Da alcune settimane in un gruppo sto seguendo, senza intervenire, una surreale discussione tra partecipanti a un concorso di un ente territoriale le cui prove sono terminate circa un anno fa e per il quale i lavori della commissione non si sono ancora conclusi.
In estrema sintesi, il bando prevedeva che si potesse partecipare con una laurea afferente a una classe tra quelle elencate oppure con la laurea magistrale a ciclo unico di classe LMG/01, valutata con un punteggio variabile in funzione del voto secondo criteri che sarebbero stati stabiliti a posteriori dalla commissione(*). Inoltre prevedeva che un'eventuale laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto al titolo dichiarato per l'accesso al concorso valesse 1.5 punti, indipendentemente dal voto. Il bando non faceva menzione di lauree del vecchio ordinamento né di classi delle lauree magistrali diverse dalla LMG/01 e diceva «lauree specialistiche o magistrali alle quali la laurea triennale dichiarata come titolo di accesso costituisce titolo propedeutico». Non molto corretto, ma chiaro negli effetti.
Ovviamente sono pervenute anche domande da parte di laureati del previgente ordinamento e di persone che hanno dichiarato lauree magistrali diverse dalla LMG/01 mettendole non come titoli aggiuntivi, bensì dichiarandole come titoli di partecipazione al concorso. La commissione inizialmente aveva tentennato, poi dopo istanze di revisione in autotutela dei propri atti ha apprezzato la congruità dei titoli e ha ammesso i partecipanti.
Il bando prevedeva pure l'apprezzamento di abilitazioni professionali e al riguardo la situazione è ancora più grottesca, ma su di essa sorvolo perché non è a tema con il forum.
Una volta pubblicata la graduatoria il gruppo è andato in subbuglio, per le seguenti ragioni:
- coloro che hanno dichiarato come titolo di accesso laurea in Scienze giuridiche o in Scienze dei servizi giuridici e come titolo aggiuntivo la magistrale LMG/01 o la specialistica 22/S hanno avuto sia il punteggio per il titolo di accesso sia gli 1.5 punti aggiuntivi, mentre a coloro che hanno dichiarato solo la magistrale LMG/01 (perché avevano solo quella) non è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo;
- i laureati del previgente ordinamento sono stati considerati alla stregua dei laureati del nuovo;
- infine, coloro che hanno dichiarato come titolo di accesso una qualsiasi laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico, non dichiarando la laurea precedentemente conseguita, si sono visti considerare l'unico titolo dichiarato come titolo di accesso e pertanto non hanno ottenuto punteggio aggiuntivo.
- la legge (non è dato sapere quale) prevederebbe la totale equiparazione tra la laurea magistrale a ciclo unico e il «3+2» e quindi la discriminazione tra le due tipologie di candidati sarebbe illegittima;
- con il vecchio ordinamento sarebbe esistita solo la laurea magistrale;
- il «3+2» non sarebbero due titoli distinti, ma un percorso unitario, dunque è ovvio che se si possiede la laurea magistrale si abbia anche la «triennale» e quindi debba essere riconosciuto il punteggio maggiorato rispetto a chi ha la «laurea non completa».
- non esiste una legge che preveda equiparazione tra laurea magistrale a ciclo unico e «3+2». Semplicemente le lauree magistrali hanno tutte lo stesso valore quantitativo, sia che siano conseguite all'esito di percorso biennale accessibile con laurea sia che siano a ciclo unico. Tutt'al più, in considerazione del fatto che la laurea magistrale a ciclo unico comprenda anche il primo ciclo, il bando può prevedere un punteggio maggiorato per i titolari di laurea magistrale a ciclo unico rispetto a quelli della sola laurea, in maniera tale a equipararlo alla casistica laurea + laurea magistrale, ma rimane il fatto che laurea e laurea magistrale sono due titoli distinti, di diverso tenore, e il conseguimento del grado superiore non azzera il valore del grado inferiore.
- nel previgente ordinamento (legge 341/1990 e ordinamenti ancora previgenti) l'unico titolo denominato "laurea" o "diploma di laurea" (da non confondersi con il diploma universitario) si conseguiva all'esito di corsi di durata almeno quadriennale ed è equiparato alla laurea magistrale, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, ai soli fini della partecipazione, cioè della possibilità di partecipare, ai concorsi pubblici (con esplicita esclusione delle interpretazioni estensive.
