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Esami vecchio ordinamento NON concluso: sono rivalutabili per una nuova iscrizione?

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  • Esami vecchio ordinamento NON concluso: sono rivalutabili per una nuova iscrizione?

    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di un chiarimento su una situazione un po’ articolata.
    Ho iniziato un percorso universitario nel vecchio ordinamento (senza CFU), sostenendo diversi esami, ma non ho conseguito il relativo titolo, in quanto successivamente sono passato al nuovo ordinamento.
    Nel passaggio al nuovo ordinamento:
    • alcuni esami del vecchio ordinamento non sono stati convalidati
    • altri (anche annuali) sono stati convalidati in modo parziale, con attribuzione di 3–5 CFU
    Ora per l’iscrizione a un nuovo corso di laurea e mi chiedo:
    • Gli esami sostenuti nel vecchio ordinamento (anche se il titolo non è stato conseguito) possono essere nuovamente presentati per la valutazione?
    • Oppure valgono solo le convalide già effettuate nel precedente passaggio al nuovo ordinamento?
    • È possibile che esami precedentemente non riconosciuti o riconosciuti solo in parte vengano rivalutati diversamente (anche con più CFU) in base al nuovo corso?
    • Gli esami VO mai convalidati possono comunque essere presi in considerazione, oppure vengono definitivamente esclusi?
    Immagino che la decisione sia demandata ai singoli atenei/consigli di corso, ma mi interesserebbe capire:
    • qual è la prassi generale
    • se qualcuno ha avuto esperienze simili

    Grazie a chi potrà chiarire.

  • #2
    Carissimo icebeast,

    come ho spesso spiegato su questo fourm, gli esami valutabili sono sempre e solo quelli originariamente sostenuti, cioè i cosiddetti convalidanti (o dispensanti), vale a dire quelli che danno luogo a una convalida, a una dispensa ovvero a un riconoscimento come già sostenuto nel corso di destinazione.
    Se tu nel corso A hai sostenuto l'esame X e questo ha dato luogo alla convalida dell'esame Y nel corso B, l'esame X non ha subìto una metamorfosi, ma rimane quello. Nel momento in cui andrai a iscriverti al corso C, l'esame che dovrai dichiarare è come sostenuto è l'esame X, non l'esame Y, altrimenti dichiari il falso ed è pure un reato (figuriamoci se li dichiari entrambi).
    Alcune università pretendono che tu dichiari sia gli esami effettivamente sostenuti sia quelli convalidati ovvero oggetto di dispensa, esonero o altra forma di assolvimento virtuale nel corso di destinazione, ma lo fanno proprio al fine di verificare la congruità dei dati.

