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PREVALUTAZIONE INFORMALE DELLA CARRIERA PREGRESSA.

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  • PREVALUTAZIONE INFORMALE DELLA CARRIERA PREGRESSA.

    Buongiorno.

    Premetto che la mia domanda si riferisce esclusivamente ad università statali e presenziali italiane. A seguito della riforma che consente la contemporanea iscrizione a 2 corsi di studio universitari, è consentito utilizzare i medesimi cfu per due corsi di laurea distinti?

    Ad esempio, uno studente che a settembre incomincia il terzo anno di ingegneria, avendo sostenuto esami di chimica, matematica e fisica, potrebbe iscriversi ad un corso di laurea in geologia vedendosi riconosciuto già alcuni esami?

    So per certo che alcune università telematiche hanno creato, a seguito della riforma, dei "pacchetti", in cui lo stesso esame e gli stessi cfu vengono acquisiti una sola volta ma conteggiati per 2 percorsi di studio differenti.

    La stessa unimercatorum a cui sono iscritto, insieme con unipegaso e unisanraffaele hanno creato questi percorsi.

    Spulciando sul sito dell' Università Federico II di napoli, evince che il riconoscimento della carriera pregressa avviene solo nel caso in cui quest'ultima sia conclusa per rinuncia o decadenza.
    Inoltre sempre unina non consente la prevalutazione informale, ma solo successivamente all'immatricolazione scoprirai se e quanti cfu ti sono stati riconosciuti e a che anno di corso puoi accedere.

    Mi chiedo se questo regolamento unina sia vecchio e anteriforma visto che le uni telematiche si sono mosse in direzion contraria.

    Inoltre mi chiedo se esistono in Italia università statali presenziali che offrono servizi di prevalutazione informale come le telematiche e che consentano di conteggiare anche cfu di una contemporanea carriera ancora attiva (cosa che prima della riforma era ovviamente impossibile quindi la prevalutazione avveniva obbligatoriamente a seguito della rinuncia o decadenza)

    Mi sembra di ricordare che già diversi anni fa (ante-riforma) l'ateneo Federiciano di Napoli consentiva ai dottori in ingegneria di accedere a un corso abbreviato di uno o due anni per conseguire una seconda laurea in fisica. Ciò mi fa pensare che alcuni dei 180 cfu per raggiungere la laurea in ingegneria venivano utilizzati una seconda volta per raggiungere i 180 cfu in fisica, quindi presumo che non ci sia una legge che lo vieti.

    Ciò che mi preme molto sapere è se a settembre (a.a. 2023-2024) ci saranno università statali presenziali che consentano, in maniera chiara e precisa (e senza ricorrere a diffide e avvocati) di effettuare prevalutazione informale, contemporanea iscrizione, eventuale riconoscimento di cfu e eventuale iscrizione ad anni successivi al primo, così come ad oggi fanno le università telematiche.
    E se nessun ateno statale e presenziale italiano offrirà tali garanzie in modo chiaro, e se la legge lo permette, in che modo mi consigliate di muovermi per avere tutti i chiarimenti per settembre (contattare segreterie, spulciare regolamenti, fare diffide ecc ecc).


    Grazie in anticipo per gli eventuali chiarimenti.


  • #2
    A sostegno della mia tesi secondo la quale sia possibile utilizzare contemporaneamente gli stessi cfu in 2 carriere attive, riporto la dichiarazione dell' AVV. PROF. FRANCESCO FIMMANO' , da ascoltare al minuto 2'e 30'' https://youtu.be/R8KGz45hWt4

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    • #3
      Buongiorno,

      premesso che lo stimatissimo Fimmanò, vulcanico personaggio con cui ho avuto modo a che fare personalmente, commette diversi errori, in particolare laddove dice che non sarà più necessario fare corsi interclasse (lo studente infatti può conseguire il titolo in una sola delle due), la frequenza contemporanea di due corsi universitari è stata regolamentata proprio in modo da consentire il riciclo degli stessi crediti tra i due corsi, qualora astrattamente possibile, tant'è che i regolamenti ministeriali di attuazione prevedono che entrambi gli atenei debbano essere informati della carriera parallela e debbano accertarsi che i due percorsi, qualora dello stesso ciclo, si differenzino per almeno due terzi dei crediti: a prescindere dal fatto che questa limitazione è illegittima (infatti è prevista dal regolamento di attuazione in violazione della legge), se non ci fosse la possibilità di riciclare i crediti essa non avrebbe evidentemente senso.
      Tra l'altro già da diversi anni era consentita la contemporanea iscrizione a università e conservatorio ed essa funziona più o meno allo stesso modo, peraltro senza limitazioni sui crediti utilizzabili in entrambi i percorsi.
      Comunque il tutto risulta oggettivamente assai complicato se le università sono differenti.

