso lavoro si richiede indifferentemente il diploma o la laurea?». E riceveva puntualmente la stessa risposta, che si può parafrasare così: potendo scegliere a parità di esperienza preferisco il diplomato, così lo pago meno. Quel ragazzo all'epoca era già sveglio e aveva una discreta infarinatura giuridica, sicché non si accontentava di questa risposta e rilanciava. Alla fine veniva fuori che il livello formale di inquadramento era scollegato dalla mansione svolta, in quanto il datore di lavoro sa che il diplomato si accontenta di una retribuzione più bassa, mentre ha timore del laureato perché, anche se assunto per svolgere una mansione che contrattualmente richiede il diploma, potrebbe reclamare una retribuzione maggiore in virtù dl titolo di studio, quindi per evitare vertenze si trova costretto a inquadrarlo a un livello più elevato (e a demansionarlo, aggiungerei), ecco perché preferirebbe evitare.

                  Oggi le cose sono cambiate? Probabilmente sì, e i laureati magistrali sono spesso preferiti. Ma non per le ragioni da te evidenziate. Il laureato magistrale è preferito perché viene considerato equivalente al laureato precedente. Gli stessi contratti collettivi in massima parte non sono stati adeguati al nuovo ordinamento e prevedono livelli di inquadramento con licenza media (qualcuno pure con licenza elementare ancora, malgrado non esista più), diploma e laurea. In qualche raro caso si parla di laurea breve e laurea (e parlo di contratti sottoscritti nel 2020, magari con parte datoriale pubblica: una cosa vergognosa). Ora è chiaro che stando alla lettera di questi contratti il laureato c.d. triennale dovrebbe essere considerato del tutto alla pari del laureato v.o.. Eppure la tendenza è quella di considerare il laureato c.d. triennale come un diplomato, come se la laurea c.d. triennale non fosse un titolo di studio, ma uno step per arrivare alla laurea quinquennale (che non esiste). Ne è emblematico il fatto che per le progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D o dall'area II all'area III, anche gli enti (oramai, fortunatamente, pochissimi) che si ostinano a richiedere la laurea magistrale per l'accesso dall'esterno quando era ammessa la deroga al titolo di studio non richiedevano la laurea, cioè il titolo immediatamente precedente, bensì un diploma che consentisse l'accesso all'università. Ne sono emblematici articoli (scritti da gente che dovrebbe essere esperta, eh!) come questo, in cui si parla di controtendenza (?), come questo, in cui si afferma che la laurea del cosiddetto vecchio ordinamento si chiama laurea magistrale (??) ed è da ritenersi equiparata non alla laurea specialistica ma alla laurea triennale del nuovo (il bello è che queste affermazioni manifestamente deliranti vengono attribuite al Giudice) e un altro articolo che purtroppo non riesco a ritrovare in cui l'autore, evidentemente laureato con il vecchio ordinamento, usando del malcelato sarcasmo palesemente finalizzato a indurre scherno nei confronti dei laureati con il nuovo, esprime meraviglia (e sconcerto) per il fatto che possa essere ammesso alla dirigenza pubblica chi ancora deve completare il percorso universitario poiché rimasto fermo al terzo anno.
                  Ora rendiamoci conto che, se c'è una tale confusione nel pubblico, è chiaro che se i datori di lavoro privati si vedono arrivare curricula con su scritto «laurea triennale», l'equivoco di cui sopra non potrà che essere alimentato. Io ho sempre scritto solo e semplicemente «laurea» e aggiungo che scrivere «laurea triennale» significa dichiarare il falso (che poi non è reato perché il falso tra privati non lo è più, e non è reato neanche nel pubblico in quanto non finalizzato a ottenere vantaggi, anzi addirittura potrebbe sortire svantaggi, è un altro discorso).

                  Colgo l'occasione per raccontare un aneddoto.
                  Anni fa due mie conoscenti laureate entrambe in Scienze dell'educazione con l'ordinamento ex D.M. 509/1999, classe 18, presso lo stesso ateneo, presentano domanda di partecipazione a un concorso il cui bando richiede la laurea di classe 18, Scienze dell'educazione e della formazione, senza fare riferimento né all'ordinamento né alla durata del corso. Per una delle due compilo io la domanda e le viene regolarmente ammessa, infatti andrà anche a sostenere le prove. L'altra fa da sé e viene esclusa con la motivazione «mancanza di titolo di cui all'art. xy del bando». Fortunatamente (cosa che non mi sarebbe mai più successa) l'esclusione avviene prima della scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. L'ente banditore, un comune di grandi dimensioni, pubblicava giornalmente sul proprio sito l'elenco delle domande pervenute di interesse generale con le relative risposte. Non erano FAQs in quanto non erano domande ricorrenti standardizzate, ma erano proprio i quesiti tal quali come li ricevevano via e-mail o tramite il formulario di contatto disponibile sul sito. Vado a spulciarle e ne trovo uno che suona più o meno così: «La laurea triennale va bene per partecipare al concorso?». Io avrei risposto che una persona che solleva una questione del genere è cotanto idiota e imbecille da non meritare di partecipare ad alcun concorso. Ma a quanto pare chi era deputato a rispondere era un vero e proprio minus habens: «Quella che comunemente viene definita laurea triennale è in realtà un diploma universitario. Infatti, la legge 341/1990 stabilisce che i corsi finalizzati a conseguire il diploma di laurea hanno una durata minima di 4 anni, mentre quelli finalizzati a conseguire il diploma universitario possono durare 2 o 3 anni. Alla luce di quanto sopra, trattandosi di un posto di categoria D, che come tale richiede il possesso di laurea, con il diploma universitario non è possibile partecipare». Inutile dire che io a leggere le parole di cui sopra stavo saltando dalla sedia, pertanto presento una istanza di rettifica in autotutela per questa ragazza, che suonava più o meno così: «la legge 341/1990 è da considerarsi implicitamente abrogata per effetto dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 17, c. 95, della legge 127/1997, emanato con decreto MURST 509/1999, c.d. nuovo ordinamento universitario, il quale ha superato la precedente impostazione prevedendo che le università rilascino i seguenti titoli: […]. Vieppiù, i titoli ante riforma non avevano una classificazione e pertanto la classe 18 cui fa riferimento il bando non può che riferirsi a lauree rilasciate secondo l'attuale sistema a cicli. E nell'àmbito di tale sistema a cicli non può trattarsi che del primo ciclo, cioè della laurea cosiddetta triennale, che in realtà si chiama "laurea" e basta, poiché il secondo ciclo ha una classificazione a parte non confondibile con quella del primo in quanto caratterizzata da una stringa alfanumerica e, comunque, la denominazione "Scienze dell'educazione e della formazione" corrisponde solo alla 18 e alla nuova L-19, non alla 18/s e alla LM-18». Inizia un battibecco con gli uffici nel quale 1. inizialmente, mi veniva dato velatamente dell'ignorante perché avrei detto che una legge ordinaria è stata abrogata da un atto amministrativo; 2. dopo che ho ribadito che il decreto ministeriale attuava una norma di legge e che l'effetto abrogativo sulla 341/1990 era stato differito all'emanazione di tale decreto in quanto nelle more dell'attuazione della riforma non potevano che continuare ad applicarsi le norme previgenti, mi veniva risposto che in assenza di abrogazione esplicita della legge 341/1990 la mia rimaneva una mera interpretazione; 3. dopo che ho replicato che se fosse come dicono loro allora vorrebbe dire che tutte le università d'Italia sbagliano e sbaglia il competente dicastero ad accreditare i loro corsi, in quanto nessuno ha capìto niente e viviamo nell'illusione collettiva, hanno avuto l'ardire di asserire che non è possibile che su pergamena e certificato fosse usata la parola "laurea" e di consigliarmi caldamente (diciamo pure diffidarmi) ad astenermi dal dichiarare di aver conseguito una laurea anziché un diploma universitario poiché il falso in atto pubblico costituisce grave reato; 4. ribadivo di aver conseguito una laurea e che l'avevo erroneamente qualificata come laurea triennale e se loro avessero effettuato il controllo di veridicità della dichiarazione sostitutiva di certificazione l'università avrebbe confermato in via ufficiale tale denominazione per il titolo conseguito, pertanto non sussisteva nessun falso; 5. hanno raggiunto l'apoteosi laddove hanno affermato che se la durata del corso è di 3 anni non si può trattare di laurea e dunque il falso ci sarebbe stato comunque, ma se ero tanto sicuro delle mie posizioni avrei potuto ricorrere al giudice amministrativo.
                  Morale della favola: la conoscente che si era rivolta a me sin dall'inizio ha partecipato al concorso, l'ha pure vinto e lavora da anni; la sua amica con cui aveva condiviso tutto sin dai tempi del liceo e con cui aveva studiato e si era laureata insieme non ebbe voglia di imbarcarsi in una causa e oggi si barcamena tra un lavoro precario e un altro.
                  Peraltro sono quasi certo che ci sia una norma, risalente all'ultima dècade del secolo scorso, che stabilisce che ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici che richiedano una laurea sia valido anche il diploma universitario; quando avrò un po' di tempo cercherò di trovarlo.

