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riforma universitaria e analfabetismo funzionale

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  • riforma universitaria e analfabetismo funzionale

    Oltre a questo forum, nelle mie giornate composte da 72 ore (a volte mi domando anch'io come riesca a fare tutto ciò che faccio!) modero altri gruppi di discussione, alcuni dei quali sui concorsi pubblici.
    Da alcune settimane in un gruppo sto seguendo, senza intervenire, una surreale discussione tra partecipanti a un concorso di un ente territoriale le cui prove sono terminate circa un anno fa e per il quale i lavori della commissione non si sono ancora conclusi.

    In estrema sintesi, il bando prevedeva che si potesse partecipare con una laurea afferente a una classe tra quelle elencate oppure con la laurea magistrale a ciclo unico di classe LMG/01, valutata con un punteggio variabile in funzione del voto secondo criteri che sarebbero stati stabiliti a posteriori dalla commissione(*). Inoltre prevedeva che un'eventuale laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto al titolo dichiarato per l'accesso al concorso valesse 1.5 punti, indipendentemente dal voto. Il bando non faceva menzione di lauree del vecchio ordinamento né di classi delle lauree magistrali diverse dalla LMG/01 e diceva «lauree specialistiche o magistrali alle quali la laurea triennale dichiarata come titolo di accesso costituisce titolo propedeutico». Non molto corretto, ma chiaro negli effetti.
    Ovviamente sono pervenute anche domande da parte di laureati del previgente ordinamento e di persone che hanno dichiarato lauree magistrali diverse dalla LMG/01 mettendole non come titoli aggiuntivi, bensì dichiarandole come titoli di partecipazione al concorso. La commissione inizialmente aveva tentennato, poi dopo istanze di revisione in autotutela dei propri atti ha apprezzato la congruità dei titoli e ha ammesso i partecipanti.
    Il bando prevedeva pure l'apprezzamento di abilitazioni professionali e al riguardo la situazione è ancora più grottesca, ma su di essa sorvolo perché non è a tema con il forum.
    Una volta pubblicata la graduatoria il gruppo è andato in subbuglio, per le seguenti ragioni:
    1. coloro che hanno dichiarato come titolo di accesso laurea in Scienze giuridiche o in Scienze dei servizi giuridici e come titolo aggiuntivo la magistrale LMG/01 o la specialistica 22/S hanno avuto sia il punteggio per il titolo di accesso sia gli 1.5 punti aggiuntivi, mentre a coloro che hanno dichiarato solo la magistrale LMG/01 (perché avevano solo quella) non è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo;
    2. i laureati del previgente ordinamento sono stati considerati alla stregua dei laureati del nuovo;
    3. infine, coloro che hanno dichiarato come titolo di accesso una qualsiasi laurea specialistica o magistrale non a ciclo unico, non dichiarando la laurea precedentemente conseguita, si sono visti considerare l'unico titolo dichiarato come titolo di accesso e pertanto non hanno ottenuto punteggio aggiuntivo.
    La commissione è stata inondata da domande di rettifica e ha corretto le graduatorie recependo solo parzialmente le doglianze espresse dai ricorrenti (N.B.: che io sappia sono stati proposti unicamente ricorsi in sede amministrativa, non giurisdizionale). Nello specifico, i ricorrenti sostengono le seguenti tesi:
    1. la legge (non è dato sapere quale) prevederebbe la totale equiparazione tra la laurea magistrale a ciclo unico e il «3+2» e quindi la discriminazione tra le due tipologie di candidati sarebbe illegittima;
    2. con il vecchio ordinamento sarebbe esistita solo la laurea magistrale;
    3. il «3+2» non sarebbero due titoli distinti, ma un percorso unitario, dunque è ovvio che se si possiede la laurea magistrale si abbia anche la «triennale» e quindi debba essere riconosciuto il punteggio maggiorato rispetto a chi ha la «laurea non completa».
    Ora, per chi ha un minimo di conoscenza degli ordinamenti universitari è facile smontare tutte e tre le tesi di cui sopra:
    1. non esiste una legge che preveda equiparazione tra laurea magistrale a ciclo unico e «3+2». Semplicemente le lauree magistrali hanno tutte lo stesso valore quantitativo, sia che siano conseguite all'esito di percorso biennale accessibile con laurea sia che siano a ciclo unico. Tutt'al più, in considerazione del fatto che la laurea magistrale a ciclo unico comprenda anche il primo ciclo, il bando può prevedere un punteggio maggiorato per i titolari di laurea magistrale a ciclo unico rispetto a quelli della sola laurea, in maniera tale a equipararlo alla casistica laurea + laurea magistrale, ma rimane il fatto che laurea e laurea magistrale sono due titoli distinti, di diverso tenore, e il conseguimento del grado superiore non azzera il valore del grado inferiore.
    2. nel previgente ordinamento (legge 341/1990 e ordinamenti ancora previgenti) l'unico titolo denominato "laurea" o "diploma di laurea" (da non confondersi con il diploma universitario) si conseguiva all'esito di corsi di durata almeno quadriennale ed è equiparato alla laurea magistrale, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, ai soli fini della partecipazione, cioè della possibilità di partecipare, ai concorsi pubblici (con esplicita esclusione delle interpretazioni estensive.
