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psicologia on line tra unimarconi o uninettuno

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  • psicologia on line tra unimarconi o uninettuno

    Salve sono di Firenze e, dato che lavoro, ero interessata alle università  telematiche in psicologia. Sono molto indecisa tra unimarconi e uninettuno.
    Volevo sapere da voi se c'è qualcuno che può indirizzarmi al meglio.
    Volevo sapere se il materiale che forniscono (slides video ecc) son fatti bene e integrano i libri di testo o se sono troppo generici o elementari
    Quale delle due facoltà  ha la possibilità  di fare più appelli.
    Se , una volta iscritti, si possono vedere i materiali di tutto il primo anno ( e studiare in contemporanea più cose ) oppure solo alcune materie per volta.
    Se i test obbligatori alla uninettuno sono utili o troppo onerosi in termini di tempo
    Se, studiando tre ore al giorno è fattibile ..
    Sembrerebbe poi molto diverso il piano di studi..
    Aspetto pareri, grazie elisa

  • #2
    Ciao Elisa, io sono iscritta da qualche mese alla Marconi e mi sto trovando molto bene, hanno anche costruito una nuova piattaforma compatibile con cellulari e tablet.
    Le lezioni sono video con materiale (slide e allegati), vieni seguita da un tutor che puoi contattare via piattaforma o via telefono e fai gli esami a Roma o nelle sedi esterne.
    Se ti può essere utile anch'io sono stata a un passo dall'iscrizione all'Uninettuno ma dopo essermi confrontata con miei amici che studiavano in quell'università  ho capito che la loro didattica non faceva per me: all'Uninettuno per essere ammessi agli esami vengono calcolati i minuti, bisogna partecipare al forum di ciascuna materia, chattare con i tutor più volte e fare esercitazioni che vengono viste e corrette, in pratica miniesami. La Marconi al contrario aiuta con la sua didattica e i tutor ma non pesa sul tuo tempo e ti lascia libertà  su tutto, puoi prepararti sui libri, sui compendi, sul materiale, puoi saltare le lezioni e fare quello che vuoi, basta che arrivi preparata all'esame. Capisci anche tu che a questo punto Uninettuno o università  tradizionale fanno impiegare lo stesso tempo.
    Aggiungo che la Marconi ha moltissime comunità  di studenti per la rete ed è facile confrontarsi con i colleghi. ha più di 15.000 iscritti da tutta Italia che si trovano e studiano insieme anche di persona.

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    • #3
      Facoltà di psicologia

      Ciao a tutti,
      scusate ma mi sono iscritta da poco al forum e forse faccio una domanda idiota.
      Tra le offerte formative dell'uni Marconi quella di mio interesse è il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche. La dicitura L-24 a cosa fa riferimento? Indica che cosa?
      Grazie in anticipo,
      Elena

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      • #4
        Benvenuta, Elena.

        Quella sigla indica la classe di afferenza del corso di laurea.
        La classe, indipendentemente dalla denominazione del titolo rilasciato, determina il suo valore legale.

