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Annullamento contributo anno accademico 18/19 seconda e terza rata ca’ foscari

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  • Annullamento contributo anno accademico 18/19 seconda e terza rata ca’ foscari



    Ciao a tutti,




    mi trovo in una situazione complicata e vorrei sapere se qualcuno ha avuto una esperienza simile o può consigliarmi su come procedere.




    Nel 2018/19 ho pagato solo la prima rata delle tasse universitarie (cà Foscari), ma subito dopo mi sono trasferita all’estero, senza più frequentare l’università , iscrivermi a corsi o sostenere esami. Nel 2024, a ottobre, una raccomandata con la richiesta di pagamenti arretrati è stata recapitata al mio vecchio indirizzo di residenza in Italia (dove non vivo più da 7 anni). Io non ho firmato nè accettato questa raccomandata, ma l’ha presa mia madre, che ha il mio stesso cognome, anche se non abbiamo rapporti.




    Non ho risposto a quella raccomandata nè pagato gli arretrati. Ho solo chiesto alla segreteria di aggiornare i miei dati con il mio indirizzo estero e un nuovo numero di telefono. Mi hanno confermato il cambio di indirizzo, ma mi hanno detto che il sistema accetta solo numeri italiani.




    A febbraio 2025 è arrivata un’altra raccomandata, sempre al vecchio indirizzo italiano, con una richiesta di pagamento arretrati e una diffida ad adempiere entro il 15.03.2025. A quel punto ho inviato una richiesta di annullamento del contributo 2018/19 e una diffida per errato trattamento dei dati personali via e-mail all’ufficio carriere studenti, senza ricevere risposta. Ho quindi mandato la stessa richiesta per e-mail alla responsabile amministrativa e infine, non ricevendo risposta, ho inviato una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno .




    Ieri mi hanno finalmente risposto, dicendo che, avendo pagato la prima rata, ho formalizzato la mia iscrizione all’anno accademico 2018/19 e che la decadenza della carriera non annulla il debito. Mi hanno anche detto che, per ritirarmi formalmente dagli studi, devo comunque pagare il debito indicato nella raccomandata.




    Io però non voglio pagare, visto che sono passati più di 5 anni e non ho mai firmato nessuna raccomandata. Qualcuno ha avuto un caso simile? Ci sono soluzioni per opporsi a questa richiesta? Inoltre, vorrei che non mi inviassero più lettere al mio vecchio indirizzo italiano.




    Grazie mille a chiunque possa aiutarmi!

  • #2
    Buongiorno.

    L'Ateneo ha ragione nella misura in cui ti dice che avendo pagato la prima rata hai richiesto l'iscrizione a quell'anno accademico e, pertanto, hai contratto l'intero debito relativo a quell'anno. Infatti le varie rate delle tasse e dei contributi non costituiscono corrispettivi distinti per diverse porzioni dell'anno accademico, ma parti di un unico corrispettivo riferito all'intero anno. Ha torto nel subordinare l'accettazione di un'eventuale rinuncia agli studi al pagamento degli arretrati, poiché la questione debitoria e quella della carriera operano su due piani diversi, una civile e l'altra amministrativa.

