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Professioni sanitarie per lavoratori

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  • Professioni sanitarie per lavoratori

    Buongiorno a tutti,
    scrivo a seguito di una discussione avuta con un amico.

    Attualmente lui lavora nel settore della formazione, in particolare presso la scuola dell'infanzia. Ha però ultimamente il desiderio di cambiare settore, e considerati i suoi interessi vorrebbe optare per una professione sanitaria.
    In particolare mi ha parlato di fisioterapia, podologia e igiene dentale come professioni che preferirebbe, ma il discorso valeva anche per le altre.

    Il fatto è che sembra un percorso impossibile da fare per lui, in quanto sarebbe comunque costretto a lavorare almeno 20/25 ore a settimana per mantenersi.
    Controllando sui regolamenti delle varie università lombarde, luogo in cui viviamo, sembra che nessuna metta a disposizione il tempo parziale per questi corsi, anzi in molte c'è scritto apertamente che sono incompatibili con un impegno non a tempo totale.

    Mi rivolgo quindi a voi, è un percorso questo delle professioni riguardanti la salute che è impossibile da perseguire per un lavoratore?
    Non capisco perchè non possano farei dei percorsi adatti anche a chi deve mantenersi in qualche modo.
    C'è qualche possibiltà per lui, oppure è un percorso completamente impossibile?

    Vi ringrazio in anticipo per i chiarimenti.

  • #2
    Ciao,

    la normativa vigente, sebbene non preveda esplicitamente un obbligo di frequenza per i corsi a programmazione nazionale dell'area sanitaria, esclude l'erogabilità di tali corsi:
    • in modalità a tempo parziale;
    • in ogni caso da parte di università telematiche (mentre è consentita l'erogazione in modalità teledidattica da parte di università accreditate come presenziali; peraltro a partire dal CoViD si è largamente diffusa l'abitudine da parte delle università tradizionali di erogare didattica online, sinanche totalitaria, per corsi formalmente accreditati solo come convenzionali, cioè presenziali).
    Nulla vieta, comunque, di conseguire il titolo in un tempo più lungo rispetto a quello normale (cosa che peraltro per l'area giuridica e quella letteraria è la norma statistica).
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Ciao,
      intanto ringrazio per l'esaustiva risposta.

      Sarebbe quindi possibile "crearsi" una sorta di modalità a tempo parziale, frequentando meno corsi di quelli previsti dal piano di studi e dunque spalmandoli su più anni. Non saprei bene però come potrebbero funzionare i tirocini, immagino che quelli non possano essere spezzettati.
      Inoltre non c'è un numero massimo di anni in cui è possibile laurearsi?

      Ringrazio ancora per le informazioni

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      • #4
        Originariamente inviato da Fpp1997 Visualizza il messaggio
        Sarebbe quindi possibile "crearsi" una sorta di modalità a tempo parziale, frequentando meno corsi di quelli previsti dal piano di studi e dunque spalmandoli su più anni. Non saprei bene però come potrebbero funzionare i tirocini, immagino che quelli non possano essere spezzettati.
        Solitamente per poter accedere al tirocinio devi avere accumulato un certo numero di crediti e/o superato determinati esami. Ovviamente non sono frazionabili.

        Inoltre non c'è un numero massimo di anni in cui è possibile laurearsi?
        La normativa storica dello Stato (RD 1269/1933 e RD 1592/1938) dice 8 anni senza sostenere esami (attenzione: sostenere, non superare). Tale norma è stata superata dalla riforma universitaria di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 127/1997 (facente parte delle riforme Bassanini), la quale conferisce autonomia didattica alle singole università entro un quadro regolamentare definito dal Ministero (c.d. riserva di regolamento). Il ministero di volta in volta competente (MURST, MIUR, MUR, di nuovo MIUR, di nuovo MUR) non ha mai emanato alcuna norma in merito alla decadenza ma, in plurimi atti (a cominciare dai DD.MM. 509/1999 e 270/2004, che sono i regolamenti-quadro sull'autonomia didattica), ha stabilito esplicitamente o implicitamente che per tutto ciò entro cui non traccia limiti gli atenei sono completamente liberi. Dunque:
        • se il tuo ateneo ha previsto specifiche norme sulla decadenza, si applicano quelle;
        • qualora l'ateneo non abbia emanato norme al riguardo, continua ad applicarsi, in via residuale, la norma dello Stato, in quanto non espressamente abrogata.
        Laddove non vi sia una norma sopraggiunta, infatti, non si può parlare di abrogazione tacita. Vero è, d'altro canto, che la materia è stata interamente riformata e dunque si potrebbe parlare di abrogazione implicita, ma la riforma è stata polverizzata in varie norme di rango differente, sicché affermare che in assenza di una normazione secondaria la norma primaria si intende abrogata per effetto della riforma dell'intera materia è abbastanza arduo, visto che la norma di rango primaio ex se non ha riformato la materia, ma ha solo stabilito che da quel momento in poi il regolatore sarebbe stato un altro. Del resto una diversa interpretazione determinerebbe un vuoto normativo che in qualche modo va riempito: e in assenza di fonti scritte valgono gli usi, sicché torniamo allo stesso punto.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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