    3. l'assurdità secondo cui il «3+2» (che non esiste giuridicamente) rappresenta un percorso unitario poteva essere parzialmente sostenuta per i vecchi corsi di laurea specialistica, regolati dal decreto MURST 509/1999, il quale stabiliva che per essere ammessi a tali corsi fosse necessario possedere una laurea e che la laurea specialistica constasse di 300 crediti di cui 195 vincolati dalla tabella di classe. Ne conseguiva un rigido collegamento tra laurea e laurea specialistica che limitava fortemente, impedendola di fatto in molti casi, la mobilità disciplinare e accademica. Il corso di laurea specialistica infatti aveva durata biennale, ma si innestava su un percorso virtuali quinquennale nel quale i primi tre anni erano assolti dalla laurea già conseguita: se non si trattava della laurea in diretta continuità, non venivano riconosciuti in ingresso 180 crediti ma meno, e la differenza tra 300 e 180 costituiva il debito formativo (salvo che venisse interaente o parzialmente compensata, come facevano alcuni atenei, con insegnamenti del corso di laurea specialistica) e per chi si fosse laureato con crediti in sovrannumero era possibile riconoscere anche quelli, superando i 180 in accesso e dunque abbreviando il corso di laurea specialistica. E comunque anche in questo caso i due titoli erano distinti e separati e i 180 crediti riconosciuti in accesso su un corso di laurea specialistica, purché si possedesse una laurea, potevano derivare finanche interamente da esami singoli e master.
    I nuovi corsi di laurea magistrale sono completamente sganciati dai corsi di laurea e si limitano a prevedere nei propri regolamenti didattici dei requisiti di accesso universali e standardizzati. Infatti nei vecchi corsi di laurea specialistica era possibile prevedere che il voto finale derivasse dalla media dell'intero percorso virtuale da 300 crediti (crediti riconosciuti in ingresso + crediti maturati durante il corso di laurea specialistica), mentre il corso di laurea magistrale non integra al proprio interno crediti derivanti da altri corsi e pertanto in esso la media può essere basata esclusivamente sui 120 crediti suoi propri (al netto peraltro, per cui fruisce di abbreviazione della carriera per aver conseguito un altro titolo di pari ciclo, degli esami convalidati o dispensati in quegli atenei in cui la convalida o la dispensa non portano in dote il voto).

    Ora, ci possono essere diverse ragioni, tutte legittime, per le quali se uno possiede sia la laurea sia la laurea magistrale dichiara solo quest'ultima. Ad esempio:
    1. la laurea afferisce a una classe non contemplata dal bando di concorso. Il bando prevede che si debba possedere una laurea afferente a una tra le seguenti classi: Scienze della comunicazione, Scienze dei servizi giuridici, Scienze politiche e delle relazioni internazionali. Io sono laureato in Scienze dell'economia e della gestione aziendale, ma ho una laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa e pubblicità: dichiaro questa come titolo di accesso in virtù del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il titolo superiore attesta la maturazione di conoscenze e competenze nello stesso campo disciplinare a un livello più elevato o maggiormente approfondito. In questo caso come posso pretendere di ricevere il punteggio aggiuntivo? Quand'anche il bando prevedesse la possibilità di attribuire un punteggio aggiuntivo anche alle lauree aggiunte e non solo alle lauree magistrali aggiunte, dovrebbe trattarsi, salvo diversamente specificato, di lauree idonee a partecipare al concorso ovvero valutate come pertinenti dalla commissione.
    2. sia la mia laurea sia la mia laurea magistrale sono idonee per partecipare al concorso, ma ho conseguito la prima con un punteggio inferiore a quello della laurea magistrale. Dichiarando la laurea come titolo di accesso e la laurea magistrale come titolo aggiuntivo rischio di partire con 0 punti per il voto della laurea + 1.5 punti quale punteggio aggiuntivo fisso; dichiarando invece la laurea magistrale per l'accesso e omettendo la laurea potrei partire addirittura da 5 punti.
    3. ho conseguito la laurea magistrale utilizzando come titolo di accesso un bachelor's degree straniero, riconosciuto dall'ateneo solo allo specifico fine e per il quale non ho mai attivato le procedure di riconoscimento. Quindi tecnicamente in Italia ho solo la laurea magistrale e posso far valere il titolo straniero solo se è stato rilasciato nell'àmbito di un ordinamento dello Spazio europeo dell'istruzione superiore e ho richiesto per lo specifico concorso il riconoscimento finalizzato al Dipartimento della funzione pubblica. Abbiamo proprio qui sul forum il caso di un titolare di bachelor's degree americano che sta conseguendo una laurea magistrale italiana appositamente pr partecipare ai concorsi pubblici.
