- 48, in caso di iscrizione a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico;
- 24, in caso di iscrizione a corsi di laurea magistrale.
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Riconoscimento CFU per attività extracurriculari
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Riconoscimento CFU per attività extracurriculari
Il decreto del MUR numero 931 del 4 luglio 2024 prevede un limite di CFU riconoscibili per attività extracurriculari determinato in:Tag: Nessuno
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Ciao,
l'aumento dei crediti formativi abbuonabili, in particolare a dipendenti pubblici riconoscendo i corsi svolti nelle rispettive strutture di formazione e a diplomati ITS academy, è finalizzato a incrementare il numero di laureati e ciò rientra negli obiettivi del PNRR (missione 4, componente 2), infatti il decreto ministeriale in questione attua l'articolo 14 della legge 240/2010 così come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 19/2024, convertito in legge 56/2024, che è uno dei decreti che adottano misure volte all'attuazione del PNRR e del PNC.
Come sappiamo, le università tradizionali originariamente riconoscevano crediti a piene mani: oramai in Rete quasi non se ne trova traccia (del resto, chi frequentava il web tra il 2001 e il 2006 sa bene che era ben altro rispetto a oggi: i primi articoli al riguardo sono del 2007 e del 2009), ma come dimenticare le migliaia di "esperienze" laureate senza esami presso le università, da nord a sud, di Torino, Insubria, Udine, Ferrara, Roma Lumsa, Roma San Pio V, Chieti-Pescara, Cassino, Messina, Catania, Enna Kore, che grazie alle famigerate convenzioni (la più ghiotta quella con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti) fecero il botto di iscritti per poi subire un crollo vertiginoso quando il ministro Mussi – espressione usata da lui stesso – chiuse i rubinetti?
Dopo la chiusura dei rubinetti peraltro il progetto, al netto di qualche defezione (Torino quando cambiò il rettore), addirittura si allargò, poiché tutte le università che non avevano preso in considerazione la cosa in quanto ritenuta poco seria (anzi, mi meraviglio che Torino, che non aveva di certo bisogno di raccattare iscritti, sia sia prestata al gioco rischiando di sputtanarsi la reputazione per poche matricole in più), come L'Aquila e Napoli Parthenope, avendo il tetto di 60 crediti, che sembrava più ragionevole, cominciarono anch'esse a stipulare convenzioni, passando da ordini e collegi professionali a ministeri per i loro dipendenti, sino ad arrivare finanche ai sindacati (famoso l'accordo della Parthenope con un famoso sindacato confederale: a chiunque vi fosse iscritto e ai suoi familiari 60 crediti in omaggio sull'unghia e sulla fiducia, neanche fosse un prestito d'onore).
La cosa che personalmente trovo più odiosa è che non si tratta di atenei di serie B o noti per avere docenti larghi di maniche; anzi, per alcuni esami c'erano studenti che dopo averli superati al quarto tentativo andavano accendevano un cero alla Madonna, poi arrivavano i convenzionati e magicamente si ritrovavano già assolti gli esami più impegnativi!
Le telematiche seppero fare di peggio (o di meglio, secondo i punti di vista): inizialmente tenutesi a debita distanza dall'opportunità di incassare denari convogliando su di sé le immatricolazioni "con esperienza", nel timore di finire nell'occhio del ciclone e di passare poi da quello del ciclone a quello del mirino (e bene avevano fatto perché sicuramente le tradizionali avrebbero colto la palla al balzo per gettare fango sulle telematiche e loro avrebbero dovuto fronteggiare lo scandalo creato ad arte da sole), cominciarono, un paio in particolare, a regalare 60 crediti un po' a tutti anche senza convenzione. Con 60 crediti si poteva fare senza destare troppi sospetti considerato che all'epoca le università telematiche raccoglievano immatricolazioni prevalentemente da lavoratori in età matura che avevano interrotto gli studi universitari anni e anni prima oppure studenti rimasti impantanati con gli esami difficili nelle università di dimensioni maggiori, specie fuoricorso del vecchio ordinamento che vedevano così la possibilità di concludere un capitolo della propria vita affrancandosi dalla schiavitù dello studio (infatti c'erano polemiche pure su questo, perché gli abbreviati venivano erroneamente conteggiati tra i laureati precoci e cioè anticipatari e su questo certi giornalisti inzupparono il pane a piene mani e seguitarono a inzupparlo quando in realtà nessuna università telematica consentiva di conseguire il titolo in anticipo).
