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Dubbio su classe di laurea L-8 R vs L-8

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  • Dubbio su classe di laurea L-8 R vs L-8

    Buonasera, come da titolo ho un dubbio sulla classe di Laurea L-8 R. Nel dettaglio mi riferisco a un corso di laurea in fase di attivazione presso l'università di Foggia dal titolo "Ingegneria della trasformazione digitale" con classe di laurea L-8 R e non la classica classe L-8. Il dubbio è che il corso non sia propriamente un corso in ingegneria informatica e dell'automazione ma qualcosa di diverso. In base alla vostra esperienza la classe L-8 R è diversa dalla classe L-8? E il nome del corso influisce sulla sua didattica o è una mera identificazione che può variare da università a università e non comporta altro? Grazie

  • #2
    https://www.unifg.it/sites/default/f...a2024-2025.pdf qui si parla semplicemente di L-8

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    • #3
      Originariamente inviato da rainydays Visualizza il messaggio
      Scusami mi sono scordato di linkare il piano di studi, qui è riportato L-8 R
      https://unifg.coursecatalogue.cineca...rsi/2024/10730

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      • #4
        R indica semplicemente che adotta l'ordinamento riformato dalla Bernini per il PNRR.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #5
          Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
          R indica semplicemente che adotta l'ordinamento riformato dalla Bernini per il PNRR.
          ok grazie mille, quindi dal percorso di studio si intuisce che è un classico CdL in Ingegneria informatica, giusto? Perchè alcuni amici mi hanno detto che è una laurea che punta di meno sull'informatica vera e propria, quindi il software, ma credo sia una cosa comune a tutte le ingegnerie. Scusate se sono confuso ma non ci sono tante informazioni al riguardo

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          • #6
            Originariamente inviato da insimog22 Visualizza il messaggio

            ok grazie mille, quindi dal percorso di studio si intuisce che è un classico CdL in Ingegneria informatica, giusto? Perchè alcuni amici mi hanno detto che è una laurea che punta di meno sull'informatica vera e propria, quindi il software, ma credo sia una cosa comune a tutte le ingegnerie. Scusate se sono confuso ma non ci sono tante informazioni al riguardo
            Ciao. Credo che tu faccia confusione tra corso di laurea e classe delle lauree.
            Il corso di laurea è definito dall'ateneo, che ne definisce denominazione e piano di studi.
            La classe delle lauree è un contenitore ministeriale di corsi di studio che rilasciano titoli aventi lo stesso valore legale. Ogni classe ha una sigla (da non confondersi con i codici dei corsi di studio interni agli atenei), un'epigrafe (denominazione sintetica), una declaratoria e una tabella.
            Al di là dei formalismi, i contenuti effettivi e dunque l'impianto formativo sostanziale di ciascun corso è definito dalla singola sede, che può offrire anche più corsi afferenti alla stessa classe. Quest'ultima dal canto suo determina esclusivamente il valore legale e dunque gli effetti giuridici che produce il titolo.
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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            • #7
              Ma a partire da questo momento nelle classi di laurea ci sarà sempre questa R ?

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              • #8
                Originariamente inviato da ornitorinco Visualizza il messaggio
                Ma a partire da questo momento nelle classi di laurea ci sarà sempre questa R ?
                No. Le classi hanno mantenuto stesse siglatura e nomenclatura rispetto al 2007 proprio per evitare di dover varare un altro provvedimento di equiparazione. L'uso della R è prassi per indicare che il corso è stato adeguato alla riforma PNRR, ma non costituisce elemento identificativo della classe.
                BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                • #9
                  Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio

                  Ciao. Credo che tu faccia confusione tra corso di laurea e classe delle lauree.
                  Il corso di laurea è definito dall'ateneo, che ne definisce denominazione e piano di studi.
                  La classe delle lauree è un contenitore ministeriale di corsi di studio che rilasciano titoli aventi lo stesso valore legale. Ogni classe ha una sigla (da non confondersi con i codici dei corsi di studio interni agli atenei), un'epigrafe (denominazione sintetica), una declaratoria e una tabella.
                  Al di là dei formalismi, i contenuti effettivi e dunque l'impianto formativo sostanziale di ciascun corso è definito dalla singola sede, che può offrire anche più corsi afferenti alla stessa classe. Quest'ultima dal canto suo determina esclusivamente il valore legale e dunque gli effetti giuridici che produce il titolo.
                  Grazie mille per la spiegazione. Quindi, se non ho capito male, possono esserci ad esempio più corsi di ingegneria informatica, con nomenclatura e qualche esame diverso tra un’università e l’altra, ma appartenenti alla stessa classe L-8 riformata o meno, quindi alla fine sullo stesso piano dal punto di vista legale?In sintesi anche se qualche esame o il nome cambia ciò che conta è che il corso sia afferente alla classe di laurea di interesse, nel mio caso “Ingegneria dell’informazione”, corretto?

