L'educatore professionale, invece, viene assegnato al disabile e il monte ore (limitato) e' spesso a carico dei Comuni (almeno, nel mio caso lo è e sono 6 ore a settimana). Inoltre, far accedere personale esterno nelle scuole e' molto complicato, serve un protocollo che preveda una "progettualità" concordata con l'istituto.
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Insegnante di sostegno
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La figura dell'insegnante di sostegno viene assegnata allla classe non al bambino e viene nominata dal provveditorato agli studi. Per i genitori e' possibile fare richiesta di continuità, ma spesso non viene finalizzata perché la nomina avviene per graduatorie (non conosco minimamente i requisiti).
L'educatore professionale, invece, viene assegnato al disabile e il monte ore (limitato) e' spesso a carico dei Comuni (almeno, nel mio caso lo è e sono 6 ore a settimana). Inoltre, far accedere personale esterno nelle scuole e' molto complicato, serve un protocollo che preveda una "progettualità" concordata con l'istituto.
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I provveditorati agli studi, istituiti con la riforma Casati (legge 3725/1859) quando lo Stato ancora si chiamava Regno di Sardegna e non aveva la configurazione territoriale attuale, sono stati soppressi dal DPR 347/2000. La nomina avviene dagli uffici di àmbito teritoriale, i quali sono articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione e del merito dipendenti funzionalmente dagli uffici scolastici regionali.Originariamente inviato da JMaskelyne Visualizza il messaggioviene nominata dal provveditorato agli studi.
Assistenti igienico-personali per studenti con disabilità (cc.dd. assistenti materiali), educatori professionali socio-pedagogici, educatori professionali socio-sanitari e assitenti all'autonomia e alla comunicazione dei disabili sono a carico dei comuni ai sensi della legge 328/2000, fatta salva la potestà legislativa in materia delle regioni e in particolare di quelle a statuto speciale.L'educatore professionale, invece, viene assegnato al disabile e il monte ore (limitato) e' spesso a carico dei Comuni (almeno, nel mio caso lo è e sono 6 ore a settimana).Ultima modifica di dottore; 06-04-2025, 07:04.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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gli insegnanti di sostegno arrivano in una certa scuola in base alle graduatorie, ma poi è la preside che decide come distribuirli all'interno della stessa scuola (e quindi è lei che decide se assegnare tizio a quel minore, caio a quell'altro minore, sempronio a quell'altro minore ancora). Per questo dicevo che consiglio ad inizio anno scolastico di farsi sentire dalla preside esigendo alta qualità nella figura che seguirà il figlio, così lei per evitare che il genitore in futuro farà problemi o ricorsi assegnerà al minore un insegnante di sostegno validoOriginariamente inviato da JMaskelyne Visualizza il messaggioLa figura dell'insegnante di sostegno viene assegnata allla classe non al bambino e viene nominata dal provveditorato agli studi. Per i genitori e' possibile fare richiesta di continuità, ma spesso non viene finalizzata perché la nomina avviene per graduatorie (non conosco minimamente i requisiti).
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Innanzitutto si dice il preside, indipendentemente dal sesso del titolare della funzione.Originariamente inviato da nelanto Visualizza il messaggioè la preside che decide come distribuirli all'interno della stessa scuola
In secondo luogo, il preside nella scuola è una figura abolita nel 1997. Il dirigente scolastico è altro dal preside; non è solo una questione nominalistica, anche perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di retribuirlo due volte e mezza di più.
Infine, le scuole primarie e dell'infanzia non hano mai avuto il preside: prima della riforma avevano il direttore didattico.
Se per minore intendi minorenne, sappi che anche gli alunni maggiorenni hanno diritto all'insegnante di sostegno. L'assegnazione è all'alunno (o meglio alla classe), non al «minore».(e quindi è lei che decide se assegnare tizio a quel minore, caio a quell'altro minore, sempronio a quell'altro minore ancora).
