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Esame convalidato nel passaggio dal V.O. al N.O., i CFU valgono per l'insegnamento?

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  • Esame convalidato nel passaggio dal V.O. al N.O., i CFU valgono per l'insegnamento?

    Ciao a tutti,
    mi rivolgo soprattutto a Dottore di cui ho molta stima. La situazione è questa:
    - sono passato dal V.O. a quello nuovo (DM 509/1999);
    - nel passaggio gli esami sostenuti col V.O. (ad esempio FISICA 1 e 2) mi sono stati convalidati nel nuovo percorso con la setssa denominazione, stessa votazione e stessa data;
    - questi esami convalidati hanno il loro SSD e CFU attribuiti.
    A questo punto io li ho sempre considerati come validi per il conteggio dei CFU del particolare SSD per l'accesso a determinate classi di concorso per l'insegnamento.
    Mi viene però un dubbio leggendo l'intervento di Dottore in questo forum dove afferma:

    "Per l'insegnamento serve avere una laurea magistrale afferente a una classe tra quelle prescritte, mentre per quanto concerne i crediti nei settori scientifico-disciplinari possono essere stati maturati attraverso qualsiasi percorso accademico di qualsiasi tipologia, ivi compresi insegnamenti singoli. Non valgono gli esami non effettivamente sostenuti per effetto di convalide, riconoscimenti di abilità e competenze (art. 2, c. 147, D.L. 262/2006, conv. in l. 286/2006, come modificato ex art. 14 l. 240/2010), esoneri e dispense.

    Preciso che io mi sono inserito nelle graduatorie per l'insegnamento in questione facendo affidamento ai CFU descritti sopra. Ho sbagliato? Ha sbagliato anche la Scuola che ha decretato la validità del percorso universitario per accedere a quella classe di concorso? O ho interpretato male il virgolettato?

    Grazie infinite per le risposte... sono un po' in ansia

  • #2
    Ciao,

    in base a una circolare o nota ministeriale di cui al momento non ricordo gli estremi, gli esami sostenuti con il vecchio ordinamento e trasposti nel nuovo ai fini dell'insegnamento valgono convenzionalmente 12 crediti nel settore scientifico-disciplinare corrispondente alla denominazione dell'insegnamento (in caso di ambiguità è il competente organo dell'università che deve deliberare le corrispondenze).
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
      Ciao,

      in base a una circolare o nota ministeriale di cui al momento non ricordo gli estremi, gli esami sostenuti con il vecchio ordinamento e trasposti nel nuovo ai fini dell'insegnamento valgono convenzionalmente 12 crediti nel settore scientifico-disciplinare corrispondente alla denominazione dell'insegnamento (in caso di ambiguità è il competente organo dell'università che deve deliberare le corrispondenze).
      Grazie Dottore per la risposta.
      Nel nuovo percorso mi sono stati convalidati con 6 CFU (nel V.O. erano annuali quindi avrebbero dovuto assegnare 12 CFU, ma nel piano di studio del nuovo quell'esame valeva 6 CFU e 6 ne hanno assegnati).
      Quindi posso stare tranquillo che non ho dichiarato il falso conteggiando i CFU convalidati (trasposti dal V.O.)?