    Consegue da tutto quanto sopra che nel caso in cui il candidato abbia dichiarato la sola laurea magistrale bisogna considerare questa quale titolo di accesso e non è possibile attribuire alcun punteggio aggiuntivo, poiché, a meno di non avere una bella sfera di cristallo, l'Ente e la commissione non possono sapere a quale classe afferisce la laurea precedentemente conseguita e utilizzata quale titolo di accesso al corso relativo alla laurea magistrale dichiarata. Come abbiamo visto al punto 3, non è perfino possibile dare per scontata l'esistenza di una laurea, poiché al corso di laurea matgistrale si sarebbe potuto accedere con un titolo estero (oppure la laurea magistrale potrebbe essere stata conseguita honoris causā). Quindi è chiaro che per chi ha dichiarato unicamente la laurea magistrale il punteggio aggiuntivo non spetta.

    A me sembra tutto lineare e cristallino e penso che i partecipanti a questo forum non abbiano difficoltà a comprenderlo. Eppure le lamentazioni che più di frequente si leggono nel gruppo de quo sono le seguenti:
    1. a chi ha dichiarato solo la laurea magistrale in Giurisprudenza sono stati riconosciuti 1.5 punti in meno rispetto a chi ha dichiarato laurea "triennale" + specialistica. I "rivoltósi" asseriscono che ciò non è giusto/corretto/legale/legittimo perché il 3+2 sarebbe «del tutto equiparato alla magistrale». Qui c'è un errore di fondo: l'erroneo convincimento che laurea magistrale voglia dire 5 anni e laurea specialistica «3+2». In realtà il 3+2 non esiste e la vecchia laurea specialistica, come l'attuale laurea magistrale, si conseguono di norma all'esito positivo di corsi di durata biennale. Il ciclo unico quinquennale, con accesso diretto dalla scuola secondaria di secondo grado anziché dopo un titolo accademico di primo ciclo, è un'eccezione prevista come tale dal comma 3 dell'articolo 6 in deroga all'articolo 3. Sono la laurea specialistica e la laurea magistrale ad avere identico valore, non il combinato tra la laurea e la laurea specialistica (il «3+2») da una parte e la laurea magistrale dall'altra. Vieppiù, anche la vecchia laurea specialistica poteva essere a ciclo unico, così come la laurea magistrale nella maggior parte dei casi non lo è. E ad avere lo stesso valore sono le lauree specialistiche e le lauree magistrali indipendentemente dal fatto che siano a ciclo unico o meno, mentre è evidente che un unico titolo non possa essere fatto valere per due e quindi la pretesa vantata da costoro è del tutto infondata, tanto più che oltre a presumere l'esistenza di un titolo che in realtà non esiste bisognerebbe presumerne anche il voto, cosa evidentemente non possibile. Anche la motivazione tale per cui entrambi i percorsi consentono di esercitare le medesime professioni è inconferente, perché l'accesso a quelle professioni è materia altra e, comunque, a dare accesso a tali professioni sono la laurea magistrale LMG/01 e la laurea specialistica 22/s (o 102/s), non il combinato disposto tra la laurea conseguita prima della laurea specialistica 22/s (o 102/s) e quest'ultima. Se il bando avesse previsto un punteggio aggiuntivo fisso di 1.5 punti per chi accedesse con laurea magistrale, allora il discorso sarebbe stato diverso. Oppure sarebbe stato possibile prevedere una specifica eccezione per le lauree magistrali a ciclo unico in funzione della maggior durata dei relativi corsi, che coprono entrambi i primi due cicli. Ma questo non è stato fatto: il bando prevede che il titolo di accesso abbia un peso variabile in base al voto con cui è stato conseguito, dopodiché possono essere valutati titoli aggiuntivi solo se di ciclo superiore e se pertinenti rispetto al posto a ricoprire.
    2. a chi ha dichiarato solo una laurea specialistica o magistrale diversa da quelle di cui al punto precedente, e che la commissione ha ritenuto validi per la partecipazione al concorso, sono stati riconosciuti 1.5 punti in meno rispetto a chi ha dichiarato la stessa laurea da lui conseguita e la medesima laurea specialistica o magistrale. Anche in questo caso c'è un errore di fondo, e cioè ritenere che la laurea magistrale assorba automaticamente la laurea, percependo erroneamente il secondo ciclo come diretta conseguenza del primo (quando poi lo stesso ciclo può essere declinato diversamente: oltre alle lauree magistrali, comprende anche i master universitari di primo livello e i corsi di specializzazione accessibili con laurea, come quello in Giornalismo della Luiss Guido Carli). Non esiste una diretta corrispondenza tra classi delle lauree e classi delle lauree magistrali (che sono più del doppio delle prime) e dunque, anche volendo escludere il caso oggettivamente raro di colui che ha conseguito una laurea magistrale italiana dopo un bachelor's degree estero non riconosciuto, non vi è modo di risalire a quale laurea possiede il candidato e, quindi, di sapere se è valida per l'accesso al concorso. Inoltre, non ne si conosce il voto e quindi si può tranquillamente presumere che il candidato l'abbia omessa in quanto più favorevole la laurea magistrale, né può pretendere che il voto della laurea magistrale sia esteso alla laurea precedentemente conseguita. Queste considerazioni valgono peraltro anche per le vecchie lauree specialistiche, in quanto il legame tra laurea e laurea specialistica era costruito dallo specifico ateneo e dalla specifica struttura didattica e non
    3. a chi ha dichiarato una laurea del vecchio ordinamento da sola è stato riconosciuto il punteggio variabile in funzione del voto e non sono stati attribuiti gli 1.5 punti aggiuntivi per chi avesse dichiarato anche una laurea magistrale. Anche su questo a mio avviso la questione è infondata poiché la ratio del succitato decreto interministeriale è quella di far sì che le lauree del vecchio ordinamento consentano di partecipare anche ai concorsi per i quali è oggi necessaria la laurea magistrale, mantenendo le originarie prerogative, ma non per questo la laurea del vecchio ordinamento può essere considerata come inclusiva di un secondo titolo mai conseguito.