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Innanzitutto, quinquennale si scrive senza la i. In secundis, come ho già detto per insegnare occorre la laurea magistrale, non la laurea quinquennale, che non esiste più. Fatta salva l'eccezione dei cicli unici, che sono circoscritti a casistiche particolari, la laurea magistrale non si consegue all'esito di un corso di durata quinquennale, ma di durata biennale al quale si può accedere con la laurea. La questione non è meramente terminologica né di lana caprina, poiché una cosa è dire che studi per 5 anni discipline pedagogiche, altra che consegui una laurea magistrale in discipline pedagogiche in 2 anni dopo che nei 3 anni precedenti hai studiato fisica della materia. E questa è una cosa che esigo che gli utenti di questo forum sappiano, perché altrimenti è totalmente inutile confrontarsi.Originariamente inviato da nelanto Visualizza il messaggiodomanda: se già adesso che per insegnare (itp a parte) devi avere la quinquiennale (lo intendo come aggettivo) e ci sono tantissimi precari, se apri le porte anche ai triennalisti avresti il doppio di precari, no?
Tanto premesso, con un sistema come quello da me ipotizzato i precari non esisterebbero perché nel comparto scuola arriverebbero solo persone abilitate, destinate come tali all'immissione nei ruoli. Niente supplenze infinite, niente sanatorie di persone svogliate e incompetenti che si sono trascinate per anni da precari perché non avevano altro sbocco lavorativo, ma accesso alla scuola solo di personale motivato che ha vinto un concorso prima di salire per la prima volta in cattedra e si è impegnato per vincerlo. Il numero dei posti per i master abilitanti cambierebbe ogni anno a seconda dei fabbisogni e dunque l'accesso in ruolo risulterebbe estremamente rapido. Chi non è interessato all'insegnamento non avrebbe nessun interesse a conseguire quel titolo ed essendo i posti limitati coloro che lo considerano un ripiego sarebbero scoraggiati dalla selezione naturale.
Per il reclutamento dei funzionari amministrativi farei la stessa cosa: laurea in Scienze dell'amministrazione abilitante, con accesso per concorso e prova finale avente valore di esame di Stato. Questo titolo darebbe diritto all'iscrizione alle graduatorie, senza ulteriori concorsi. Dopo 5 anni, accesso alla dirigenza in base ai risultati conseguiti e a eventuali titoli ulteriori, ivi compresi i titoli di formazione conseguiti in àmbito lavorativo. Ovviamente questo può valere per i funzionari con competenze giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, che però non è poco, visto che, se togliamo la sanità, rappresenta un buon 80% del personale laureato della PA. In questo modo eviteremmo anche il ripiego di orde di avvocati delle cause perse che si riversano sulla PA oltre i 30, 40 e perfino 50 anni perché hanno bisogno di sbarcare il lunario.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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e per quanto riguarda gli orari di lavoro? per me è assurdo che gli insegnanti guadagnino uno stipendio full-time lavorando solo una ventina circa di ore al mese (so che dipende dalla scuola, ma mediamente sono una ventina).
Loro si giustificano dicendo che hanno i rientri ai pomeriggi per scrutigni, colloqui, ecc, ma stiamo parlando comunque di eccezioni. io porterei l'orario ad almeno 30 ore (sostegno a 40, visto che non hanno verifiche da correggere e fano meno fatica mediamente dei curriculisti)
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Gli insegnanti di scuola dell'infanzia fanno 22 ore, quelli della primaria 20, quelli della secondaria (di entrambi i gradi) 18. Settimanali, non mensili. E no, non dipende dalla scuola.
Il contratto prevede un pagamento come se l'orario fosse pieno ponendo un tetto orario annuo alle attività non curriculari, quali programmazione, incontri pomeridiani/serali scuola-famiglia, riunioni degli organi collegiali. Gli scrutinii (non «scrutigni») rientrano in questi ultimi.
