In una graduatoria in cui il titolo di preferenza è, tra gli altri, il servizio civile nazionale, mi domando come mai alcuni siano molto più in alto di TANTI altri per "riserva militare".
Ad occhio, tra le riserve militari, è stato considerato in ordine: il punteggio per il servizio nella specifica mansione, poi il punteggio per titoli di studio. Eppure le riserve militari, in questo modo, superano anche altre persone con punteggio piuttosto alto.
Avendo svolto il SCN non avrei dovuto ottenere la stessa precedenza?
Tanto più che nel bando era specificato quale titolo di preferenza a parità di condizioni il SCN eppure solo le 'riserve militari' sono state "lanciate" così in alto...
FONTE
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;
- gli orfani di guerra; - gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i feriti in combattimento;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell‘amministrazione del Comune di Castelfranco Emilia;
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; - gli invalidi ed i mutilati civili;
- i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- servizio civile volontario nazionale (Legge 06/03/2001, n. 64).
In caso di persistente parità , la preferenza è ulteriormente determinata dalla minore età .
Cosa mi consigliate di fare? Non vorrei fare accesso agli atti per verificare se effettivamente quelli prima di me abbiano i titoli di preferenza. Vorrei solo sapere se ho diritto ad ottenere la stessa preferenza della riserva militare.
Aggiungo che causa COVID ho conseguito il titolo 7 giorni dopo la scandenza del concorso (la seduta di laurea sarebbe avvenuta diversi mesi prima in condizioni di normalità ) ed ovviamente non l'ho inserita.
MODIFICO PER AGGIUNGERE:
Dovrebbe risultare automatico, anche se ci sta un'interrogazione parlamentare pendente:
ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), gli articoli 1014 e 678 disciplinano l'istituto della riserva in favore dei militari volontari congedati, senza demerito. In particolare, l'articolo 1014 citato prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente. Tali atti devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto; inoltre, è previsto che le pubbliche amministrazioni trasmettano al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè: a) volontari in ferma prefissata di 1 anno; b) volontari in ferma prefissata di 4 anni; c) volontari in ferma breve triennale; d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
il summenzionato articolo 1014 è stato recentemente novellato dal decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, il quale ha introdotto alcune novità , tra cui: a) la previsione della quota di riserva nei bandi di assunzione nella polizia municipale e provinciale pari al 20 per cento; b) la conferma della quota di riserva del 30 per cento per le pubbliche amministrazioni in generale e del 50 per cento per l'amministrazione della Difesa; c) l'estensione dell'istituto della riserva del 30 per cento anche alle aziende speciali e istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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