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Rilascio titolo Master Mercatorum

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  • Rilascio titolo Master Mercatorum

    Buongiorno, ho letto le discussioni passate in merito al rilascio del titolo di Master conseguito presso la Mercatorum. Mi (e vi) chiedo se ci siano novità in merito, dal momento che
    il Decreto Rettorale del luglio 2024 che decreta l'attivazione di “Corsi di Master di I e II livello” richiama l'art. 16 dello Statuto dell'Ateneo che prevede testualmente al comma 3:
    "In attuazione dell’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l’Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didatti-
    co di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
    permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i con-
    seguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello”.


    Grazie in anticipo a chi risponderà

  • #2
    In realtà è sbagliato il riferimento normativo: i master sono rilasciati ai sensi dell'art. 3, c. 8, del decreto MURST 509/1999 e dell'omologo passaggio del decreto MIUR 270/2004.
    L'art. 1, c. 15, della legge 4/1999 modiifca l'art. 17, c. 95, della legge 127/1997 rispetto al presupposto che conferisce potere al Ministero di istituire i titoli di cui sopra con decreto del Ministro, e il potere per il singolo ateneo discende dai predetti regolamenti ministeriali
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
      In realtà è sbagliato il riferimento normativo: i master sono rilasciati ai sensi dell'art. 3, c. 8, del decreto MURST 509/1999 e dell'omologo passaggio del decreto MIUR 270/2004.
      L'art. 1, c. 15, della legge 4/1999 modiifca l'art. 17, c. 95, della legge 127/1997 rispetto al presupposto che conferisce potere al Ministero di istituire i titoli di cui sopra con decreto del Ministro, e il potere per il singolo ateneo discende dai predetti regolamenti ministeriali
      Forse hanno citato la l. 4/1999 circa la legittimazione ad attivare i Master e non in merito al rilascio del titolo.
      Ad ogni modo, al primo comma dello stesso art. 16 Statuto, citato nel Decreto rettorale, si legge:
      "Nel rispetto delle finalità indicate all’art. 1, l’Università rilascia
      i titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del
      22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel
      Regolamento didattico di Ateneo".

      Mi chiedo quindi se qualcosa è cambiato nella formulazione delle certificazioni emesse a conclusione dei Master o comunque nella prassi seguita dall'Ateneo in merito.
      Grazie ancora

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      • #4
        Premesso che a me non sembra che il RDA sia mutato, da qualche tempo i master stanno cominciando a essere emessi, retroattivamente, e caricati su Anis.
        Il voto dell'esame finale non risulta valere come voto di master: come giudizio di rilascio c'è sempre «idoneo».
        La situazione è, comunque, a macchia di leopardo.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #5
          Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
          Premesso che a me non sembra che il RDA sia mutato, da qualche tempo i master stanno cominciando a essere emessi, retroattivamente, e caricati su Anis.
          Il voto dell'esame finale non risulta valere come voto di master: come giudizio di rilascio c'è sempre «idoneo».
          La situazione è, comunque, a macchia di leopardo.
          Interessante... non ci sono dubbi che i corsisti abbiano diritto al rilascio del titolo (come conferma la stessa normativa interna dell'Ateneo). Del resto le stesse brochure pubblicate riportano l'indicazione che viene rilasciato il "Diploma di Master".
          Ma vengono emesse le pergamene o è la certificazione a riportare la dicitura che è stato conseguito il Master? Hai notizia se gli ultimi attestati/certificazioni sono adeguati?

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          • #6
            Io ci andrei piano a parlare di diritto; al contrario, non ci sono dubbi sul fatto che il rilascio di un titolo di studio non è un diritto, ma un interesse legittimo che si può vantare nei confronti di un pubblico potere. Infatti, il titolo viene rilasciato in nome della legge e non sulla base di un accordo tra le parti e dunque siamo nell'alveo dei poteri autoritativi e non dei negozi giuridici. Quindi vanno sempre bilanciati e contemperati gli interessi del singolo con l'interesse pubblico.
            Comunque, quand'anche fosse un diritto, la giurisdizione è amministrativa in via esclusiva.

            No, non vengono rilasciate pergamene, neanche a pagamento, e i certificati continuano a essere sbagliati a meno che non si chieda espressamente di correggerli. Il sistema informativo è programmato per emetterli sbagliati ed essi vengono manualmente coretti in caso di contestazione.
            Come recentemente spiegato nel forum, non vi è nessuna legge che obblighi a rilasciare una pergamena, ma certamente vi è l'obbligo di rilasciare il titolo di studio in originale. Questo può essere anche un originale informatico, ma quello che loro chiamano attestato innanzitutto non è il titolo ma appunto un attestato, e in secondo luogo non ha le caratteristiche di documento informatico previste dal CAD (d.lgs. 82/2005) e norme collegate. Infatti questo dovrebbe essere un documento immodificabile e inalterabile crittograficamente protetto e firmato digitalmente.
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            • #7
              Francamente la tua ricostruzione sulla questione diritto/interesse legittimo non mi convince.