- l'assurdità secondo cui il «3+2» (che non esiste giuridicamente) rappresenta un percorso unitario poteva essere parzialmente sostenuta per i vecchi corsi di laurea specialistica, regolati dal decreto MURST 509/1999, il quale stabiliva che per essere ammessi a tali corsi fosse necessario possedere una laurea e che la laurea specialistica constasse di 300 crediti di cui 195 vincolati dalla tabella di classe. Ne conseguiva un rigido collegamento tra laurea e laurea specialistica che limitava fortemente, impedendola di fatto in molti casi, la mobilità disciplinare e accademica. Il corso di laurea specialistica infatti aveva durata biennale, ma si innestava su un percorso virtuali quinquennale nel quale i primi tre anni erano assolti dalla laurea già conseguita: se non si trattava della laurea in diretta continuità, non venivano riconosciuti in ingresso 180 crediti ma meno, e la differenza tra 300 e 180 costituiva il debito formativo (salvo che venisse interaente o parzialmente compensata, come facevano alcuni atenei, con insegnamenti del corso di laurea specialistica) e per chi si fosse laureato con crediti in sovrannumero era possibile riconoscere anche quelli, superando i 180 in accesso e dunque abbreviando il corso di laurea specialistica. E comunque anche in questo caso i due titoli erano distinti e separati e i 180 crediti riconosciuti in accesso su un corso di laurea specialistica, purché si possedesse una laurea, potevano derivare finanche interamente da esami singoli e master.
Ora, ci possono essere diverse ragioni, tutte legittime, per le quali se uno possiede sia la laurea sia la laurea magistrale dichiara solo quest'ultima. Ad esempio:
- la laurea afferisce a una classe non contemplata dal bando di concorso. Il bando prevede che si debba possedere una laurea afferente a una tra le seguenti classi: Scienze della comunicazione, Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Io sono laureato in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ma ho una laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa e pubblicità: dichiaro questa come titolo di accesso in virtù del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il titolo superiore attesta la maturazione di conoscenze e competenze nello stesso campo disciplinare a un livello più elevato o maggiormente approfondito. In questo caso come posso pretendere di ricevere il punteggio aggiuntivo? Quand'anche il bando prevedesse la possibilità di attribuire un punteggio aggiuntivo anche alle lauree aggiunte e non solo alle lauree magistrali aggiunte, dovrebbe trattarsi, salvo diversamente specificato, di lauree idonee a partecipare al concorso ovvero valutate come pertinenti dalla commissione.
- sia la mia laurea sia la mia laurea magistrale sono idonee per partecipare al concorso, ma ho conseguito la prima con un punteggio inferiore a quello della laurea magistrale. Dichiarando la laurea come titolo di accesso e la laurea magistrale come titolo aggiuntivo rischio di partire con 0 punti per il voto della laurea + 1.5 punti quale punteggio aggiuntivo fisso; dichiarando invece la laurea magistrale per l'accesso e omettendo la laurea potrei partire addirittura da 5 punti.
- ho conseguito la laurea magistrale utilizzando come titolo di accesso un bachelor's degree straniero, riconosciuto dall'ateneo solo allo specifico fine e per il quale non ho mai attivato le procedure di riconoscimento. Quindi tecnicamente in Italia ho solo la laurea magistrale e posso far valere il titolo straniero solo se è stato rilasciato nell'àmbito di un ordinamento dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e ho richiesto per lo specifico concorso il riconoscimento finalizzato al Dipartimento della funzione pubblica. Abbiamo proprio qui sul forum il caso di un titolare di bachelor's degree americano che sta conseguendo una laurea magistrale italiana appositamente pr partecipare ai concorsi pubblici.
A me sembra tutto lineare e cristallino e penso che i partecipanti a questo forum non abbiano difficoltà a comprenderlo. Eppure le lamentazioni che più di frequente si leggono nel gruppo de quo sono le seguenti:
- a chi ha dichiarato solo la laurea magistrale in Giurisprudenza sono stati riconosciuti 1.5 punti in meno rispetto a chi ha dichiarato laurea "triennale" + specialistica. I "rivoltósi" asseriscono che ciò non è giusto/corretto/legale/legittimo perché il 3+2 sarebbe «del tutto equiparato alla magistrale». Qui c'è un errore di fondo: l'erroneo convincimento che laurea magistrale voglia dire 5 anni e laurea specialistica «3+2». In realtà il 3+2 non esiste e la vecchia laurea specialistica, come l'attuale laurea magistrale, si conseguono di norma all'esito positivo di corsi di durata biennale. Il ciclo unico quinquennale, con accesso diretto dalla scuola secondaria di secondo grado anziché dopo un titolo accademico di primo ciclo, è un'eccezione prevista come tale dal comma 3 dell'articolo 6 in deroga all'articolo 3. Sono la laurea specialistica e la laurea magistrale ad avere identico valore, non il combinato tra la laurea e la laurea specialistica (il «3+2») da una parte e la laurea magistrale dall'altra. Vieppiù, anche la vecchia laurea specialistica poteva essere a ciclo unico, così come la laurea magistrale nella maggior parte dei casi non lo è. E ad avere lo stesso valore sono le lauree specialistiche e le lauree magistrali indipendentemente dal fatto che siano a ciclo unico o meno, mentre è evidente che un unico titolo non possa essere fatto valere per due e quindi la pretesa vantata da costoro è del tutto infondata, tanto più che oltre a presumere l'esistenza di un titolo che in realtà non esiste bisognerebbe presumerne anche il voto, cosa evidentemente non possibile. Anche la motivazione tale per cui entrambi i percorsi consentono di esercitare le medesime professioni è inconferente, perché l'accesso a quelle professioni è materia altra e, comunque, a dare accesso a tali professioni sono la laurea magistrale LMG/01 e la laurea specialistica 22/s (o 102/s), non il combinato disposto tra la laurea conseguita prima della laurea specialistica 22/s (o 102/s) e quest'ultima. Se il bando avesse previsto un punteggio aggiuntivo fisso di 1.5 punti per chi accedesse con laurea magistrale, allora il discorso sarebbe stato diverso. Oppure sarebbe stato possibile prevedere una specifica eccezione per le lauree magistrali a ciclo unico in funzione della maggior durata dei relativi corsi, che coprono entrambi i primi due cicli. Ma questo non è stato fatto: il bando prevede che il titolo di accesso abbia un peso variabile in base al voto con cui è stato conseguito, dopodiché possono essere valutati titoli aggiuntivi solo se di ciclo superiore e se pertinenti rispetto al posto a ricoprire.