        Con la riforma (DD.MM. 509/1999 e 270/2004, in attuazione dell‘art. 15, c. 95, della legge 127/1997) le università  sono divenute autonome nel progettare l‘offerta formativa, a cominciare dalle epigrafi dei corsi. Si è dunque reso necessario individuare a livello centrale un criterio univoco per stabilire il valore legale dei titoli rilasciati, nelle more che, con una riforma costituzionale, venisse abolito (cosa che non è mai avvenuta). Il Ministero ha dunque escogitato il sistema delle classi, che sono dei «contenitori» che definiscono obiettivi formativi comuni.
        Le classi sono definite per decreto ministeriale e sono distinte per le lauree e le lauree magistrali, mentre non sono previste per i master universitari e per i dottorati di ricerca.
        Per quanto concerne le lauree, ogni classe prevede una tabella con la distribuzione dei crediti per le attività  formative di base e quelle caratterizzanti la classe, per un totale attualmente non inferiore agli 80 crediti e non superiore ai 90. Per ogni settore scientifico-disciplinare è indicato il numero minimo e il numero massimo di crediti che il singolo ateneo può assegnarvi. Il settore scientifico-disciplinare sta all‘esame come la classe sta al titolo di studio: è un contenitore di insegnamenti dello stesso à mbito (non determina il valore legale rigidamente come la classe, però, infatti gli atenei possono riconoscere anche esami afferenti a un settore ai fini della convalida o dispensa di esami afferenti ad altri settori; esistono altresì delle affinità  ufficiali sulla base delle quali attribuire gli insegnamenti ai docenti di ruolo). Va da sé, dunque, che gli atenei sono già  molto autonomi rispetto a questi 80-90 crediti in quanto comunque non sono vincolati a insegnamenti specifici ma solo a contenitori più ampi. Per i rimanenti crediti funziona in questo modo:
        1. alle attività  formative autonomamente scelte dallo studente (purché coerenti con il progetto formativo) devono assegnare minimo 12 crediti;
        2. alle attività  formative in à mbiti affini o integrativi (a quelli di base o a quelli caratterizzanti) e/o alle culture di contesto e/o alla formazione disciplinare debbono dedicare non meno di 18 crediti;
        3. debbono prevedere un numero fisso di crediti per la prova finale e per la verifica della conoscenza di una lingua straniera (se non prevista come materia nell‘à mbito delle attività  di base, caratterizzanti oppure affini/integrative);
        4. possono prevedere attività  volte all‘acquisizione di conoscenze professionali finalizzate all‘inserimento del laureato nel mondo del lavoro e/o all‘esercizio di attività  professionali regolamentate (tirocinà® in convenzione con ordini e collegi professionali, praticantati, attività  riconosciute da ordini e collegi quali sostitutive del praticantato), previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo del lavoro valutando insieme con esse i fabbisogni formativi e la capacità  di assorbimento del mercato;
        5. possono prevedere attività  formative per l‘acquisizione ulteriori conoscenze linguistiche oppure abilità  informatiche e telematiche o comunque utili all‘inserimento lavorativo ovvero preordinate ad agevolare le scelte professionali (tirocinà® di formazione e orientamento, cosiddetti stages e che in inglese in realtà  si chiamano internships, talvolta erroneamente tradotto con "internati", e traineeships o trainings on the job, ma anche laboratorà®; solitamente tutto ciò va sotto voci come «altre attività  formative» o «ulteriori conoscenze di contesto»).
        Va da sé che ciascun corso di laurea potrebbe soddisfare i requisiti anche di più classi. La normativa consente di inquadrarlo sino a un massimo di due classi, rimettendo allo studente la scelta di indicare quella in cui conseguire il titolo (non è possibile conseguirlo in entrambe le classi in quanto si incorrerebbe nel divieto di contemporanea iscrizione).
        Gli atenei possono attivare più corsi di laurea della stessa classe, purché si differenzino tra loro per almeno 40 crediti e fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell‘art. 11, c. 7, lett. a, del decreto MIUR 270/2004, i corsi della stessa classe (e di gruppi di classi definiti affini dagli ordinamenti interni di ciascun ateneo) debbono condividere almeno 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi (e dunque idealmente collocati al primo anno; dico idealmente perché poi in molti atenei è possibile sostenere esami indipendentemente dall‘anno di corso cui afferiscono). Vale a dire che più corsi della stessa classe debbono per forza avere almeno 60 crediti negli stessi settori scientifico-disciplinari e almeno 40 in settori diversi. La denominazione del corso di studio e del titolo rilasciato deve riflettere gli obiettivi formativi del corso e non può prevedere la specificazione del curriculum o di altra suddivisione interna comunque denominata (art. 6, cc. 1-2, D.M. 16/03/2007), mentre la descrizione del curriculum seguìto dallo studente per conseguire il titolo va riportata nel diploma supplement (D.M. 30/04/2004; art. 11, c. 8, D.M. 270/2004; art. 6, c. 3, D.M. 16/03/2007). Faccio presente che per curriculum si intende «l‘insieme delle attività  formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo» (art. 1, c. 1, lett. p, D.M. 270/2004). Non esiste invece una definizione dei concetti di "percorso" e "orientamento", che generalmente vengono adoperati dagli atenei per indicare suddivisioni dei corsi ai quali non corrispondano ordinamenti differenziati, in particolare per quelle classi in cui la suddivisione in curricula è espressamente vietata. In questi casi nella banca dati dell‘offerta formativa il corso è depositato con un ordinamento unitario e le suddivisioni di cui sopra operano banalmente quali piani di studio preconfezionati, malcelatamente finalizzati a orientare le scelte degli studenti(*).

        Le attività  di base e caratterizzanti e sono stabilite autonomamente dagli atenei secondo i vincoli di cui sopra e vanno necessariamente valutate in trentesimi. Essendo molto ampio lo spazio di manovra tracciato dalle tabelle di classe, molti atenei usano consentire scelte degli studenti anche all‘interno di questi insegnamenti, ma si tratta di scelte in opzione, ad esempio è possibile scegliere tra più insegnamenti afferenti allo stesso settore, oppure tra insegnamenti afferenti a settori differenti che la tabella di classe prevede come alternativi. Ovviamente ciò avviene soprattutto in funzione della disponibilità  di docenza dell‘Ateneo, che deve assicurare che il 50% delle attività  relative al singolo corso di laurea o di laurea magistrale sia svolto da docenti di ruolo (professori ordinarà®, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato ad esaurimento), mentre in generale gli insegnamenti possono essere affidati anche a ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, professori incaricati stabilizzati, tecnici laureati e perfino personale non strutturato (docenti a contratto).
        Le attività  affini e integrative, dette anche di «à mbito aggregato di sede», sono stabilite in totale autonomia dagli atenei e pure sono valutate in trentesimi. Per queste alcune sedi usano prevedere liste di insegnamenti a scelta vincolata.
        Le attività  a scelta libera dello studente generalmente sono ricondotte a settori scientifico-disciplinari e valutate in trentesimi, ma in alcune sedi non concorrono alla media per la determinazione del voto finale (espresso obbligatoriamente in centodecimi: non è più ammessa la base 100, precedentemente adottata da alcune facoltà  di Ingegneria).
        Tutte le altre attività  non sono riferite a settori scientifico-disciplinari e, fatto salvo qualche caso isolato in cui viene valutata in trentesimi perfino la prova finale, non prevedono valutazione ma, al massimo, un giudizio di conformità  o idoneità  (il tirocinio va di solito semplicemente svolto e viene registrato come «effettuato» o «superato»).

        Al fine di evitare la parcellizzazione della didattica e la dispersione dell‘impegno degli studenti, è previsto che ciascun insegnamento non possa avere un peso, in ogni caso espresso in numero intero, inferiore a 6 crediti e in totale non debbono essere previsti più di 20 esami nell‘arco del triennio, eventualmente integrando le valutazioni finali del profitto relative a più insegnamenti o moduli coordinati. In realtà  gli esami effettivi a volte sono più di 20 in quanto alcuni atenei interpretano questa prescrizione come limitata alle attività  formative di base, caratterizzanti e dell‘à mbito aggregato di sede, escludendovi cioè gli insegnamenti a scelta libera degli studenti (che possono variare in funzione dei crediti di ciascun insegnamento) e/o le attività  che non prevedono valutazione in trentesimi.