                  Penso che la storia di cui sopra abbia molto da insegnarci. Anche se penso che il legislatore (lato sensu, dunque anche il "regolamentatore" governativo) debba porsi il problema della denominazione dei titoli, perché se in tutto lo Spazio europeo dell'istruzione superiore è successo 'sto patatrac solo in Italia è dovuto a una oggettiva ambiguità nell'uso del termine "laurea" che, a volte, ricorre anche in normative altre (ad esempio quella per l'accesso al registro dei praticanti avvocati dice «laurea conseguita all'esito di un corso di durata almeno quadriennale»).

                  BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                  • #10
                    Onestamente credo che tu ti ostini a considerare il pubblico piu' che il privato. Parli di inquadramenti ecc ma nel privato, ora della fine, ognuno fa quello che vuole. E ti ribadisco che, a mio avviso, i datori di lavoro assumono piu' volentieri un laureato magistrale che un laureato (o anche un diplomato) per QUALSIASI mansione, offrendo lo stesso stipendio.

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                    • #11
                      Aggiungo che secondo me il problema, come già detto, si potrebbe risolvere approvando una legge del genere (non un semplice decreto ministeriale):

                      Art. 1 (Titoli rilasciati dalle università)
                      Agli effetti della presente legge, per università si intendono le università degli studi comunque denominate, dette anche atenei, ivi compresi i politecnici e gli istituti universitari a ordinamento speciale, statali e non statali, comunque denominati.
                      Le università rilasciano i seguenti titoli di studio:
                      - laurea, corrispondente al grado accademico internazionale di baccelliere ovvero bachelor's degree, la durata normale del cui corso varia da tre a quattro anni accademici;
                      - master o licenza, corrispondente al grado accademico internazionale di maestro ovvero master's degree, la durata normale del cui corso varia da uno a due anni accademici;
                      - dottorato di ricerca, corrispondente al grado accademico internazionale di dottore ovvero doctor's degree, la durata minima del cui corso è di tre anni accademici.
                      Qualora la didattica sia organizzata semestralmente, la durata normale di un corso di studi può essere ridotta di un semestre rispetto a quella massima.
                      La laurea costituisce il titolo rilasciato all'esito positivo del primo ciclo di studi universitari, il master o licenza all'esito positivo del secondo ciclo i studi universitari e il dottorato di ricerca il titolo rilasciato all'esito positivo del terzo ciclo di studi universitari.
                      All'esito del secondo sia del terzo ciclo può essere altresì rilasciato il diploma di specializzazione nei casi, previsti da specifiche norme di legge e/o di regolamento, finalizzati all'avviamento a branche professionali specifiche della medicina, dell'odontoiatria o di altre professioni regolamentate qualora esercitate in àmbito o per finalità sanitarie. La formazione dei corsi finalizzati al conseguimento di diploma di specializzazione include un addestramento professionale retribuito sotto l'assistenza di un tutore.
                      Ai titoli di studio rilasciati dalle università ci si può riferire genericamente con le locuzioni "diplomi universitari", "gradi accademici" o "titoli universitari". Per titoli post lauream si intendono quelli conseguibili da chi sia già titolare di una laurea.

                      Art. 2 (Crediti formativi universitari)
                      Ad ogni anno accademico corrispondono sessanta crediti formativi universitari, corrispondenti ai crediti dello European credit transfer system. Ciascun credito indica un impegno complessivo per lo studente medio di venticinque ore, comprensive di lezioni frontali e interattive in presenza o a distanza in modalità sincrona o asincrona, esercitazioni, laboratorî e studio individuale. Lo studio individuale deve essere pari ad almeno il cinquanta per cento dell'impegno orario complessivo. Tale limite può essere derogato al ribasso in caso di attività ad elevato contenuto sperimentale e/o pratico. Per i tirocinî un credito formativo universitario corrisponde a venticinque ore ore di presenza e il computo finale dei crediti può essere incrementato al massimo del cinque per cento rispetto alle ore di presenza qualora sia richiesto il deposito e/o la discussione di una relazione delle competenze apprese dinnanzi a una commissione affinché l'effettuazione dello stesso risulti valida ai fini del conseguimento del titolo.
                      Qualora riferiti a esami di profitto, negli ordinamenti didattici di tutti i corsi di studio i crediti formativi universitari vengono riferiti ai settori scientifico disciplinari di cui ....................

                      Art. 3 (Corsi di laurea finalizzati all'accesso a professioni regolamentate a livello eurounitario)
                      Esclusivamente per la formazione finalizzata all'accesso a professioni disciplinate da normative dell'Unione europea, è possibile istituire corsi di laurea della durata normale di cinque o sei anni accademici. Tali corsi sono possono essere disciplinati direttamente da regolamenti ministeriali in presenza di regolamenti dell'Unione europea ovvero di direttive dell'Unione europea che per le loro caratteristiche intrinseche non necessitino di legge di recepimento.
                      L'esame finale dei corsi di di laurea di cui al comma precedente ha valore di esame di Stato abilitante alla professione regolamentata alla cui formazione sono rispettivamente finalizzati. Il conseguimento del titolo dà diritto pertanto, di per sé, all'iscrizione al relativo albo professionale presso l'ordine o collegio territorialmente competente.

                      Art. 4 (Iscrizioni contemporanee)
                      Fermo restando il possesso dei titoli di accesso, è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari. I regolamenti didattici delle università possono limitare l'iscrizione a due corsi di studio presso il medesimo ateneo.
                      In caso di iscrizione contemporanea a più corsi di studio dello stesso ciclo, è possibile ottenere l'automatico riconoscimento dei crediti maturati in un corso anche negli altri in cui i crediti siano utili. A tal fine il ministro competente, con uno o più decreti, stabilisce le modalità di utilizzazione dei crediti in più corsi.