    Per quanto concerne la tua non intenzione di pagare, il debito si estingue per intervenuta prescrizione, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in 5 anni. Ma il termine prescrittivo si interrompe ogni qualvolta vi è una interazione tra le parti in cui il creditore dichiara (o dimostra) di essere interessato a far valere il proprio diritto e/o il debitore dichiara (o dimostra) di non avere intenzione di adempiere la propria obbligazione, cioè estinguere il proprio debito. Mi pare che qui ci sia ampio materiale per comprovare la tua intenzione di non onorare la tua debenza (che è cosa diversa da averne contestato l'esistenza in radice, poiché tu non hai contestato l'illegittimità della pretesa creditoria, né avevi elementi per farlo) e anche il loro tentativo di recupero del credito, manifestato attraverso una nota che ha valore di costituzione in mora ex art. 1219 cod. civ., anche se qualificata come diffida ad adempiere ex 1456 (che non ha molto senso visto che non siamo in presenza di un rapporto contrattuale e dunque non ci sarebbe niente da risolvere). Il prossimo passaggio sarà un'ordinanza-ingiunzione e a quel punto scatterà il recupero coattivo delle somme.
    L'unica cosa che potresti fare è eccepire l'intervenuta prescrizione qualora la prima raccomandata sia stata spedita oltre il termine di prescrizione quinquennale, che si computa a partire dal giorno in cui l'obbligazione è scaduta, dunque l'ultimo giorno utile per pagare l'ultima rata relativa all'anno accademico de quo senza indennità di mora o altri supplementi. Avresti però dovuto farlo subito: in un eventuale giudizio, il tuo comportamento potrebbe essere rilevato dal giudice come legittimante l'altrui pretesa (adesso è più complicato sostenere che quello fosse il primo sollecito e che non ti fossi accorta che il debito era prescritto).

    Quanto alla validità della notificazione, le comunicazioni spedite a mezzo posta raccomandata ed equiparata (e.g. posta assicurata) con avviso di ricevimento (chiamato anche avviso di recapito o, informalmente, ricevuta di ritorno), anche se spedita attraverso un operatore postale autorizzato o dal concessionario del servizio universale di un sistema postale di uno stato estero aderente all'Unione postale universale (essendo il francese la lingua ufficiale dell'UPU, il termine universalmente riconosciuto è recommandé), si intendono perfezionate al momento della consegna a domicilio nelle mani del destinatario, di un familiare convivente che abbia compiuto 14 anni o di un addetto alla casa ovvero, in caso di assenza di persone in grado di ricevere l'atto, nel momento del ritiro. Qualora, decorsi dieci giorni dall'avviso (anche se la disponibilità al ritiro decorre successivamente, poiché l'ufficio inesitate non coincide con quello di recapito e dunque prima di essere messa in giacenza presso lo stesso deve fare dei giri di lavorazione), l'oggetto di corrispondenza non venga ritirato, la notificazione si intende perfezionata a quella data. Si tratta di un termine convenzionale previsto dalla legge anche se il documento viene ritirato successivamente e perfino se l'oggetto viene restituito al mittente per compiuta giacenza. Inoltre la notificazione è valida se il destinatario o chi per lui rifiuta la consegna o il ritiro. Se invece la restituzione al mittente avviene con le causali "indirizzo incompleto", "indirizzo inesatto", "indirizzo inesistente", "destinatario sconosciuto" (all'indirizzo / al civico), "destinatario irreperibile", "indirizzo inaccessibile", "zona non servita", allora la notificazione di norma non è valida, a meno che non vi sia la malafede da parte del destinatario (ad esempio se il destinatario è residente in una zona non servita e non elegge domicilio, agli effetti del contratto o della posizione amministrativa, presso un altro indirizzo, o non si fa trovare di proposito etc.).
    Per familiare convivente si intende iscritto allo stesso foglio di famiglia anagrafico (detto anche scheda di famiglia). Puoi verificare sull'ANPR, simulando l'emissione di un certificato di stato di famiglia, chi risulta convivente con te.
    Le notificazioni in formato cartaceo spedite a mezzo servizio postale sono valide qualora eseguite all'indirizzo comunicato dal destinatario al mittente e, in ogni caso, se eseguite all'indirizzo di residenza anagrafica (essendo la propria abitazione principale agli effetti di legge, come la sede legale per le imprese). La prima notificazione è dunque valida, poiché tu al momento di immatricolarti oppure al momento dell'ultimo aggiornamento dei dati eri residente lì e quell'indirizzo hai comunicato, poi non hai più dato notizia delle eventuali variazioni intercorse all'ateneo, che non è tenuto a conoscerle (semmai nel proprio interesse può procurarsi l'indirizzo di residenza attraverso i pubblici registri qualora una lettera torni indietro o per maggiore cautela, ma questa è una facoltà e non un obbligo). E purtroppo ti devo dare una brutta notizia: anche la seconda notificazione è valida, poiché eseguìta al tuo ultimo indirizzo di residenza in Italia. Se infatti sei un cittadino italiano iscritto all'Anagrafe italiani residenti all'estero, cosa che sarebbe tuo obbligo, le notificazioni si intendono validamente effettuate all'ultimo indirizzo di residenza in Italia (questo vale non solo per i cittadini, ma anche per gli stranieri che sono stati residenti in Italia); se poi sono effettuate da un ufficiale giudiziario non per il tramite del servizio postale, se questo non è noto (cosa tipica, per coloro che sono nati in Italia ma sono residenti all'estero dalla nascita) presso la casa del comune di nascita o, per i cittadini italiani nati all'estero, presso la residenza dell'ultimo avo residente in Italia. In alternativa, per i cittadini italiani residenti all'estero, è possibile effettuare la notificazione tramite UNEP all'ambasciata o consolato.
    Sono altresì valide le notificazioni via PEC, se viene usato l'indirizzo comunicato dal destinatario o uno iscritto a un pubblico registro, e la notificazione si intende validamente effettuata anche se il messaggio torna indietro per motivi tecnici di cui risponde il destinatario (e.g. casella piena, casella sospesa per morosità o disattivata per mancato rinnovo del contratto).
    D'altro canto, non puoi neanche vietare alla controparte di trattare i tuoi dati ai sensi del GDPR, poiché tali dati sono trattati al fine di esercitare un diritto.