        I crediti per attività  extrauniversitarie riconoscibili nell‘à mbito di ciascun corso, solitamente detti «crediti per competenze», sono stati ridotti a 12. Le valutazioni vanno effettuate caso per caso sulla base di istanze individuali debitamente documentate: sono esclusi accordi di categoria e qualsiasi forma di convenzione. I criteri debbono comunque essere predeterminati nei regolamenti didattici. Concorrono al tetto, oltre alle abilità  professionali attestate, le certificazioni linguistiche e informatiche e le attività  formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l‘università  abbia concorso. I crediti maturati in esami sostenuti presso altri atenei sono invece riconoscibili ad libitum, anzi vige l‘obbligo di riconoscere almeno il 50% dei crediti dei settori scientifico-disciplinari comuni qualora avvenga un passaggio o trasferimento da un corso ad un altro, anche presso università  diverse, e i due corsi afferiscano alla stessa classe, obbligo che esclude unicamente i corsi di laurea teledidattici (ad esempio quelli delle università  telematiche) non accreditati ai sensi del regolamento ministeriale adottato in applicazione dell‘art. 2, c. 148, del decreto-legge 262/2006 (convertito, con modificazioni, nella legge 286/2006). In ogni caso eventuali mancati riconoscimenti vanno adeguatamente motivati.
        In assenza di limiti espliciti, l‘unico limite implicito al riconoscimento è che, a parte i crediti per competenze (spesso e volentieri ricondotti a insegnamenti ad mentula canis), non possono essere complessivamente riconosciuti più crediti rispetto a quelli effettivamente maturati. Ciò significa che un ateneo può anche convalidare un insegnamento da 7 crediti sulla base di uno da 6, ma il totale dei crediti che andrà  a convalidare non potrà  mai superare quello maturato, quindi inevitabilmente quel credito andrà  recuperato mediante compensazione su qualche altra attività  formativa. In questo ci sono atenei più rigidi e altri più generosi. Spesso esami provvisti di settore vanno a convalidare semplici idoneità , mentre il caso inverso è piuttosto raro (ad esempio, è facile che un esame di lingua straniera valutato in trentesimi venga riconosciuto ai fini della convalida di una prova di idoneità  della stessa lingua, mentre ho visto fare il contrario solo a Bologna, in un corso in cui tuttavia ”“ in maniera non esattamente conforme alla disposizione di cui alla lettera d dell‘art. 11, c. 7, del decreto MURST 509/1999 e all‘omologa lettera e degli stessi articolo e comma del decreto MIUR 270/2004 ”“ venivano valutati come idoneità  anche gli esami di Composizione testi in italiano, Composizione testi in inglese I e Composizione testi in inglese II pur essendo inseriti tra le attività  didattiche obbligatorie della tabella di classe ”“ le vecchie classi di cui al decreto 04/08/2000, che orientavano anche le attività  affini e integrative, ponendo vincoli su ben 118 crediti ”“ e rispettivamente inquadrati nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/12, L-LIN/12 e L-LIN/11), anche se teoricamente non vietato. I criteri di affinità  e congruità  culturale applicati nelle singole sedi sono assai dissimili, anche perché raramente sono definiti da regolamenti o consuetudini generalmente riconosciute (e magari cristallizzate in documenti scritti). Più spesso si tratta di mera prassi e può anche dipendere dalla larghezza di manica del soggetto che materialmente opera la valutazione (anche se la competenza formale è quasi sempre di un organo collegiale, che ufficialmente emana l‘atto attraverso una delibera messa all‘ordine del giorno in una seduta e dunque soggetta ad approvazione per voto, generalmente palese. N.B.: quasi sempre l‘ordine del giorno è costituito da tutte le pratiche studenti aggregate tra loro e la votazione è unica. Alla scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell‘Università  di Firenze l‘atto da qualche anno viene invece monocraticamente adottato dal presidente del consiglio del corso di laurea; nelle telematiche non ho la più pallida idea di come funzioni perché, a parte la Nettuno, le prevalutazioni vengono fatte sempre dagli orientatori e sistematicamente rispettate dopo l‘immatricolazione senza che allo studente venga palesata, almeno per estremi, la relativa deliberazione. Dovrei studiarmi i regolamenti, ma credo che esistano dalle commissioni composte da un numero ristretto di docenti).

        Ricordo che il credito formativo universitario e accademico italiano corrisponde perfettamente al credito dell‘European credit transfer system; è cioè indicativo di 25 ore di lavoro. Attualmente la quota dell‘impegno orario individuale non può essere inferiore al 50% di queste 25 ore, fatte salve le attività  formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, e di conseguenza gli insegnamenti cattedratici non possono prevedere un numero di ore superiore a 12.5 per credito. Ai sensi dell‘articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 16/03/2007, lo studente che abbia maturato i crediti previsti dal corso in conformità  alle modalità  previste nel relativo regolamento didattico è ammesso a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all‘università . Ciò in conformità  alla giurisprudenza amministrativa che ha chiarito la differenza tra la previgente durata legale e l‘attuale durata «normale», ma, come ho spiegato proprio recentemente in un‘altra discussione, tale norma può essere facilmente aggirata dagli atenei in vario modo.
        Inoltre la recente riforma che ha consentito la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e corsi di diploma accademico tenuti presso i conservatorà® di musica da un lato e a corsi di specializzazione di area medica e corsi di dottorato di ricerca dall‘altro ha posto espressamente dei limiti sul numero dei crediti maturabili in un anno e, mentre è tollerata l‘esistenza di master universitari di durata annuale ma con un numero di crediti superiore a 60 (ce ne sono svariati con 70-80 crediti) oppure di durata biennale con un numero di crediti inferiore a 120 (master interuniversitario toscano in Giornalismo, ora soppresso: 90 crediti), una circolare ministeriale pone il limite di 60 crediti maturabili in un anno per coloro che siano iscritti, anche in contemporanea, ad attività  che non comportino il rilascio di titoli accademici (insegnamenti singoli, corsi di perfezionamento etc.).