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      • #4
        Originariamente inviato da icebeast Visualizza il messaggio
        (nel V.O. erano annuali quindi avrebbero dovuto assegnare 12 CFU
        Questa è una leggenda perché non esistono norme a livello nazionale che prevedano un'esatta corrispondenza. 6 crediti per ogni semestralità e 12 per ogni annualità sono valori convenzionali stabiliti ai soli fini dell'accesso all'insegnamento (cfr. nota prot. MIUR 15 marzo 2005, nº 540), mentre per tutto il resto le università sono libere di valorizzare gli esami del vecchio ordinamento quanto vogliono. Negli anni ho visto:
        - alla allora facoltà di Lettere e filosofia dell'Alma mater studiorum - Università di Bologna, 5 crediti per ogni esame semestrale e 10 per ogni esame annuale;
        - alla facoltà di Scienze della formazione (già Magistero) dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che applicava il sistema ECTS in via sperimentale a partire dall'anno accademico 1999-2000 (penultimo anno di attivazione dei corsi di laurea del previgente ordinamento, in cui fu attivato per la prima volta il corso di laurea di durata quinquennale in Scienze della comunicazione, tanto da arrivare nell'anno accademico 2003-2004 i primi laureati nonché unici laureati in corso del v.o., in contemporanea con i primi laureati del n.o.), 4 crediti per ogni esame semestrale e 8 per ogni esame annuale (standardizzazione abbastanza ricorrente oggi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di classe LM-85bis, retaggio del fatto che i corsi di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria adottavano anch'essi in via sperimentale il sistema ECTS prevedendo 8 crediti ad annualità; vedi ad esempio qui, qui e qui);
        - in molte altre sedi nei regolamenti è scritto che si tiene conto delle ore di lezione, ma non è affatto semplice risalire a questo dato specie a distanza di anni;
        - in alcune sedi esami del vecchio ordinamento usati per convalidare due esami da 4, 5, 6 crediti ma addirittura singoli esami sino a 15 crediti, con l'apoteosi dell'assurdo vista alla facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell'Università degli studi di Firenze, ove se si rimaneva iscritti al vecchio ordinamento era possibile completare i propri studio inserendo nel piano qualsiasi esame, tratto dall'offerta formativa di primo ciclo (non di lauree specialistiche/magistrali), in ragione di 2 esami da 3 crediti oppure 1 esame di peso pari o superiore a 6 crediti per ciascuna annualità mancante, ma poi se si optava per il nuovo gli esami annuali venivano valutati a prescindere da tutto e dunque magicamente si apprezzavano.

        Quindi posso stare tranquillo che non ho dichiarato il falso conteggiando i CFU convalidati (trasposti dal V.O.)?
        Hai dichiarato il falso nel momento in cui hai dichiarato 6 crediti, quando in realtà ai fini dell'insegnamento valgono 12. 6 crediti infatti non sono i crediti assegnati agli esami convalidanti (che di per sé non sono valorizzati in crediti), bensì quelli propri degli esami convalidati. Ma, trattandosi di falso a tuo sfavore, è innocuo e come tale non punibile.
        Ultima modifica di dottore; 08-05-2023, 13:48.
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        • #5
          Il problema è che avendo esami sostenuti nel V.O. ma portato poi a conseguimento una laurea del nuovo sarebbe un'impresa far capire alle segreterie che un esame V.O. appartiene a un certo SSD (poiché non è scritto sul certificato) e non ne sarei nemmeno sicuro io... a meno che non si trovi una tabella ufficiale che per ogni denominazione dell'esame V.O. associ la corrispondente SSD... questo forse può farlo solo il consiglio di laurea a richiesta dell'interessato?
          Ultima modifica di icebeast; 08-05-2023, 12:29.

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          • #6

            Solo le università possono fare quanto da te richiesto; dovrebbero farlo d'ufficio, ma nulla vieta di sottoporre loro un'istanza di parte.
            Il testo della domanda, che va indirizzata al consiglio del corso di studi o a diversa struttura competente in funzione dell'ordinamento interno dell'ateneo, potrebbe essere il seguente.
            Al Magnifico Rettore dell'Università ...................

            Oggetto: crediti per insegnamento

            L'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota protocollata il 15 marzo 2005 al nº 540, ha indicato che, ai fini dell'insegnamento secondario, a una annualità dell'ordinamento antecedente ai decreti di attuazione dell'art. 17, c. 95, della legge 127/1997 – di séguito «previgente ordinamento» – corrispondono 12 crediti formativi universitari (per brevità CFU o «crediti»). Sebbene tale corrispondenza sia stata prevista solo per i laureati del previgente ordinamento che hanno necessità di apportare al proprio cursus studiorum le necessarie integrazioni curriculari per l'accesso alle varie classi di concorso, l'equivalenza non può che intendersi, in via analogica, anche in senso inverso ovvero per chi, come nel caso dello scrivente, è transitato dal previgente ordinamento al nuovo ottenendo una riconversione della carriera già maturata.