    Quello che però più mi sconcerta è che la stragrande maggioranza dei "rivoltósi" rientra nel punto 2 di cui al paragrafo precedente, cioè si tratta di persone in possesso di laurea e laurea magistrale che, a fronte di un bando in cui era scritto chiaramente che per partecipare alla procedura era necessaria la laurea e che l'eventuale possesso di laurea magistrale avrebbe incrementato di 1.5 punti il punteggio di base, determinato in funzione del voto di laurea, hanno dichiarato solo la laurea magistrale, spesso qualificandola semplicemente come «laurea». E non parliamo di uomini della mia età, ma di gente che, se non è nata dopo la riforma, quando questa è entrata in vigore era ancora nell'infanzia. Il fatto che dopo tutto questo tempo non vi sia ancora percezione di come funzioni il sistema universitario post reformam e che non ne abbiano contezza neanche coloro che lo frequentano mi lascia veramente allibito ed esterrefatto. E credo che ciò imponga una seria revisione dei requisiti per l'accesso all'università, perché è evidente che l'analfabetismo funzionale non si risolve conferendo non uno ma ben due titoli accademici a gente che è talmente stupida che neanche capisce che sono due.


    ________________
    * A mio avviso questi spazi di discrezionalità sono contestabili impugnando il bando dinanzi al giudice amministrativo, ma ciò non è avvenuto. Ricordo molto brevemente che la giurisprudenza amministrativa afferma che i titoli aventi valore legale devono essere valutati secondo criteri quantitativi e che la loro intrinseca oggettività richiede che essi siano "pesati" dall'Ente e non dalla commissione.
    Ultima modifica di dottore; 10-12-2022, 13:17.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

  • #2
    Articolo ineccepibile. Bravo

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    • #3
      Ho trovato una sentenza del Tar Calabria (sez. II, nº 1138 del 15-27/06/2022) che apparentemente mi smentisce. Penso che tale pronuncia possa essere usate come classico caso di scuola per spiegare agli studenti che ne eat iudex extra vel ultra petita partium, cioè che il giudice non si può esprimere al di fuori o oltre quanto richiesto dalle parti.
      In sostanza la tesi propugnata dal ricorrente si può ridurre al seguente sillogismo:
      • il bando prevede un punteggio aggiuntivo per chi abbia dichiarato la laurea magistrale rispetto a chi abbia dichiarato la sola laurea;
      • l'iscrizione a un corso di laurea magistrale presuppone il previo conseguimento di una laurea;
      • chiunque abbia dichiarato una laurea magistrale ha dunque diritto al punteggio aggiuntivo.
      Seguendo questa logica elementare, non smentita e non contestata dalle amministrazioni resistenti e dai controinteressati, qualsiasi giudice avrebbe dato ragione ai ricorrenti. Il punto è che tale logica non tiene conto che, se è vero che per iscriversi a un corso di laurea magistrale occorre la laurea, va bene qualsiasi laurea e quindi se il candidato dichiara la sola laurea magistrale si può ragionevolmente assumere che abbia conseguito anche una laurea (peraltro è una presunzione ragionevole ma non certa visto che potrebbe essersi iscritto al corso di laurea magistrale con un titolo estero specificamente riconosciuto equipollente o equivalente al solo fine della prosecuzione degli studi) ma non quale laurea. La laurea precedentemente conseguita potrebbe essere una laurea non idonea in quanto non prevista tra quelle utili per la partecipazione al concorso e questa d'altronde è la ragione più ovvia per la quale il candidato potrebbe avere dichiarato la sola laurea magistrale: in tal caso la non attribuzione del punteggio aggiuntivo è pienamente legittima. Vieppiù, il voto della laurea magistrale non assorbe il voto della laurea e questo è un altro elemento che i magistrati non hanno tenuto in considerazione: il candidato potrebbe avere dichiarato la sola laurea magistrale in quanto più favorevole dal punto di vista del voto dacché, mentre alla laurea magistrale il bando prevedeva l'attribuzione di un punteggio fisso aggiuntivo, il titolo dichiarato per l'accesso pesava diversamente a seconda del voto con cui era stato conseguito. L'accoglimento del ricorso o dell'istanza cautelare, pertanto, penalizza coloro che hanno correttamente, e oserei dire onestamente, dichiarato la laurea con voto più basso come titolo di accesso e la laurea magistrale come titolo aggiuntivo. Vi pongo l'esempio pratico di 3 persone che hanno conseguito laurea di classe L-36 con 96/110 e laurea magistrale di classe LM-62 con 110 e lode, posto che entrambi questi titoli consentivano la partecipazione alla procedura:
      1. Tizio dichiara la L-36 come titolo di accesso e la LM-62 come titolo aggiuntivo. La commissione gli attribuisce 0 (zero) punti per il titolo di accesso, poiché sino a 99 tanto è previsto, e 1.5 punti per il titolo aggiuntivo. Totale 1.5.