        ______________
        * Diversamente si dovrebbero mettere in opzione più esami e chiedere agli studenti di presentare piani individuali per poi valutarne la coerenza, il che comporterebbe un aggravio della mole di lavoro tanto del personale tecnico-amministrativo tanto del personale docente (e sarebbe inevitabilmente foriero di controversie, specie in virtù di inevitabili trattamenti differenziati che ne scaturirebbero), oppure presentare le opzioni per gruppi (vale a dire costringere lo studente a scegliere un gruppo di esami associati tra loro e non il singolo esame in una rosa di alternative)*. Meno subdolamente, in alcuni corsi dell‘Alma mater Università  di Bologna si parla di «percorsi di scelta guidata» e «gruppi di attività  a scelta guidata». Ad esempio è così nel corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica, che non è suddiviso in curricula, ed è stato così in alcuni ordinamenti dei corsi di laurea delle ex facoltà  di Lettere e filosofia e Psicologia. In tali corsi, che sono anche suddivisi in curricula, ogni curriculum, che come ho accennato è una suddivisione ufficiale cui corrisponde uno specifico ordinamento didattico, prevede piani di studio a scelta guidata; lo studente deve selezionare la scelta guidata di riferimento quando va a compilare il piano di studi individuale (nell‘à mbito del quale sono possibili ulteriori scelte, libere e vincolate, in questo caso però non soggette ad approvazione). In altre parole, queste suddivisioni operano come i «settori» del vecchio corso di laurea quadriennale in Lettere. In tale corso l‘indirizzo, classico o moderno, in quanto costitutivo del corso di studi, veniva scelto in segreteria all‘atto dell‘immatricolazione (e l‘eventuale cambio di indirizzo era amministrativamente trattato quasi come un passaggio tra corsi: esistevano i consigli di indirizzo, come se fossero distinti corsi di laurea!), mentre il settore era il modello di riferimento che si sceglieva quando si presentava il piano di studi se optava per quello ai sensi della riforma del 1969 (chiamato «individuale» o talvolta, a Pisa ad esempio, «liberalizzato», in contrapposizione a quello «statutario»): pur con qualche differenza di sede (i settori, non costituendo per l‘appunto suddivisioni ufficiali ma dei semplici contenitori per semplificare l‘approvazione dei piani individuali, variavano da sede a sede), per Lettere nell‘indirizzo classico c‘erano i settori archeologico, filologico-letterario classico, linguistico classico, egittologico, storico-antico, storico-antropologico antico; per il moderno c‘erano i settori geografico, storico-artistico, musica e spettacolo, filologico moderno, linguistico moderno, storico. Nessuno vietava allo studente di presentare un piano individuale in cui fosse specificato solo l‘indirizzo senza il settore, ma era molto difficile che glielo approvassero, anche perché in alcuni atenei erano previsti dei sistemi di dissuasione a monte (ad esempio a Pisa per proporre il piano bisognava dichiarare sull‘apposito modulo la materia di tesi e fare controfirmare il tutto dal relatore; solo successivamente era possiible presentarlo. Questo faceva sì che la vera valutazione fosse effettuata dal proprio relatore, mentre la successiva approvazione finiva col rappresentare un mero passaggio formale).
        Ultima modifica di dottore; 15-07-2020, 12:38.
        BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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        • #5
          Errata corrige: laddove ho scritto «formazione disciplinare», intendevo riferirmi alla formazione INTERdisciplinare.
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          • #6
            Laurea L24

            Originariamente inviato da Elenacallons Visualizza il messaggio
            Ciao a tutti,
            scusate ma mi sono iscritta da poco al forum e forse faccio una domanda idiota.
            Tra le offerte formative dell'uni Marconi quella di mio interesse è il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche. La dicitura L-24 a cosa fa riferimento? Indica che cosa?
            Grazie in anticipo,
            Elena
            Ciao ELENA, mi sono iscritta da poco anch'io a questo forum per capire su quale università  potermi iscrivere a questo corso di laurea. La data del tuo messaggio risiede un pò di mesi fa e, volevo sapere in quale università  ti sei iscritta e se qualcuno mi potrebbe dare dei consigli. Sono una studentessa lavoratrice a tempo pieno quindi necessito di potermi collegare alle video lezioni, eventuali tutor nei tempi in cui non lavoro.

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            • #7
              Benvenuta, Anisha.

              La sigla L-24 fa riferimento alla classe del corso di studio.
              Le classi sono dei contenitori di corsi di studio aventi (teoricamente) i medesimi obiettivi formativi di base e, pertanto, una parte dei crediti formativi universitari comuni.