            Nella fattispecie, lo scrivente era iscritto al corso di laurea in ............ del previgente ordinamento, esercitando poi opzione per il medesimo corso di laurea [in alternativa: per il corso di laurea in ................, derivante dalla sua trasformazione] nella versione ordinata secondo il decreto MURST 509/1999, di classe 25 (Scienze e tecnologie fisiche, corrispondente alla L-30 di cui all'ordinamento ex decreto MIUR 270/2004), di séguito «nuovo ordinamento», in attuazione dell'art. 17, c. 95, della legge 127/1997. Nel nuovo piano di studi, gli sono stati convalidati alcuni esami da 6 crediti sulla base di esami annuali omonimi; la delibera di convalida non specifica se l'esame di origine è stato valorizzato per un numero maggiore di crediti e quale sia la sorte dei crediti eccedenti.

            Come noto, le norme per l'accesso all'insegnamento secondario distinguono gli insegnamenti in classi di concorso. Ogni classe di concorso prevede, in estrema sintesi, che l'accesso ai ruoli possa avvenire:
            • per i laureati del previgente ordinamento, mediante una laurea che abbia una denominazione corrispondente a quella indicata nella lista, purché il piano di studi abbia ricompreso determinati esami annuali ovvero il doppio di esami semestrali o la metà degli esami biennali per ciascuna delle materie o del gruppo omogeneo di materie indicate;
            • per i laureati magistrali del nuovo ordinamento, che la laurea magistrale afferisca a una classe tra quelle nell'elenco indicato e che il piano di studi per conseguirla abbia ricompreso un certo numero di CFU distribuiti nei settori scientifico-disciplinari (SSD o «settori») previsti.
            I requisiti in termini curriculari non necessariamente devono essere stati maturati all'interno del titolo di accesso al ruolo (laurea del previgente ordinamento avente una specifica denominazione o laurea magistrale afferente a una determinata classe), ma possono essere stati maturati in qualsiasi carriera universitaria, anche precedente o successiva, ovvero mediante insegnamenti singoli. La disciplina transitoria prevede che i laureati del previgente ordinamento che abbiano necessità di integrare il proprio curriculum studiorum per maturare i requisiti mancanti possano sostenere esami singoli del nuovo ordinamento in ragione di 12 CFU per ogni annualità mancante, facendo attenzione a che la denominazione dell'esame e/o quella del relativo SSD corrisponda a quella dell'esame annuale del previgente ordinamento di cui sono in debito.

            Come sopra specificato, lo scrivente ha conseguito suddetta laurea di nuovo ordinamento usufruendo tuttavia del riconoscimento degli esami sostenuti in quello previgente. Tale riconoscimento ha comportato la convalida, per ciascun esame del vecchio ordinamento, dell'esame omonimo indipendentemente dal numero di CFU, che, in tutti i casi, nell'ordinamento di destinazione sono inferiori a 12; tuttavia, ai fini dell'insegnamento secondario, in base alla nota del competente dicastero sopra richiamato, tali esami dovrebbero valere 12 crediti.