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                  • #10
                    Originariamente inviato da insimog22 Visualizza il messaggio
                    Grazie mille per la spiegazione. Quindi, se non ho capito male, possono esserci ad esempio più corsi di ingegneria informatica, con nomenclatura e qualche esame diverso tra un’università e l’altra, ma appartenenti alla stessa classe L-8 riformata o meno, quindi alla fine sullo stesso piano dal punto di vista legale?
                    Non possono: devono.
                    Due corsi di studio anche se egualmente denominati e afferenti alla stessa classe sono necessariamente due corsi di studio diversi in quanto con la riforma universitaria del 1997, attuata con il decreto MURST 509/1999, la modalità di approvazione dei corsi di studio è divenuta totalmente ascendente, cioè l'ateneo propone e approva, il Ministero accredita (e l'accreditamento non è una procedura discrezionale, ma poco più di una mera presa d'atto), laddove invece prima, e in particolare prima della legge 341/1990, i corsi di studio erano calati dall'alto dal Ministero, che stabiliva anche le strutture (all'epoca le facoltà, ora non più esistenti tranne che in qualche università non statale che ha scelto di non adotttare il modello di governance di cui alla legge 240/2010) in cui potessero essere incardinati (con la legge 341/1990 si aprì qualche spazio di autonomia, proseguendo nel solco del percorso tracciato con la legge 16/1989, ma niente di paragonabile a oggi).
                    Nel vecchio sistema, dunque, un determinato corso di laurea o di diploma istituito centralmente poteva essere attivato da più atenei e l'àmbito di manovra di ciascun ateneo era limitato alle discipline che l'ordinamento proponeva come alternative (ad esempio nella tabella era scritto che gli esami fondamentali, o obbligatorî, erano 15 e tra questi era indicato Istituzioni di diritto pubblico o Diritto costituzionale, nel qual caso l'ateneo stabiliva se attivare l'uno o l'altro) e agli insegnamenti complementari e di indirizzo (che erano sempre attivabili nell'àmbito di gruppi chiusi, ma spesso piuttosto ampî. In compenso era lo studente a godere di maggiore autonomia poiché con la legge Codignola (legge 910/1969) in attesa di una annunciata riforma universitaria erano stati liberalizzati i piani di studio. C'erano le facoltà e alcuni corsi di studio potevano essere attivati necessariamente presso una determinata facoltà, altri alternativamente in varie facoltà (e in quest'ultimo caso abbiamo isolati esempi dello stesso corso di studio attivo in più facoltà). In linea di massima, comunque, quando nasceva un corso di laurea la sua collocazione in una facoltà era da considerarsi transitoria poiché a regime il corso sarebbe evoluto sino a divenire un'autonoma facoltà, tant'è vero che col vecchio ordinamento a proliferare non erano i corsi di studio ma proprio le facoltà, che in molti casi erano monocorso.
                    Nel nuovo sistema, invece, è ciascun ateneo che progetta la propria offerta formativa e la sottopone al competente dicastero per l'accreditamento, sicché il fatto che incidentalmente due corsi si chiamino nello stesso modo non implica che siano lo stesso corso. Proprio per questo sono state inventate le classi, altrimenti non sarebbe stato possibile mantenere il valore legale dei titoli.
                    Non è raro trovare più corsi di studio afferenti alla stessa classe nello stesso ateneo, perfino egualmentre denominati se afferenti a strutture di raccordo (prima facoltà, oggi dipartimenti e scuole) differenti.
                    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                    • #11
                      Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                      Non possono: devono.
                      Due corsi di studio anche se egualmente denominati e afferenti alla stessa classe sono necessariamente due corsi di studio diversi in quanto con la riforma universitaria del 1997, attuata con il decreto MURST 509/1999, la modalità di approvazione dei corsi di studio è divenuta totalmente ascendente, cioè l'ateneo propone e approva, il Ministero accredita (e l'accreditamento non è una procedura discrezionale, ma poco più di una mera presa d'atto), laddove invece prima, e in particolare prima della legge 341/1990, i corsi di studio erano calati dall'alto dal Ministero, che stabiliva anche le strutture (all'epoca le facoltà, ora non più esistenti tranne che in qualche università non statale che ha scelto di non adotttare il modello di governance di cui alla legge 240/2010) in cui potessero essere incardinati (con la legge 341/1990 si aprì qualche spazio di autonomia, proseguendo nel solco del percorso tracciato con la legge 16/1989, ma niente di paragonabile a oggi).
                      Nel vecchio sistema, dunque, un determinato corso di laurea o di diploma istituito centralmente poteva essere attivato da più atenei e l'àmbito di manovra di ciascun ateneo era limitato alle discipline che l'ordinamento proponeva come alternative (ad esempio nella tabella era scritto che gli esami fondamentali, o obbligatorî, erano 15 e tra questi era indicato Istituzioni di diritto pubblico o Diritto costituzionale, nel qual caso l'ateneo stabiliva se attivare l'uno o l'altro) e agli insegnamenti complementari e di indirizzo (che erano sempre attivabili nell'àmbito di gruppi chiusi, ma spesso piuttosto ampî. In compenso era lo studente a godere di maggiore autonomia poiché con la legge Codignola (legge 910/1969) in attesa di una annunciata riforma universitaria erano stati liberalizzati i piani di studio. C'erano le facoltà e alcuni corsi di studio potevano essere attivati necessariamente presso una determinata facoltà, altri alternativamente in varie facoltà (e in quest'ultimo caso abbiamo isolati esempi dello stesso corso di studio attivo in più facoltà). In linea di massima, comunque, quando nasceva un corso di laurea la sua collocazione in una facoltà era da considerarsi transitoria poiché a regime il corso sarebbe evoluto sino a divenire un'autonoma facoltà, tant'è vero che col vecchio ordinamento a proliferare non erano i corsi di studio ma proprio le facoltà, che in molti casi erano monocorso.
                      Nel nuovo sistema, invece, è ciascun ateneo che progetta la propria offerta formativa e la sottopone al competente dicastero per l'accreditamento, sicché il fatto che incidentalmente due corsi si chiamino nello stesso modo non implica che siano lo stesso corso. Proprio per questo sono state inventate le classi, altrimenti non sarebbe stato possibile mantenere il valore legale dei titoli.
                      Non è raro trovare più corsi di studio afferenti alla stessa classe nello stesso ateneo, perfino egualmentre denominati se afferenti a strutture di raccordo (prima facoltà, oggi dipartimenti e scuole) differenti.
                      Grazie mille per la spiegazione così dettagliata, gentilissimo

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