              Nel previgente ordinamento, era il Minsitero a fissare le caratteristiche dei corsi di studio e il valore legale di un titolo era definito dalla sua denominazione.
              Con la riforma, ogni università  stabilisce il nome da attribuire a ciascun corso di laurea e gran parte dei suoi contenuti e il sistema delle classi si è reso necessario al fine di garantire il valore legale dei titoli, che nell'ordinamento italiano è previsto quale principio costituzionale. Il valore legale di un titolo è giustappunto determinato dalla classe di afferenza, quindi se io mi sono laureato in Scienze e tecnologie della comunicazione musicale alla Statale di Milano nell'anno accademico 2004-2005 ho un titolo di studio equivalente (attenzione: l'equivalenza è un concetto diverso da quelli di equipollenza, equiparazione, assimilazione e corrispondenza) a quello di un laureato in Psicologia e comunicazione all'Università  di Milano-Bicocca, anche se probabilmente non abbiamo neanche un esame in comune.
              BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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              • #8
                Originariamente inviato da Anisha Visualizza il messaggio
                Ciao ELENA, mi sono iscritta da poco anch'io a questo forum per capire su quale università  potermi iscrivere a questo corso di laurea. La data del tuo messaggio risiede un pò di mesi fa e, volevo sapere in quale università  ti sei iscritta e se qualcuno mi potrebbe dare dei consigli. Sono una studentessa lavoratrice a tempo pieno quindi necessito di potermi collegare alle video lezioni, eventuali tutor nei tempi in cui non lavoro.
                Solitamente questo forum viene utilizzato per "un morso e via".

                Domanda in cui si pretende che facciamo orientamento, risposta, nessun ringraziamento, al massimo un like.
                Anche per quello non capisco Dottore quando perde pomeriggi interi per spiegare la storia di un corso di laurea da Cavour in poi. Ah ah!

                Spero che ti risponda, in caso se vuoi posso darti qualche informazione io.

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                • #9
                  Originariamente inviato da Anisha Visualizza il messaggio
                  Sono una studentessa lavoratrice a tempo pieno quindi necessito di potermi collegare alle video lezioni, eventuali tutor nei tempi in cui non lavoro.
                  Tutte le università  telematiche offrono questo servizio, e dappertutto tranne che alla eCampus esso è incluso nella retta.
                  Il tutorato che io sappia però funziona meglio in Cusano e in Marconi, e forse anche in Pegaso (ove è possibile iscriversi tramite centri studio convenzionati pagando meno che in sede; tali centri offrono propri servizi di tutorato, ma non so se a pagamento. Pegaso però non ha corsi L-24 né LM-51. Li ha Mercatorum). In Unitelma Sapienza è in tutto e per tutto assimilabile ai tutorati previsti nelle università  statali, quindi non ti aspettare chissà  che. Unidav non pervenuta.
                  BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                  • #10
                    Originariamente inviato da dottore Visualizza il messaggio
                    Benvenuta, Elena.

                    Quella sigla indica la classe di afferenza del corso di laurea.
                    La classe, indipendentemente dalla denominazione del titolo rilasciato, determina il suo valore legale.

                    Con la riforma (DD.MM. 509/1999 e 270/2004, in attuazione dell‘art. 15, c. 95, della legge 127/1997) le università  sono divenute autonome nel progettare l‘offerta formativa, a cominciare dalle epigrafi dei corsi. Si è dunque reso necessario individuare a livello centrale un criterio univoco per stabilire il valore legale dei titoli rilasciati, nelle more che, con una riforma costituzionale, venisse abolito (cosa che non è mai avvenuta). Il Ministero ha dunque escogitato il sistema delle classi, che sono dei «contenitori» che definiscono obiettivi formativi comuni.
                    Le classi sono definite per decreto ministeriale e sono distinte per le lauree e le lauree magistrali, mentre non sono previste per i master universitari e per i dottorati di ricerca.
                    Per quanto concerne le lauree, ogni classe prevede una tabella con la distribuzione dei crediti per le attività  formative di base e quelle caratterizzanti la classe, per un totale attualmente non inferiore agli 80 crediti e non superiore ai 90. Per ogni settore scientifico-disciplinare è indicato il numero minimo e il numero massimo di crediti che il singolo ateneo può assegnarvi. Il settore scientifico-disciplinare sta all‘esame come la classe sta al titolo di studio: è un contenitore di insegnamenti dello stesso à mbito (non determina il valore legale rigidamente come la classe, però, infatti gli atenei possono riconoscere anche esami afferenti a un settore ai fini della convalida o dispensa di esami afferenti ad altri settori; esistono altresì delle affinità  ufficiali sulla base delle quali attribuire gli insegnamenti ai docenti di ruolo). Va da sé, dunque, che gli atenei sono già  molto autonomi rispetto a questi 80-90 crediti in quanto comunque non sono vincolati a insegnamenti specifici ma solo a contenitori più ampi. Per i rimanenti crediti funziona in questo modo:
                    1. alle attività  formative autonomamente scelte dallo studente (purché coerenti con il progetto formativo) devono assegnare minimo 12 crediti;
                    2. alle attività  formative in à mbiti affini o integrativi (a quelli di base o a quelli caratterizzanti) e/o alle culture di contesto e/o alla formazione disciplinare debbono dedicare non meno di 18 crediti;
                    3. debbono prevedere un numero fisso di crediti per la prova finale e per la verifica della conoscenza di una lingua straniera (se non prevista come materia nell‘à mbito delle attività  di base, caratterizzanti oppure affini/integrative);
                    4. possono prevedere attività  volte all‘acquisizione di conoscenze professionali finalizzate all‘inserimento del laureato nel mondo del lavoro e/o all‘esercizio di attività  professionali regolamentate (tirocinà® in convenzione con ordini e collegi professionali, praticantati, attività  riconosciute da ordini e collegi quali sostitutive del praticantato), previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo del lavoro valutando insieme con esse i fabbisogni formativi e la capacità  di assorbimento del mercato;
                    5. possono prevedere attività  formative per l‘acquisizione ulteriori conoscenze linguistiche oppure abilità  informatiche e telematiche o comunque utili all‘inserimento lavorativo ovvero preordinate ad agevolare le scelte professionali (tirocinà® di formazione e orientamento, cosiddetti stages e che in inglese in realtà  si chiamano internships, talvolta erroneamente tradotto con "internati", e traineeships o trainings on the job, ma anche laboratorà®; solitamente tutto ciò va sotto voci come «altre attività  formative» o «ulteriori conoscenze di contesto»).
                    Va da sé che ciascun corso di laurea potrebbe soddisfare i requisiti anche di più classi. La normativa consente di inquadrarlo sino a un massimo di due classi, rimettendo allo studente la scelta di indicare quella in cui conseguire il titolo (non è possibile conseguirlo in entrambe le classi in quanto si incorrerebbe nel divieto di contemporanea iscrizione).
                    Gli atenei possono attivare più corsi di laurea della stessa classe, purché si differenzino tra loro per almeno 40 crediti e fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell‘art. 11, c. 7, lett. a, del decreto MIUR 270/2004, i corsi della stessa classe (e di gruppi di classi definiti affini dagli ordinamenti interni di ciascun ateneo) debbono condividere almeno 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi (e dunque idealmente collocati al primo anno; dico idealmente perché poi in molti atenei è possibile sostenere esami indipendentemente dall‘anno di corso cui afferiscono). Vale a dire che più corsi della stessa classe debbono per forza avere almeno 60 crediti negli stessi settori scientifico-disciplinari e almeno 40 in settori diversi. La denominazione del corso di studio e del titolo rilasciato deve riflettere gli obiettivi formativi del corso e non può prevedere la specificazione del curriculum o di altra suddivisione interna comunque denominata (art. 6, cc. 1-2, D.M. 16/03/2007), mentre la descrizione del curriculum seguìto dallo studente per conseguire il titolo va riportata nel diploma supplement (D.M. 30/04/2004; art. 11, c. 8, D.M. 270/2004; art. 6, c. 3, D.M. 16/03/2007). Faccio presente che per curriculum si intende «l‘insieme delle attività  formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo» (art. 1, c. 1, lett. p, D.M. 270/2004). Non esiste invece una definizione dei concetti di "percorso" e "orientamento", che generalmente vengono adoperati dagli atenei per indicare suddivisioni dei corsi ai quali non corrispondano ordinamenti differenziati, in particolare per quelle classi in cui la suddivisione in curricula è espressamente vietata. In questi casi nella banca dati dell‘offerta formativa il corso è depositato con un ordinamento unitario e le suddivisioni di cui sopra operano banalmente quali piani di studio preconfezionati, malcelatamente finalizzati a orientare le scelte degli studenti(*).