      2. Caio dichiara come titolo di accesso la LM-62 e omette di specificare di avere anche una laurea. La commissione gli attribuisce 5 punti perché tanto è previsto per il 110 e lode, ma nessun titolo aggiuntivo. Totale 5. Caio non propone ricorso.
      3. Sempronio dichiara come titolo di accesso la LM-62 e omette di specificare di avere anche una laurea. La commissione gli attribuisce 5 punti perché tanto è previsto per il 110 e lode, ma nessun titolo aggiuntivo. Totale 5. Sempronio impugna la graduatoria e il giudice accoglie le sue doglianze, quindi ottiene il punteggio aggiuntivo. In questo modo ha ottenuto la DOPPIA valutazione dello stesso titolo, sia come titolo di accesso sia come titolo aggiuntivo.
      A me la situazione appare cristallina: se si fosse applicato correttamente il diritto, i ricorsi sarebbero stati respinti.
      Diverso è il caso del previgente ordinamento o delle lauree magistrali a ciclo unico (oggetto di un'ordinanza cautelare del Tar Lazio), rispetto a cui c'è effettivamente un vulnus normativo e bisogna sostanzialmente assumere una decisione in assenza di una norma esplicita, anche se per quanto mi riguarda ritengo che la locuzione «ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi» di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009 delinei chiaramente i limiti della portata dell'equiparazione delle lauree del vecchio ordinamento alle lauree specialistiche e magistrali del nuovo (significa cioè che il titolo è equiparato ai fini della possibilità di partecipare, non ai fini del peso specifico), mentre, per quanto concerne le lauree magistrali a ciclo unico, lì il punteggio aggiuntivo possa essere giustificato dalla maggior durata degli studi e si possa sommare al punteggio associato al voto in quanto tale voto è relativo a entrambi i cicli (cioè è come se si possedessero laurea e laurea magistrale con lo stesso voto).

      Ora, i non giuristi del gruppo si chiederanno come è possibile impapocchiare i giudici in questo modo. Io rispondo che non occorre neanche avere un avvocato particolarmente abile. Semplicemente l'avvocato ha proposto una tesi, manifestamente errata ma verosimile e suggestiva, e non si sa neanche se lo abbia fatto temerariamente o nella consapevolezza che fosse sbagliata, e il giudice, in assenza di una sostanziale difesa delle controparti (amministrazione resistente e controinteressati), si è pronunciato su quella. Infatti, a chi spettava addurre le controdeduzioni di cui sopra, se non a chi vi aveva interesse? Il giudice, correttamente, in tutti e tre i casi si è espresso esclusivamente su quanto prospettato dalle parti, evitando di addurre elementi ultronei. E questi sono i risultati.

      Nello specifico:
      • il ricorrente ha incentrato il ricorso sul falso presupposto secondo cui per conseguire la laurea specialistica in Scienze della politica sia indispensabile aver conseguito la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (tra l'altro, molto furbescamente, vengono definite in alcuni passaggi «laurea triennale in Scienze Politiche» e «laurea specialistica in Scienze Politiche», a voler rimarcare un inesistente collegamento tra i due titoli).
