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Seconda laurea in giurisprudenza, abbreviazione, esame avvocato

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  • Seconda laurea in giurisprudenza, abbreviazione, esame avvocato

    Salve a tutti,
    sono uno studente al terzo anno di giurisprudenza e avrei alcuni dubbi in merito alla procedura di abbreviazione della carriera e ai suoi effetti sulla durata del corso di laurea.

    Mi sono iscritto a giurisprudenza (LMG-01) alla Statale di Milano dopo aver conseguito una laurea in scienze politiche (L-36). Disponendo di una laurea triennale, ho ottenuto un’abbreviazione di carriera con conseguente iscrizione ad un anno successivo al primo, ossia al secondo.
    Essendomi stati riconosciuti un buon numero di esami, conto di conseguire il titolo tra circa un anno e mezzo, quando risulterò iscritto al quarto anno (cosa pienamente ammissibile nella mia università).

    Quello che mi preoccupa riguarda l’incidenza che un’abbreviazione di carriera potrebbe avere sulla durata del corso di laurea e, conseguentemente, sull’accesso alla professione forense, il cui esercizio è subordinato, tra le altre cose, al possesso “di un diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di un corso universitario di durata NON INFERIORE A QUATTRO ANNI” (art. 2, comma 3, l. 247 del 2012).
    Vorrei avere un vostro parere sul significato del requisito della durata almeno quadriennale, che è altresì previsto per il concorso in magistratura e per quello notarile.
    Io ho ipotizzato tre possibili interpretazioni:

    1: la norma allude al tempo effettivamente impiegato per conseguire il titolo. In tal caso il requisito della durata almeno quadriennale non sarebbe soddisfatto nel mio caso, essendomi io immatricolato al SECONDO anno, ed avendo poi preso iscrizione al TERZO e al QUARTO, per un totale di soli TRE anni.


    2: la norma fa riferimento alla durata formale del corso di laurea (cinque anni) che, tuttavia, subisce un riduzione in caso di abbreviazione della carriera con iscrizione ad un anno successivo al primo. Se così fosse, la mia laurea avrebbe una durata formale di quattro anni (invece di cinque), essendo stato immatricolato al secondo anno (invece che al primo).

    3: nel nostro ordinamento la laurea in giurisprudenza LMG-01 ha sempre e comunque durata quinquennale, a prescindere da un’eventuale abbreviazione di carriera: l’iscrizione ad un anno successivo al primo non produce alcun effetto sulla durata legale del corso e, di conseguenza, non preclude l’accesso all’esame di abilitazione, né ai concorsi che richiedono una laurea in giurisprudenza di durata non inferiore a quattro anni.

    Quest’ultima sembrerebbe la tesi più persuasiva ma, se così fosse, mi domando quale sia il senso di specificare il requisito della durata almeno quadriennale, dal momento esso è insito nella struttura della laurea LMG-01.
    Oltre alla segreteria studenti della mia università, mi sono rivolto a ben tre ordini forensi (Milano, Bergamo e Brescia) per avere chiarimenti, ma sono riuscito ad ottenere solo risposte vaghe e, per certi versi, discordanti.
    Forse le mie preoccupazioni sono infondate, visto e considerato che la seconda laurea in giurisprudenza con abbreviazione della carriera dovrebbe costituire una pratica abbastanza diffusa tra i laureati in scienze dei servizi giuridici, i quali, in teoria, dovrebbero poter ottenere facilmente l’immatricolazione al terzo o al quarto anno.

    Ad ogni modo, vorrei davvero capire se il requisito della “durata non inferiore a quattro anni” riguardi effettivamente coloro che, come me, si sono iscritti a giurisprudenza ottenendo un’abbreviazione di carriera.

    Ringrazio chiunque saprà e vorrà aiutarmi

  • #2
    Benvenuto nel forum.

    Hai posto una questione ricorrente (in verità, non su questo forum), ma del tutto infondata.

    Infatti, la norma fa inequivocabilmente riferimento alla durata nominale del corso di studi, che può essere durata legale se il corso è del vecchio ordinamento, durata normale se del nuovo.
    D'altronde, l'abbreviazione di carriera è sempre esistita e ha sempre avuto luogo iscrivendo lo studente a un anno successivo al primo, mica eliminando gli anni di troppo!