                    Le attività  di base e caratterizzanti e sono stabilite autonomamente dagli atenei secondo i vincoli di cui sopra e vanno necessariamente valutate in trentesimi. Essendo molto ampio lo spazio di manovra tracciato dalle tabelle di classe, molti atenei usano consentire scelte degli studenti anche all‘interno di questi insegnamenti, ma si tratta di scelte in opzione, ad esempio è possibile scegliere tra più insegnamenti afferenti allo stesso settore, oppure tra insegnamenti afferenti a settori differenti che la tabella di classe prevede come alternativi. Ovviamente ciò avviene soprattutto in funzione della disponibilità  di docenza dell‘Ateneo, che deve assicurare che il 50% delle attività  relative al singolo corso di laurea o di laurea magistrale sia svolto da docenti di ruolo (professori ordinarà®, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato ad esaurimento), mentre in generale gli insegnamenti possono essere affidati anche a ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, professori incaricati stabilizzati, tecnici laureati e perfino personale non strutturato (docenti a contratto).
                    Le attività  affini e integrative, dette anche di «à mbito aggregato di sede», sono stabilite in totale autonomia dagli atenei e pure sono valutate in trentesimi. Per queste alcune sedi usano prevedere liste di insegnamenti a scelta vincolata.
                    Le attività  a scelta libera dello studente generalmente sono ricondotte a settori scientifico-disciplinari e valutate in trentesimi, ma in alcune sedi non concorrono alla media per la determinazione del voto finale (espresso obbligatoriamente in centodecimi: non è più ammessa la base 100, precedentemente adottata da alcune facoltà  di Ingegneria).
                    Tutte le altre attività  non sono riferite a settori scientifico-disciplinari e, fatto salvo qualche caso isolato in cui viene valutata in trentesimi perfino la prova finale, non prevedono valutazione ma, al massimo, un giudizio di conformità  o idoneità  (il tirocinio va di solito semplicemente svolto e viene registrato come «effettuato» o «superato»).

                    Al fine di evitare la parcellizzazione della didattica e la dispersione dell‘impegno degli studenti, è previsto che ciascun insegnamento non possa avere un peso, in ogni caso espresso in numero intero, inferiore a 6 crediti e in totale non debbono essere previsti più di 20 esami nell‘arco del triennio, eventualmente integrando le valutazioni finali del profitto relative a più insegnamenti o moduli coordinati. In realtà  gli esami effettivi a volte sono più di 20 in quanto alcuni atenei interpretano questa prescrizione come limitata alle attività  formative di base, caratterizzanti e dell‘à mbito aggregato di sede, escludendovi cioè gli insegnamenti a scelta libera degli studenti (che possono variare in funzione dei crediti di ciascun insegnamento) e/o le attività  che non prevedono valutazione in trentesimi.

