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Perché l'imposta di bollo è solo per l'immatricolazione al primo anno?

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  • Perché l'imposta di bollo è solo per l'immatricolazione al primo anno?

    Ciao a tutti! Ho un dubbio sulla gestione dell'imposta di bollo da parte di Unive. Ho letto nel Manifesto delle Tasse che i 16 euro di imposta di bollo sono richiesti solo per gli studenti al primo anno di immatricolazione, ma non per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi.

    Ecco la frase:
    'All'importo dei contributi dovrai aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio (186 Euro) e l'eventuale imposta di bollo (16 Euro) dovuta solo dalle/dagli studenti iscritte/iscritti al primo anno.'

    Inoltre, in altri thread del forum ho trovato che il rinnovo dell'iscrizione avviene tramite il pagamento della prima rata, che include l'imposta di bollo virtuale sull'atto amministrativo implicito della domanda di iscrizione.

    Mi chiedo quindi:
    • Perché Unive non richiede l'imposta di bollo per il rinnovo come fanno altre università?
    • Si tratta di una scelta amministrativa specifica o c’è una normativa che lo giustifica?

    Se può essere utile, qui trovate il link al Manifesto delle Tasse 2024/2025 di Unive:
    https://www.unive.it/pag/fileadmin/u...24-25_A_01.pdf


  • #2
    Buongiorno,

    ieri sera prima di andare a dormire avevo scritto una risposta lunghissima, suddivisa in 4 o 5 paragrafi, prevedendo di terminarla e inviarla stamani.
    Stamattina mentre facevo colazione mi sono messo a lavorare sull'intervento e lo stavo giustappunto terminando, quando per un clic sbagliato ho caricato un'altra pagina. Al mio ritorno indietro, era rimasta memorizzata solo una piccola parte del mio post, quella redatta prima che il login scadesse!

    Praticamente facevo gli esempi tra varie università in merito all'applicazione del DPR 642/1972, al fine di evidenziare numerose difformità di comportamento. Avevo preso in considerazione diversi procedimenti amministrativi molto comuni in una dozzina di atenei mostrando per ciascuno di essi quelli che non fanno pagare l'imposta di bollo, quelli che la fanno pagare e quelli che addirittura la fanno pagare doppia (sull'istanza e sul provvedimento, oppure su due istanze contestuali che invece altri considerano nel loro complesso come un'unica istanza), con annesse e connesse considerazioni di carattere giuridico.

    Mi dispiace, ma ora non ho il tempo di riscrivere tutto. Mi limito alla conclusione, che era l'unica cosa che ancora mi era rimasta da redigere: il diritto purtroppo non è una scienza esatta e, al di là dei non rari casi in cui l'imposta viene bellamente evasa (tipo quelli in cui la stessa domanda viene assoggettata o meno all'imposta di bollo a seconda che sia proposta in formato cartaceo, semidigitale o elettronico), vi sono effettivamente delle zone d'ombra rispetto alle quali la legislazione non è molto chiara. Certo, a dire la verità la cosa che nella mia esperienza trova applicazione uniforme è proprio l'imposta di bollo annuale, rispetto alla quale quella della Ca' Foscari mi risulta essere l'unica eccezione. Ma oggettivamente la normativa è ambigua anche al riguardo: l'imposta è sull'istanza e assimilare il pagamento del bollettino a istanza potrebbe essere ritenuto arbitrario sulla base di una differente interpretazione, a mio avviso ammissibile, secondo cui l'iscrizione avviene d'ufficio in conseguenza della rilevazione del pagamento. A meno che non vi sia stata un'apposita circolare dell'allora Ministero delle finanze (oggi incorporato nel Ministero dell'economia, ma le cui funzioni di amministrazione finanziaria sono esercitate dall'Agenzia delle entrate, istituita con la riforma Bassanini nel 1999*), la prassi di addebitare l'imposta di bollo in modo virtuale insieme con la tassa di immatricolazione e iscrizione ovvero con la sola tassa di iscrizione, e i contributi universitari, e in particolare la prima rata in caso di dilazione del pagamento, si è diffusa con l'automazione dei sistemi di pagamento, ma non escludo che si fosse diffusa già quando i bollettini postali erano lavorati manualmente dagli allora CCSB (oggi CUAS), in quanto su di essi era possibile inserire la domanda di rinnovo dell'iscrizione nel campo relativo alla causale (chi ha vissuto negli anni '90 ricorderà che in questo modo si facevano anche gli abbonamenti alle riviste, l'iscrizione ad associazioni e altri acquisti per corrispondenza: si prendeva un bollettino e nel campo destinato alla causale, se non già premarcato, si inseriva per esempio «iscrizione per l'anno 2025», dopodiché il bollettino perveniva fisicamente al beneficiario, il quale rilevava i dati e spediva ciò che doveva spedire). Sennonché tale prassi è divenuta talmente generalizzata da essere percepita come obbligatoria e dunque essersi trasformata in consuetudine (ricordiamo che la consuetudine, o uso, nel nostro ordinamento è fonte del diritto quando manchi una fonte scritta – praeter legem – o quando svolge la funzione di completarla – secundum legem). Probabilmente in quel di Venezia si sono posti il problema e sono giunti a una diversa conclusione.
    Giurisprudenza in materia non ce n'è per due ragioni. La prima è che in caso di omissione dell'imposta di bollo non invalida l'atto, solo che l'amministrazione dovrebbe segnalare l'utente all'Amministrazione finanziaria per l'iscrizione a ruolo dell'imposta evasa e il conseguente recupero coattivo, cosa che logicamente non avviene qualora l'amministrazione stessa ritenga che l'imposta di bollo non sia dovuta, mentre in caso contrario è prassi (non corretta ma decisamente più sbrigativa) chiedere la regolarizzazione prima di evadere la pratica. La seconda è che nessuno dal quale sia preteso il versamento di un'imposta di bollo che lui ritenga non dovuta – a me è capitato perlomeno tre volte con l'imposta da 16 euro (già 14.62) e perlomeno un'altra con quella da 2 euro (già 1.81) – propone ricorso al giudice tributario per 16 euro.


    * I precedenti intendenze di finanza, uffici distrettuali delle imposte dirette, uffici IVA, uffici del registro (atti pubblici, atti privati, bollo, atti giudizaiari e ammenda, successioni, abbonamenti radio-TV) costituivano articolazioni funzionali e territoriali (tranne nel caso dell'URAR-TV, solo funzionale) del Ministero delle finanze e non autonome amministrazioni.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Grazie mille, dottore , per la risposta! Anche se hai perso parte del messaggio, quello che hai scritto è già molto chiaro e utile. È interessante vedere come le diverse università interpretano e applicano le normative in modo così diverso, e mi hai chiarito molti dubbi. Apprezzo molto il tempo e l'attenzione che hai dedicato alla mia domanda. Grazie ancora!

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      • #4
        Non mi sono dimenticato, eh
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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