              Se indubbiamente discrezionale è l’attività di valutazione degli esami e della prova finale, è molto discutibile che lo sia l’atto di conferimento del titolo di studio. Non si vede, infatti, quale margine di apprezzamento avrebbe un rettore nel conferimento di un titolo di studio una volta accertata la sussistenza dei presupposti normativamente previsti (superamento degli esami e della prova finale, posizione regolare nei confronti degli altri obblighi eventualmente previsti). Ma se si tratta di un’attività amministrativa vincolata, allora la posizione dell’interessato verosimilmente è di diritto soggettivo, non di interesse legittimo, come del resto spesso affermato dalla giurisprudenza nei casi in cui l’attività dell’amministrazione non presenta spazi di discrezionalità.

              Questo non esclude che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

              Grazie comunque per le preziose informazioni

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              • #8
                Elcharro, è evidente che tu non hai ben chiaro il concetto di "discrezionalità", che non significa poter fare come si vuole o poter scegliere di fare o non fare.
                Tutte le potestà sono discrezionali, ma sono dei poteri che è obbligatorio esercitare, infatti sono qualificate come diritti-doveri.
                Nella fattispecie, la discrezionalità è vincolata, non tecnica. Questo significa che l'amministrazione è tenuta a verificare la presenza di tutti i presupposti legali e sostanziali affinché possa soddisfare l'interesse della vita della parte istante (trattandosi di procedimenti a domandante di parte); qualora questi presupposti sussistano, è tenuta a emanare provvedimento a lui favorevole.
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                • #9
                  Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                  Elcharro, è evidente che tu non hai ben chiaro il concetto di "discrezionalità", che non significa poter fare come si vuole o poter scegliere di fare o non fare.
                  Tutte le potestà sono discrezionali, ma sono dei poteri che è obbligatorio esercitare, infatti sono qualificate come diritti-doveri.
                  Nella fattispecie, la discrezionalità è vincolata, non tecnica. Questo significa che l'amministrazione è tenuta a verificare la presenza di tutti i presupposti legali e sostanziali affinché possa soddisfare l'interesse della vita della parte istante (trattandosi di procedimenti a domandante di parte); qualora questi presupposti sussistano, è tenuta a emanare provvedimento a lui favorevole.
                  Nessuno ha parlato di discrezionalità come “poter fare come si vuole o poter scegliere di fare o non fare”. Se questo è ciò che hai capito del messaggio precedente, ti invito a rileggerlo con più attenzione e a sforzarti di comprenderlo meglio, se possibile evitando di salire in cattedra a sproposito.

                  L’attività amministrativa o è discrezionale o è vincolata. Dire che “nella fattispecie la discrezionalità è vincolata” è un ossimoro e non ha senso. Evidentemente non hai ben chiara questa basilare distinzione del diritto amministrativo.

                  In ogni caso, dopo tanti giri di parole e altre inesattezze sulle quali sorvolo, finisci per darmi ragione. Mentre l’attività di verifica in sede di esame è discrezionale (classico caso di discrezionalità tecnica), l’atto di rilascio del titolo è vincolato. “Qualora questi presupposti sussistano, è tenuta a emanare il provvedimento” scrivi. Siamo cioè in presenza di un diritto soggettivo, come avviene nella maggior parte dei casi (secondo la giurisprudenza), in presenza di attività amministrativa vincolata.








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                  • #10
                    Elcharro, so' ghiuti 'a carna 'a sotto i 'e maccarùne 'a coppa?
                    Scrivi nel motore di ricerca di una qualsiasi banca dati giuridica "discrezionalità vincolata" con tutte le virgolette (sono un operatore booleano) e vedi quanti risultati ti appaiono. Poi magari ripassi a scrivere gli autori degli articoli e mi dici se hai nuovamente il coraggio di asserire che è un ossimoro e non ha senso (il che peraltro contraddiceva la tua stessa premessa).
                    ​​​​DI sicuro imparerai qualcosa di nuovo: che la discrezionalità può essere libera e può essere vincolata, e questa è una cosa che spiegava già Ferrero nel 2013 (ma di sicuro si trova roba più risalente, perché io ho dato il primo esame di diritto amministrativo, superato con 30 e lode, intorno al 2005 e il concetto perlomeno per il mio docente era pacifico, talmente pacifico che non mi ricordo un autore specifico.al quale ricondurlo… e, se devo essere onesto, neanche il nome del docente).
                    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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