Quando la Moratti, oltre a fare ulteriormente dimezzare i 60 crediti per legge, abolì il meccanismo della convenzione stabilendo che qualsiasi riconoscimento dovesse avvenire su base individuale tutte le università tradizionali abbandonarono il progetto, che aveva avuto un tale successo che ai corsi di laurea che beneficiavano delle convenzioni, che in gran parte sarebbero poi stati soppressi, il numero di iscritti convenzionati andava dal 57 sinanche al 100%. Il problema è che senza convenzione quella che sino ad allora era stata vista come opportunità di fare cassa (e certi atenei erano riusciti a tirarci su un bel bottino!) sarebbe diventata un costo: mentre col previgente sistema lo studente, che spesso si rivolgeva (a pagamento) a un'agenzia intermediaria a sua volta convenzionata con la stessa università (se non incaricata dalla stessa) e al momento di formalizzare l'istanza di immatricolazione già sapeva a quale anno sarebbe stato iscritto e con quali obblighi formativi, sulla base di domande individuali la situazione si sarebbe dovuta valutare caso per caso tra quei pochissimi che, scoraggiati dal fatto che si sarebbero dovuti immatricolare a scatola chiusa, avrebbero fatto domanda.
Da quando la Gelmini, con l'articolo 14 della legge 240/2010, ha fatto introdurre il tetto dei 12 crediti, la maggior parte delle università tradizionali ci ha messo una pietra sopra: non sono pochissime quelle che richiamano la norma nel regolamento didattico di ateneo, ma le sedi che la applicano in concreto sono davvero pochissime e limitatamente ad alcuni specifici corsi di studio; peraltro nella totalità dei casi che abbia visto non vengono riconosciuti esami, ma solo attività formative che già normalmente si sarebbero concluse con un giudizio di approvazione/idoneità o una mera presa d'atto (con esiti del tipo «effettuato» e «superato»), in particolare le attività di addestramento professionale, che a mio avviso (e ad avviso dei principali atenei telematici) non rientrano nell'applicazione della norma e, dunque, nel computo del massimale.
Per quanto concerne il DM 931/2024, ferma restando la chiusura dei rubinetti (oramai solo UnitelmaSapienza tende ad attribuire i crediti per abilità/competenze d'ufficio e, comunque, sempre a completamento di esami convalidati parzialmente), nemmeno le università telematiche lo stanno applicando, semplicemente perché non lo conoscono. Nelle occasioni che ho avuto di parlarne, sono cadute dalle nuvole. Credo che il problema fondamentale sia che se si cerca su Internet i primi risultati riportano il testo della legge 240/2010 non aggiornata alle modifiche, sicché chi non è a conoscenza della fonte della variazione (che è comunque richiamata nel preambolo del DM) può pensare che il DM, in quanto fonte amministrativa e non legislativa, non sia applicabile in virtù di un'antinomia gerarchica: l'originario testo dell'articolo 14 della legge 240/2010 consentiva una deroga in via amministrativa, ma, a parte che era necessario agire di concerto tra più ministri, entro precisi limiti che il DM de quo travalica ed eccede, che sono stati possibili grazie alle modifiche. Al momento, il testo aggiornato con le modifiche si trova solo sul portale Normattiva, mentre nessuno si è preso la briga di pubblicare il testo coordinato.Ultima modifica di dottore; 04-08-2025, 14:23.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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Da quanto so, le università stanno adeguando i regolamenti interni ai nuovi limiti stabiliti dal decreto. Tuttavia, ogni ateneo può avere criteri diversi per la valutazione delle attività extracurriculari e per il riconoscimento effettivo dei CFU, quindi ti consiglio di consultare il sito della tua università o rivolgerti alla segreteria studenti per informazioni dettagliate e aggiornate sulla procedura specifica.
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