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Prescrizione tasse - tempi

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  • Prescrizione tasse - tempi

    Salve,

    ci riprovo ad avere info con nuovo post.. il regolamento contribuzione studentesca 2022/2023 riporta che la prescrizione dei debiti e' prevista dopo 10 anni, un legale sostiene che invece la prescrizione e' prevista dopo 5 anni.

    Quale e' la corretta interpretazione?

    Grazie

  • #2
    In base all'articolo 2948, numero 4, del codice civile, le tasse e i contributi universitari, ivi compresi oneri aggiuntivi aventi natura corrispettiva comunque denominati, si prescrivono in 5 anni. Il dies a quo è, in base all'art. 2935, il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè la scadenza ultima relativa a ciascun anno accademico.

    Per l'imposta di bollo, invece, si applica l'art. 254 del DPR 642/1972 e dunque, se evasa, essa va recuperata dall'amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle entrate) entro il termine decadenziale (dunque non interrompibile né rinnovabile) di 3 anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione, con irrogazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 500%, senza principio di obbligazione solidale dato che il rapporto coionvolge un ente pubblico (anche le università non statali sono tali).

    Evitiamo, per favore, il cross posting.
    Ultima modifica di dottore; 29-01-2023, 08:39.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Grazie mille per la risposta esaustiva, continuo a non capire come mai il regolamento universitario riporti i 10 anni nella sezione relativa alla prescrizione.
      In ogni caso, sulla base della sua esperienza, sarebbe il caso di intraprendere un'azione legale contro l'università o fortemente sconsigliato? In alternativa, si potrebbe prima provare a far riconoscere la prescrizione inviando una istanza al Rettore?
      Quello che mi preoccupa e' che comunque loro hanno sempre il coltello dalla parte del manico...
      Ancora grazie per la consulenza, spero che le informazioni siano utili anche ad altri studenti che sono nella mia stessa situazione.

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      • #4
        Non posso rispondere perché non so di cosa stiamo parlando. Il discorso è generale e astratto o ti stai riferendo a una singola fattispecie? In questo caso, ho bisogno di conoscere i termini di tale fattispecie.
        Comunque non devi chiedere alla controparte di riconoscere l'intervenuta prescrizione, neanche per sogno.
        Ultima modifica di dottore; 29-01-2023, 20:35.
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        • #5
          Il discorso e' reale, al momento sono bloccato, non posso fare esami, non posso trasferirmi e non posso fare rinuncia agli studi.

          Qui di seguito parte del regolamento:

          Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altra Università o altro corso di laurea, ammissione all’esame di laurea, sospensione deglistudi, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.


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          • #6
            Il regolamento, che è carta straccia essendo contra legem, non mi interessa. Mi interessa la specifica situazione soggettiva (a parte il fatto che la rinuncia agli studi si può fare lo stesso).
            Da quanto tempo non paghi le tasse e i contributi? C'è stato un anno in cui hai versato solo la prima rata? L'ateneo ha mai reclamato i propri crediti e, se lo ha fatto, con che modalità? Tu hai mai ammesso anche implicitamente di essere debitore nei confronti dell'ateneo e, se lo hai fatto, con che modalità? Hai mai chiesto all'ateneo se le debenze sono prescritte e, se lo hai fatto, in quali modalità?
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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            • #7
              Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
              C'è stato un anno in cui hai versato solo la prima rata?
              Per curiosita' personale, cosa cambia nel caso avesse pagato una rata solamente e poi piu' niente? Ad es. paga la prima rata del primo anno, poi non paga piu' nulla e non da' esami.

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              • #8
                Originariamente inviato da Marius Visualizza il messaggio
                Per curiosita' personale, cosa cambia nel caso avesse pagato una rata solamente e poi piu' niente?
                L'ho spiegato recentemente in un'altra discussione. La rateizzazione o dilazione non fraziona il debito, ma solo il pagamento. Nel momento in cui tu paghi la prima rata, mostri la volontà di iscriverti a quell'anno di corso e contrai l'intero debito per l'anno accademico.
                Per gli anni accademici in cui non paghi proprio, invece, se ne sono passati almeno due consecutivi ricorre l'applicazione dell'art. 9, c. 5, del d.lgs. 68/2012, quindi le tasse e i contributi non sono proprio dovuti ed è possibile effettuare la ricognizione pagando un diritto fisso per ogni anno di interruzione, nella misura determinata dall'ateneo.
                Ultima modifica di dottore; 30-01-2023, 13:23.
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                • #9
                  grazie mille, chiarissimo come sempre

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                  • #10
                    Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                    L'ho spiegato recentemente in un'altra discussione. La rateizzazione o dilazione non fraziona il debito, ma solo il pagamento. Nel momento in cui tu paghi la prima rata, mostri la volontà di iscriverti a quell'anno di corso e contrai l'intero debito per l'anno accademico.
                    Per gli anni accademici in cui non paghi proprio, invece, se ne sono passati almeno due consecutivi ricorre l'applicazione dell'art. 9, c. 5, del d.lgs. 68/2012, quindi le tasse e i contributi non sono proprio dovuti ed è possibile effettuare la ricognizione pagando un diritto fisso per ogni anno di interruzione, nella misura determinata dall'ateneo.
                    Si confermo tutto, a quanto pare solo con la rinuncia agli studi si puo' evitare di pagare le rate successive.

                    Grazie per le utili informazioni.

