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Rinuncia agli studi

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  • Rinuncia agli studi

    Ciao a tutti, vi espongo il mio problema.

    Nel 2019 mi sono immatricolato a Biotecnologie ed ho quindi pagato la prima rata di immatricolazione, ma già  a dicembre scorso mi sono reso conto che stavo perdendo tempo, per cui non ho pagato le successive rate, nè seguito le lezioni, nè ovviamente sostenuto poi alcun esame.

    Il mio obbiettivo è stato quello di concentrarmi, già  dall'inizio di quest'anno, sui test di ammissione x Medicina, riuscendo poi ad entrare quest'anno.

    Problema: la mia immatricolazione è avvenuta senza fare prima la rinuncia agli studi nel vecchio corso, me ne ero dimenticato anche perchè non avendo più pagato nulla la mia carriera risultava non attiva e non ho pensato che potessi ancora risultare iscritto; ho fatto la rinuncia circa 20gg dopo, mi domandavo se questo potesse crearmi problemi un domani nell'ambito dell'università  che sto frequentando dal momento che, almeno formalmente, avrei dichiarato il falso nel modulo di immatricolazione (non essere iscritto contemporaneamente ad altro corso, ecc.)

    Conosco il famoso articolo del regio decreto che sancisce che non bisogna risultare iscritto contemporaneamente a due università , ma credo che lo spirito sia quello di non permetterti di frequentare (e dare esami) contemporaneamente su due università  diverse, piuttosto che punirti se non segui pedissequamente l'ordine cronologico con cui devi fare degli adempimenti (prima rinuncia e poi nuova immatricolazione),

    Immagino che una situazione del genere l'abbiano vissuta anche altri studenti, e volevo capire se qualcuno poteva darmi info su come comportarmi in merito ad una situazione del genere.

    Grazie a chi risponderà 

  • #2
    Ciao. Benvenuto nel forum.

    Per poterti rispondere devo sapere alcune cose:
    1. il corso di laurea in Biotecnologie e il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia sono presso lo stesso ateneo?
    2. la domanda di immatricolazione a Medicina è stata resa su modulo cartaceo o elettronico?
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Ciao, rispondo alle tue domande:
      1. No, sono su due Atenei differenti;
      2. La domanda di immatricolazione è stata resa su modulo elettronico (nel senso che ho dovuto scaricare un modulo pdf, compilarlo, scannerizzarlo e trasmetterlo via mail).

      Aggiungo alcune ulteriori info: il periodo di immatricolazione e rinuncia è avvenuto nel periodo di agosto (sono entrato in una privata, e dovevo immatricolarmi velocemente entro 5 giorni), quindi non erano ancora state avviate le lezioni nel nuovo Ateneo, nè potevo fare nulla nel precedente, avendo la carriera non attiva a causa delle rate non pagate e di esami non sostenuti.

      Grazie mille

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      • #4
        Caro Ledraguer, se hai scaricato un modulo, lo hai compilato, lo hai scansionato e lo hai spedito via e-mail allora NON si tratta di un modulo elettronico. Modulo elettronico è quello che nasce e muore digitale, cioè che lo compili direttamente al computer e lo trasmetti per via elettronica (telematica). Un prestampato scansionato non è un modulo elettronico.
        Comunque qui la situazione è abbastanza chiara: siccome l'iscrizione non è avvenuta in tempo reale, in quanto c'è un modulo cartaceo (ancorché digitalizzato, che significa che tu hai inviato l'immagine, riproduzione fotografica, di quel modulo) che è stato o andrà  lavorato da un operatore umano, l'ateneo di destinazione non si è accorto della carriera contemporaneamente attiva, cosa che gli atenei che adottano Esse3, software online interoperabile e interconnesso gestito dal Cineca (consorzio interuniversitario), e probabilmente anche quelli che adottano Gomp (che fa parte della piattaforma Smart_edu di BeSmart), rilevano non appena si inserisce il codice fiscale dello studente.
        In Italia comunque non esistono università  private, ma solo università  pubbliche, statali e non statali.

        Le cose adesso stanno così:
        1. dal punto di vista amministrativo sei a posto, poiché non hai maturato di fatto carriere contemporanee e dunque nel caso ti scoprissero non c'è niente da annullare (su questo la giurisprudenza amministrativa è unanime e puoi stare tranquillo).
        2. dal punto di vista civile sei a posto, perché non hai arrecato danni a nessun ateneo.
        3. dal punto di vista penale, se ti sei limitato a richiedere l'immatricolazione sei a posto; se invece hai falsamente dichiarato di non avere posizioni incompatibili aperte presso altri atenei, sei punibile ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, fermo restando che il giudice ti può assolvere ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità  in caso di particolare tenuità  del fatto, cioè qualora la condotta posta in essere, pur integrante una fattispecie antigiuridica preveduta dalla legge come reato, non ha una portata tale da comportare la necessità  di una punizione, in virtù del principio di proporzionalità  della pena, tipico della concezione gradualistica che caratterizza il nostro ordinamento.
        Quanto al punto 3, fermo restando che a meno che non ti autodenunci la cosa passerà  sotto silenzio e quando se ne accorgeranno, se se ne accorgeranno, il reato sarà  ormai prescritto, nel caso in cui dovessi essere indagato probabilmente sarai prosciolto già  in sede preliminare per il 131-bis, come ti dicevo. Ti spiego la ratio di questo articolo. Come tu saprai le pene esistono perché servono da deterrente rispetto ad azioni che suscitano riprovazione sociale. Il diritto penale ha dunque carattere sussidiario: serve solo quando il comportamento è così grave da meritare una punizione. Ergo tale comportamento deve avere una portata offensiva del bene giuridico tutelato (in questo caso, l'interesse pubblico, costituendo la falsità  ideologica commessa da privato in atto pubblico un delitto contro la pubblica fede) non solo potenziale e astratta, ma anche fattuale e concreta. Nei casi in cui il reato, commesso occasionalmente da chi non delinque abitualmente, è talmente lieve da non avere determinato alcuna lesione dell'interesse giuridico, anche con la pena minima edittale risulterebbe evidentemente violato il criterio di proporzionalità , per questo il soggetto che ha commesso il reato non è punibile.
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        • #5
          Grazie per il chiarimento, sicuramente mi chiarisci su un problema che, ovviamente, mi logorava e non mi faceva dormire la notte.

          Per il punto 3 sicuramente, anche se inconsapevolmente, ho dichiarato un falso, perchè su una parte della domanda di immatricolazione veniva riportato di dichiarare 'di non essere iscritti ad altro corso di laurea'.

          Però da come dici mi sento più tranquillo; grazie mille per la esaustiva delucidazione e per la tua competenza, veramente da apprezzare.

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          • #6
            Ledrageur, ti consiglio, sic stantibus rebus, di non fare niente, per evitare di peggiorare la situazione. Verosimilmente nessuno se ne accorgerà  prima della prescrizione. Dunque penalmente non rischi niente. Dal punto di vista amministrativo puoi stare tranquillo perché non c'è sovrapposizione reale di due carriere.
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