                    I crediti per attività  extrauniversitarie riconoscibili nell‘à mbito di ciascun corso, solitamente detti «crediti per competenze», sono stati ridotti a 12. Le valutazioni vanno effettuate caso per caso sulla base di istanze individuali debitamente documentate: sono esclusi accordi di categoria e qualsiasi forma di convenzione. I criteri debbono comunque essere predeterminati nei regolamenti didattici. Concorrono al tetto, oltre alle abilità  professionali attestate, le certificazioni linguistiche e informatiche e le attività  formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l‘università  abbia concorso. I crediti maturati in esami sostenuti presso altri atenei sono invece riconoscibili ad libitum, anzi vige l‘obbligo di riconoscere almeno il 50% dei crediti dei settori scientifico-disciplinari comuni qualora avvenga un passaggio o trasferimento da un corso ad un altro, anche presso università  diverse, e i due corsi afferiscano alla stessa classe, obbligo che esclude unicamente i corsi di laurea teledidattici (ad esempio quelli delle università  telematiche) non accreditati ai sensi del regolamento ministeriale adottato in applicazione dell‘art. 2, c. 148, del decreto-legge 262/2006 (convertito, con modificazioni, nella legge 286/2006). In ogni caso eventuali mancati riconoscimenti vanno adeguatamente motivati.
                    In assenza di limiti espliciti, l‘unico limite implicito al riconoscimento è che, a parte i crediti per competenze (spesso e volentieri ricondotti a insegnamenti ad mentula canis), non possono essere complessivamente riconosciuti più crediti rispetto a quelli effettivamente maturati. Ciò significa che un ateneo può anche convalidare un insegnamento da 7 crediti sulla base di uno da 6, ma il totale dei crediti che andrà  a convalidare non potrà  mai superare quello maturato, quindi inevitabilmente quel credito andrà  recuperato mediante compensazione su qualche altra attività  formativa. In questo ci sono atenei più rigidi e altri più generosi. Spesso esami provvisti di settore vanno a convalidare semplici idoneità , mentre il caso inverso è piuttosto raro (ad esempio, è facile che un esame di lingua straniera valutato in trentesimi venga riconosciuto ai fini della convalida di una prova di idoneità  della stessa lingua, mentre ho visto fare il contrario solo a Bologna, in un corso in cui tuttavia ”“ in maniera non esattamente conforme alla disposizione di cui alla lettera d dell‘art. 11, c. 7, del decreto MURST 509/1999 e all‘omologa lettera e degli stessi articolo e comma del decreto MIUR 270/2004 ”“ venivano valutati come idoneità  anche gli esami di Composizione testi in italiano, Composizione testi in inglese I e Composizione testi in inglese II pur essendo inseriti tra le attività  didattiche obbligatorie della tabella di classe ”“ le vecchie classi di cui al decreto 04/08/2000, che orientavano anche le attività  affini e integrative, ponendo vincoli su ben 118 crediti ”“ e rispettivamente inquadrati nei settori scientifico-disciplinari L-FIL-LET/12, L-LIN/12 e L-LIN/11), anche se teoricamente non vietato. I criteri di affinità  e congruità  culturale applicati nelle singole sedi sono assai dissimili, anche perché raramente sono definiti da regolamenti o consuetudini generalmente riconosciute (e magari cristallizzate in documenti scritti). Più spesso si tratta di mera prassi e può anche dipendere dalla larghezza di manica del soggetto che materialmente opera la valutazione (anche se la competenza formale è quasi sempre di un organo collegiale, che ufficialmente emana l‘atto attraverso una delibera messa all‘ordine del giorno in una seduta e dunque soggetta ad approvazione per voto, generalmente palese. N.B.: quasi sempre l‘ordine del giorno è costituito da tutte le pratiche studenti aggregate tra loro e la votazione è unica. Alla scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri" dell‘Università  di Firenze l‘atto da qualche anno viene invece monocraticamente adottato dal presidente del consiglio del corso di laurea; nelle telematiche non ho la più pallida idea di come funzioni perché, a parte la Nettuno, le prevalutazioni vengono fatte sempre dagli orientatori e sistematicamente rispettate dopo l‘immatricolazione senza che allo studente venga palesata, almeno per estremi, la relativa deliberazione. Dovrei studiarmi i regolamenti, ma credo che esistano dalle commissioni composte da un numero ristretto di docenti).

                    Ricordo che il credito formativo universitario e accademico italiano corrisponde perfettamente al credito dell‘European credit transfer system; è cioè indicativo di 25 ore di lavoro. Attualmente la quota dell‘impegno orario individuale non può essere inferiore al 50% di queste 25 ore, fatte salve le attività  formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, e di conseguenza gli insegnamenti cattedratici non possono prevedere un numero di ore superiore a 12.5 per credito. Ai sensi dell‘articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 16/03/2007, lo studente che abbia maturato i crediti previsti dal corso in conformità  alle modalità  previste nel relativo regolamento didattico è ammesso a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all‘università . Ciò in conformità  alla giurisprudenza amministrativa che ha chiarito la differenza tra la previgente durata legale e l‘attuale durata «normale», ma, come ho spiegato proprio recentemente in un‘altra discussione, tale norma può essere facilmente aggirata dagli atenei in vario modo.
                    Inoltre la recente riforma che ha consentito la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e corsi di diploma accademico tenuti presso i conservatorà® di musica da un lato e a corsi di specializzazione di area medica e corsi di dottorato di ricerca dall‘altro ha posto espressamente dei limiti sul numero dei crediti maturabili in un anno e, mentre è tollerata l‘esistenza di master universitari di durata annuale ma con un numero di crediti superiore a 60 (ce ne sono svariati con 70-80 crediti) oppure di durata biennale con un numero di crediti inferiore a 120 (master interuniversitario toscano in Giornalismo, ora soppresso: 90 crediti), una circolare ministeriale pone il limite di 60 crediti maturabili in un anno per coloro che siano iscritti, anche in contemporanea, ad attività  che non comportino il rilascio di titoli accademici (insegnamenti singoli, corsi di perfezionamento etc.).



