"2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle universita', i criteri in base ai quali e' consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale."
Io penso che la legge, non vietando espressamente la contemporanea iscrizione a un corso a numero programmato nazionale e a un corso a numero programmato locale, sia valida anche nel mio caso. Trovate che il veto della mia università sia giustificato?
Ho urgente bisogno di capire come muovermi e, soprattutto, se sono dalla parte del torto. Confido nel vostro prezioso aiuto e vi ringrazio sinceramente.

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