                      Art. 5 (Corsi di laurea)
                      1. Il corso di laurea a lo scopo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici di elevata qualificazione e livello avanzato, nonché le competenze professionali adeguate allo svolgimento, in forma libera o subordinata, di professioni regolamentate, ivi compreso l'insegnamento nella scuola primaria e secondaria. Il suo valore legale è determinato da una classificazione aggiornata con cadenza almeno quinquennale dal ministro competente in materia di istruzione universitaria, evitando di modificare l'enumerazione delle classi già esistenti, che possono essere modificate o soppresse. Il primo regolamento concernente le classi deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
                      2. Ciascun ateneo può attivare più corsi di laurea afferenti alla medesima classe, così come può riferire un corso di laurea a più classi. Ciascun corso di laurea può essere suddiviso in più curricula, o indirizzi. Ciascun curriculum si deve differenziare dall'altro per almeno il trenta per cento dei crediti a scelta della sede, mentre più corsi di laurea afferenti alla stessa classe di devono differenziare per almeno il cinquanta per cento. La denominazione di una di laurea, purché inidonea a ingenerare confusione con classi diverse da quella o quelle di appartenenza, è libera.
                      3. I decreti ministeriali concernenti le classi prevedono per ciascuna classe una denominazione sintetica, una declaratoria degli obiettivi formativi comuni a tutti i corsi della medesima classe, detti obiettivi formativi specifici della classe, nonché una tabella che stabilisce a quali settori scientifico-disciplinari, ovvero gruppi di settori scientifico-disciplinari alternativi tra loro, deve essere riferito un massimo di 90 crediti formativi universitari. La declaratoria della classe specifica se per quella classe è necessario garantire che i laureati abbiano padronanza di una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano e di una eventuale seconda lingua con il livello richiesto, che in ogni caso non può essere inferiore al B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al B1 per l'eventuale seconda lingua.
                      I rimanenti crediti sono a scelta della sede, che deve comunque rimettere una quota non inferiore al 10 per cento dei crediti totali del corso alla scelta libera e insindacabile dello studente, non soggetta ad approvazione né a valutazione di coerenza, purché avvenga esclusivamente nell'offerta formativa del primo ciclo e limitatamente agli esami di profitto, anche in deroga alle programmazioni degli accessi e agli obblighi di frequenza eventualmente previsti dai corsi in cui sono impartiti i relativi insegnamenti. Qualora la classe non preveda l'acquisizione di crediti in settori scientifico-disciplinari in lingua e traduzione, la sede assicura altresì l'apprendimento ovvero la prova di padronanza delle lingue richieste dalla classe alternativamente attraverso: a) la riserva di quote di crediti degli obiettivi formativi caratterizzanti a idoneità linguistiche, che possono essere comprovate, con l'attribuzione dei crediti corrispondenti, attraverso il superamento di esami appositamente organizzati, anche in forma automatizzata per il tramite di ausilî elettronici, ovvero mediante il conseguimento di certificazioni ovvero l'esibizione di idonee attestazioni o certificazioni già conseguite, rilasciate da università estere e istituzioni internazionali anche non aventi valore legale purché generalmente riconosciute secondo gli usi consolidati, riportanti il livello del Quadro comune europeo di riferimento o, se rilasciate nell'àmbito di stati non aderenti al Consiglio d'Europa, un livello equivalente secondo le tabelle di conversione internazionalmente riconosciute ; b) l'attivazione di insegnamenti di e/o in lingua straniera, di livello corrispondente a quello da raggiungere, tra gli obiettivi formativi caratterizzanti, garantendo la scelta tra almeno due lingue per i corsi di laurea in cui sia obbligatoria una lingua e complessivamente tra almeno tre lingue straniere per i corsi di laurea in cui ne siano obbligatorie due; c) mediante il sostenimento di uno o più esami di profitto in lingua straniera, indipendentemente dalla lingua in cui sono impartiti i corrispondenti insegnamenti; d) mediante discussione della tesi, se prevista, in lingua straniera, anche se redatta in italiano. Gli esami, che siano di idoneità o di profitto, sono verbalizzati con la specificazione della lingua con il settore scientifico-disciplinare corrispondente e il livello del Quadro comune europeo di riferimento. Se si tratta di esami sostenuti di materie non linguistiche o di prova finale, la circostanza che essi siano stati sostenuti in lingua straniera è esplicitata nel verbale con la specificazione del livello necessario a superare l'esame ovvero a discutere la prova finale, predeterminato dal regolamento didattico.
                      Salvo diversamente specificato nel regolamento didattico, gli insegnamenti dei corsi di laurea sono erogati esclusivamente o prevalentemente in lingua italiana. Qualora la lingua prevalente di erogazione del corso sia diversa, l'ordinamento didattico può non prevedere esami di idoneità in tale lingua.
                      La lingua di erogazione del corso si presume lingua madre e, come tale, a livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento.
                      Gli obiettivi formativi specifici delle classi includono unitariamente la formazione di base e quella affine o integrativa. Non è ammessa la loro ulteriore suddivisione.
                      4. Tutte le lauree della stessa classe hanno identico valore legale a prescindere dalla durata normale. I corsi afferenti a più classi rilasciano titoli aventi pieno valore legale riferito a tutte le classi indicate.
                      5. Ai fini dell'accesso a pubblici concorsi, ma non a professioni regolamentate, ciascuna laurea è automaticamente equipollente alle classi con le quali il piano di studi seguìto per conseguirla è compatibile. A tal fine il compente dicastero, con decreto dirigenziale, predispone un software per la verifica automatica delle classi. L'attestazione rilasciata dal software ha valore legale.
                      6. Gli atti con cui gli atenei istituiscono i corsi di laurea prevedono una declaratoria degli obiettivi formativi caratterizzanti il corso e gli eventuali curricula o indirizzi. Gli atenei possono stabilire autonomamente se specificare il curriculum o indirizzo nella denominazione del titolo rilasciato.
                      7. Nel rispetto dell'autonomia linguistica della Regione autonoma della Valle d'Aosta, della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano, per i corsi di laurea erogati dalla Libera università della Valle d'Aosta esclusivamente o prevalentemente in lingua francese e dalla Libera università di Bolzano esclusivamente o prevalentemente in lingua tedesca, nonché per quelli erogati prevalentemente o esclusivamente in lingua slovena dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine, la conoscenza della o delle lingue straniere richiesta dalle classi deve intendersi riferita in ogni caso a lingue diverse da quella principale di erogazione del corso e può essere anche quella italiana.

                      Art. 6 (Qualifica accademica di dottore)
                      La qualifica accademica di dottore è rilasciata con il conferimento della laurea ovvero del titolo di cui al precedente articolo 5.

                      Art. 7 (Piani di studio individuali)
                      Per i soli corsi di primo ciclo, lo studente può proporre all'organo competente della struttura didattica, anche per via telematica e senza gravose formalità, piano di studi individuale compatibile con l'ordinamento del corso o del curriculum scelto. L'organo verifica la congruità del piano con gli obiettivi formativi caratterizzanti il corso e/o il curriculum e approva il piano, ovvero respinge la proposta con parere adeguatamente motivato.
                      Lo studente può altresì proporre, con le stesse modalità di cui al comma precedente, un piano di studi individuale basato sulla tabella di classe. In questo caso la struttura didattica avrà cura di verificare la compatibilità del piano con gli obiettivi formativi specifici della classe e il titolo sarà rilasciato con la denominazione della classe.
                      In caso di silenzio entro 30 giorni, il piano individuale degli studi s'intende senz'altro approvato.
                      Al fine di assicurare la personalizzazione e favorire l'originalità dei percorsi di studio, la struttura didattica propone comunque, ove possibile per sostenibilità anche finanziaria, la possibilità di scegliere tra più attività in alternativa tra loro nell'àmbito dello stesso settore scientifico-disciplinare, anche avvalendosi di insegnamenti erogati per altri corsi dello stesso ciclo della stessa o di diverse strutture di raccordo.

