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TASSE ARRETRATE UNIVERSITA' TELEMATICA INFO URGENTI SU COSA FARE

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  • TASSE ARRETRATE UNIVERSITA' TELEMATICA INFO URGENTI SU COSA FARE

    Ciao a tutti, vi descrivo la mia situazione.
    Mi sono iscritta ad un'uni telematica per l'a.a. 2022/2023 e ho pagato per intero il primo anno, ovvero 3900 Euro! veramente tanti soldini!! Non mi sono trovata bene per vari motivi, mai dato un esame, seguito un corso solo per pochissimo.Ora mi trovo a non sapere cosa fare riguardo alle tasse arretrate. Finora avrei accumulato un debito di oltre 8000 Euro considerando gli anni 2023/2024 e 2024/2025 e gli extra per il ritardato pagamento, ovvero 300 Euro per ogni anno? L'iscrizione mi scade ai primi di ottobre. Le domande sono le seguenti: se faccio rinuncia adesso agli studi, l'interruzione, tramite pec, continueranno a considerarmi iscritta fino a quando non saldo? Ho letto da qualche parte che bastano 2 anni di inattività per decadere in automatico come studente, è vero? Sul fatto che per la rinuncia agli studi chiedano 600 Euro vi sembra una cosa normale? Ci sono in questo contratto clausole vessatorie che ne minerebbero la validità? Il fatto di dover pagare una cifra così alta per recedere da un contratto è cosa normale? e se si rifiutassero di accordarmela? Devo parlare al più presto con un legale? cosa mi consigliate di fare? Finora ho ricevuto da parte loro solo una telefonata ma ho risposto che non ero interessata alla pubblicità; non ho ricevuto alcuna email nè pec. Ma solo leggendo questi vostri interventi ho capito la gravità della situazione! Vi prego di darmi consigli su come muovermi, grazie a tutti.

  • #2
    Io vorrei capire chi è stato l'imbecille che vi ha convinto che il rapporto con l'università ha natura contrattuale.

    Quando vi convincerete che l'iscrizione all'università ha natura amministrativa e cioè PUBBLICISTICA, allora sarà sempre troppo tardi.

    Vero, d'altro canto, che l'art. 4, c. 1, lett. b, del decreto interministeriale MIUR-MIT 17 aprile 2003, noto come decreto Moratti-Stanca, prevede la stipula di un contratto con lo studente, ma tale contratto ha il «fine di regolare l’adesione ai servizi erogati dalle Università telematiche, contemplando altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso, allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo». Cioè il contrato serve a regolare i servizi propri dell'università telematica, non la carriera studentesca, che infatti (vedi parte sottolineata) può essere conclusa anche recedendo dal contratto stesso.
    Il fatto che non possano iscriverti d'ufficio agli anni successivi al primo si deduce dalla disposizione di cui al d.lgs. 68/2012 in base al quale se lo studente non è stato iscritto per almeno due anni consecutivi è esonerato da tasse e contributi e può riprendere l'iscrizione pagando una speciale tassa di ricognizione. E questo vale per le università statali e non statali.
    BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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    • #3
      Grazie per la risposta. L'iscrizione mi scade il 07/10/2025, devo quindi fare da questa data in poi (dato che saranno trascorsi 2 anni di inattività) la rinuncia agli studi o richiedere la tassa di ricognizione? cioè sempre dal 07/10/2025 in poi, ho capito bene?

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      • #4
        Se fai la rinuncia agli studi, teoricamente, non devi pagare niente. Teoricamente. Nei fatti l'ateneo pretenderà dei soldi che non gli sono dovuti.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #5
          E in questo caso come dovrò muovermi? Avrò bisogno di un legale?

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          • #6
            Posso avere dei riferimenti di avvocati che si occupano di queste casistiche?

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            • #7
              Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
              Il fatto che non possano iscriverti d'ufficio agli anni successivi al primo si deduce dalla disposizione di cui al d.lgs. 68/2012 in base al quale se lo studente non è stato iscritto per almeno due anni consecutivi è esonerato da tasse e contributi e può riprendere l'iscrizione pagando una speciale tassa di ricognizione. E questo vale per le università statali e non statali.
              A questo proposito, vale la pena aggiungere che questa possibilità era già prevista ancor prima: già l'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio dello stesso anno, stabiliva che:
              «Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università».
              Testo completo: https://def.finanze.it/DocTribFronte...o=Articolo%208
              Ultima modifica di dottore; 11-06-2025, 15:58.

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              • #8
                Originariamente inviato da Franko0928 Visualizza il messaggio
                A questo proposito, vale la pena aggiungere che questa possibilità era già prevista ancor prima dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio dello stesso anno. In particolare, l’art. 8, comma 4, stabiliva che:
                Ti ho sistemato il testo perché non è prima del DPCM citato, ma è proprio con esso che si stabiliva quanto hai riportato.
                In effetti lo ricordavo anche io, ma non riuscivo a trovare il provvedimento
                La differenza è che il DPCM ha valore di regolamento amministrativo, mentre il decreto legislativo ha forza di legge, dunque prevale sui regolamenti in caso di antinomia in quanto le leggi e gli atti equiparati nella gerarchia delle fonti si collocano immediatamente dopo gli atti preordinati e subito prima dei regolamenti di portata generale (fonti secondarie ai sensi della legge 400/1988). Mantenendo la norma solo a livello di DPCM, ci sarebbe stato il rischio che le università, invocando l'autonomia, la disapplicassero (anche se io resto del parere che i regolamenti governativi vincolino le università e i regolamenti del singolo ateneo possano prevalere su quelli governativi solo entro i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti governativi stessi).
                Grazie per la dritta!
                BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                • #9
                  Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                  Ti ho sistemato il testo perché non è prima del DPCM citato, ma è proprio con esso che si stabiliva quanto hai riportato.
                  In effetti lo ricordavo anche io, ma non riuscivo a trovare il provvedimento
                  La differenza è che il DPCM ha valore di regolamento amministrativo, mentre il decreto legislativo ha forza di legge, dunque prevale sui regolamenti in caso di antinomia in quanto le leggi e gli atti equiparati nella gerarchia delle fonti si collocano immediatamente dopo gli atti preordinati e subito prima dei regolamenti di portata generale (fonti secondarie ai sensi della legge 400/1988). Mantenendo la norma solo a livello di DPCM, ci sarebbe stato il rischio che le università, invocando l'autonomia, la disapplicassero (anche se io resto del parere che i regolamenti governativi vincolino le università e i regolamenti del singolo ateneo possano prevalere su quelli governativi solo entro i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti governativi stessi).
                  Grazie per la dritta!
                  Grazie mille a te per il chiarimento!

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