            Ebbene, sinora lo scrivente ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di acceso all'insegnamento ha sempre dichiarato, in perfetta buona fede, di aver maturato determinati crediti in determinati settori sulla base delle attività formative convalidate nel piano di studi di destinazione, non rischiando fortunatamente di incappare in alcuna fattispecie criminosa poiché trattasi di dichiarazioni palesemente a proprio svantaggio.
            Recentemente gli è stato fatto osservare, tuttavia, che ai fini dell'accesso all'insegnamento secondario le attività formative rilevanti non sono quelle convalidate ovvero oggetto di dispensa, ma quelle effettivamente maturate mediante superamento, cioè sostenimento con esito positivo, di un esame. Se così non fosse, si produrrebbero inique discriminazioni tra studenti di diversi atenei dacché ce ne sono alcuni, come in questo caso da una pagina web ufficiale (tratta dal sito istituzionale dell'Università degli studi di Udine), che nel passaggio dal previgente al nuovo ordinamento riconoscono per ogni esame annuale sino a 18 CFU; ci sono anche casi in cui esami sostenuti nativamente con il vecchio ordinamento nel cambio di corso di studi (per passaggio, trasferimento oppure conseguimento di secondo titolo dello stesso ciclo con abbreviazione della carriera) mutano settore scientifico-disciplinare (ad esempio un esame afferente al settore SECS-S/01, Statistica generale, che viene convalidato sulla base di un originario esame del settore INF/01, Statistica, nel transito per passaggio dal corso di laurea in Media e giornalismo ex DM 509/1999 al corso di laurea in Scienze politiche ex DM 270/2004 alla scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell'Università degli studi di Firenze).

            Dovendo pertanto dichiarare lo scrivente gli esami effettivamente sostenuti, essi sono esami del vecchio ordinamento che, però, non avrebbero in re ipsa valore ai fini dell'insegnamento secondario presentando come titolo di accesso a quest'ultimo un titolo neo-ordinamentale. Viene quindi in soccorso la nota ministeriale di cui sopra, secondo cui, come detto, quegli esami pesano per 12 CFU al fine in parola. Il problema è che il valore complessivo dell'esame, con il nuovo ordinamento, non è dato solo dal suo «peso» in CFU ma anche dal SSD di afferenza, che in questo caso non esiste dal momento che l'esame del previgente ordinamento non prevede settore scientifico-disciplinare.

            Nella fattispecie, lo scrivente ha sostenuto nel previgente ordinamento gli esami di cui alla relativa della seguente tabella, tutti annuali e dunque equiparati ai fini dell'insegnamento a 12 crediti, i quali sono stati riconosciuti per convalidare nel corso di nuovo ordinamento gli esami di cui alla relativa colonna:
            PREVIGENTE ORDINAMENTO NUOVO ORDINAMENTO
            FISICA SPERIMENTALE FIS/01 FISICA SPERIMENTALE 6 CFU
            FISICA DELLA MATERIA FIS/03 FISICA DELLA MATERIA 6 CFU
            ANALISI I MAT/05 ANALISI MATEMATICA 6 CFU
            ISTITUZIONI DI GEOFISICA GEO/11 ELEMENTI DI GEOFISICA 6 CFU
            Sinora, ut supra, lo scrivente ha dichiarato di aver sostenuto gli esami riportati nella tabella di destra indicando il relativo SSD, anche perché la data risultante nel certificato non è quella di adozione della delibera di riconoscimento, bensì quella originaria di sostenimento dell'esame. Tale errore, operando palesemente a svantaggio dello scrivente, non può considerarsi un falso. Tuttavia, il sottoscritto non può nemmeno dichiarare di avere sostenuto i medesimi esami dichiarando 12 crediti; dovrebbe tutt'al più dichiarare di aver sostenuto due esami annuali del previgente ordinamento, ma poi necessiterebbe di una laurea di tale ordinamento, non più conseguibile, per poterli utilizzare ai fini dell'insegnamento.

            Il combinato tra la nota ministeriale di cui sopra e quella protocollata il 24 gennaio 2008 al nº 208 fa propendere lo scrivente per l'idea che sia necessaria una deliberazione del competente organo accademico in composizione collegiale che associ agli esami annuali del previgente ordinamento dei settori scientifico-disciplinari, attestando che essi sono riconducibili per contenuti scientifico-culturali e didattici a tali settori, in maniera tale che lo scrivente possa autocertificare, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, di avere maturato 12 crediti per ciascuno dei settori scientifco-disciplinari cui verranno ricondotti i propri esami annuali.

            Nell'attesa di un cortese riscontro, lo scrivente porge distinti saluti.

            Con osservanza.

            Firma

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            • #7
              Dottore non ho parole per ringraziarti. Con tutta la mia stima e ammirazione, grazie!

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