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Scelta Magistrale LM-36 o altro dopo LSNT2, L-14 e Master I livello in Coordinamento

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  • Scelta Magistrale LM-36 o altro dopo LSNT2, L-14 e Master I livello in Coordinamento

    Buon pomeriggio a tutti. Sono in possesso di 2 lauree triennali:

    L/SNT2 Professioni Sanitarie- Terapia OCCUPAZIONALE
    L-14 SERVIZI GIURIDICI PER L’impresa
    A dicembre ultimerò il Master di I livello in coordinamento e management delle professioni sanitarie.
    Attualmente sto lavorando tramite la 1º laurea in PROFESSIONI SANITARIE ed ho un contratto di categoria D.
    Il mio sogno ed obiettivo è quello di diventare un dirigente nelle strutture sanitarie e mi sono imbattuto nella LM-36 di Unitelma Sapienza.
    Leggendo però vari post, ho avuto qualche dubbio e magari potrei valutare l’opportunità di prendere la magistrale di giurisprudenza sfruttando la mia triennale in L-14 e poi conseguire anche il Master di II LIVELLO di Coordinamento. Cosa mi consigliate?
    grazie a tutti

  • #2
    Ciao. Benvenuto nel forum.

    Ricapitolo le premesse:
    • hai due lauree (si chiamano così, non «lauree triennali»), una L-SNT/2 abilitante alla professione di terapista occupazionale (L-SNT/2) e una L-14;
    • stai per conseguire (non «ultimare») un master universitario di primo livello abilitante al cosiddetto coordinamento infermieristico;
    • lavori, presumo in sanità, con inquadramento nell'area dei funzionarî (già categoria D Sanità e Funzioni locali).
    LM-36 è la classe delle lauree magistrali in Lingue e letterature del'Asia e dell'Africa. Non esiste questa laurea magistrale presso Unitelma Sapienza, e comunque essa ha come unico sbocco sostanziale l'insegnamento.

    Se sei interessato alla dirigenza in àmbito sanitario, devi tenere presente che in sanità esistevano, sino alla riforma della contrattazione che avrebbe dovuto portare alla semplificazione e che invece a mio avviso ha solo complicato ulteriormente le cose, più ruoli dirigenziali (ancorché ascrivibili tutti alla dirigenza pubblica generale: solo la dirigenza penitenziaria, la dirigenza scolastica e le dirigenze a ordinamento pubblicistico sono regolate da leggi speciali):
    • il ruolo della dirigenza medica e veterinaria:
    • i ruoli della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA).
    La dirigenza medica e veterinaria, che costituiva l'area IV della contrattazione collettiva, comprendeva medici, medici veterinari e anche odontoiatri (in teoria dal 1988, per effetto di una direttiva comunitaria, non sono più medici; tuttavia l'Italia tra disposizioni transitorie, viepiù prorogate dalla giurisprudenza, e normative non ancora aggiornate permangono nell'ordinamento retaggi che li assimilano ai medici). N.B.: in sanità i medici, i veterinari e gli odontoiatri possono essere inquadrati solo come dirigenti. Dirigente medico non significa un medico cui siano conferite funzioni dirigenziali, ma è il normale medico alle dipendenze di un'azienda sanitaria o ospedaliera. Il fatto che goda ad personam della qualifica dirigenziale (e del relativo trattamento economico) viene di solito giustificato con l'autonomia di cui gode la professione medica. In realtà il principio secondo cui un professionista non può essere soggetto a eterodirezione vale per tutti gli esercenti professioni regolamentate ex art. 2229 cod. civ., ma non per questo altri professionisti sono assunti come dirigenti nella PA, se non in sanità
    La dirigenza SPTA, che costituiva l'area III della contrattazione collettiva, comprendeva i distinti ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo.

    Con l'ultimo CCNL la dirigenza medica e veterinaria è divenuta dirigenza di area sanità. La dirigenza sanitaria è stata scorporata da quella dirigenza SPTA ed è andata a costituire il nuovo comparto anzidetto insieme con la dirigenza medica e veterinaria, con la quale costituisce un ruolo unico. Ciò che rimane della dirigenza SPTA, cioè la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, è stato accorpato con l'ex area II (Regioni e autonomie locali) nella nuova dirigenza dell'area funzioni locali.
    Rimangono comunque in vigore i vecchi contratti, il che rende problematica l'interpretazione della disciplina dei rapporti e, soprattutto, rende tuttora distinti i ruoli professionale, tecnico e amministrativo ruoli distinti nell'àmbito degli organismi del Servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, aziende sanitarie locali etc.) e, di fatto, rende di fatto ancora separati i ruoli medico e veterinario da un lato e sanitario dall'altro (sebbene essi dovrebbero oggi costituire due profili nell'àmbito dello stesso ruolo, tanto che anche i dirigenti sanitari non medici possono arrivare alla dirigenza generale).