      Per quanto concerne la questione delle prevalutazioni, se parliamo di valutazioni informali esse dovrebbero rientrare nel novero dell'orientamento in ingresso; le università non sono tenute, comunque, a rilasciarle, e comprenderai che la legge non può obbligare un'amministrazione a effettuare un procedimento informale, cioè simulato, dunque privo di valore legale. Offre questo genere di servizio il dipartimento di Scienze politiche dell'Università Vanvitelli, tanto per fare un esempio, e in effetti esso viene curato dallo stesso personale che si occupa dell'istruttoria della pratica che poi viene sottoposta alla struttura competente per l'approvazione (che nella fattispecie è l'organo collegiale di gestione del corso di studi, come nella maggior parte delle università), per cui in caso di immatricolazione il lavoro non va perso. In moltissimi altri casi non esiste ufficialmente niente di simile, ma sottoponendo la questione a soggetti variabili da ateneo ad ateneo (che possono essere docenti, dipendenti amministrativi, perfino personaggi che a vario titolo, e spesso senza averne titolo, collaborano con i docenti) si riesce a ottenere qualcosa, con modalità estremamente dissimili da sede a sede e anche all'interno della stessa sede. Per esperienza so che spesso questi aiuti a titolo di cortesia lasciano il tempo che trovano, per cui sconsiglio di crearsi grosse aspettative sulla base di essi; tuttavia, se sono stati rilasciati per iscritto potrebbero costituire la base di partenza per imbastire un ricorso, poiché essi sono idonei a ingenerare un legittimo affidamento.
      Alcuni atenei, d'altro canto, effettuano una valutazione che invece ha carattere vincolante per l'anno accademico, o perché prevedono una specifica procedura di valutazione preliminare adottata dagli stessi organi investiti del potere di riconoscimento (a volte addirittura obbligatoria) oppure perché in caso di istanza di abbreviazione della carriera prevedono una sorta di sospensione della pratica di immatricolazione in attesa della determinazione o deliberazione, dunque la domanda vera e propria può essere perfezionata solo dopo l'emissione dell'atto (che è già un provvedimento amministrativo), il che non implica un obbligo di proseguirla per l'utente. Tali atenei sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo
      • l'Università degli studi di Torino, perlomeno per quanto riguarda i corsi del dipartimento di Giurisprudenza e di altri dipartimenti della scuola di Scienze giuridiche, politiche ed economico-sociale (anche nota come scuola CLE, cioè scuola del campus Luigi Einaudi, già polo delle Scienze giuridiche, politiche, economico-sociali e strategiche);
      • l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, gratuitamente;
      • l'Università Roma Tre, gratuitamente;
      • l'Università degli studi di Salerno (campus di Fisciano), a pagamento;
      • l'Università degli studi di Udine, a pagamento.
      Quando il servizio è a pagamento, la tariffa è di solito intorno ai 100 euro, però poi magari non si paga successivamente (visto che le università tradizionali di solito richiedono un obolo, aggiuntivo rispetto a tasse e contributi ordinari, per pratiche di riconoscimento di carriere pregresse e passaggi/trasferimenti in arrivo), o addirittura il contributo versato viene sottratto dalla tassa di immatricolazione/iscrizione.
      Le pratiche sarebbero soggette a imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, ma non tutte le università la richiedono; l'Università di Torino la fa pagare solo se l'immatricolazione viene perfezionata, il che implica l'ufficializzazione della pratica (all'atto della domanda di immatricolazione l'interessato allega il modulo con la proposta di delibera approvata da un membro della commissione, che viene protocollata insieme con gli altri documenti della pratica).
      BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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      • #4
        Come sempre gentilissimo e esaustivo nella risposta.

        Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
        Alcuni atenei, d'altro canto, effettuano una valutazione che invece ha carattere vincolante per l'anno accademico

        Con "Carattere vincolante" intende dire che una volta richiesta la valutazione c'è l'obbligo di immatricolarsi, o che l'ateneo è obbligato a rispettarla nel caso in cui si scelga di iscriversi in quell'anno accademico?
        Lei ha già fatto capire che la seconda spiegazione è quella corretta, ma questo punto mi preme particolarmente e vorrei esserne certo.

        Saluti

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        • #5
          Come già detto, le valutazioni sono preliminari e non implicano il perfezionamento dell'immatricolazione, anzi in qualche caso neanche la domanda, dunque il carattere di vincolatività è per l'amministrazione, non per l'utente. In realtà non sono prevalutazioni, ma veri e propri riconoscimenti, che acquistano efficacia in caso di immatricolazione.

          Aggiungo che, in virtù delle norme generali sul procedimento amministrativo, obbligare qualcuno a immatricolarsi a scatola chiusa non mi pare molto ortodosso, poiché è evidente che l'amministrato (o, come va di moda chiamarlo adesso in dottrina, il cittadino amministrativo) ha un interesse specifico, pienamente legittimo, a immatricolarsi con abbreviazione della carriera, graduato diversamente a seconda di quanto la carriera venga abbreviata. Non era peraltro neanche necessario che i decreti ministeriali concernenti le classi specificassero che eventuali mancati riconoscimenti vanno adeguatamente motivati, poiché l'obbligo di motivazione è un principio già previsto dalla legge 241/1990 per qualsiasi procedimento amministrativo ed è altresì costituzionalmente vincolato (in quanto integrante il criterio di buon andamento di cui all'art. 97). La sentenza 7972/2020 del Consiglio di Stato, inoltre, ha stabilito che l'importanza della partecipazione procedimentale. L'ateneo non può impedire o limitare la partecipazione al procedimento dell'aspirante studente, in quanto destinatario del provvedimento finale, idoneo a incidere sulla sua sfera giuridica.
          Quindi, gli atenei che si comportano come nel mio post precedente dovrebbero costituire la regola, non l'eccezione, mentre coloro che obbligano l'aspirante a immatricolarsi incondizionatamente rima di potere richiedere il riconoscimento di carriere pregresse e a prescindere dal fatto che lo ottengano o meno e in che termini non hanno una condotta perfettamente in linea con l'ordinamento amministrativo.
          BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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