                      Art. 8 (Corsi di master o licenza)
                      Il corso di master o licenza, al quale si accede con laurea, ha il fine di perfezionare il laureato fornedogli una formazione di livello avanzato per l'applicazione in àmbiti specifici.
                      L'università definisce nell'ordinamento di ciascun corso di master o licenza la denominazione del titolo rilasciato, obiettivi formativi, durata normale, crediti e distribuzione della totalità dei crediti nei settori scientifico-disciplinari. Gli eventuali crediti a libera scelta dello studente possono essere fruiti tra i soli corsi di secondo ciclo, anche in deroga alle programmazioni degli accessi e agli obblighi di frequenza eventualmente previsti dai corsi in cui sono impartiti i relativi insegnamenti.
                      Possono essere attivati, con decreto del ministro dell'università di concerto con i ministri competenti, corsi di master o licenza finalizzati all'abilitazione a tutte le professioni regolamentate organizzate in ordini o collegi ad eccezione della professione giornalistica, all'insegnamento secondario, all'accesso a qualifiche funzionali di livello direttivo non dirigenziale nella pubblica amministrazione. In questo caso il decreto interministeriale definisce denominazione del corso, durata normale, professione a cui abilita e, similmente a quanto avviene per i corsi di laurea, una quota di crediti vincolati, che, in funzione della professione rispetto a cui è conferita l'abilitazione, può variare dal quaranta al novanta per cento dei crediti complessivamente previsti in funzione del numero di anni di durata del corso. L'accesso al corso avviene in ogni caso mediante concorso pubblico nazionale per titoli e/o esami con numero di posti predefinito. Nel caso di corso di master o licenza finalizzato a formare dipendenti di livello direttivo della pubblica amministrazione, il corso assume le caratteristiche di corso-concorso e all'esito positivo dello stesso i diplomati vengono immessi nei ruoli di pubbliche amministrazione. Il governo è delegato a emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che definisca le modalità di accesso al corso-concorso, di definizione dei posti disponibili, dell'assegnazione della sede di studi, dell'assegnazione della sede di servizio e della formazione delle graduatorie iniziali e finali.
                      L'esame finale dei corsi di master o licenza di cui al comma precedente ha valore di esame di Stato. Il conseguimento del titolo consente pertanto, di per sé, l'iscrizione al relativo albo professionale presso l'ordine o collegio territorialmente competente.
                      Il governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del primo regolamento concernente le classi di cui all'art. 5, un unico decreto legislativo che stabilisca per ciascuna professione, tra quelle organizzate in ordini o collegi ad eccezione della professione giornalistica e di quelle disciplinate da normative dell'Unione europea, quali sono le classi delle lauree che vi dànno accesso. A ciascuna professione si potrà accedere alternativamente mediante il corso di master o licenza di cui alla terza alinea del presente articolo, ovvero mediante un praticantato retribuito della durata massima di 18 mesi disciplinato dallo stesso decreto legislativo. Sulla base di specifici accordi con gli ordini e i collegi professionali, anche basati su convenzioni-quadro, le università possono prevedere lo svolgimento di tutto o parte del praticantato durante il corso di laurea e/o durante un corso di master o licenza a ordinamento autonomo, con criteri di accesso, oltre alla laurea, definiti dalla singola sede. Non si prescinde in ogni caso dalla laurea afferente alla classe o a una delle classi di cui all'ordinamento di ciascuna professione.

                      Art. 9 (Formazione degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie)
                      La formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria avviene nell'àmbito di corso di laurea di durata normale triennale appositamente disciplinato con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'istruzione, con accesso programmato a livello nazionale, denominato Scienze dell'educazione per l'infanzia e la fanciullezza e afferente alla classe delle lauree definita con decreto di cui all'articolo 5, comma 1, per l'area della pedagogia e delle scienze dell'educazione e della formazione. L'accesso al corso di laurea avviene per concorso. L'esame finale per conseguire la laurea ha valore di esame di Stato e come tale è abilitante all'immissione nei ruoli degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria. Il regolamento ministeriale prevede, per la laurea specifica abilitante, un vincolo ulteriore di 40 crediti rispetto ai 90 già vincolati per la classe delle lauree corrispondente. Il conseguimento di altra laurea afferente alla medesima classe dà diritto, sempre previo superamento di concorso, all'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell'educazione per l'infanzia e la fanciullezza, con obbligo di conseguire i soli crediti che differenzino il percorso nei limiti dei 40 che lo caratterizzano.
                      Per l'accesso all'insegnamento secondario, ad eccezione degli insegnamenti tecnico-pratici, i regolamenti emanati con decreto del Ministro dell'istruzione prevedono, per ciascun ordine di scuola tra scuola secondaria di primo grado, licei, istituti tecnici e istituti professionali, le classi di abilitazione per materie omogene e, in corrispondenza di ciascuna classe, le classi delle lauree vi dànno accesso. Per le supplenze annuali e gli incarichi temporanei di minore durata, la laurea è sufficiente. Per l'immissione nei ruoli, è necessario superare corso-concorso all'esito del quale viene rilasciato diploma di master o licenza abilitante sulle classi di abilitazione all'insegnamento secondario cui dà accesso la laurea. I corsi di master o licenza finalizzati alla formazione degli insegnanti sono organizzati per àmbiti disciplinari omogenei comprendenti più classi, anche di scuole di ordine diverso, e includono in ogni caso almeno dodici crediti formativi universitari in discipline dei settori scientifico disciplinari M-PED di cui all'area 11 del Consiglio universitario nazionale. Ogni norma, di legge o regolamentare, in contrasto con la presente disposizione è abrogata.
                      Per l'accesso agli insegnamenti di carattere tecnico-pratico e di laboratorio, sino a riordino della disciplina restano in vigore le attuali norme.
                      Fermo restando quanto stabilito alla prima alinea del presente articolo, l'accesso all'insegnamento non può essere vincolato all'aver conseguito il titolo di studio per mezzo di piani di studio specifici, né alla maturazione successiva di ulteriori crediti.

                      Art. 10 (Formazione dei dirigenti)
                      Le università possono attivare corsi di master o licenza ai quali è possibile accedere, da regolamento, solo dopo un certo numero di anni di esperienza lavorativa, finalizzati alla formazione di dirigenti. Di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il suo delegato Ministro per la pubblica amministrazione, è possibile indire corsi-concorso riservati ai dipendenti della pubblica amministrazioni che siano stati inquadrati in un livello della carriera direttiva per almeno 5 anni, ai fini dell'ottenimento della qualifica dirigenziale.

                      Art. 11 (Corsi di dottorato di ricerca)
                      Ai corsi di dottorato di ricerca con borsa di studio si accede per concorso. Ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio si accede per esame vincolante e selettivo. In ogni caso per l'accesso è richiesto un master o una licenza. In casi eccezionali, se previsto dal regolamento didattico, può essere previsto l'accesso con laurea e/o con diploma di specializzazione, alle condizioni specificate.