    PS
    Esiste il responsabile amministrativo, non la responsabile amministrativa.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Buongiorno m@ria, buongiorno dottore,
      vi ringrazio per la condivisione e per la risposta.

      Mi trovo anch'io in una situazione molto simile con la stessa università:

      frequento l'anno accademico 2014/2015, pagando in ritardo di qualche giorno (a causa di un grave lutto) l'ultima rata dell'anno accademico con l'intenzione di porre fine alla carriera. Mi viene detto da un addetto allo sportello che per ritirarmi dagli studi devo pagare la mora sul ritardo del pagamento dell'ultima rata, che in questo caso, essendo la prima stata esonerata secondo reddito ISEE, viene raddoppiata e così calcolata anche una doppia mora (200 + 200). Molto deluso e amareggiato da tutto ciò decido di concentrare le mie energie ed attenzioni altrove.

      Il 02/10/2024 ricevo una raccomandata con "Richiesta di pagamento arretrati" entro il 30/12/2024.
      Stupito e un po' perplesso dalla notizia, lascio perdere credendo in un errore.

      Il 14/02/2025 ricevo un'altra raccomandata con "Richiesta di pagamento arretrati - Diffida ad adempiere" entro il 15/03/2024.

      Mi pare che la soluzione percorribile al momento sia eccepire l'intervenuta prescrizione attraverso PEC o posta raccomandata con ricevuta di ritorno, giusto?

      dottore vorrei chiederle qualche delucidazione in merito:
      -devo citare il giorno in cui l'obbligazione è scaduta? Perché al momento non saprei bene come recuperare la data precisa.
      -avendo di fatto pagato la rata (prima e seconda insieme, per il motivo di cui sopra), ciò che mi viene chiesto ora è il pagamento della mora, per questa, vale lo stesso tempo di prescrizione?
      -l'articolo del codice civile da citare nella lettera è il n.2946 e successiva sentenza n. 9846/2015 della Corte di Cassazione?

      Mi chiedevo inoltre se sentire attraverso via telefonica l'università per chiedere chiarimenti in merito potesse intendersi come "interazione tra le parti" e quindi far decadere tale prescrizione.

      Grazie della disponibilità e della comprensione.

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