    Oltretutto, vengono ammessi al praticantato anche coloro che hanno conseguito la laurea specialistica (non magistrale, attenzione, ma specialistica) di classe 22/s (Giurisprudenza) o 101/s (Teorie tecniche dell'informazione e della normazione giuridica) in virtù del solo fatto che tali classi sono equiparate alla classe delle lauree magistrali LMG/01 dal DI 09/07/2009, benché il medesimo decreto interministeriale limiti l'equiparazione ai soli concorsi pubblici e l'esame di Stato sia ben altra cosa rispetto a un concorso pubblico, senza tener conto del fatto che i corsi di laurea specialistica, così come i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, durano solo 2 anni. In altre norme (vedi accesso in magistratura) hanno risolto il problema scrivendo «salvo che sia stata conseguita come seconda laurea», ma per l'avvocatura non l'hanno mai fatto eppure ci sono migliaia di avvocati con laurea specialistica 22/s (con la 102/s si conteranno sulle dita di una mano), verosimilmente la gran parte dei quali ha conseguito prima una laurea di classe 31 (Scienze giuridiche) o 2 (Scienze dei servizi giuridici), corrispondenti all'attuale L-14, ma che potenzialmente hanno una laurea di base anche non giuridica.
    Tra l'altro nel periodo intercorso tra il 2001 e il 2012 siamo stati in un limbo in cui non si capiva chi potesse abilitarsi alla professione di avvocato, poiché la vecchia laurea in Giurisprudenza non esisteva più e non si capiva cosa servisse tra le 4 classi prettamente giuridiche (2 di laurea e 2 di laurea specialistica). La vulgata voleva che servisse la combinazione tra classe 31 e classe 22/s, ma non escludo che sia riuscito ad accedere al praticantato qualcuno che aveva la sola laurea (triennale), perlomeno nelle sedi in cui era chiamata "Giurisprudenza".
    Del resto anche i laureati delle classi 17 e 28 (corrispondenti rispettivamente alle attuali L-18 e L-33) riuscirono ad accedere al praticantato di dottore commercialista, però nel loro caso la riforma fu fatta quando i praticantati erano in corso e l'albo fu sdoppiato, per cui il praticantato svolto continuava a valere, ma per la professione di esperto contabile (sezione B dell'albo). Paradossalmente, i vecchi ragionieri (diplomati), ad esaurimento, pur non potendone portare il titolo, vennero equiparati ai dottori commercialisti (sezione A)!

    Originariamente inviato da Edo.VR Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    2: la norma fa riferimento alla durata formale del corso di laurea (cinque anni) che, tuttavia, subisce un riduzione in caso di abbreviazione della carriera con iscrizione ad un anno successivo al primo. Se così fosse, la mia laurea avrebbe una durata formale di quattro anni (invece di cinque), essendo stato immatricolato al secondo anno (invece che al primo).
    No. Ha una durata formale di 5 anni, come appare certamente sul certificato che ti rilascia l'università su richiesta.

    3: nel nostro ordinamento la laurea in giurisprudenza LMG-01 ha sempre e comunque durata quinquennale, a prescindere da un’eventuale abbreviazione di carriera: l’iscrizione ad un anno successivo al primo non produce alcun effetto sulla durata legale del corso
    Nell'attuale ordinamento non esiste alcuna laurea in Giurisprudenza, ma solo la laurea magistrale in Giurisprudenza, la cui durata normale, non legale, è di 5 anni.
    Sulla differenza tra durata normale e durata legale: Tar Puglia Lecce, sez. 1, ord. 491/2005; Consiglio di Stato, sez. VI, ord. 4427/2005.
    Su cosa è da intendersi per laurea: Cass. lav. 19617/2020. Il termine "diploma di" davanti va chiaramente inteso in senso atecnico (non allude di certo alla distinzione tra diploma universitario e diploma di laurea di cui alla legge 341/1990, da ritenersi abrogata in quanto superata dai decreti di attuazione dell'art. 17, c. 95, della legge 127/1997) e il termine "laurea" va ritenuto estensibile anche alle lauree magistrali; ogni eventuale diversa interpretazione getterebbe nell'abisso decine di migliaia di avvocati e perfino magistrati.

    Quest’ultima sembrerebbe la tesi più persuasiva ma, se così fosse, mi domando quale sia il senso di specificare il requisito della durata almeno quadriennale, dal momento esso è insito nella struttura della laurea LMG-01.
    Devi essere molto giovane se ti chiedi questo. Ancora oggi la stragrande maggioranza degli avvocati in circolazione ha una laurea del vecchio ordinamento, il cui corso aveva durata legale (e non normale) di 4 anni e non aveva i crediti. Nel vecchio ordinamento esisteva un solo ciclo, cui si aggiunse il ciclo di dottorato di ricerca con una riforma del 1980 attuata di fatto nel 1982. Esistevano anche i diplomi di specializzazione, ma erano poca roba. I titoli rilasciati dalle università all'esito di corsi di durata inferiore a 4 anni non erano chiamati "laurea".
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Ti sono davvero grato per la risposta.

      Avevo il sospetto che la questione fosse priva di fondamento, ma degli uffici da me contattati sino ad ora nessuno aveva replicato nel merito alla mia istanza. Continuavo a sentirmi ripetere di stare tranquillo perché “in ogni caso” nessuno si sarebbe preso il disturbo di verificare l’anno di immatricolazione o il tempo da me impiegato per conseguire il titolo. Cosa sicuramente vera, anche se non è esattamente la risposta che mi sarei aspettato da un ordine forense.

      Ancora grazie per l’aiuto

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      • #4
        Di niente, Edo.VR. Buon 2025!
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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