Non ci eravamo mai posti il problema del fatto, però, che i commi 2 e 3 del medesimo articolo 14 consentono deroghe per coloro che hanno svolto cicli di studio presso istituti di formazione della pubblica amministrazione e/o hanno seguìto attività formative di livello post-secondario alle quali una università abbia concorso, nonché a coloro che hanno frequentato percorsi presso istituti tecnici superiori (già istituti di formazione tecnica superiore).
D‘altronde, io stesso mi ero dimenticato il particolare che, da quando hanno stabilito che gli ufficiali militari e, da qualche tempo, anche alcuni gradi di sottufficiali, debbono essere laureati, non è che i cadetti e gli allievi marescialli vanno all‘università a sostenere gli esami, ma frequentano lezioni e sostengono esami direttamente all‘interno delle rispettive accademie e scuole, e gli insegnamenti sono tenuti da ufficiali militari (sovente non laureati) e non da personale universitario: sulla base di una convenzione con un ateneo (ad esempio l‘Accademia navale di Livorno è convenzionata con l‘Università di Pisa, l‘Accademia aeronautica di Pozzuoli con l‘Università degli studi di Napoli Federico II, la Scuola marescialli e brigadieri con l‘Università degli studi di Firenze), sarà poi quest‘ultimo a rilasciare la laurea.
Ebbene, che cosa ha comportato ciò? Che gli ex allievi ufficiali, marescialli e brigadieri sono stati laureati ex oficio dalle rispettive università o scuole, come documentato dal materiale fotografico che sto per postare.
Il bello è che sono state convalidate anche le prove finali (con tanto di voto!) e che il voto di laurea è stato determinato aggiungendo un punteggio macroscopico rispetto alla media di partenza, nonostante non fosse stata discussa alcuna tesi.
Inoltre per aggirare il divieto di riconoscimento di attività extrauniversitarie (posto che l‘accademia o scuola militare, come abbiamo visto, è di fatto parificata all‘università ) hanno previsto un ordinamento del corso di laurea in Scienze marittime e navali, classe L/DS (Scienze della difesa e della sicureza), che prevede la bellezza di 60 crediti, pari a un intero anno accademico, in tirocinà® professionali, spalmati lungo tutti e tre gli anni: 18 crediti all‘anno + 6 al secondo; solo questi ultimi debbono essere necessariamente interni, cioè militari, e non è ammesso stage.
E a pensarci bene gli ordinamenti di TUTTE le classi di primo ciclo prevedono la possibilità di riservare i crediti di un intero anno accademico ad attività professionali, posto che l‘ateneo è vincolato solo per i crediti relativi alle attività di base e caratterizzanti, che non superano mai i 90 crediti (per i corsi ingegneristici siamo sugli 80 o poco più), e sui 12 crediti da rimettere alla scelta libera degli studenti. Anche i 18 crediti minimi in attività affini o integrative sono una presa in giro, perché consentono di essere sostituiti con attività connesse alle «culture di contesto».







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