    Facciamo un esempio.
    1. Io ho sostenuto l'esame di Istituzioni di diritto pubblico da 9 crediti nel settore IUS/09 nel corso di laurea in Scienze politiche.
    2. Mi iscrivo al corso di laurea in Scienze giuridiche, ove sulla base dell'esame di Istituzioni di diritto pubblico da 9 crediti mi vengono convalidati i primi 9 crediti dell'esame di Diritto costituzionale IUS/08 da 12 crediti (l'affinità è autoevidente; solitamente sono uguali pure i programmi, tanto che con la riforma Bernini i settori sono stati unificati), che dovrò integrare per i rimanenti 3 crediti mediante un esame parziale con programma proporzionalmente ridotto o concordato.
    3. Sostengo nell'àmbito del corso di laurea in Scienze giuridiche l'esame integrativo di Diritto costituzionale e lo supero.
    4. Adesso tra gli esami da me effettivamente sostenuti ho IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico da 9 + Integrazione di IUS/08 Diritto costituzionale da 3.
    5. Mi iscrivo al corso di laurea in Scienze della comunicazione, in cui c'è un esame da 6 crediti di Diritto delle comunicazioni. Siccome oramai di questa materia si occupano teorici generali (filosofi) del diritto, costituzionalisti, amministrativisti e civilisti, la si trova, con denominazioni analoghe e programmi assimilabili, nei settori IUS/01, IUS/08, IUS/09, IUS/10 e IUS/20. Nella tabella della classe L-20 IUS/01, IUS/02, IUS/09, IUS/10 e IUS/14 sono intercambiabili tra loro e perfino con SSD M-FIL, M-STO e SPS nel gruppo Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche attività caratterizzanti, quindi generalmente per uno che proviene da Scienze giuridiche o Giurisprudenza un esame IUS vale l'altro senza formalizzarsi troppo, anche se di SSD differente. Infatti conosco a Bologna diversi provenienti da Giurisprudenza ai quali hanno convalidato Diritto dell'informazione e della comunicazione sulla base di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale o anche Diritto privato (Filosofia del diritto no ma non mi meraviglierebbe). I 3 crediti che avanzano si posso
    6. Adesso mi iscrivo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Qui c'è Diritto costituzionale IUS/08 da 12 crediti. Lo coprono con i 9 crediti di Istituzioni di diritto pubblico che ho dato su Scienze politiche (quello di cui al punto 1) e con i 3 crediti integrativi di Diritto costituzionale che ho dato su Scienze giuridiche (vedi punti 2 e 3). Nel catalogo degli insegnamenti a scelta sono previsti Diritto dell'informazione IUS/10, Diritto dei media IUS/09, Diritto dei dati IUS/01 e Diritto della società digitale IUS/20, ma non è che mi convalidano uno di questi perché ho un convalidato di Diritto delle comunicazioni su Scienze della comunicazione (cfr. punto 5). Quell'esame infatti non è stato effettivamente sostenuto ma è virtuale e la sua convalida (o dispensa) è valida unicamente ai fini della carriera in cui ha avuto luogo.
    Immagina cosa succederebbe se la cosa venisse interpretata diversamente:
    • se l'esame subisse una mutazione ontologica, questo potrebbe avere effetti sia positivi sia negativi per il titolare, ma in ogni caso distorsivi. Pensiamo ad esempio a quello che fece la facoltà di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze quando soppresse il corso di laurea in Media e giornalismo: con il passaggio a Scienze politiche, l'esame di Informatica (INF/01) avrebbe dato luogo a convalida di quello di Statistica (SECS-S/01) e l'esame di Scienza della politica (SPS/04) quello di Economia politica (Politica comparata dava invece luogo alla convalida di Scienza politica, stesso SSD); peraltro, nel rispetto del criterio compensativo in funzione capienza complessiva dei crediti (il numero totale di crediti convalidati non può essere superiore a quello dei crediti effettivamente maturati), non si teneva conto rigidamente dei pesi degli esami di origine e destinazione (ad esempio Politica comparata da 6 dava luogo a convalida di Scienza politica da 9, ma poi Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa da 9 dava luogo a convalida di Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa da 6; ove la compensazione non fosse possibile, era prescritta l'integrazione). Se questo avesse comportato una modificazione permanente dell'esame sostenuto all'origine, risulterebbe che il titolare ha superato esami come Statistica ed Economia politica, invero mai sostenuti, grazie ai quali potrebbe successivamente conseguire una laurea in Economia saltando gli esami più importanti. Così come se si iscrivesse a un qualsiasi corso di laurea che prevede una prova di idoneità di informatica questa non gli verrebbe convalidata in quanto l'esame di Informatica con voto da lui sostenuto risulterebbe estinto. Ovviamente nessuna delle cose potrebbe mai accadere.
    • se gli esami convalidati/dispensati fossero equiparati a quelli effettivamente sostenuti, a ogni passaggio, trasferimento o secondo titolo si avrebbe una moltiplicazione di esami che poi, man mano che si va avanti, diverrebbe esponenziale.
    Al massimo ti può capitare, nei transiti tra corsi della stessa classe (per i quali sussiste il vincolo normativo di salvare non meno del 50% dei crediti nei settori scientifico-disciplinari comuni), che la sede di destinazione scelga di convalidarti un esame in quanto già convalidato in un precedente transito (sempre che prenda in considerazione gli esami convalidati e dispensati, perché la stragrande maggioranza delle sedi ti chiedono di dichiarare solo quelli effettivamente sostenuti), ma sempre nel rispetto del principio secondo cui, fatta salva la possibilità di convalidare crediti per abilità e conoscenze professionali e meriti sportivi entro i limiti previsti dalla normativa vigente, non è possibile riconoscere più crediti di quanti ne siano stati effettivamente acquisiti.