      • il concetto di classe viene completamente eluso. Nella sentenza e nel ricorso non c'è traccia delle parole "classe" e "classi". Le sigle delle classi vengono utilizzate come se identificassero i titoli specifici e non le classi. Questo già di per sé la dice lunga sulla conoscenza del sistema da parte dei magistrati, che, qualora correttamente edotti in merito all'attuale ordinamento universitario, non sarebbero incappati nella seguente fallacia logica: «Sebbene il titolo universitario indicato nella domanda di partecipazione sia stato la sola laurea specialistica in Scienze della politica (S/70), questa rappresenterebbe un titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale in Scienze politiche (L-36), conseguita dalla ricorrente nell’anno 2008 con la votazione di 110 e lode, da intendere quale presupposto necessario per poter conseguire la laurea specialistica». In questo periodo vi sono due incongruenze: 1. nel 2008 non era possibile aver conseguito una laurea di classe L-36, poiché la classe L-36 fa parte del sistema di classificazione di cui al DM 16/03/2007, conseguente al DM 270/2004. Quell'anno, infatti, erano stati appena attivati i soli primi anni dei corsi di laurea riorganizzati ai sensi di questi ultimi due decreti, quindi il ricorrente ha potuto conseguire solo una laurea ex DM 509/1999 e dunque secondo la classificazione di cui al DM 04/08/2000 (ovvero secondo i decreti concernenti le classi sanitarie, della difesa e della sicurezza etc.). Vieppiù, se è possibile conseguire, dopo una laurea ex DM 509/1999, una laurea magistrale, non è possibile per evidenti ragioni temporali conseguire dopo una laurea ex DM 270/2004 una laurea specialistica, quindi l'affermazione secondo cui il candidato ha conseguito prima una laurea L-36 e poi una laurea specialistica S/70 (rectius 70/s) è a maggior ragione falsa. Considerati gli anni dichiarati, verosimilmente il ricorrente ha conseguito una laurea di classe L-36 e una laurea magistrale di classe LM-62, ma il concetto di classe viene aggirato e peraltro la confusione tra laurea specialistica e laurea magistrale giova al ricorrente, visto che la vecchia laurea specialistica, a differenza dell'attuale laurea magistrale, constando di 300 crediti e non 120 aveva effettivamente un collegamento con la laurea di accesso (il che comunque non significa che qualora ci si iscrivesse al corso di laurea specialistica con una laurea diversa da quella espressamente collegata si possedesse anche quest'ultima, tuttavia l'ammontare di crediti da recuperare era tale per cui si andava a recuperare anche gran parte del bagaglio culturale suo proprio, il che potrebbe essere apprezzato in sede di valutazione, sebbene il valore legale era determinato unicamente dalla classe anche con l'ordinamento di cui al DM 509/1999). 2. Il presupposto per conseguire la laurea magistrale è possedere una laurea, non la laurea specifica, e il concetto di continuità o accesso diretto è stato superato nel passaggio tra il DM 509/1999 e il DM 270/2004.
      • tra le parti resistenti, si è costituito unicamente il Ministero della giustizia (benché siano stati citati anche Presidenza del Consiglio dei ministri, Formez PA e Commissione interministeriale Ripam, tutti difesi dall'Avvocatura dello Stato), il quale in prima battuta ha sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale che è stata respinta, e in subordine ad essa la carenza di legittimazione passiva, poiché tale legittimazione spetterebbe alla Commissione Ripam, eccezione che favoriva il ricorrente poiché questi aveva citato anche detta commissione, che però non si era costituita (oltretutto secondo me la commissione in parola è priva di personalità giuridica e quindi non può stare in giudizio, quindi l'eccezione è manifestamente infondata in quanto, semmai, la legittimazione passiva sia della persona giuridica a cui fa capo la commissione Ripam). Eccezioni entrambe respinte, quindi i giudici sono passati a prendere in considerazione le considerazioni di merito. Al riguardo, la linea difensiva si può così riassumere: «il ricorrente ha lasciato in bianco il campo “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”, cosicché il sistema informatico non ha conteggiato i 2 punti aggiuntivi computati in automatico quando si compila questo campo». Ebbene, innanzitutto non si capisce come un «diploma di laurea» (che, come chiarito da altre sentenze, altro non è che una laurea, di vecchio o nuovo ordinamento) possa costituire un titolo di "proseguimento" di una laurea c.d. triennale, quindi, siccome questo passaggio è verosimilmente tratto dal bando, questo conteneva a monte un errore. A parte questa norma, comunque inapplicabile di fatto, siccome corsi di laurea da un lato e corsi di laurea specialistica/magistrale dall'altro sono corsi distinti nei quali i secondi non rappresentano il proseguimento dei primi, è evidente che l'unica interpretazione possibile è quella di considerare, in ossequio sia al DM 509/1999 sia al DM 270/2004, la laurea come titolo principale rilasciato dalle università, sul quale fondare la partecipazione al concorso, e l'eventuale laurea specialistica o magistrale come secondo titolo al quale attribuire punteggio aggiuntivo, punteggio che logicamente viene assegnato solo se i titoli vengono dichiarati entrambi, posto che, contrariamente a quanto assumono i giudici, il possesso di una laurea specialistica/magistrale in una delle materie (rectius classi) previste dal bando non presuppone la titolarità di laurea c.d. triennale nello stesso àmbito disciplinare (nella stessa classe sarebbe impossibile perché le classificazioni sono reciprocamente indipendenti, ma diciamo in una classe affine per area), ma solo la titolarità di una laurea. Questo avrebbe dovuto spiegare il Ministero, anziché suffragare di fatto i presupposti errati a partire dei quali si è formato il convincimento dei giudici. Se poi vogliamo parlare di questioni di legittimità, il Dicastero avrebbe dovuto sostenere che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la valutazione dei titoli e non la graduatoria: posto che il calcolo del punteggio dei titoli per questo concorso veniva effettuato in automatico dal sistema informativo telematico in tempo reale con la presentazione della domanda, il ricorrente era a conoscenza di quello che considerava un errore sin dall'inizio della procedura e dunque il termine entro cui impugnare l'atto era ampiamente decorso. Oltretutto, il sistema restituiva il punteggio prima di confermare la trasmissione della domanda e in caso di mancato riconoscimento del punteggio assegnato colui che si accingeva a sottoporre la propria candidatura con una semplicissima operazione poteva tornare indietro e correggere, sostituendo il titolo di accesso con la laurea e inserendo la laurea specialistica o magistrale come titolo aggiuntivo e ritrovandosi di conseguenza con il punteggio maggiorato. Non solo: sino alla data di scadenza prevista, era sempre possibile compilare ex novo una nuova istanza la cui trasmissione aveva valore sostitutivo della precedente, dato che il bando prevedeva che ai fini della partecipazione effettiva valeva solo l'ultima. Quindi il candidato ha avuto ampio modo di rendersi conto che la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo nella fattispecie derivava dalla sua erronea compilazione della domanda (nella quale aveva dichiarato espressamente di NON possedere titoli di proseguimento della laurea c.d. triennale dichiarata per l'accesso, locuzione che avrebbe dovuto fargli capire che doveva dichiarare la laurea in prima battuta, e che accettava senza riserva alcuna le condizioni previste nel bando).