    Alla dirigenza del ruolo sanitario appartengono i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti (tutti, come i medici) nonché dirigenti della professione sanitaria infermieristica, delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione e della professione sanitaria ostetrica.
    Alla dirigenza del ruolo tecnico appartengono i dirigenti ingegneri, architetti e geologi nonché i dirigenti ambientali delle agenzie regionali di protezione aziendale.
    Alla dirigenza del ruolo professionale appartengono i dirigenti avvocati (gli avvocati però – a differenza di medici, odontoiatri, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti e similmente a infermieri e professionisti sanitari per così di re minori – non sono necessariamente dirigenti e quelli 'normali' sono inquadrati nell'area dei funzionari e dei professionisti della salute del comparto, già categoria D).
    La dirigenza del ruolo amministrativo, infine, è la classica dirigenza pubblica.
    Alcune aziende sanitarie hanno anche i dirigenti sociologi, che normalmente fanno parte del ruolo tecnico; non è chiara invece l'afferenza dei (rari) dirigenti assistenti sociali (secondo l'orientamento Aran di cui a quest'articolo dovrebbero essere dirigenti sanitari; parimenti, dunque, dovrebbero essere inquadrati come collaboratori professionali sanitari, e non amministrativi, gli assistenti sociali "normali", afferenti alla categoria D).

    Nel vecchio ordinamento si definivano dirigenti di primo livello quelli privi di incarico dirigenziale e di secondo livello quelli con incarico di direzione di struttura complessa. Adesso invece si chiamano semplicemente dirigenti con e senza incarico.
    La particolarità della dirigenza sanitaria, ad eccezione di quella delle professioni sanitarie, è che ad essa è possibile accedere immediatamente dopo l'abilitazione professionale, anche senza 5 anni di anzianità nelle carriere direttive ed equivalenti del pubblico impiego. Questa tipologia di dirigenza non consente tuttavia di essere preposti a unità operative complesse prima che siano trascorsi 5 anni di servizio (donde la vecchia distinzione tra dirigente di primo livello e dirigente di secondo livello).

    Ora, se tu sei interessato alla dirigenza sanitaria devi necessariamente conseguire una laurea magistrale di classe SNT in quanto solo quelle (oltre a quelle abilitanti alle professioni inquadrate nell'area della dirigenza) consentono di accedere alla dirigenza sanitaria.
    Se sei interessato alla dirigenza amministrativa, invece, fermo restando che una laurea cosiddetta triennale (ovviamente nelle discipline pertinenti) sarebbe sufficiente, anche se tra tutti i comparti quello della sanità è il più restio a comprenderlo, ti conviene conseguire una LMG/01 o una LM-63 o una LM-77; tuttavia io al tuo posto farei attenzione perché spesso i bandi per la dirigenza chiedono (riporto testualmente) «cinque anni di servizio maturati nella medesima professionalità con inquadramento nelle qualifiche funzionali degli ex livelli settimo, ottavo e ottavo bis del Servizio sanitario nazionale, ovvero nelle aree corrispondenti degli altri comparti», e quella locuzione in grassetto (mio) viene sovente interpretata come «professionalità che richiede corrispondenza tra il profilo ricoperto come dipendente del comparto e ruolo dirigenziale cui si aspira, dunque profilo sanitario per il ruolo della dirigenza sanitaria, profilo amministrativo per il ruolo della dirigenza amministrativa e così via.Dunque con la LM-63 rischi di non poter accedere ai bandi per dirigente amministrativo presso le aziende sanitarie locali (variamente denominate a seconda delle regioni e province autonome). In compenso potrai accedere a tutti i bandi per la dirigenza pubblica (escluse le dirigenze speciali di cui sopra) richiedenti lauree magistrali giuridico-politico-economiche (a quelli che richiedono la laurea semplice negli stessi àmbiti disciplinari, se hai 5 anni di servizio, puoi già partecipare), ivi compresi quelli della Scuola nazionale della pubblica amministrazione.
    Viceversa, se consegui una laurea magistrale sanitaria potrai partecipare ai soli bandi per la dirigenza sanitaria, nonché a quelli per la dirigenza pubblica che richiedano una laurea magistrale generica (a quelli che richiedono una laurea generica ovviamente puoi già partecipare se hai 5 anni di servizio).

    Infine, un master di secondo livello in coordinamento infermieristico o delle professioni sanitarie non so a cosa possa servire.
    Ultima modifica di dottore; 18-07-2023, 16:04.
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