                      Art. 12 (Modalità di acquisizione dei crediti e del conseguimento dei titoli)
                      1. I crediti si acquisiscono mediante esami di profitto, esami di idoneità e, se previste, altre attività formative. Per altre attività formative si intendono attività formative che non si concludono con il sostenimento di un esame.
                      2. Gli esami di profitto sono valutati in trentesimi e si intendono superati con la votazione minima di diciotto. In caso di raggiungimento della votazione massima, può essere concessa la lode. Gli esami di profitto, che possono essere svolti tassativamente in forma orale oppure scritta oppure mediante la discussione di unelaborato preparato dallo studente con impegno commisurato al numero di crediti riservati allo studio individuale, possono essere riferiti a uno o, in maniera integrata, più insegnamenti, in maniera tale da garantire l'acquisizione di almeno 6 crediti ciascuno. In caso di esame integrato, i regolamenti didattici possono prevedere una valutazione autonoma per ciascun insegnamento. Nel caso in cui un insegnamento afferisca a più settori scientifico-disciplinari, dev'essere chiaramente specificato nell'ordinamento quanti crediti sono riferiti a ciascun settore. Tale informazione si riflette nelle modalità di registrazione dell'esame.
                      3. Gli esami di idoneità sono quelli relativi alla conoscenza di lingue straniere, alle abilità informatiche, telematiche, professionali e relazionali e al conseguimento della prova finale. Tali esami sono volte alla verifica di competenze che prescindono dagli insegnamenti erogati e non richiedono pertanto una valutazione di profitto, ma un mero giudizio di idoneità. Qualora si tratti di idoneità linguistiche, informatiche o telematiche, essi vengono comunque riferiti ai corrispondenti settori scientifico-disciplinari.
                      4. I crediti relativi alle attività formative professionalizzanti si acquisiscono secondo quanto previsto dai regolamenti didattici. Qualora si tratti di tirocinio o stage, di norma il numero di crediti corrispondente è proporzionale al numero delle ore di presenza richieste, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2.
                      5. Lo studente impegnato in un tirocinio curriculare ha diritto a un rimborso spese forfetario, individuato con successivo decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro del lavoro, a carico del soggetto ospitante. L'università è responsabile in solido con quest'ultimo nei confronti del tirocinante, fermo restando il diritto di rivalsa.

                      Art. 13 (Riutilizzo e riconoscimento dei crediti)
                      1. I crediti acquisiti nell'àmbito di un corso di studi, anche se sostenuti come insegnamenti singoli in base al successivo articolo 13, possono essere riutilizzati al fine della dispensa o della convalida di esami relativi ad altro corso di studi dello stesso ciclo in caso di passaggio ad altro corso, trasferimento tra atenei o nuova immatricolazione. Possono essere riconosciute più carriere purché nell'àmbito dello stesso ciclo.
                      2. Per convalida si intende la registrazione di un esame, totale o parziale, sulla base del riutilizzo diretto di crediti maturati in altra sede. La registrazione avviene con il voto originariamente attribuito ai crediti effettivamente maturati ovvero con la media ponderata dei voti dei crediti riconosciuti. Qualora un esame di profitto dia luogo alla convalida di un esame di idoneità, esso viene registrato in carriera senza voto. Qualora un esame di idoneità, o comunque sena voto, dia luogo alla convalida di un esame di profitto, l'esame convalidato viene ugualmente registrato senza voto. Qualora un esame di idoneità, o comunque senza voto, concorra alla convalida di un esame di profitto insieme con altri esami provvisti di voto, la media ponderata viene calcolata escludendo dal computo l'esame che di voto è sprovvisto. In caso di convalide parziali, è richiesta una integrazione, cui si assolve mediante separato esame, autonomamente valutato, con programma da concordarsi tra studente e responsabile dell'insegnamento. Al fine di evitare di dover organizzare esami integrativi di peso inferiore a 3 crediti, il regolamento didattico può prevedere margini di tolleranza purché la somma dei crediti convalidati non superi la somma dei crediti effettivamente riconosciuti. Per eventuali necessità di integrazione inferiori a 3 crediti, non compensabili, è possibile sommare i crediti mancanti prescrivendo allo studente di maturarli attraverso il superamento di uno o più esami aggiuntivi a libera scelta.
                      Salvo diversamente stabilito dal regolamento didattico, la convalida si applica in caso di trasferimento o passaggio tra carriere attive o ripresa di carriere sospese e gli esami convalidati concorrono alla media per il conseguimento del titolo.
                      3. Per dispensa si intende l'esonero dal sostenimento di un esame sulla base del presupposto che il candidato ne possiede già gli strumenti culturali e le competenze. Gli esami possono essere dispensati solo per intero. Il numero di crediti complessivamente dispensato non dev'essere superiore a quello effettivamente maturato nella carriera o nelle carriere di cui si richiede il riutilizzo.
                      Gli esami dispensati non prevedono voto e pertanto non concorrono alla media per il conseguimento del titolo.
                      Salvo diversamente stabilito dal regolamento didattico, la dispensa si applica per il recupero, la ricognizione o il ricongiungimento di carriere cessate per conseguimento del titolo, decadenza o rinuncia. In tal caso il regolamento didattico può prevedere che sia eseguita una valutazione di non obsolescenza degli esami di cui si richiede il riconoscimento.
                      4. Nel solo caso di trasferimento, passaggio o nuova immatricolazione su corso di laurea afferente alla stessa classe di quello in cui sono stati superati gli esami di cui si richiede il riconoscimento, la convalida o dispensa, fatta salva l'eventuale valutazione di obsolescenza di cui al comma 3, è obbligatoria sino a copertura dei crediti afferenti ai medesimi settori scientifico-disciplinari dei crediti riconosciuti. Al di fuori di questo caso, i criteri sono individuati da ciascun regolamento didattico, che può prevedere riconoscimenti anche per affinità formali o sostanziali, purché il numero di crediti convalidato, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, non sia superiore a quello effettivamente maturato. Il diniego di convalida o dispensa di crediti in presenza di crediti effettivamente maturati sui medesimi settori scientifico-disciplinari va adeguatamente motivato, a pena di nullità.
                      5. Possono essere convalidate o dispensate, con le stesse modalità degli esami di profitto e di idoneità, anche le altre attività formative, ivi compresa la prova finale, purché compatibili con il corso di destinazione.
                      6. Allo scopo di cui all'articolo 5, comma 3, capoverso, lettera a, i regolamenti didattici possono prevedere un limite temporale di validità delle certificazioni, che, in ogni caso, devono essere state conseguite non antecedentemente alla scuola secondaria di secondo grado. Le certificazioni linguistiche conseguite antecedentemente al corso di studi e comunque esternamente all'università dànno luogo a convalida o dispensa dalla prova di idoneità, mentre quelle conseguite direttamente presso l'università che eroga il corso anche quale sede consorziata danno luogo a registrazione dell'esame come superato.
                      7. In deroga al comma 1, i candidati che abbiano conseguito una laurea e un master o licenza e intendano iscriversi a un corso di laurea possono richiedere, qualora il regolamento didattico del nuovo corso lo consenta, la dispensa di esami anche sulla base di attività didattiche maturate nel corso di secondo ciclo.
                      8. I regolamenti didattici possono prevedere, limitatamente ai soli corsi di laurea, il riconoscimento di un massimo di 12 crediti per competenze e abilità maturate in contesti formativi extrauniversitari nonché lavorativi, purché successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'università, ovvero per i meriti sportivi di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tali crediti, attribuiti su richiesta a fronte di idonea documentazione, consistente in una dichiarazione del datore di lavoro che può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva, resa nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, solo per i dipendenti di pubbliche amministrazioni e altri soggetti di diritto pubblico, devono essere prioritariamente imputati alle attività professionalizzanti, se previste dal corso, ovvero, nell'ordine, agli esami a libera scelta dello studente, agli esami relativi agli obiettivi formativi caratterizzanti e solo infine agli esami relativi agli obiettivi formativi comuni. I crediti vengono registrati in carriera con la dicitura "esonerato" e il richiamo espresso alla presente norma. Esclusivamente nel caso in cui l'attività lavorativa risulta, da idonea documentazione probatoria, svolta prevalentemente o esclusivamente in lingua straniera, nel rispetto, ove applicabili, dei criteri di cui all'articolo 5, comma 7, è possibile dispensare il candidato anche dalla prova di idoneità linguistica.
                      9. Gli esami convalidati e dispensati e le attività didattiche o formative, comunque denominate, oggetto di esonero non possono essere tenuti in considerazione ai fini di ulteriori utilizzi, per i quali rilevano sempre ed esclusivamente gli esami effettivamente sostenuti, così come originariamente denominati. Dispense, convalide ed esoneri hanno validità esclusiva e limitata alla carriera cui sono riferiti e non sono validi a nessun altro effetto.
                      10. Se l'ordinamento del corso prevede un tirocinio, esso è sempre sostituibile con attività lavorativa autonoma o subordinata, svolta con qualsiasi forma contrattuale, purché coerente con gli obiettivi formativi del corso. I regolamenti didattici possono altresì prevedere, in aggiunta al comma precedente, la convalida di tirocinî svolti dal candidato in maniera autonoma, attivati indipendentemente dal corso di studi e/o tramite soggetti promotori diversi dall'università. In questo caso non ricorre l'applicazione dell'articolo 11, comma 5. Possono essere altresì convalidati o dispensati tirocinî o periodi di tirocinio già utilizzati per altri corsi di studio, dello stesso ciclo o di ciclo superiore, ai sensi del comma 5. Qualora il tirocinio o l'attività lavorativa di cui si chiede la convalida siano stati svolti o siano iniziati prima dell'immatricolazione al corso di studi, ricorre l'applicazione del comma 9. Qualora il tirocinio o l'attività lavorativa siano svolte prevalentemente o esclusivamente in lingua straniera, si applicano le disposizioni al riguardo di cui al comma 8.
                      11. La convalida della prova di idoneità linguistica e la dispensa e l'esonero dal suo sostenimento possono riferirsi anche a lingue diverse da quelle per le quali l'accertamento dell'idoneità può essere eseguito dall'università.
                      12. Fermo restando quanto statuito dal comma 8, le certificazioni linguistiche e quelle informatiche e/o telematiche non possono mai dare luogo alla dispensa o convalida di esami di profitto.
                      13. Il candidato può richiedere il riconoscimento delle proprie eventuali pregresse carriere, nonché degli ulteriori titoli di cui sopra, contestualmente all'immatricolazione o in qualsiasi momento del corso di studi, prima del conseguimento del titolo e limitatamente ai crediti non già maturati. Nell'istanza è necessario indicare tutte le attività didattiche di cui si chiede il riconoscimento ed è possibile formulare un'ipotesi di riutilizzo sul corso destinazione. È altresì possibile presentare una domanda di immatricolazione condizionata all'approvazione di una proposta in tal senso, ovvero una istanza di prevalutazione della carriera che vincola l'università per l'anno accademico in corso. L'università può richiedere un contributo per le istanze di immatricolazione condizionata e per quelle di prevalutazione, nonché per istanze contestuali all'immatricolazione o effettuate successivamente.
                      14. Le norme di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di passaggio e trasferimento.

