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relatore tesi di laurea

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  • relatore tesi di laurea

    ciao, che voi sappiate il relatore della tesi deve essere per forza un professore con il quale avete seguito il corso durante l'anno? Mi spiego meglio:
    chiedo la tesi ad un prof in ad esempio storia ma lui dice che non mi seguirà . a quel punto posso chiederla ad una altro prof di storia dell'università  anche se non è stato il mio docente per quella materia ?
    grazie delle risposte

  • #2
    Certo, può anche essere un professore di cui non hai seguito il corso, oppure un ricercatore.
    Ciao.
    Un sito web da visitare se si hanno 5 minuti liberi:
    digitalArs.it - Immagini digitali per persone reali

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    • #3
      Dipende dai regolamenti della singola sede. Anche nella stessa università , i regolamenti possono variare anche parecchio tra una struttura di raccordo (facoltà , scuola, dipartimento...) e un'altra e perfino tra un corso di studi e un altro.
      Sono stato iscritto all'università  per 11 lunghi anni durante i quali ho visto modificare il regolamento perlomeno tre volte, e sensibilmente.
      L'attuale regolamento della mia scuola (ex facoltà ) prevede, testualmente, che «il relatore dev'essere un docente di ruolo(*) della facoltà  preferibilmente con il quale lo studente abbia sostenuto un esame. Eventuali eccezioni debbono essere debitamente autorizzate dal consiglio del corso di laurea». Ora, io avevo il problema che avevo sostenuto gran parte degli esami con docenti a contratto (che di solito erano docenti di ruolo di altre università ) e dei docenti di ruolo moltissimi, e soprattutto tutti quelli delle materie cui ero interessato, erano andati in pensione, a parte qualcuno che però non era un docente della facoltà , ma un docente di altra facoltà  supplente presso la mia ovvero di una facoltà  da cui avevo mutuato un esame o su indicazione della struttura didattica o perché si trattava di un esame a mia scelta.
      Oltre a questo, il regolamento prevede che i docenti a contratto possono fare da relatori solo se viene firmata una dichiarazione da parte di un docente di ruolo che si impegni ad assumersi l'incarico in caso di cessazione del rapporto prima del sostenimento della prova finale.
      Sono stati aboliti i correlatori (prima uno era sempre obbligatorio e nominato dalla presidenza, un altro si poteva scegliere nel caso si trattasse di una tesi d'eccellenza) e non è ammessa la nomina a relatore di personale esterno (cosa che si può fare in altre facoltà ; ad esempio a Ingegneria possono scegliere come relatore il tutor del tirocinio, che sovente è uno stage presso strutture esterne all'università , mettendo come correlatore un docente di ruolo).
      Ora, per quanto concerne il problema della facoltà , esso viene automaticamente a cadere in quanto con la revisione statutaria conseguente all'entrata in vigore della legge 240/2010 le facoltà  sono state abolite e le scuole sono solo enti di raccordo tra i nuovi dipartimenti, ma sono i dipartimenti a proporre e attivare i corsi e per forza di cose capita che sul corso vi siano insegnamenti afferenti a dipartimenti diversi da quello di attivazione (ad esempio il mio corso è confluito nel nuovo dipartimento di Scienze politiche e sociali, ma ho sostenuto il maggior numero di esami presso l'attuale dipartimento di Scienze giuridiche e, peraltro, in totale concorrono al corso ben cinque dipartimenti differenti). Il problema sussiste per i docenti andati in pensione. Alla fine mi sono scelto uno con cui non ho mai sostenuto esami ma associato su un settore scientifico-disciplinare nel quale avevo sostenuto un esame con una docente che era andata in pensione. Lui ha detto che non c'erano problemi e che non aveva idea di come funzionasse la procedura autorizzativa, invitandomi a occuparmene personalmente e rassicurandomi che comunque sarebbe stata una formalità . In realtà  non ho fatto niente perché, nel momento in cui ho formalizzato la richiesta tesi dal punto di vista burocratico, ho scoperto che il sistema informatico (che è unico per tutto l'ateneo e pertanto non tiene conto dei singoli regolamenti) mi accettava l'inserimento di qualsiasi docente di ruolo e perfino di alcuni dipendenti non docenti (personale tecnico-amministrativo laureato affidatario di incarichi temporanei di insegnamento ai sensi delle normative vigenti), quindi ho messo il suo nome e lui ha effettuato l'approvazione. In teoria abbiamo violato il regolamento; in pratica se nessuno me lo contesta vado avanti tranquillamente. D'altro canto ho il problema che essendo il mio corso di laurea soppresso non ha più il consiglio... e l'organo collegiale che dovrebbe essere competente nega di esserlo... in quanto pare che manchi un atto formale che vi ha trasferito le attribuzioni...

      ________
      * professore di prima (straordinario, ordinario) o seconda fascia (associato confermato o non confermato) o ricercatore universitario del ruolo ad esaurimento. Non abbiamo nell'ateneo ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 240/2010 né assistenti del ruolo ad esaurimento, mentre per i collaboratori esperti linguistici (ex lettori), i professori incaricati stabilizzati (incaricati interni) e il personale non strutturato (docenti a contratto, assegnisti di ricerca etc.) credo che per analogia iuris si applichino le norme relative ai docenti a contratto.

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