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Iscrizione a due università

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  • Iscrizione a due università

    Ciao, ho scoperto casualmente di aver fatto una cavolata. Due anni fa, mentre mi scrivevo all'università primo anno, per errore mi sono iscritta a due corsi di laurea invece che a uno.
    Ne ho seguito tranquillamente uno fino ad ora, quello che mi interessava, e sono in pari con gli esami. Questo mese mi è arrivata comunicazione che devo pagare la rata completa per il primo anno del secondo corso a cui mi sono iscritta per errore e che non ho mai seguito, né fatto piano di studi, né ricevuto alcuna comunicazione dall'università sino ad oggi. Sono molto preoccupata perché so che x legge è vietato iscriversi a due corsi di laurea. A qualcuno è capitato di fare lo stesso errore? Sapete se questo mi può inficiare gli esami fatti nel corso di laurea che sto seguendo ed è quello che mi interessa? Grazie per le informazioni

  • #2
    Benvenuto nel forum.
    Stiamo parlando di due università diverse?
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Si sono due università diverse

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      • #4
        Mi meraviglio che non se ne siano accorti.

        Hai ricevuto la nota in formato cartaceo o telematico? Nel primo caso, hanno usato un metodo di trasmissione non soggetto a firma (posta ordinaria, prioritaria, massiva) oppure soggetto a firma (tipicamente, posta raccomandata)? Nel secondo caso, hanno usato una tua casella e-mail personale, quella istituzionale da loro stessa attivata o la PEC?
        Qualora tu abbia ricevuto l'avviso con un metodo di notifica avente valore legale, o anche attraverso la casella di posta elettronica istituzionale rilasciatati dall'ateneo, sei tenuta a rispondere. Spero per te che l'università che ti ha contestato oi mancati pagamenti sia la seconda alla quale ti sei immatricolata in ordine temporale: in questo caso ritengo che la questione si possa risolvere facilmente. Se invece si trattasse della prima, allora la questione diventa più problematica, ma noi cerchiamo di risolverla comunque invitando l'amministrazione ad avvalersi della facoltà di riformare i propri atti in autotutela amministrativa.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #5
          La ringrazio moltissimo.
          Purtroppo sono nella casistica peggiore: l'università che mi ha contestato i pagamenti è la prima a cui mi sono iscritta in ordine temporale.
          Ho ricevuto comunicazione (unica comunicazione ricevuta dal giorno di questa errata iscrizione) via raccomandata.
          Potrebbe chiarirmi cosa significa "invitando l'amministrazione ad avvalersi della facoltà di riformare i propri atti in autotutela amministrativa". scusi l'ignoranza ma non capisco.
          Nei prossimi giorni ho un appuntamento telefonico con l'università che mi ha inviato la raccomandata. Come dovrei muovermi secondo lei ?
          E verso la mia effettiva università (quella x cui sto studiando per intenderci) come dovrei muovermi?
          La ringrazio veramente moltissimo per i preziosi consigli

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          • #6
            L'autotutela è una facoltà che le amministrazioni pubbliche (e i soggetti gestori di pubblici servizi) hanno per ritornare sui propri passi, annullando (ovvero riformando, cioè modificando) atti, d'ufficio o sulla base di un'istanza formulata da soggetti legittimamente interessati (ad esempio i diretti destinatari degli atti che chiedono di revisionare, ovvero dei portatori di interessi legittimi investiti – e tipicamente lesi – dagli atti stessi, o anche controinteressati), per evitare contenzioso (autotutelarsi, appunto).
            Esistono due tipi di autotutela: quella amministrativa (in senso generale), prevista dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. (va letta in combinato con la legge 127/1997, il DPR 445/2000, la legge 124/2015 etc.), e quella tributaria, che è una particolare forma di autotutela amministrativa, relativa agli atti dell'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, uffici tributi dei comuni etc.) concernenti la materia tributaria, disciplinata da norme speciali (d.lgs. 546/1992 e D.M. 37/1997). In estrema sintesi possiamo dire che l'autotutela amministrativa è consentita per quegli atti (sia atti intermedi di procedimenti amministrativi complessi sia provvedimenti con i quali si adotta l'atto conclusivo del procedimento, disponendo in via definitiva) soggetti a sindacato e giurisdizione del giudice amministrativo, mentre l'autotutela tributaria riguarda le questioni soggette a sindacato e giurisdizione del giudice tributario.

