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Decadenza: siamo sicuri che sia legittima?

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  • Decadenza: siamo sicuri che sia legittima?

    Buona sera,
    apro questa discussione per chiedere ai più esperti ed informati fra voi se l'istituto di decadenza possa essere applicato nei confronti di uno studente immatricolatosi sotto le disposizioni del DM 270/04 laddove NON siano ancora trascorsi 8 anni accademici dalla prima immatricolazione (come prescritto dall'articolo 149 del Regio Decreto 1592 del 1933) oppure 8 anni accademici dalla data dell'ultimo atto di carriera compiuto (sentenza 750/2015 del TAR dell'Abruzzo, sezione I).
    Chi può chiarirmi le idee?

  • #2
    Guarda, io ho molto recentemente aperto un topic su argomento analogo.
    La Sapienza, nel regolamento degli studenti, non parla di decadenza per gli studenti che si attardano particolarmente (si parla di oltre 6 anni per una magistrale e oltre 9 anni per una triennale) a concludere gli studi sotto gli ordinamenti 509 e 270.
    Parla solo della necessità  di una verifica del percorso formativo.

    Parla di decadenza solo per gli studenti appartenenti ai vecchi ordinamenti, e solo a seguito del trascorso di 8 anni consecutivi senza esami sostenuti.

    Altri atenei però dichiarano esplicitamente che lo studente 270, dopo tot anni dall'iscrizione, decade a prescindere.

    Altri atenei ancora parlano genericamente di una verifica dell'obsolescenza dei crediti formativi.

    Una chiave però è comune: la decadenza, la verifica dell'obsolescenza, la verifica del percorso formativo, pare NON intervengano qualora lo studente abbia concluso tutti gli esami.

    Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto 270 (che linko MIUR - Universit�) e 509, in ogni caso, recitano : "I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi...".

    In generale, senza riferirmi ad alcun ateneo in particolare, essenzialmente mi pare di aver capito, ma posso sbagliarmi, che nei nuovi ordinamenti, dopo un certo numero di anni (a scelta dell'ateneo), il corso di studi sia chiamato a deliberare se lo studente può proseguire gli studi nel medesimo ordinamento, o debba transitare a un nuovo ordinamento nel frattempo attivato.
    In base a quali criteri questa decisione avvenga, però, sinceramente, non ne ho la più pallida idea.

    L'autonomia didattica purtroppo è una materia complicata.

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    • #3
      Anche il regolamento delle carriere studentesche di UniTo (https://www.unito.it/sites/default/f...he_98_2017.pdf) distingue il caso dello studente pre-509 e i casi degli studenti 509 e 270.

      In particolare, articolo 14 comma 1: "La carriera di coloro che abbiano effettuato l‘iscrizione a corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004 non è soggetta alla decadenza prevista dall‘art.16 del presente Regolamento" (ossia nuovamente la regola degli 8 anni ex art 149 R.D. 1592)

      articolo 14 comma 4: "In caso di interruzione superiore a 3 anni accademici, la carriera può essere riattivata sull‘ordinamento del corso di studio vigente, previa valutazione da parte della struttura didattica competente della non obsolescenza dei CFU maturati prima dell‘interruzione."

      Però, in tal caso, l'obsolescenza è chiamata in causa solo a seguito di una formale interruzione degli studi superiore a 3 anni accademici.

      Infine invito a leggere questa sentenza https://www.nuovefrontierediritto.it...o-2012-n-1290/ . Particolare importante: in riferimento al comma 6 dell'articolo 5 dei decreti 509 e 270, "...Inoltre il suddetto art. 5 contempla la possibilità  degli organi universitari di prevedere una specifica e puntuale verifica
      rispetto al livello di obsolescenza di specifici contenuti conoscitivi di determinate discipline e non conferisce la potestà  di emanare una disciplina generale ed indistinta di decadenza senza prendere in esame specifiche discipline."

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      • #4
        La sentenza del TAR dell'Aquila che ho citato nel mio primo messaggio argomenta in merito ad uno studente iscritto nell'anno accademico 2004/2005 (per cui sotto le disposizioni del DM 509/99) che è stato riabilitato alla fruizione della carriera universitaria per via dell'applicazione dell'articolo 149 del RD 1592 del '33. E non si sta parlando di vecchio ordinamento.
        Ovviamente quello che dico non ha alcun valore, non essendo un professionista, però da quanto ho capito il 509 ed il 270 sono equipollenti e, credo, che in caso di ricorso al TAR (come farò sicuramente) dovrei avere la "strada spianata".

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