                      Art. 14 (Esami singoli)
                      Chiunque può iscriversi a insegnamenti singoli afferenti a qualsiasi corso di studi ad accesso libero, purché sia titolare dei requisiti di accesso al corso cui ciascun esame di proprio interesse afferisce.
                      L'iscrizione a insegnamenti singoli è consentita anche a chi sia iscritto a corsi regolari, senza particolari formalità. Gli eventuali esami sostenuti fuori dal piano di studi sono registrati in carriera separata e non incidono sulla media ai fini del conseguimento del titolo per il quale si è iscritti. Eventuali crediti sovrannumerarî derivanti dall'elezione di insegnamenti a scelta libera di peso maggiore rispetto a quello previsto vengono invece certificati all'interno della carriera.

                      Art. 15 (Didattica a distanza. Obblighi di frequenza)
                      L'obbligo di frequenza può essere previsto, per i corsi di laurea, limitatamente alle attività ad elevato contenuto sperimentale e/o pratico che per loro natura sono svolgibili necessariamente in presenza.
                      Per i corsi la cui didattica è erogata prevalentemente o esclusivamente a distanza, gli atenei possono prevedere l'obbligo di visionare una determinata percentuale delle videolezioni e/o di altro materiale didattico, come previsto dai rispettivi regolamenti, per poter accedere agli esami corrispondenti.