            Nella fattispecie stiamo parlando di tasse e contributi, che in realtà sono di competenza del giudice civile (giudice ordinario o giudice di pace a seconda del valore della causa), ma l'addebito di tali importi deriva da un procedimento amministrativo.

            Purtroppo in questo caso l'unica cosa che puoi fare, a mio avviso, è una rinuncia agli studi tardiva chiedendo all'amministrazione (possibilmente per iscritto) di trattarla come se fosse stata eseguita al momento dell'immatricolazione all'ateneo successivo, cioè chiedendo che essa abbia efficacia retroattiva, determinando la nullità ex tunc della pratica di immatricolazione, come se non fosse mai stata eseguita. Sussiste infatti il rischo che l'amministrazione universitaria comunichi alla nuova università il fatto che tu ti sei immatricolata in violazione dell'art. 138 del TUIS e di conseguenza la nuova università ti annulli l'intera carriera (senza peraltro rimborsarti alcunché), mentre la vecchia carriera rimarrebbe in stato di morosità e senza esami sostenuti. Tuttavia, considerato che tu non hai mai svolto atti di carriera, tale operazione appare illogica in relazione alla ratio della norma e sproporzionata rispetto all'interesse pubblico che essa si prefigge di tutelare, per cui inviti l'amministrazione a procedere nel senso da te indicato secondo un criterio di ragionevolezza al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali nel rispetto del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento.
            BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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            • #7
              La ringrazio per i consigli. Cercherò di seguire questa strada inviando una raccomandata alla prima università.
              ma da sua esperienza si sono già verificati casi simili al mio?
              la possibilità di cancellare l'immatricolazione presso la prima università è effettivamente concreta?
              Grazie

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              • #8
                In giurisprudenza amministrativa ci sono svariati casi in cui era stato disposto l'annullamento della seconda immatricolazione, che ha efficacia ex tunc e determina pertanto la nullità dell'intera carriera, eventuale titolo rilasciato compreso, riverberandosi anche sulla successiva eventuale abilitazione professionale. In questi casi l'interessato aveva proposto ricorso per chiedere l'annullamento dell'atto di annullamento (perdonami il gioco di parole) e generalmente ha avuto ragione poiché è stata rilevata l'assenza di interesse pubblico nel disporlo. Infatti la giurisprudenza tende a ricondurre il divieto di contemporanea iscrizione al pubblico interesse di evitare che una persona possa conseguire più titoli accademici contemporaneamente (ovviamente in un'ottica liberale è completamente illogico ritenere che consentire a una persona di conseguire più titoli cozzi con l'interesse pubblico, ma nel nostro ordinamento, che ha un orientamento marcatamente solidaristico, il merito individuale non è considerato un bene giuridico degno di rilievo supremo). Se dunque la ratio della norma è evitare ciò, l'annullamento dell'unica carriera in cui sono stati sostenuti esami costituisce una sua falsa applicazione.
                Diverso è il caso in cui l'interessato abbia sostenuto esami in entrambe le carriere e conseguito entrambi i titoli. A dire la verità anche in questo caso la giurisprudenza amministrativa tende a salvarli, ma consente la spendita di un solo titolo per anno accademico.

                Ora il mio consiglio ti consiglio di produrre un'istanza in cui chiedi l'annullamento dell'immatricolazione, il che comporta il decadimento ex tunc delle conseguenti obbligazioni civili, poiché ti sei immatricolato ad altro ateneo dimenticandoti di far cessare la tua posizione presso questo qui, invitando l'amministrazione universitaria a non irrigidirsi sulle proprie posizioni dal momento che (metto tra virgolette quanto ti invito a riportare nella tua domanda) «costante giurisprudenza amministrativa ha stabilito che lo studente che si sia trasferito de facto da un corso di laurea a un altro, anche presso una diversa università, senza avere formalmente rinunciato al corso precedente non rientra nella sfera di applicazione della norma che dispone il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi universitari, con l'ovvia conseguenza che, qualora lo studente abbia conseguito la laurea, l'ateneo non può ritenere che la relativa carriera sia inficiata dalla violazione di tale divieto (cfr., ex multis, Consiglio di Stato 578/2008»).
                Ultima modifica di dottore; 08-03-2021, 11:09.
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