    Nel tuo caso gli esami sostenuti nel corso di laurea ante reformam rimangono tali e gli esami sostenuti nel nuovo corso di laurea (ovvero nello stesso corso di laurea riformato se hai esercitato il diritto d'opzione al nuovo ordinamento anziché effettuato un passaggio) pure rimangono tali, mentre gli esami che sul transcript di quest'ultimo risultano convalidati o dispensati non valgono niente ai fini di eventuali ulteriori carriere.
    Per quanto riguarda i crediti attribuiti agli esami del vecchio ordinamento:
    • alcune università li valorizzano all'infinito ma di solito seguono la regola 1:1 (vale a dire che ti possono convalidare anche un singolo esame da 15 crediti sulla base di un esame del vecchio ordinamento). In rari casi e solo quando l'esame nel nuovo ordinamento è sdoppiato te li convalidano entrambi (esempio: tu hai dato Diritto amministrativo annuale e ti convalidano Diritto amministrativo I e Diritto amministrativo II senza badare ai crediti del primo e del secondo; non ti convalidano però Diritto amministrativo e Diritto processuale amministrativo).
    • altre università stabiliscono nei propri regolamenti (generalmente variabili da struttura a struttura) quanti crediti sono convenzionalmente attribuiti agli esami del vecchio ordinamento. Quasi sempre i crediti sono 8 o 10 per ogni annualità, dal che consegue che gli esami semestrali valgono 4 o 5 crediti (la metà) e quelli biennali 16 o 20 (il doppio). In questo modo individuano gli esami del nuovo ordinamento di settori scientifico-disciplinari corrispondenti o affini e te li convalidano o dispensano sino a concorrenza dei crediti.
    • a volte viene scritto che l'annualità del vecchio ordinamento da normativa ministeriale vale 12 crediti. In realtà non esiste nessuna norma che affermi una cosa del genere e la normativa ministeriale che richiamano è un atto (peraltro se non ricordo male nemmeno normativo, ma di prassi; nel forum a suo tempo se n'è parlato e potresti cercare se sei curioso) dell'odierno Ministero dell'istruzione e del merito, non dell'attuale Ministero dell'università e della ricerca, che concerne la formazione degli insegnanti della scuola secondaria. Comunque, applicare quella norma in via analogica risulta generalmente più favorevole al titolare dei regolamenti dei singoli atenei.
    Quanto alle lauree del vecchio ordinamento (ma a te nella fattispecie la cosa non riguarda), in alcuni atenei se utilizzate come titoli di accesso ai corsi di laurea magistrale non possono dare luogo ad abbreviazione di questi, in altri sì. La situazione è assai variabile, a volte anche internamente alla stessa università.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3


      Se ho ben compreso, anche gli esami sostenuti nel vecchio ordinamento, pur essendo stati effettuati all’interno di un corso di studi poi non concluso (e quindi senza conseguimento del titolo), possono — e dovrebbero — essere comunque valutati.

      Mi chiedo allora perché, in alcuni casi, le segreterie tendano a non considerare questi esami proprio in assenza del titolo finale. In passato mi è già capitata una situazione simile.

      Aggiungo che la stessa università presso cui ho sostenuto quegli esami, nel rilasciare la certificazione degli SSD (e non dei crediti) relativi ai singoli insegnamenti, ha incontrato diverse difficoltà, specificando inoltre in modo esplicito nel documento che il titolo di studio non era stato conseguito.

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