                      Art. 16 (Particolari disposizioni per l'accesso ai corsi)
                      1. Salvo quanto disposto ai commi successivi nonché al precedente articolo 11:
                      - per l'accesso ai corsi di primo ciclo è necessario il titolo conseguito al termine della scuola secondaria di secondo grado, comunque denominato a seconda dell'ordinamento;
                      - per l'accesso ai corsi di secondo ciclo è necessaria la laurea;
                      - per l'accesso ai corsi di terzo ciclo è necessario il master o licenza.
                      2. I regolamenti didattici delle singole università, detti regolamenti didattici di ateneo, definiscono, anche demandandoli alle singole strutture di raccordo didattico ovvero agli organi collegiali dei singoli corsi di laurea:
                      - le eventuali ulteriori conoscenze e/o competenze richieste per l'accesso, che possono investire l'àmbito disciplinare del titolo di accesso e/o del profitto con cui è stato conseguito, come espresso dal voto finale;
                      - l'eventuale previsione di prove di ammissione ovvero di verifica non selettiva delle conoscenze e/o delle competenze iniziali ritenute necessarie per una proficua fruizione del corso;
                      - per i corsi di studio a programmazione locale di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, le modalità di svolgimento della selezione comparativa, che può avvenire per titoli e/o un unico esame e ha natura di pubblico concorso.
                      In tutti i casi, le prove possono consistere esclusivamente in quiz a risposta multipla, ovvero a risposta secca, in mondo tale da garantirne l'assoluta oggettività. Non è ammessa la somministrazione di questionari differenti per i diversi candidati; è ammesso il diverso assortimento dei quesiti. Non sono ammesse verifiche di carattere psico-attitudinale e selezioni per colloquio. Nella valutazione dei titoli, devono essere predeterminati criteri oggettivi che non possono includere i tempi di conseguimento degli stessi né, fermo restando per i corsi ad accesso programmato quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'età anagrafica dei candidati.
                      In nessun caso può essere richiesto un titolo di accesso superiore a quello previsto per l'accesso ai diversi cicli di studio.
                      Il regolamento può prevedere che tra le conoscenze richieste per l'accesso vi siano abilità linguistiche nonché informatiche e/o telematiche, anche certificate dall'indirizzo del diploma ovvero con le modalità di assolvimento
                      Non è ammessa l'immatricolazione con riserva a un corso di studi nelle more del conseguimento del titolo di accesso.
                      Non possono venire in rilievo, ai fini dell'accesso all'università, le valutazioni intermedie conseguite durante la scuola secondaria di secondo grado.
                      3. Per i corsi di laurea senza programmazione degli accessi che non prevedano una prova di ammissione a carattere selettivo, le prove di accesso nonché la tipologia di titolo richiesto per l'accesso e/o il voto minimo con cui deve essere stato conseguito possono avere natura meramente orientativa. In caso contrario, possono dare luogo a debiti formativi in ingresso sino a un massimo di sessanta crediti. Tali debiti possono essere, in funzione di quanto stabilito dal regolamento, colmati mediante obblighi formativi aggiuntivi per un numero di crediti corrispondenti ovvero superati attraverso la reiterazione delle prove. Gli esami sostenuti per compensare i debiti formativi hanno lo scopo di colmare lacune in ingresso non possono essere pertanto riutilizzati in alcuna carriera universitari. Il regolamento didattico può prevedere dei limiti alle lacune formative individuabili e/o un numero massimo di tentativi di superamento delle prove, dopodiché l'iscrizione viene preclusa. Lo studente non è ammesso a sostenere gli esami del corso di laurea prima di avere sanato i criteri di accesso.
                      4. Per i corsi di master o di licenza il cui accesso non avvenga per concorso, ivi compresi quelli costituenti corso-concorso, in quanto disciplinati da norme speciali, il regolamento stabilisce se limitare l'accesso ai titolari di lauree afferenti a determinate classi, individuando non meno di due classi per ogni corso di master o licenza, e/o stabilire un voto minimo di conseguimento della laurea utilizzata per l'accesso.
                      5. Per i corsi di master o licenza e per i corsi di dottorato di ricerca, nonché per i corsi di laurea a programmazione nazionale degli accessi, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano se e in quanto compatibili.

                      Art. 17 (Modalità di conseguimento dei titoli)
                      1. Il regolamento didattico di ciascun corso di primo o secondo ciclo prevede le modalità di conseguimento del titolo. La proclamazione avviene contestualmente alla prova finale, se prevista. I crediti associati alla prova finale devono essere commisurati all'impegno effettivamente richiesto allo studente per prepararlo. Nel caso in cui la prova finale richiesta abbia natura di dissertazione, tesi, paper, project work o altra tipologia di elaborato scritto comunque denominata, il numero di crediti è fissato in 5 per ogni mese che allo studente è richiesto di investire per la redazione dello stesso. L'elaborato deve essere discusso in seduta pubblica dinnanzi a una commissione composta da almeno 4 membri effettivi.
                      Il regolamento didattico può prevedere anche tipologie alternative di prove finali, a scelta dello studente, con peso diverso e attribuzione di punteggio proporzionale. In tal caso, i crediti non utilizzati per la prova finale possono essere usati, a scelta dello studente, per incrementare la quota di crediti a scelta libera o quella relativa alle altre attività formative.
                      Per i corsi di dottorato di ricerca, il conseguimento del titolo avviene necessariamente mediante difesa in seduta pubblica, dinnanzi a una commissione composta da almeno 6 membri effettivi, di una tesi originale redatta in forma scritta, con eventuale supporto di materiale audiovisivo o multimediale. La tesi deve avere carattere sperimentale e alla redazione della stessa deve essere dedicato l'intero ultimo anno accademico del corso di studi.
                      Salvo che consistano in prove a carattere interdisciplinare, le prove finali devono essere espressamente riferite a uno o due settori scientifico-disciplinari, anche se elettivi. La prova viene registrata in carriera come crediti maturati in quel settore scientifico-disciplinare oppure, convenzionalmente, al cinquanta per cento di ciascuno dei due settori scientifico-disciplinari scelti.
                      2. I diritti d'autore e di sfruttamento commerciale delle tesi sono riservati ai candidati.
                      3. Le tesi di dottorato di ricerca e qualunque elaborato scritto, multimediale o grafico utilizzato per conseguire il titolo, indipendentemente da come venga qualificato, sono depositati elettronicamente presso le segreterie degli atenei. I competenti uffici degli atenei ne curano la trasmissione alla banca dati appositamente istituita presso il Ministero della cultura, le modalità di accesso alle quali sono definite con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
                      4. Il voto finale della laurea, espresso in centodecimi, è dato dalla media ponderata dei voti riportati nelle sole attività didattiche con valutazione espressa in trentesimi divisa per tre e moltiplicata per undici, eventualmente incrementata di un punteggio aggiuntivo massimo di dieci punti. Tale massimale può essere diminuito dai regolamenti didattici sino alla metà in funzione della tipologia di prova finale e del suo peso rispetto al curriculum studiorum dello studente. Non è possibile decrementare il voto di partenza. Qualora il candidato abbia raggiunto o superato, con il punteggio attribuito alla prova finale, la massima votazione, all'unanimità i membri della commissione possono concedere la lode.
                      5. Il voto finale della master o licenza è determinato a discrezione della sede, come stabilito nel regolamento didattico.
                      6. Il dottorato di ricerca viene rilasciato con un giudizio sintetico: sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.
                      Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo è denominato alla regolamentazione interna di ciascun ateneo, delle strutture di raccordo didattico e dei singoli corsi di studio.
                      7. Con decreto del Ministro dell'università vengono definiti il modello di supplemento al diploma e le sue modalità di rilascio. Il supplemento al diploma è redatto in lingua italiana e in lingua inglese; per i corsi in lingua francese, in lingua tedesca e in lingua slovena tenuti presso le università operanti nelle regioni a statuto speciale, è emesso nella lingua del corso e in inglese. Le denominazioni dei gradi accademici in lingua inglese sono quelle di cui all'articolo 1. Per le denominazioni dei gradi accademici in lingua francese, in lingua tedesca e in lingua slovena, il Ministro dell'università provvede con proprio decreto.

                      Art. 18 (Studenti non a tempo pieno e durata normale dei corsi)
                      La durata normale dei corsi costituisce una stima sullo studente medio, sulla base della quale è organizzata la didattica. Le università consentono di sostenere gli esami indipendentemente dall'anno di corso e, nel caso in cui lo studente abbia maturato anticipatamente tutti i crediti previsti dal piano di studi, ha il diritto di conseguire il titolo anche se è stato iscritto per un numero di anni inferiore rispetto a quello della durata normale.
                      Per specifiche e motivate ragioni, i regolamenti didattici possono prevedere dei vincoli di propedeuticità tra esami specifici. Non è ammessa la propedeuticità di tutti gli esami che il piano di studi riferisce a un anno a quelli che il medesimo piano ascrive all'anno successivo.
                      Lo studente che, non necessariamente per ragioni di lavoro, non intenda conseguire sessanta crediti annui, può stipulare con l'università un contratto che fissi a 30 o 45 il tetto massimo dei crediti conseguibili in un anno, nel qual caso è assoggettato alle tasse e i contributi in misura proporzionalmente ridotta. Qualora sfori tale limite oltre una soglia di tolleranza eventualmente definita dal contratto, tenuto conto delle caratteristiche del piano di studi, decade immediatamente dalla qualità di studente a tempo parziale ed è tenuto a versare la quota rimanente di tasse e contributi.
                      La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle università non statali, che definiscono autonomamente le rette.

