Ma a maggior ragione la vecchia laurea non può essere equipollente alle nuove lauree magistrali poiché il testo non parla proprio né di lauree specialistiche né di lauree magistrali, ma solo di lauree.
Art. 1. I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2. La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con più classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea.
Art. 3. Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
Oramai sono anni che sul web circolano le tabelle avulse completamente dai decreti di cui fanno parte, e, a causa della scarsa cultura giuridica esistente in questo paese, nessuno si domanda quelle tabelle da cosa provengano e che valore abbiano (poi si lamentano che non riescono a superare i concorsi: anche su quello sono evidentemente incapaci di porsi qualche domanda, alla quale dovrebbero rispondere marzullianamente avvalendosi di informazioni autoevidenti). E il problema è che anche laddove si trovano i testi integrali, ad esempio qui oltre che ovviamente sulla Gazzetta ufficiale, l'errore tipico è confondere l'articolato con le premesse (visto, considerato e ritenuto) e passare visivamente direttamente alla tabella.
Ma il testo è molto chiaro:
«Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea»: questa disposizione (che ovviamente va letta in relazione alle norme di rango legislativo e regolamentare contenute nel testo unico di cui al DPR 445/2000 nonché alla legge 183/2011, che sono fonti preordinate, dunque il verbo allegare va inteso come un richiamo ideologico in sede di dichiarazione sostitutiva e non come una allegazione materiale) presuppone che la competente struttura didattica (variabile a seconda dell'ordinamento interno del singolo ateneo) abbia deliberato al riguardo, e purtroppo su questo la stragrande maggioranza degli atenei è inadempiente. Il problema non si pone nel caso in cui il titolo vetero-ordinamentale sia stato rilasciato con la specificazione di un indirizzo di specializzazione, o se questo indirizzo è indicato in una certificazione, qualora esso renda con sufficiente chiarezza quale possa essere la classe di LM (come la corrispondente LS) effettivamente equiparata.

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