La ragione è storica perché nell'ordinamento pubblicistico (cioè quello precedente alla cosiddetta privatizzazione sostanziale del pubblico impiego del 1993):- il profilo "insegnante di scuola materna" (scuola dell'infanzia, grado preparatorio) rientrava nella quarta qualifica funzionale (futura categoria B degli enti locali con accesso da B/3);
- il profilo "insegnante di scuola elementare" rientrava nella quinta qualifica funzionale (futura categoria C degli enti locali, insieme con la sesta);
- i profili "insegnante diplomato di scuola secondaria" (inseganti tecnico-pratici degli istituti professionali, insegnanti di educazione tecnica ed educazione artistica diplomati della scuola media) rientravano nella sesta qualifica funzionale (futura categoria C degli enti locali, insieme con la quinta);
- il profilo "insegnante laureato di scuola secondaria" rientrava nella settima qualifica funzionale (futura categoria D);
- il profilo di "direttore didattico" (responsabile di circolo) rientrava nella settima qualifica funzionale (futura categoria D);
- il profilo di preside (capo di istituto) rientrava nell'ottava qualifica funzionale (futura categoria D).
Nell'àmbito del personale ATA, c'erano la terza, la quarta, la quinta e poi direttamente l'ottava qualifica (non c'erano profili di sesta e settima). Il DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi) non esisteva: nella scuola per l'area sei servizi amministrativi del ruolo ATA c'erano i collaboratori e i coordinatori. I direttori esistevano solo nelle istituzioni AFAM(C), che all'epoca facevano parte del comparto scuola in quanto non erano assimilate all'università, e ad essi si applicavano le norme comuni riguardanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti civili generali dello Stato, non quelle speciali della scuola.
Ancora oggi nelle eccezionali (e rarissime) ipotesi di mobilità dalla scuola verso l'esterno gli insegnanti di scuola primaria e gli insegnanti di scuola secondaria non laureati vengono inquadrati nell'area II Funzioni centrali e gli insegnanti laureati di scuola secondaria nell'area III, ma il loro orario di lavoro nelle sedi di destinazione diventa di 36 ore, come, del resto, accade se cambiano ruolo da docente ad ATA (cosa che può accadere sempre e solo se sono dichiarati permanentemente inidonei all'insegnamento), a parità di stipendio, in quanto giustappunto lo stipendio full time degli insegnanti è parametrato a 36 ore settimanali, incluse quelle 'virtuali'. Se un insegnante fa part time 50%, nel momento in cui transita su ATA o dicastero (tipicamente, MIM o MiC) il suo orario diventa 18 ore su 36, non 11 su 22, 10 su 20 o 9 su 18.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics
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Esatto, fanno una ventina di ore guadagnando come se lavorassero full time.
e questo avviene indipendentemente dal titolo di studio, poiché gli insegnanti assunti come mad guadagnano tutti anche loro cifra piena, anche se non dispongono di laurea magistrale ma sono solo triennalisti o addirittura solo maturati. questo andrebbe rivisto, così come andrebbe rivisto tutto il discorso delle nomine: le procedure sono troppo lunghe, si arriva spesso a ottobre e novembre che ancora devono essere nominati vari insegnanti. Perchè non sfruttano i 3 mesi di stop estivo utilizzando quel tempo per tutte le pratiche burocratiche, di modo che il 10 settembre tutti gli incarichi siano già coperti ufficialmente? è così difficile?
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Altra domanda per quanto riguarda l'iscrizione al tfa: in teoria i possessori di diplomi itp possono parteciparvi se il loro diploma può far accedere ad una classe di concorso. però se una persona ha un diploma che fa accedere ad una classe di concorso ad esaurimento, può ancora iscriversi ai tfs? mi sembra di aver letto su orizzontescuola di no, però so che ci sono state sentenze di cassazione su singole persone che avevano fatto ricorso e che hanno potuto fare il tfa con un diploma di quel tipo. cosa dice precisamente la legge?
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