Tralasciando il fatto che si parla di categoria D1, il che significa che l'Ente opera ancora una distinzione tra D1 e D3 che è stata superata da anni e che non può più essere giustificata nemmeno da divergenze interpretative dopo la norma di interpretazione autentica inserita nel CCNL del 2019, viene prevista una prima graduatoria per punteggi attribuiti ai titoli di studio in maniera assai bizzarra: una laurea del vecchio ordinamento o una laurea specialistica, da loro definita quinquennale, conseguita con 66/110 vale 5 punti, quanto una laurea del nuovo ordinamento conseguita con 109/110 e appena un punto in meno di una laurea del nuovo ordinamento conseguita con 110 e lode.
Come lauree aggiuntive valgono solo vecchio ordinamento, LS e LM, ciascuna delle quali valutata 2 punti fissi a prescindere dal voto.
Ne consegue che se ho conseguito solo una laurea v.o. o una laurea specialistica a ciclo unico (o, per analogia, visto che si parla di quinquennale, anche una laurea magistrale a ciclo unico), posso avere da 5 a 9 punti e dunque sono avvantaggiato enormemente rispetto all'ipotesi in cui si possegga una laurea seguìta da una laurea specialistica o magistrale. Infatti in questo caso la prima va utilizzata come titolo di accesso e la seconda può essere dichiarata come titolo aggiuntivo, per un totale di punti da 4 a 8, mentre laurea specialistica o laurea magistrale conseguita al termine di corso di durata biennale teoricamente non è utilizzabile come titolo di accesso, e comunque nel caso in cui la dovessero accettare (contraddicendo ciò che hanno scritto), ammesso che sia nella facoltà di scegliere perché entrambe le classi sono ammesse, potrei comunque risultare svantaggiato poiché in questo caso si considererebbe solo il voto della specialistica o magistrale e la laurea precedentemente conseguita non avrebbe alcun valore.
Non parliamo poi del caso del laureato v.o. che abbia conseguito una laurea specialistica o magistrale: quello sarebbe incredibilmente avvantaggiato.
Cioè questi sono andati ben oltre l'equiparazione tra la laurea v.o., la laurea specialistica e la laurea magistrale: hanno fatto in modo da far valere queste ultime due meno della prima.
I master di primo e secondo livello sono valutati nello stesso modo, ma la cosa assurda è che i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca pesino nel loro stesso modo.
La cosa si fa ancora più bizzarra andando a vedere i posti per diplomati (categoria C), nei quali invece master di primo o secondo livello, dottorato di ricerca e diploma di specializzazione valgono come per i posti di categoria D, cioè mezzo punto cadauno, mentre la laurea del nuovo ordinamento, indipendentemente dal voto, vale 2 punti, però la laurea magistrale, la laurea specialistica e la laurea del vecchio ordinamento pesano ciascuna 3 punti non cumulabili con la laurea «triennale», di cui questi titoli sono (erroneamente) considerati assorbenti.
Se appare assai discutibile che una laurea in Giurisprudenza conseguita all'esito di corso quadriennale con 70/110 valga più di una laurea in Scienze politiche con 110 seguìta da una laurea magistrale in Giurisprudenza con 109 (parliamo di 21 esami + 1 tesi contro gli almeno 32 + 2 tesi e altre attività formative), ancora più assurdo è che invece quando il titolo di accesso è il diploma la forbice tra primo e secondo ciclo si riduca invece a un unico punto.


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