sono uno studente al terzo anno di giurisprudenza e avrei alcuni dubbi in merito alla procedura di abbreviazione della carriera e ai suoi effetti sulla durata del corso di laurea.
Mi sono iscritto a giurisprudenza (LMG-01) alla Statale di Milano dopo aver conseguito una laurea in scienze politiche (L-36). Disponendo di una laurea triennale, ho ottenuto un’abbreviazione di carriera con conseguente iscrizione ad un anno successivo al primo, ossia al secondo.
Essendomi stati riconosciuti un buon numero di esami, conto di conseguire il titolo tra circa un anno e mezzo, quando risulterò iscritto al quarto anno (cosa pienamente ammissibile nella mia università).
Quello che mi preoccupa riguarda l’incidenza che un’abbreviazione di carriera potrebbe avere sulla durata del corso di laurea e, conseguentemente, sull’accesso alla professione forense, il cui esercizio è subordinato, tra le altre cose, al possesso “di un diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di un corso universitario di durata NON INFERIORE A QUATTRO ANNI” (art. 2, comma 3, l. 247 del 2012).
Vorrei avere un vostro parere sul significato del requisito della durata almeno quadriennale, che è altresì previsto per il concorso in magistratura e per quello notarile.
Io ho ipotizzato tre possibili interpretazioni:
1: la norma allude al tempo effettivamente impiegato per conseguire il titolo. In tal caso il requisito della durata almeno quadriennale non sarebbe soddisfatto nel mio caso, essendomi io immatricolato al SECONDO anno, ed avendo poi preso iscrizione al TERZO e al QUARTO, per un totale di soli TRE anni.
2: la norma fa riferimento alla durata formale del corso di laurea (cinque anni) che, tuttavia, subisce un riduzione in caso di abbreviazione della carriera con iscrizione ad un anno successivo al primo. Se così fosse, la mia laurea avrebbe una durata formale di quattro anni (invece di cinque), essendo stato immatricolato al secondo anno (invece che al primo).
3: nel nostro ordinamento la laurea in giurisprudenza LMG-01 ha sempre e comunque durata quinquennale, a prescindere da un’eventuale abbreviazione di carriera: l’iscrizione ad un anno successivo al primo non produce alcun effetto sulla durata legale del corso e, di conseguenza, non preclude l’accesso all’esame di abilitazione, né ai concorsi che richiedono una laurea in giurisprudenza di durata non inferiore a quattro anni.
Quest’ultima sembrerebbe la tesi più persuasiva ma, se così fosse, mi domando quale sia il senso di specificare il requisito della durata almeno quadriennale, dal momento esso è insito nella struttura della laurea LMG-01.
Oltre alla segreteria studenti della mia università, mi sono rivolto a ben tre ordini forensi (Milano, Bergamo e Brescia) per avere chiarimenti, ma sono riuscito ad ottenere solo risposte vaghe e, per certi versi, discordanti.
Forse le mie preoccupazioni sono infondate, visto e considerato che la seconda laurea in giurisprudenza con abbreviazione della carriera dovrebbe costituire una pratica abbastanza diffusa tra i laureati in scienze dei servizi giuridici, i quali, in teoria, dovrebbero poter ottenere facilmente l’immatricolazione al terzo o al quarto anno.
Ad ogni modo, vorrei davvero capire se il requisito della “durata non inferiore a quattro anni” riguardi effettivamente coloro che, come me, si sono iscritti a giurisprudenza ottenendo un’abbreviazione di carriera.
Ringrazio chiunque saprà e vorrà aiutarmi

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