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Decadenza? Rinuncia?

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  • Decadenza? Rinuncia?

    Buongiorno,
    se qualcuno di voi può aiutarmi sarei veramente grata.
    Ho dato l'ultimo esame all'università  di Pavia nel 2013 (a.a. 2013/2014) facendo parte dell'ordinamento 509/99.
    In teoria adesso dovrei essere decaduta, essendo passati più di 4 anni, giusto?
    Oppure, dovessi fare la rinuncia, dovrei pagare le tasse arretrate (ovvero dal 2014 in poi)?
    Grazie mille a tutti!

  • #2
    ciao :)

    Guarda, sono nella tua stessa situazione ossia ho dato l ultimo esame nel 2011 e ora mi sto informando perchè vorrei passare ad una telematica.

    Quello che posso dirti è che purtroppo ogni università  sembra possa decidere per conto proprio, di conseguenza quello che è valido per la mia vecchia università , quella di Genova, può non essere valido nella tua. Prova a cercare il regolamento online.

    Magari a te va meglio,l'uni di Genova sembra non faccia mai decadere lo studente, e se vuoi fare la rinuncia devi pagare tutte le tasse arrretrate.

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    • #3
      Ciao!
      Non so se può esserti utile ma ti racconto la mia esperienza: ho recentemente fatto la rinuncia agli studi in Bicocca, dove da qualche anno non avevo rinnovato l'iscrizione, perchè sto valutando di passare a una telematica per terminare gli studi.

      Mi hanno spiegato che la rinuncia non comporta costi (nel caso della mia università  ho pagato solo 16€ di marca da bollo), l'importante è essere stati in regola con i pagamenti nell'ultimo anno di iscrizione. In caso contrario bisogna prima regolarizzare la posizione (in riferimento all'ultimo anno di iscrizione) e poi fare rinuncia.

      Le tasse arretrate (o almeno una parte) si pagano solo nel caso di ripresa degli studi.

      La decadenza dello status di studente avviene dopo 8 anni dall'ultimo rinnovo o dall'ultimo esame, nel mio caso non erano passati e ho dovuto presentare il modulo di rinuncia agli studi.

      Spero ti siano utili queste informazioni, ma ti consiglio di controllare bene sul sito della tua università , nel caso della Bicocca ad esempio c'è una sezione apposta con le indicazione per rinuncia e decadenza.

      Buona giornata

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      • #4
        Ciao,
        premesso che non sono un avvocato, degli spunti di riflessione che potrei fornire sono i seguenti:
        dopo l'entrata in vigore della legge numero 270 dell'ottobre del 2004 (entrata in vigore a partire dall'anno accademico 2005/2006) ogni singolo polo universitario italiano è autonomo nella proclamazione dello statuto, nella regolamentazione economica e, con decreto rettorale, nella gestione amministrativa della carriera degli studenti.
        Questo NON implica che le università  sparse entro i confini nazionali non debbano sottostare a delle leggi trascendenti ai singoli organi, ovvero a quelle leggi come la 1592 del 1933 che regolamentano quegli aspetti del diritto amministrativo che intercorre nei rapporti fra ateneo e persona fisica (studente).
        Secondo diverse sentenze (TAR del Lazio nel 2002, TAR dell'Aquila nel 2015 : sentenza 750/2015) si decade dallo status di studente universitario se si verificano le seguenti condizioni:
        - trascorsi otto anni accademici (NON solari) dalla prima immatricolazione SENZA che nel mentre siano stati compiuti atti di carriera
        - trascorsi più di otto anni SOLARI dall'ultimo atto di carriera.

        Per atto di carriera si intende una qualsivoglia interazione didattica fra persona fisica (studente) ed ateneo (tradotto: se dai un esame ma non lo superi viene univocamente riconosciuto come atto di carriera).

        Lo ripeto e straripeto: non sono un avvocato di professione indi per cui le mie sono solo considerazioni personali formulate dalla consultazione di atti pubblici presenti in rete. Non si tratta in alcun modo del parere di un giurista.