                      Art. 19 (Tasse, contributi e rette)
                      Restano ferme le norme vigenti in materia di tasse e contributi universitari per le università statali e rette per quelle non statali, nonché le norme in materia di detraibilità.
                      Gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi e i titolari di cecità civile e sordità civile e i portatori di handicap o disabili riconosciuti come tali ai sensi delle norme vigenti in materia sono esenti dal pagamento di tasse, contributi e rette per qualsiasi tipologia di corso di studi in qualsiasi università, statale e non statale. Analogo beneficio è concesso ai loro figli anagraficamente conviventi, a condizione che il reddito familiare lordo non superi i 30mila euro incrementati di 5mila euro per ogni componente oltre il terzo.
                      In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tutti gli atti amministrativi concernenti la carriera universitaria e le relative richieste, se generati in formato elettronico e trasmessi per via telematica, sono esenti da imposta di bollo.

                      Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali)
                      1. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, nº 509, e il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 settembre 2004, nº 270.
                      2. Sono abrogati l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
                      2. Per effetto delle abrogazioni di cui al comma 1, le lauree specialistiche e le lauree magistrali già rilasciate sono a tutti gli effetti equiparate a lauree. I master universitari sono a tutti gli effetti equiparati a master o licenze a ordinamento autonomo delle sedi.
                      3. Il Ministro dell'università provvede a riclassificare con proprio decreto tutte le lauree, le lauree specialistiche e le lauree magistrali già rilasciate, ivi comprese quelle degli ordinamenti antecedenti all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le università che hanno rilasciato i titoli provvedono a richiesta, gratuitamente e in esenzione da bollo, a certificare la variazione dei connotati del titolo aventi valore legale.
                      4. Tutte le lauree afferenti alla medesima classe sono equivalenti all'origine salvo che per l'eventuale valore abilitante delle rispettive prove finali. Dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, sono abrogate tutte le norme, sia di rango legislativo sia di tenore regolamentare, che prevedano equipollenze, equiparazioni, equivalenze e assimilazioni dei titoli di studio. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, dall'entrata in vigore della presente legge eventuali equipollenze ai fini della partecipazione a concorsi pubblici e dell'accesso a professioni regolamentate possono essere fissate con decreto del Ministro dell'università, sentiti eventuali altri ministri competenti, e possono stabilire anche l'equipollenza di una singola laurea a una classe diversa da quella o quelle cui afferisce, oltre che di una classe a un'altra. Non sono ammesse equiparazioni né equipollenze reciproche.
                      5. È fatto divieto a soggetti non istituiti per legge o decreto ministeriale l'utilizzo dei termini "università" e "politecnico", ad eccezione delle delle associazioni denominate "università della terza età" e "università popolare", nonché il rilascio dei titoli disciplinati dalla legge. Sono fatti salvi i casi di filiazioni e succursali, comunque denominate, di università estere operanti in Italia; nel caso queste non siano autorizzate a rilasciare titoli aventi automaticamente valore legale in Italia ovvero previamente riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono specificarlo chiaramente nella propria comunicazione istituzionale. I titoli stranieri devono essere in ogni caso rilasciati secondo l'ordinamento di riferimento e nella lingua originale.
                      Ultima modifica di dottore; 27-06-2022, 21:29.
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                      • #12
                        Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio
                        Onestamente credo che tu ti ostini a considerare il pubblico piu' che il privato.
                        Ho ampiamente parlato di privato: tutto il paragrafo iniziale è dedicato alle agenzie per il lavoro. Sei pregato di leggere prima di commentare.

                        Parli di inquadramenti ecc
                        Da quando l'inquadramento è una caratteristica del pubblico impiego?

                        ma nel privato, ora della fine, ognuno fa quello che vuole.
                        Fare ciò che si vuole è diverso dal fare legittimamente ciò che si vuole, infatti l'Italia detiene il record europeo di contenzioso in materia di lavoro.

                        E ti ribadisco che, a mio avviso, i datori di lavoro assumono piu' volentieri un laureato magistrale che un laureato (o anche un diplomato) per QUALSIASI mansione, offrendo lo stesso stipendio.
                        Stati liberali: lo stipendio è contrattato tra datore di lavoro e lavoratore.
                        Stati meno liberali (diciamo così per evitare polemiche): lo stipendio è definito dalla contrattazione collettiva.
                        In entrambi i casi, lo stipendio non è unilateralmente fissato dal datore di lavoro.
                        Ciò detto, a me non risulta che per fare i camerieri e gli addetti alle vendite o per lavorare in cucina o alla catena di montaggio vengano preferite persone dotate di titoli accademici, quali essi siano, rispetto a diplomati, anzi mi risulta che gli accademici vengano tendenzialmente scartati in quanto ritenuti troppo qualificati.
                        A livello impiegatizio confermo che oramai si richiedono laureati per mansioni che contrattualmente non richiedono la laurea e a volte neanche il diploma, ad esempio per fare l'impiegato amministrativo semplice senza mansioni direttive e neanche di concetto. E confermo che vengano preferiti laureati a diplomati. Non dico di no. Confermo altresì che vengono preferiti laureati magistrali a laureati semplici. Non ho negato neanche quello. Ma ho spiegato qual è la ragione: il datore di lavoro, che tipicamente di ordinamenti universitari capisce meno di Valeria Fedeli (dunque per non saper né leggere né scrivere potrebbe fare il ministro!), cerca laureati, non laureati magistrali. Dopodiché, quando legge «laurea triennale» sul curriculum scarta perché nella sua vecchia mente esistono il diploma e la laurea, dunque questa fantomatica laurea triennale è una laurea «breve», una laurea «mini», un qualcosa di intermedio e non finito che serve per arrivare al titolo finito. Se chi ha conseguito una laurea la chiamasse come si chiama, senza aggiungerci quel maledetto aggettivo vicino, le cose andrebbero ben diversamente. Pensa che nel 2002 si ipotizzava di definire il dottorato di ricerca "laurea dottorale" e di ridurre la durata del relativo corso a due anni: non oso immaginare cosa sarebbe successo se avessero fatto una cosa del genere.
                        Oramai il problema non è risolvibile perché si è instaurata una consuetudo praeter legem. L'unico modo per superarlo è una riforma come quella da me ipotizzata, che ridimensioni fortemente il ruolo del secondo ciclo (portandolo effettivamente a quello per cui era stato concepito dal processo di Bologna) e modifichi la denominazione della laurea magistrale.
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                        • #13
                          Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                          A livello impiegatizio....
                          Chiedo scusa per l'imprecisione, non so perche' davo per scontato ci si riferisse a questo.

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                          • #14
                            Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio
                            Chiedo scusa per l'imprecisione, non so perche' davo per scontato ci si riferisse a questo.
                            Noi "studiati" spesso abbiamo il problema di vivere in una bolla in cui crediamo che esista solo il settore terziario. Il che tanto più per un economista non va bene.
                            Comunque ho impiegato diversi giorni a risponderti; ti prego di fare lo sforzo di perdere cinque minuti, quando potrai, per lèggere tutto e comprendere la chiave del mio ragionamento
                            Ultima modifica di dottore; 28-06-2022, 07:17.
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                            • #15
                              mi sono al momento perso il post #11 esattamente per mancanza di tempo. appena posso impiegarne un po' mi dedichero' alla lettura.
                              grazie

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