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Verifica del percorso formativo: cosa significa?

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  • Verifica del percorso formativo: cosa significa?

    Buonasera a tutti

    Mi trovo spesso a consultare, soprattutto per curiosità , e per capirci qualcosa di più, i vari regolamenti degli atenei italiani.

    Di quello della Sapienza, mi incuriosisce particolarmente la sezione relativa agli studenti fuoricorso "di lungo corso".

    Nella fattispecie, come si evince dal presente link ( https://www.uniroma1.it/it/content/t...vo-ordinamento ), nell'articolo 33 del Regolamento Studenti della Sapienza, che essenzialmente disciplina la permanenza a lungo termine degli studenti fuoricorso nei corsi di nuovo ordinamento, è descritto che, allo scadere del triplo della durata del corso normale (9 anni per una triennale o 6 anni per una magistrale, ad esempio), ma anche allo scadere del doppio del periodo concordato in regime part-time (come si legge al comma 7 dell'articolo relativo, l'articolo 50), è richiesta una c.d. verifica del percorso formativo, a seguito della quale, teoricamente, lo studente può ritrovarsi con nuovi obblighi formativi, come il testo specifica.

    Mi incuriosisce molto il fatto che il regolamento della Sapienza usi la terminologia di "decadenza" e "decadere" (e domanda di reintegro) solo per i corsi di vecchissimo ordinamento (ante DM 509/99), ai successivi art 34 e 35 del medesimo regolamento; quasi come se formalmente, per i corsi di nuovo e nuovissimo ordinamento, non si parlasse di una decadenza, come invece la lettura di regolamenti analoghi di altri atenei, che parlano esplicitamente di decadenza, seppur spesso dopo tot anni a prescindere e non al decorrere degli 8 anni senza aver sostenuto esami (ossia decadenza alla vecchia maniera, disciplinata dall'art.149 del R.D. 1592), anche per i corsi di nuovo e nuovissimo ordinamento, lascia pensare.

    Ma, comunque, la parte relativa all'eventualità  dei nuovi obblighi formativi mi fa pensare che il percorso formativo subisca una qualche forma di revisione, o, usando le parole del testo, verifica.

    Dulcis in fundo, al successivo articolo 51, il comma 9 parla di "soggetti che hanno interrotto il rapporto formativo con la Sapienza a seguito di ... superamento del termine previsto per il conseguimento del titolo".

    D'altro canto, sia il decreto 22 ottobre 2004 n.270 che il decreto 3 novembre 1999 n.509, seppur da un lato parlino (comma 6 art 5) di verifiche periodiche dei crediti formativi ai fini di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, dall'altro, sia il comma 2 dell'art 13 del decreto n. 509
    che il comma 5 del medesimo articolo nel decreto n.270, sembrano assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, lasciando la facoltà  (facoltà , non obbligo) di transitare a eventuali ordinamenti nuovi.

    Ossia, l'impressione complessiva che ne ricavo leggendo questi ultimi commi è che, in teoria, un ordinamento debba rimanere aperto sino a quando tutti gli studenti si siano laureati, e che non possa mai essere imposto un passaggio di ordinamento.

    Mi rendo quindi perfettamente conto che quello dell'autonomia didattica è un campo assai complicato.

    Ringrazio pertanto chiunque possa aiutarmi a comprendere meglio il significato sostanziale di quel comma di quell'articolo, e più in generale di articoli formulati in un modo del genere ("... i crediti acquisiti potranno essere ritenuti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato...") che non fanno uso del termine "decadenza".

  • #2
    Uppo il mio thread in quanto, sinceramente, ritengo gli argomenti ivi trattati di interesse generale.

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    • #3
      Buongiorno,

      onestamente non comprendo quali siano le tue perplessità . Tutte le norme antecedenti al D.M. 509/1999, che attua l'art. 17, c. 95, della legge 127/1997, non essendo state formalmente abrogate sono ancora vigenti, ma si applicano solo in quanto compatibili con quanto disciplinato successivamente a tutti i livelli in cui è consentito emanare normazione (ivi compresi gli spazi di autonomia dei singoli atenei).
      Una revisione dell'offerta formativa avviene tutti gli anni e per quanto concerne la verifica della non obsolescenza, si riferisce ai contenuti dei singoli insegnamenti (che dipendono dai docenti, salvo in quegli atenei in cui i programmi vengono approvati collegialmente, il che di solito è previsto per garantire uniformità  quando lo stesso insegnamento sia sdoppiato su più cattedre).
      BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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      • #4
        Buonasera,

        innanzi tutto ti ringrazio di aver provato a rispondere ai miei dubbi.

        Per spiegarmi meglio, la mia perplessità , sinteticamente, e non da parte coinvolta (ho fortunatamente concluso entro i limiti previsti dalla mia università  tutti gli esami del mio percorso formativo poco prima del lockdown, quindi sono al riparo sia da obsolescenze che decadenze), era, ed è tuttora, la seguente: ammesso che la verifica in questione possa potenzialmente ed effettivamente scaturire nell'attribuzione di nuovi obblighi formativi, quali sono essenzialmente le motivazioni alla base l'esistenza della verifica periodica dell'obsolescenza degli insegnamenti, anche a fronte della mancanza di un termine di decadenza perentorio che per qualche motivo non è stato stabilito? Per quale motivo fino a x anni accademici (con x quale il limite di anni stabilito nel regolamento di ateneo) le conoscenze acquisite si considerano ancora attuali e allo scoccare dell'x+1esimo a.a. l'attualità  viene improvvisamente messa in discussione, anche alla luce del fatto che una volta acquisito il titolo non sono previste riconferme periodiche della sua validità  legale?

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        • #5
          Carissimo Al V,

          la decadenza, come la rinuncia, non hanno più senso da quando la normativa consente di riconoscere anche gli esami relativi a carriere oggetto di decadenza o rinuncia. Ciò detto, io ho letto diversi regolamenti che prevedono verifiche periodiche della non obsolescenza, ma non li ho mai trovati applicati in concreto.

          Sulla ratio della norma non ti so rispondere; suppongo che la logica sottesa sia legata al fatto che quando hai conseguito il titolo c'è scritta la data, pertanto se hai sostenuto gli esami per conseguirlo vent'anni prima quella data non ha molto senso. O, perlomeno, suppongo sia questo il ragionamento operato da chi ha proposto quella norma.
          BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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          • #6
            Ti ringrazio nuovamente. Ora è tutto più chiaro.

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