                    ______________
                    * Diversamente si dovrebbero mettere in opzione più esami e chiedere agli studenti di presentare piani individuali per poi valutarne la coerenza, il che comporterebbe un aggravio della mole di lavoro tanto del personale tecnico-amministrativo tanto del personale docente (e sarebbe inevitabilmente foriero di controversie, specie in virtù di inevitabili trattamenti differenziati che ne scaturirebbero), oppure presentare le opzioni per gruppi (vale a dire costringere lo studente a scegliere un gruppo di esami associati tra loro e non il singolo esame in una rosa di alternative)*. Meno subdolamente, in alcuni corsi dell‘Alma mater Università  di Bologna si parla di «percorsi di scelta guidata» e «gruppi di attività  a scelta guidata». Ad esempio è così nel corso di laurea magistrale in Ingegneria meccanica, che non è suddiviso in curricula, ed è stato così in alcuni ordinamenti dei corsi di laurea delle ex facoltà  di Lettere e filosofia e Psicologia. In tali corsi, che sono anche suddivisi in curricula, ogni curriculum, che come ho accennato è una suddivisione ufficiale cui corrisponde uno specifico ordinamento didattico, prevede piani di studio a scelta guidata; lo studente deve selezionare la scelta guidata di riferimento quando va a compilare il piano di studi individuale (nell‘à mbito del quale sono possibili ulteriori scelte, libere e vincolate, in questo caso però non soggette ad approvazione). In altre parole, queste suddivisioni operano come i «settori» del vecchio corso di laurea quadriennale in Lettere. In tale corso l‘indirizzo, classico o moderno, in quanto costitutivo del corso di studi, veniva scelto in segreteria all‘atto dell‘immatricolazione (e l‘eventuale cambio di indirizzo era amministrativamente trattato quasi come un passaggio tra corsi: esistevano i consigli di indirizzo, come se fossero distinti corsi di laurea!), mentre il settore era il modello di riferimento che si sceglieva quando si presentava il piano di studi se optava per quello ai sensi della riforma del 1969 (chiamato «individuale» o talvolta, a Pisa ad esempio, «liberalizzato», in contrapposizione a quello «statutario»): pur con qualche differenza di sede (i settori, non costituendo per l‘appunto suddivisioni ufficiali ma dei semplici contenitori per semplificare l‘approvazione dei piani individuali, variavano da sede a sede), per Lettere nell‘indirizzo classico c‘erano i settori archeologico, filologico-letterario classico, linguistico classico, egittologico, storico-antico, storico-antropologico antico; per il moderno c‘erano i settori geografico, storico-artistico, musica e spettacolo, filologico moderno, linguistico moderno, storico. Nessuno vietava allo studente di presentare un piano individuale in cui fosse specificato solo l‘indirizzo senza il settore, ma era molto difficile che glielo approvassero, anche perché in alcuni atenei erano previsti dei sistemi di dissuasione a monte (ad esempio a Pisa per proporre il piano bisognava dichiarare sull‘apposito modulo la materia di tesi e fare controfirmare il tutto dal relatore; solo successivamente era possibile presentarlo. Questo faceva sì che la vera valutazione fosse effettuata dal proprio relatore, mentre la successiva approvazione finiva col rappresentare un mero passaggio formale).

                    Letto tutta ora questa esaustivissima spiegazione.
                    Per me che son completamente al di fuori del mondo universitario è utilissima, mi sa che me la salvo e poi me la studio meglio.
                    Le mie conoscenze del mondo universitario erano solo "per sentito dire" e risalenti a circa 25-30 anni fa, quando la frequentavano i miei amici!
                    Ultima modifica di dottore; 15-07-2020, 12:38.

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                    • #11
                      25-30 anni fa c'erano le facoltà  e i corsi di laurea, non le classi.
                      Siccome molte facoltà  avevano un unico corso di laurea con la stessa denominazione della facoltà , spesso nel linguaggio corrente facoltà  e corso di laurea venivano confusi. Da questo deriva evidentemente l'uso improprio del termine "facoltà " per indicare un corso di studi (uso sbagliato che ho visto anche in qualche quiz televisivo, anche recente).
                      BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                      • #12
                        Uninettuno o Unitelma Sapienza?

                        Buonasera, sto facendo qualche ricerca per scegliere l'università  telematica più adatta a me, e sono arrivata al punto di essere indecisa tra Uninettuno e Unitelma Sapienza.
                        Quindi vorrei chiedervi, quale delle due è la migliore per seguire il corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche?

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                        • #13
                          Benvenuta nel forum.

                          Sono due corsi di laurea molto diversi, anche se identici nel valore legale. Scegli in base ai piani di studio: quello di Uninettuno è orientato alla psicologia sociale, quello di Unitelma Sapienza alla psicologia generale.
                          Attenzione: il corso di Unitelma Sapienza è interateneo con la Sapienza e la sede di incardinamento amministrativo è quest'ultima. É a numero programmato e per potervi accedere devi consultare il bando Sapienza. Sarai inoltre obbligata a sostenere gli esami alla Sapienza.
                          BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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                          • #14
                            Grazie per la risposta!
                            La Uninettuno, invece, dove dà  la possibilità  di fare gli esami (se non chiedo troppo)?
                            E ultima domanda: i tirocini sono obbligatori prima della laurea?

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                            • #15
                              Originariamente inviato da Sara9096 Visualizza il messaggio
                              La Uninettuno, invece, dove dà  la possibilità  di fare gli esami (se non chiedo troppo)?
                              Qui.

                              E ultima domanda: i tirocini sono obbligatori prima della laurea?
                              Stai parlando del tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione professionale oppure del tirocinio previsto dal piano di studi?
                              BA Media & journalism BS Administration MPA Management & e-governance MBA General management LLM Law MA Political science MA Business & public communication PhD Digital law & economics

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