In alcuni atenei se non ti convalidano/dispensano niente e/o se all'esito della delibera rinunci all'abbreviazione non ti fanno pagare niente oppure ti scomputano quanto già pagato dagli addebiti successivi. In altri atneei, invece, non è consentito rinunciare alla convalida una volta richiesta.
Anche le regole su come dichiarare gli esami cambiano da ateneo ad ateneo: in alcuni atenei è obbligatorio dichiararli tutti, in altri ti chiedono espressamente di non dichiarare quelli che non vuoi che ti vengano riconosciuti oppure che ritieni non riconoscibili; in alcuni atenei (Bari Aldo Moro ad esempio) ti chiedono anche di suggerire le equipollenze (a Bari se non lo fai scrivono sulla delibera che non hanno preso in considerazione l'esame in quanto lo studente non ha formulato proposte in merito all'esame di destinazione, mentre, al contrario, se si propone l'esame di destinazione seguendo il criterio di coincidenza o contiguità di SSD tendono ad assecondare la proposta dello studente).
Pochi atenei prevedono una procedura standardizzata per presentare istanze di rettifica o revisione, anzi molti scrivono addirittura che la delibera(*) è insindacabile, ma questa affermazione non impedisce all'interessato, ovviamente, di proporre o ricorso gerarchico proprio (ad esempio alla struttura di livello superiore o direttamente al Rettore), ricorso gerarchico improprio (al ministro competente, ma si perde solo tempo) o ricorso giurisdizionale (al giudice amministrativo) o ricorso straordinario al capo dello Stato (altra perdita di tempo). Si tratta in realtà di un procedimento a discrezionalità parzialmente vincolata, quindi l'insindacabilità che millantano non esiste.
* Si definisce delibera(zione) l'atto emanato da un organo collegiale, determina(zione) quello emanato da un organo monocratico. Nella maggior parte degli atenei, questi atti sono di competenza collegaile e solitamente l'organo deliberante è il consiglio della struttura didattica, cioè il consiglio del corso di studi oppure quelloche svolge le sue funzioni a seocnda dell'organizzazione statutaria (consiglio di classe o interclasse o intercorso, consiglio di area didattica etc.). Molto più raramente è un organo superiore (consiglio di dipartimento, scuola o facoltà). Laddove sia presente una commissione specifica, questa generalmente ha compiti meramente istruttorî, ma per esempio al dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino delibera direttamente e, peraltro, con la firma di uno solo dei tre componenti. In un caso a me noto, di cui non fornisco dettagli perché sono passati molti anni e potrebbe essere cambiato qualcosa, il provvedimento era monocratico del presidente del consiglio del corso. Si tenga presente che normativa e prassi potrebbero variare tra varie strutture all'interno della medesima università.

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