      In sostanza, la difesa è stata estremamente debole poiché non ha messo in discussione i falsi assunti del ricorrente, non supportati da adeguata documentazione giuridica ma dati per scontati, anzi li ha addirittura suffragati.

      Nei motivi della decisione, poi, i giudici, commettendo a loro volta un errore logico, citando inconferentemente tre recenti pronunciamenti nel Tar Lazio. Essi riportano « “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale»: questa frase, che già contiene di suo un errore logico, cioè che la laurea magistrale è articolata su un percorso quadriennale/quinquennale a ciclo unico (che costituisce l'eccezione e non la regola), è inconferente rispetto alla questione de qua, nella quale il candidato possiede una laurea e una laurea specialistica/magistrale (asseritamente specialistica, ma in realtà con ogni evidenza magistrale) conseguita all'esito di corso di durata biennale e, cioè, quella che il bando considera, a sua volta erroneamente (praticamente siamo a una concatenazione di errori), quale «proseguimento» della c.d. laurea triennale.
      Non solo: i giudici proseguono, sempre citando il Tar Lazio, «Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate». Qua siamo proprio all'apoteosi degli errori logici:
      • se è a ciclo unico come fa a essere valutato come titolo «aggiuntivo»?
      • cosa c'entrano i titoli di cultura manifestamente diversi tra loro visto che è in discussione il tenore, cioè il peso, dei titoli e non il contenuto scientifico-didattico-formativo a essi sotteso?
      • vieppiù, gli insegnamenti (virtualmente, visto che l'obbligo di frequenza è pressoché inesistente) seguìti, gli esami sostenuti e le esperienze accademiche maturate possono essere diversi ed eterogenei anche a parità di titolo legale rilasciato, dipendente dalla classe, visto che la strutturazione dei piani di studio è demandata all'autonomia dei singoli atenei, che come sappiamo è potenzialmente sconfinata. Sappiamo infatti che anche la quota dei crediti vincolati, che comunque rappresenta una porzione paritaria nei corsi di laurea e addirittura minoritaria nei corsi di laurea magistrale, si basa non su settori scientifico-disciplinari secchi ma su rose entro le quali le sedi possono esercitare delle opzioni, senza considerare il fatto che lo stesso settore è un contenitore piuttosto ampio. Del resto, anche con il vecchio ordinamento, a dispetto della quasi totale omogeneità tra atenei, l'indirizzo poteva caratterizzare il contenuto effettivo della formazione anche di oltre la metà degli esami, tanto che una laurea in Scienze politiche con indirizzo politico-amministrativo si differenziava maggiormente da una in Scienze politiche con indirizzo storico-politico rispetto a una in Giurisprudenza, e una laurea in Scienze politiche con indirizzo politico-economico era pressoché indistinguibile da una in Economia politica, mentre risultava piuttosto diversa da una in Scienze politiche con indirizzo politico-sociale. Infine, c'è da dire che anche il sistema delle equipollenze (e perfino quello delle equiparazioni) allarga di suo la platea dei partecipanti a soggetti con bagagli formativi estremamente diversi a quelli esplicitamente previsti. Piuttosto, certamente diverso è il curriculum studiorum complessivamente maturato da chi abbia conseguito una laurea della classe di Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione seguìta da una laurea magistrale della classe di Scienze economico-aziendali rispetto a quello di chi abbia conseguito una laurea in Lettere seguìta da una laurea magistrale della stessa classe (situazione tutt'altro che inverosimile come ben sanno i frequentatori di questo forum), ma questo sembra non interessare a nessuno, nemmeno a chi commette l'errore di considerare unitariamente i due percorsi.
      Da parte mia, continuo a sostenere che a oltre vent'anni dalla riforma l'ignoranza sugli ordinamenti universitari sia inaccettabile. Tale ignoranza infatti condiziona il mercato del lavoro enormemente a danno di migliaia di laureati il cui percorso di studi viene percepito come incompleto.
