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Esonero tasse Legge 104 e Uni Telematica

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  • Esonero tasse Legge 104 e Uni Telematica

    Buonasera,

    sono iscritto al corso per abilitazione all'insegnamento in un'università telematica. Qualche mese fa mi è stata riconosciuta un'invalidità dell'80% con Legge 104 grave.

    Ciò nonostante, questa università non sembra applicare esoneri di alcun tipo. Una mia collega ha avuto un'amica con lo stesso problema, ma la segreteria le ha risposto che loro, essendo università privata, non sono tenuti ad applicare questo tipo di beneficio.

    Eppure, stasera mi sono andato a leggere il DPCM in questione: pare che tale legge si applichi anche a università non statali riconosciute. Quindi, suppongo che la condotta di questa università sia illegittima.

    Tra l'altro, ho fatto notare la cosa alla segreteria, che mi ha concesso solo una rateazione più lunga.

    Cosa posso fare? Lasciar stare o far valere i miei diritti?

    Grazie

  • #2
    L'art. 30 del DL 5/1971 (conv. in l. 118/1971) prevede l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie ai «mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della condizione di invalidità».

    L'art. 9 del d.lgs. 68/2012 al comma 2 prevede che «le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento». Tale esonero, a differenza della già vigente esenzione, opera indipendentemente dalla situazione reddituale e patrimoniale propria e/o del nucleo familiare, costituendo un vero e proprio diritto soggettivo derivante ipso facto dalla condizione descritta.
    Non vi è dubbio sull’applicabilità dell’esonero sia alle università statali sia a quelle non statali, per le seguenti ragioni: la prima è che nel preambolo dello stesso d.lgs. 68/2012 vi sono previste espressamente le università non statali legalmente riconosciute, con richiamo all’art. 1, c. 3, della legge 243/1991; la seconda è che l’art. 1, lett. b, del testo afferma che si intendono
    «per università, le università e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti» (viepiù, non mancano i casi in cui il legislatore abbia voluto ridurre la portata della singola norma solo alle une o alle altre, dichiarandolo esplicitamente: ad esempio al comma 1 dell’art. 9, che per espressa previsione si applica solo alle università statali, mentre il comma 10 si riferisce alle sole università non statali); la terza è che il comma 10 dell’art. 9 del decreto dispone che le università non statali, al fine di riconoscere gli esoneri di cui al comma 2 (che costituiscono diritto soggettivo) e a concederli ai capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi
    attingono, riservandone una quota, al contributo statale erogato ai sensi della legge 243/1991.

    Infine, giova rammentare che già in precedenza, con la 390/1991, e in particolare l’articolo 4, il legislatore era intervenuto per sancire l’uniformità tra università statali e non statali in materia di trattamento per il diritto agli studi universitari, attuata dal DI PCM+MURST 30/04/1997 e successivamente dal DPCM 09/04/2001.

    Come abbiamo scritto svariate volte in questo forum, l’ordinamento italiano non contempla università private ma solo università pubbliche, che possono essere statali non statali, queste ultime, dette anche «libere», sono in grado di rilasciare titoli di studio aventi valore legale per conto dello Stato in quanto perseguenti i medesimi fini pubblicistici attraverso i correlativi poteri autoritativi.

    Peraltro, applicano correttamente l'esonero i seguenti atenei non statali: Università Lum Giuseppe Degennaro; Università cattolica del Sacro Cuore; Università commerciale Luigi Bocconi; Libera università internazionaler degli studi sociali; Università Iulm; Iul università telematica degli studi; Università eCampus; Università San Raffaele telematica Roma sino all'anno accademico 2021-2022; Università telematica internazionale Uninettuno; Università degli studi Suor Orsola Benincasa; Università degli studi di Roma UnitelmaSapienza.
    Alcune università richiedono un contributo per i diritti di segreteria, ad esempio 200 euro UnitelmaSapienza, 100 euro la Cattolica, 29 euro la Sapienza, 25 euro la Uninettuno.
    Tutte le università che applicano l'esonero lo fanno per corsi di laurea e di laurea magistrale. L'Università degli studi di Firenze lo applica anche per corsi di master, corsi di dottorato di ricerca senza borsa, insegnamenti singoli, mentre sono molti, purtroppo, gli atenei che, non si sa per quale ragione, non ne riconoscono l'applicabilità per tali tipologie di corsi.

    In caso di controversie, la giurisdizione è civile e il giudice competente è quello della sede legale dell'università.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Caro dottore,

      ti ringrazio per la risposta esaustiva. Ora vedrò come muovermi.

      Grazie ancora

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