- a chi ha dichiarato solo una laurea specialistica o magistrale diversa da quelle di cui al punto precedente, e che la commissione ha ritenuto validi per la partecipazione al concorso, sono stati riconosciuti 1.5 punti in meno rispetto a chi ha dichiarato la stessa laurea da lui conseguita e la medesima laurea specialistica o magistrale. Anche in questo caso c'è un errore di fondo, e cioè ritenere che la laurea magistrale assorba automaticamente la laurea, percependo erroneamente il secondo ciclo come diretta conseguenza del primo (quando poi lo stesso ciclo può essere declinato diversamente: oltre alle lauree magistrali, comprende anche i master universitari di primo livello e i corsi di specializzazione accessibili con laurea, come quello in Giornalismo della Luiss Guido Carli). Non esiste una diretta corrispondenza tra classi delle lauree e classi delle lauree magistrali (che sono più del doppio delle prime) e dunque, anche volendo escludere il caso oggettivamente raro di colui che ha conseguito una laurea magistrale italiana dopo un bachelor's degree estero non riconosciuto, non vi è modo di risalire a quale laurea possiede il candidato e, quindi, di sapere se è valida per l'accesso al concorso. Inoltre, non ne si conosce il voto e quindi si può tranquillamente presumere che il candidato l'abbia omessa in quanto più favorevole la laurea magistrale, né può pretendere che il voto della laurea magistrale sia esteso alla laurea precedentemente conseguita. Queste considerazioni valgono peraltro anche per le vecchie lauree specialistiche, in quanto il legame tra laurea e laurea specialistica era costruito dallo specifico ateneo e dalla specifica struttura didattica e non
- a chi ha dichiarato una laurea del vecchio ordinamento da sola è stato riconosciuto il punteggio variabile in funzione del voto e non sono stati attribuiti gli 1.5 punti aggiuntivi per chi avesse dichiarato anche una laurea magistrale. Anche su questo a mio avviso la questione è infondata poiché la ratio del succitato decreto interministeriale è quella di far sì che le lauree del vecchio ordinamento consentano di partecipare anche ai concorsi per i quali è oggi necessaria la laurea magistrale, mantenendo le originarie prerogative, ma non per questo la laurea del vecchio ordinamento può essere considerata come inclusiva di un secondo titolo mai conseguito.
Quello che però più mi sconcerta è che la stragrande maggioranza dei "rivoltósi" rientra nel punto 2 di cui al paragrafo precedente, cioè si tratta di persone in possesso di laurea e laurea magistrale che, a fronte di un bando in cui era scritto chiaramente che per partecipare alla procedura era necessaria la laurea e che l'eventuale possesso di laurea magistrale avrebbe incrementato di 1.5 punti il punteggio di base, determinato in funzione del voto di laurea, hanno dichiarato solo la laurea magistrale, spesso qualificandola semplicemente come «laurea». E non parliamo di uomini della mia età, ma di gente che, se non è nata dopo la riforma, quando questa è entrata in vigore era ancora nell'infanzia. Il fatto che dopo tutto questo tempo non vi sia ancora percezione di come funzioni il sistema universitario post reformam e che non ne abbiano contezza neanche coloro che lo frequentano mi lascia veramente allibito ed esterrefatto. E credo che ciò imponga una seria revisione dei requisiti per l'accesso all'università, perché è evidente che l'analfabetismo funzionale non si risolve conferendo non uno ma ben due titoli accademici a gente che è talmente stupida che neanche capisce che sono due.
________________
* A mio avviso questi spazi di discrezionalità sono contestabili impugnando il bando dinanzi al giudice amministrativo, ma ciò non è avvenuto. Ricordo molto brevemente che la giurisprudenza amministrativa afferma che i titoli aventi valore legale devono essere valutati secondo criteri quantitativi e che la loro intrinseca oggettività richiede che essi siano "pesati" dall'Ente e non dalla commissione.

Commenta