      Innanzitutto il padre di tutti gli equivoci sta nel fatto che, ad eccezione di esempi virtuosi più unici che rari (vedi Alma mater studiorum Università di Bologna), è invalsa anche nella comunicazione ufficiale e perfino in atti amministrativi ufficiali la consuetudine, contra legem e come tale antigiuridica, di chiamare «laurea triennale» o «laurea di primo livello», in qualche caso perfino «laurea breve», quella che l'ordinamento chiama semplicemente «laurea», con l'ovvia conseguenza che quando su un testo normativo è scritto solo «laurea» l'interprete medio, tipicamente ultracinquantenne e laureato con il vecchio ordinamento, automaticamente associa questo termine a un titolo che si consegue all'esito di un corso di durata almeno quadriennale. Poi ci si è messa l'equivoca equiparazione del 2009 che rafforza questo suo convincimento. Tutto ciò ha influenzato lo stesso legislatore, che in numerosi atti normativi scrive «laurea triennale», andando in conflitto con l'ordinamento universitario. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: basti pensare al rinnovo del CCNL Funzioni locali del pubblico impiego, che prevede come titolo di studio inferiore alla laurea magistrale non la laurea, ma il diploma di scuola secondaria di secondo grado, poiché considera laurea «triennale» e laurea magistrale come due steps di un percorso unitario.

      D'altro canto, in un concorso indetto dall'Atersir Emilia-Romagna un candidato era stato escluso per aver dichiarato quale titolo di accesso una laurea magistrale di classe LM-84 (Scienze storiche), afferente all'area umanistica, mentre il bando richiedeva qualsiasi laurea o laurea magistrale di area sociale ovvero titolo v.o. equiparato. Il candidato aveva in realtà conseguito prima della LM-84 una L-36 ma aveva dichiarato la sola laurea magistrale, presumibilmente nell'erroneo convincimento che questa assorbisse la prima. Fortunatamente per lui l'amministrazione ha attivato il soccorso istruttorio e lo ha riammesso in autotutela. Ora il concorso de quo mi pare fosse per soli esami, ma nella stessa ipotesi in un concorso per titoli ed esami, se il candidato di cui sopra facesse ricorso alla giustizia amministrativa sostenendo le stesse ragioni di cui alla sentenza sin qui descritta, in virtù della stessa logica avrebbe diritto al punteggio aggiuntivo.
      Ultima modifica di dottore; 16-11-2022, 10:37.
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      • #4
        Prima sentenza. Rigetto. Come volevasi dimostrare!
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        • #5
          Con sentenza definitiva dello scorso 14 dicembre pubblicata il 19 dicembre, la prima sezione del Tar Puglia ha rigettato, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2000, il ricorso nº 1310/2022, stabilendo il seguente principio: «i ricorrenti, nel compilare la domanda, hanno espressamentre indicato l'assenza di ulteriori titoli di studio da fare valere, sicché, per i principî di autoresponsabilità e par condicio, non possono pretendere, in questa sede, di modificare quanto indicato con l'istanza di partecipazione».
          I ricorrenti avevano richiesto «il riconoscimento di ulteriore punteggio (pari ad 1.5), pretendendo la valutazione del proprio titolo di laurea (diverso per ciascun ricorrente) potiore rispetto al titolo triennale richiesto come partecipazione».
          La Regione ha resistito con una buona difesa (cosa non scontata per un ente pubblico) e il giudice non si è fatto infinocchiare dal fatto che i ricorrenti, anziché parlare di «laurea» e «laurea magistrale», hanno fatto riferimento alla prima definendolo «titolo triennale» e alla seconda definendolo «laurea».
          Peraltro il giudice eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo in quanto «è pacifico che i ricorrenti, accomunati solo dall'identità della questione giuridica fatta valere con il ricorso, abbiano posizioni del tutto differenti; in secondo logo, lo dichiara manifestamente infondato in base al principio di cui sopra.
          Il bello è che se entrate nella chat dei ricorrenti (nella quale io sono infiltrato in incognito senza partecipare) insistono col dire che quella che loro definiscono «triennale» è «incompleta», mentre la laurea del previgente ordinamento sarebbe «completa». Che ne siano convinti loro, tutto sommato, posso pure accettarlo; che ne siano convinti i loro avvocati un po' meno. E la qualità della sentenza accresce la mia fiducia nella giustizia.


          PS
          Nel merito ci sarebbe da aggiungere un'altra cosa che non è stata affrontata neanche dalla difesa: costoro che in sede di domanda hanno dichiarato solo la laurea magistrale erroneamente qualificandola come laurea, nell'erroneo (e assurdo, oserei dire surreale) convincimento che il «titolo triennale» non fosse tale, hanno ottenuto un punteggio commisurato al voto della laurea magistrale. Con l'aggiunta del punteggio aggiuntivo di 1.5 previsto per la laurea magistrale, otterrebbero un punteggio diverso rispetto a quello che avrebbero ottenuto dichiarando correttamente la laurea quale titolo di accesso e la magistrale come titolo aggiuntivo, poiché, da bando, il titolo di accesso generava punteggio in proporzione al voto, mentre al titolo aggiuntivo di laurea magistrale era attribuito un punteggio fisso di 1.5.
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