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                    • #11
                      Originariamente inviato da unlocklg Visualizza il messaggio
                      Si confermo tutto, a quanto pare solo con la rinuncia agli studi si puo' evitare di pagare le rate successive.
                      Sino a qualche anno fa con la rinuncia agli studi le università non chiedevano di pagare nulla, nemmeno le rate successive rispetto alla prima. Spesso nei regolamenti era scritto espressamente che per rassegnare la rinuncia non era necessario che la posizione contabile fosse in regola. Ciò non implicava, comunque, che l'ateneo non potesse attivarsi per recuperare anche coattivamente eventuali crediti, cosa che comunque non veniva mai fatta. Alcuni atenei (e.g. Federico II, Cagliari e Tor Vergata) dicevano che dopo la rinuncia lo studente non era più tenuto a onorare il debito, ma si tratta di una scelta finanziaria puramente discrezionale; in ogni caso era una prassi generalizzata non tentare mai di recuperare importi non pagati: per le iscrizioni sospese si attendeva l'intervenire della decadenza. Sia la decadenza sia la rinuncia erano istituti di carattere consuetudinario: nessuno dei due era esplicitamente previsto o indirettamente disciplinato né dal R.D. 1592/1933 né dal 1269/1938 né dalla legge 341/1990.

                      Da alcuni anni si sta diffondendo la moda (credo sia stata inaugurata dalle università telematiche e in particolare Pegaso e Cusano, ma non ne sono sicuro) secondo cui perché la rinuncia agli studi sia accettata è necessario estinguere i debiti. Questa posizione, ancorché dilagante, non è a mio avviso giuridicamente sostenibile per tre ragioni. La prima è che la rinuncia è un atto unilaterale che innesca un procedimento amministrativo a discrezionalità vincolata: l'amministrazione è tenuta a prenderne atto senza poter eseguire valutazioni di merito. Vieppiù, siccome il procedimento amministrativo instaurato si conclude con la mera presa d'atto, che non si sostanzia nemmeno in un provvedimento scritto se non la mera conferma di ricezione, essa produce i suoi effetti ipso facto nel momento stesso in cui giunge alla cognizione (o sarebbe dovuta giungere alla cognizione) del destinatario. La seconda è che le tasse e i contributi (a differenza delle imposte di bollo, che però sono dovute allo Stato e non all'università) hanno natura corrispettiva e dunque consistono in obbligazioni civili, prive in quanto tali di rilievo pubblicistico, mentre la rinuncia è un procedimento squisitamente amministrativo. La terza è che, pur volendo inopinatamente coniugare l'elemento amministrativo con quello civile, il rifiuto di accettare, rectius registrare, la rinuncia, lasciando la posizione aperta con conseguenti ulteriori addebiti, determinerebbe un aggravamento del danno, configurandosi dunque come concorso in fatto colposo del creditore (art. 1227 cod. civ.), il che comporterebbe il classico passaggio dalla parte del torto dell'ateneo in quanto soggetto danneggiato (oltre che responsabilità per danno erariale dei dirigenti e dei funzionari).
                      A mio avviso l'ateneo dovrebbe prendere atto della rinuncia e, casomai, avviare in separata sede un tentativo di recupero del proprio credito, che peraltro dovrebbe avvenire con modalità rigidamente privatistiche e non mediante iscrizione a ruolo dei debiti con conseguente emissione di cartelle esattoriali, visto che non stiamo parlando di imposte e pertanto l'uso di questo strumento costituirebbe abuso di una facoltà prevista dal legislatore per la funzione tributaria, anche in concorrenza sleale con le università non statali, le quali non hanno la possibilità di fruire di tale strumento.
                      Altra cosa è dire, come fa Tor Vergata, che in caso di rinuncia per non perdere gli esami sostenuti ovvero i crediti maturati quando non si era in regola con le tasse e i contributi bisogna regolarizzare quei periodi, ma in teoria in caso di irregolarità contributiva quegli esami non avrebbero proprio potuto esser sostenuti e dovrebbero essere nulli ex tunc, dunque in un certo senso l'ateneo così operando reca un favore allo studente. D'altro canto, moltissimi atenei si ostinano a scrivere, anche sull'apposita modulistica, che la rinuncia costituisce atto irrevocabile a causa del quale viene persa l'intera carriera con conseguente venir meno dell'efficacia giuridica degli esami sostenuti, cosa non vera visto che con la riforma universitaria le università possono ritenere validi anche gli esami oggetto di decadenza o rinuncia e lo fanno tutte le università, comprese quelle che scrivono sui moduli quanto sopra (approfittandone anche per fare cassa, dato che spesso e volentieri, se non altro con la scusa di vagliarne l'obsolescenza, si fanno pagare una gabella non indifferente per riconoscere anche solo parzialmente carriere oggetto di decadenza o rinuncia, se non solo per valutarle).
                      Per le stesse ragioni sin qui evidenziate, ritengo illegittimo l'assoggettamento della rinuncia agli studi a una tassa.

                      Ricordiamoci che, in ogni caso, le tasse dovute non sono né quelle relative a tutti gli anni non pagati né quelle relative alla durata normale del corso, come fantasiosamente sostengono alcuni atenei non statali. Se sono passati almeno due anni da quando si è smesso di pagare, può essere richiesto per ciascun anno un contributo generalmente denominato diritto fisso di ricognizione (chiamata a volte ricongiunzione, reintegro, reintegra, reintegrazione) ex art. 9, c. 5, d.lgs. 68/2015. Se invece è passato un anno solo, va pagato l'anno intero. Questo a partire dall'anno in cui non è stato pagato nulla, nemmeno la prima rata. Se ci fosse un anno in cui è stata pagata la prima rata, sino ad allora va pagato tutto in base alle tariffe vigenti al tempo in cui sono stati omessi i versamenti.

                      Esempi di regolamenti universitari a parer mio manifestamente illegittimi: UniBo, UniBS, UniTus, UniVR.
                      Ultima modifica di dottore; 02-02-2023, 11:50.
                      BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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