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        • #5
          Originariamente inviato da askyfullofstars93 Visualizza il messaggio
          Ciao,
          premesso che non sono un avvocato, degli spunti di riflessione che potrei fornire sono i seguenti:
          dopo l'entrata in vigore della legge numero 270 dell'ottobre del 2004 (entrata in vigore a partire dall'anno accademico 2005/2006) ogni singolo polo universitario italiano è autonomo nella proclamazione dello statuto, nella regolamentazione economica e, con decreto rettorale, nella gestione amministrativa della carriera degli studenti.
          Questo NON implica che le università  sparse entro i confini nazionali non debbano sottostare a delle leggi trascendenti ai singoli organi, ovvero a quelle leggi come la 1592 del 1933 che regolamentano quegli aspetti del diritto amministrativo che intercorre nei rapporti fra ateneo e persona fisica (studente).
          Secondo diverse sentenze (TAR del Lazio nel 2002, TAR dell'Aquila nel 2015 : sentenza 750/2015) si decade dallo status di studente universitario se si verificano le seguenti condizioni:
          - trascorsi otto anni accademici (NON solari) dalla prima immatricolazione SENZA che nel mentre siano stati compiuti atti di carriera
          - trascorsi più di otto anni SOLARI dall'ultimo atto di carriera.

          Per atto di carriera si intende una qualsivoglia interazione didattica fra persona fisica (studente) ed ateneo (tradotto: se dai un esame ma non lo superi viene univocamente riconosciuto come atto di carriera).

          Lo ripeto e straripeto: non sono un avvocato di professione indi per cui le mie sono solo considerazioni personali formulate dalla consultazione di atti pubblici presenti in rete. Non si tratta in alcun modo del parere di un giurista.
          Ti ringrazio, scusami ho visto solo ora questa risposta.
          Come faccio a far valere queste leggi alla mia università ? Nel loro statuto la decadenza dallo stato di studente non esiste, ed oltre alle tasse arretrate, bisogna pagare centinaia di euro per ogni anno che non si è frequentato.
          Inoltre, mi hanno detto che se faccio la rinuncia perdo tutti gli esami.

          In segreteria ci sono sempre e solo signore anziane che sanno solo ripetere a memoria queste cose e che non sanno rispondere a nessuna domanda

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          • #6
            Originariamente inviato da askyfullofstars93 Visualizza il messaggio
            dopo l'entrata in vigore della legge numero 270 dell'ottobre del 2004 (entrata in vigore a partire dall'anno accademico 2005/2006)
            Decreto ministeriale, non legge

            ogni singolo polo universitario italiano è autonomo nella proclamazione dello statuto, nella regolamentazione economica e, con decreto rettorale, nella gestione amministrativa della carriera degli studenti.
            Era così già  con il D.M. 509/1999 (a dire la verità  l'autonomia statutaria è di gran lunga precedente, anche prima della legge 341/1990, ma non entro nel merito).

            Questo NON implica che le università  sparse entro i confini nazionali non debbano sottostare a delle leggi trascendenti ai singoli organi, ovvero a quelle leggi come la 1592 del 1933
            Regio decreto, non legge

            Secondo diverse sentenze (TAR del Lazio nel 2002, TAR dell'Aquila nel 2015 : sentenza 750/2015)
            Sono sentenze riferite a questioni di gran lunga antecedenti sia al D.M. 270/2004 sia al D.M. 509/1999, di attuazione dell'art. 15, c. 95, della legge 127/1997.

            si decade dallo status di studente universitario se si verificano le seguenti condizioni:
            - trascorsi otto anni accademici (NON solari) dalla prima immatricolazione SENZA che nel mentre siano stati compiuti atti di carriera
            - trascorsi più di otto anni SOLARI dall'ultimo atto di carriera.
            Sì, se l'ateneo non ha normato diversamente in virtù della propria autonomia. Solo in questo caso si applica il vecchio ordinamento in via residuale.

            se dai un esame ma non lo superi viene univocamente riconosciuto come atto di carriera.
            Sì, ma deve essere comprovato. Se la bocciatura non è stata verbalizzata, come da prassi ampiamente diffusa, come fai?

            Originariamente inviato da xrallyx Visualizza il messaggio
            mi hanno detto che se faccio la rinuncia perdo tutti gli esami.
            Questo è vero, ma proprio in virtù dell'autonomia sono riconoscibili lo stesso. Molte università , specie statali, fanno pagare una tassa di ricognizione per la valutazione delle carriere oggetto di decadenza o rinuncia ai fini dell'abbreviazione di nuovi corsi. Le università  telematiche lo fanno tutte gratis.
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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