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Si possono avere in carriera due esami con lo stesso nome?

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  • Si possono avere in carriera due esami con lo stesso nome?

    Salve, al fine di ottenere i CFU richiesti per poter avere accesso all'insegnamento di una determinata materia scolastica, necessito di 6CFU.
    Mi piacerebbe conseguirli presso l'università telematica Mercatorum tramite Esami Singoli, sfortunatamente però l'esame in questione ha lo stesso Nome, Professore, Programma e SSD di un altro esame da me conseguito durante il percorso di laurea triennale con Mercatorum.

    per rendere tutto più chiaro:

    Ho conseguito l'esame: FISICA FIS/01 12 CFU (Percorso di Laurea Triennale presso Universitas Meratorum)

    Vorrei conseguire: FISICA FIS/01 6 CFU ( Esame Singolo presso Universitas Mercatorum)

    La mia grande paura è che in futuro potrei avere problemi in quanto sembrerebbe essere lo stesso esame ripetuto due volte.
    Ho provato a chiedere a Sindacalisti e tutor Universitari, ma nessuno di loro mi ha saputo dare notizie certe, ho ottenuto solo pareri personali.

  • #2
    Ciao,

    cerchiamo di evitare di fare confusione:
    1. stesso esame ≠ due esami con la stessa denominazione;
    2. carriera universitaria = insieme delle attività formative collegate a uno stato matricolare.
    In linea di massima sostenere lo stesso esame nell'àmbito della stessa carriera è vietato, salvo i casi di iterazione esplicitamente previsti dagli ordinamenti didattici, nei quali però il secondo esame viene contrassegnato come tale (seconda annualità, modulo aggiuntivo, corso avanzato etc.). Inoltre, talvolta i regolamenti e/o i meccanismi di approvazione dei piani di studio impediscono solitamente di ripetere un esame dal punto di vista sostanziale, ad esempio scegliendo per maturare i crediti elettivi un insegnamento omonimo offerto per altro dipartimento, o un insegnamento con programma assimilabile.
    Se tu hai conseguito un titolo di studio la carriera è cessata e quello che accade in altre carriere fa stato a sé. Non è raro ritrovarsi in un corso di laurea magistrale un esame obbligatorio identico, sia sotto il profilo della denominazione sia sotto il profilo dei contenuti, a uno sostenuto per conseguire la laurea usata per l'accesso, ma ciononostante la maggior parte degli atenei non consente di sostituirlo.

    Nella fattispecie, tuttavia, siamo dinanzi a insegnamenti singoli.

    Sugli insegnamenti singoli c'è un vulnus normativo. Inizialmente essi erano disciplinati dall'art. 13 del regolamento studenti approvato con RD 1269/1938, il quale stabiliva che ad essi si potessero iscrivere esclusivamente studenti di università estere (che fossero cittadini italiani residenti all'estero oppure stranieri ovunque residenti) e che potessero dar luogo a uno speciale attestato cumulativo qualora coordinati tra loro in un piano di studi coerente approvato dal consiglio della facoltà competente. Con l'art. 1, c. 1, del DPR 825/1970, fu riscritto l'intero articolo ma in realtà il nuovo testo era identico al precedente, salvo un capoverso aggiuntivo, a chiusura, che prevedeva il divieto di valutazione degli esami singoli ai fini dell'iscrizione a corsi di studio regolari. Sennonché, il DPR 825/1970 è stato interamente abrogato dal combinato disposto tra l'art. 62 del DL 5/2012, convertito in legge 35/2012, e la riga 9 della tabella A ad esso allegata (e di cui costituisce parte integrante), dunque siamo tornati alla formulazione originaria dell'articolo, che non prevedeva il quarto alinea risultando identica ad eccezione del predetto divieto.
    Ora, non essendo nel nostro ordinamento ammessa la desuetudine contra legem, evidentemente per gli insegnamenti singoli la materia dev'essere considerata oggetto di abrogazione implicita dovuta al riordino dell'intera materia degli ordinamenti universitari (avvenuto prima con legge 168/1989 e poi nuovamente con la legge 341/1990 e, infine, con l'art. 17, c. 95, della legge 127/1997, che ha istituito una sorta di riserva di regolamento), quindi vale lo stesso discorso che abbiamo fatto tante volte (ad esempio per la decadenza, la rinuncia, l'interruzione e la sospensione degli studi): le università sono autonome e pertanto ciascuna di esse deve provvedere con proprio atto amministrativo a disciplinare la materia; solo qualora non l'abbia fatto, e non sia invalsa una diversa consuetudine interna (la consuetudine non può andare contro fonti scritte, ma in questo caso la fonte scritta si disapplica in base al criterio di competenza, traslato dal competente dicastero al singolo ateneo, alla di cui vigilanza è semmai sottoposto), continua ad applicarsi il regio decreto sopra richiamato (che ha tenore di regolamento di portata generale e non di legge). Questo perché le norme contenute nelle fonti interne dell'ateneo, in quanto incompatibili con quelle del RD 1269/1938, determinano la disapplicazione di queste ultime, sebbene non possano abrogarle neanche tacitamente a causa del rango diverso nella gerarchia delle fonti del diritto e anche del diverso àmbito di applicazione (come detto, il motivo per cui quelle interne prevalgono è il criterio di competenza, non il criterio gerarchico o quello cronologico. Similmente accade per le materie passate alla competenza esclusiva delle regioni in base alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione di cui alla legge costituzionale 3/2001: se una regione non ha legiferato, si continua ad applicare la legge dello Stato; se una regione ha legiferato, si applica la legge regionale in funzione del criterio di competenza. La legge regionale è una fonte ordinaria al pari della legge dello Stato, ma esse non si possono abrogare reciprocamente proprio a causa del criterio di competenza e, in caso di competenze modificate, a causa del diverso àmbito territoriale di applicazione).

    Tanto premesso, un minimo comun denominatore che troviamo negli insegnamenti singoli di tutte le università d'Italia ad eccezione della Pegaso e della Mercatorum è che ciascun insegnamento singolo non costituisce un elemento autonomo nell'offerta formativa dell'ateneo, ma è tratto sempre da un corso di laurea, di laurea magistrale o altro, insomma un corso ufficiale di studi. Se io ho bisogno di 6 crediti nel settore IUS/09 e ho già sostenuto in una carriera cessata per conseguimento del titolo un esame di Istituzioni di diritto pubblico da 6 crediti, posso scegliere anche un insegnamento dello stesso settore con la stessa denominazione e lo stesso peso in crediti, ma per evitare di incorrere nella duplicazione formale dello stesso insegnamento ne andrò a scegliere uno con codice diverso. L'ateneo infatti distingue chiaramente gli insegnamenti attraverso una codifica interna, ad esempio questo insegnamento (codice B000034) e quest'altro (codice B029052) sono formalmente due insegnamenti differenti, anche se si chiamano nello stesso modo, afferiscono allo stesso S.S.D., hanno lo stesso peso in CC.FF.UU. e sono tenuti dallo stesso docente, con lo stesso programma (e addirittura per lo stesso corso di studi, solo per coorti differenti).
    Il problema è che la Pegaso e la Mercatorum sono le uniche due università d'Italia che non usano codici per identificare gli insegnamenti: identificano gli esami con il settore scientifico-disciplinare e, in caso di più esami dello stesso settore, ci piazzano accanto un numero romano. Le stesse università sui certificati degli esami singoli non specificano da quali corsi sono stati tratti.
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    • #3
      Ci sono 4 discussioni sullo stesso argomento:Lascio solo la discussione più recente aperta e chiudo le altre.
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