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Ciao a tutti, cosa succede se uno smette di pagare le tasse universitarie?
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Ciao a tutti, cosa succede se uno smette di pagare le tasse universitarie?
Ciao a tutti, che cosa succede se uno smette di pagare le tasse universitarie e in pratica non frequenta più l'università ecc? So che la carriera dopo un tot di tempo decade ma è obbligatorio fare la rinuncia agli studi? Quali sarebbero le conseguenze penali ed economiche fare una cosa del genere?Tag: Nessuno
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Le tasse e i contributi, tanto nelle università statali quanto in quelle non statali, consistono in obbligazioni di natura patrimoniale, dunque hanno carattere civile (privatistico) e non amministrativo (pubblicistico). Esse però non hanno origine contrattuale(*), ma sono controprestazioni di un serivizio pubblico (ancorché erogato da una università non statale, la natura della cui personalità giuridica, pubblica o privata, è peraltro controversa e dibattuta in dottrina). Quindi nel caso in cui si smetta di pagare l'università ha sempre il diritto, fatti salvi i termini di prescrizione estintiva, di recuperare il proprio credito, questo a prescindere dall'estinzione dell'eventuale iscrizione (per decadenza, trasferimento o rinuncia. N.B.: la decadenza e la rinuncia per loro natura non sono subordinabili al pagamento dei debiti). Ovviamente si tratterebbe di conseguenze civili, non penali; tali conseguenze però si riverberano pure sul lato amministrativo, in quanto la morosità comporta l'impossibilità di svolgere atti di carriera. La stragrande maggioranza delle università , comunque, non effettua la riscossione coattiva o comunque non tenta di recuperare i propri crediti; molte prevedono un contributo forfetario per la ricognizione dei periodi in cui sono stati sospesi i pagamenti.
Una precisazione: la pretesa che siano pagate le tasse e i contributi di tutti gli anni della durata normale (e non legale, il che avrebbe pure senso se quella legale esistesse ancora) del corso è illegittima, mentre la pretesa che si paghi l'ultimo anno di iscrizione per intero è pienamente legittima, poiché la rateizzazione è una dilazione di un corrispettivo univoco, per una presrtazione unitaria. Ho invece qualche perplessità in merito alla prassi di iscrivere d'ufficio agli anni successivi (ivi compresi quelli fuori corso); infatti con la prima rata di tasse e contributi viene addebitata l'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 come se il versamento de quo avesse valore di istanza di iscrizione. Se l'iscrizione avviene d'ufficio, l'istanza evidentemente non serve e quindi è l'imposta a non essere dovuta (magra consolazione: sono solo 16 euro). Viceversa, sarebbero le tasse e i contributi a non essere dovuti se lo studente non ha rinnovato l'iscrizione. Tuttavia nel momento in cui lo studente va a compiere atti di carriera ”“ ivi comprese le istanze di trasferimento e le dichiarazioni di rinuncia ”“ deve essere iscritto.
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* Il contratto con lo studente è previsto, dall'art. 4, c. 1, lett. b del decreto MIUR-MInTec 17/04/2003, per le sole università telematiche, e non si riferisce all'iscrizione al corso di studi, bensì ai servizi erogati, tant'è che la norma prevede che in caso di risoluzione del contratto allo studente va sempre garantita la facoltà di completare il ciclo formativo cui è iscritto.Ultima modifica di dottore; 02-02-2021, 20:17.BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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