Mi trovo spesso a consultare, soprattutto per curiosità , e per capirci qualcosa di più, i vari regolamenti degli atenei italiani.
Di quello della Sapienza, mi incuriosisce particolarmente la sezione relativa agli studenti fuoricorso "di lungo corso".
Nella fattispecie, come si evince dal presente link ( https://www.uniroma1.it/it/content/t...vo-ordinamento ), nell'articolo 33 del Regolamento Studenti della Sapienza, che essenzialmente disciplina la permanenza a lungo termine degli studenti fuoricorso nei corsi di nuovo ordinamento, è descritto che, allo scadere del triplo della durata del corso normale (9 anni per una triennale o 6 anni per una magistrale, ad esempio), ma anche allo scadere del doppio del periodo concordato in regime part-time (come si legge al comma 7 dell'articolo relativo, l'articolo 50), è richiesta una c.d. verifica del percorso formativo, a seguito della quale, teoricamente, lo studente può ritrovarsi con nuovi obblighi formativi, come il testo specifica.
Mi incuriosisce molto il fatto che il regolamento della Sapienza usi la terminologia di "decadenza" e "decadere" (e domanda di reintegro) solo per i corsi di vecchissimo ordinamento (ante DM 509/99), ai successivi art 34 e 35 del medesimo regolamento; quasi come se formalmente, per i corsi di nuovo e nuovissimo ordinamento, non si parlasse di una decadenza, come invece la lettura di regolamenti analoghi di altri atenei, che parlano esplicitamente di decadenza, seppur spesso dopo tot anni a prescindere e non al decorrere degli 8 anni senza aver sostenuto esami (ossia decadenza alla vecchia maniera, disciplinata dall'art.149 del R.D. 1592), anche per i corsi di nuovo e nuovissimo ordinamento, lascia pensare.
Ma, comunque, la parte relativa all'eventualità dei nuovi obblighi formativi mi fa pensare che il percorso formativo subisca una qualche forma di revisione, o, usando le parole del testo, verifica.
Dulcis in fundo, al successivo articolo 51, il comma 9 parla di "soggetti che hanno interrotto il rapporto formativo con la Sapienza a seguito di ... superamento del termine previsto per il conseguimento del titolo".
D'altro canto, sia il decreto 22 ottobre 2004 n.270 che il decreto 3 novembre 1999 n.509, seppur da un lato parlino (comma 6 art 5) di verifiche periodiche dei crediti formativi ai fini di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, dall'altro, sia il comma 2 dell'art 13 del decreto n. 509
che il comma 5 del medesimo articolo nel decreto n.270, sembrano assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, lasciando la facoltà (facoltà , non obbligo) di transitare a eventuali ordinamenti nuovi.
Ossia, l'impressione complessiva che ne ricavo leggendo questi ultimi commi è che, in teoria, un ordinamento debba rimanere aperto sino a quando tutti gli studenti si siano laureati, e che non possa mai essere imposto un passaggio di ordinamento.
Mi rendo quindi perfettamente conto che quello dell'autonomia didattica è un campo assai complicato.
Ringrazio pertanto chiunque possa aiutarmi a comprendere meglio il significato sostanziale di quel comma di quell'articolo, e più in generale di articoli formulati in un modo del genere ("... i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato...") che non fanno uso del termine "decadenza".

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