Quelli che tu chiami assistenti sono collaboratori, di solito informali e comunque non strutturati, dei docenti; esistono dappertutto, anche (anzi soprattutto, se parliamo di quelle più grandi) nelle università statali, e spesso agli esami si vedono solo loro e non i docenti. I verbali però vengono firmati da questi ultimi.
Ciò non toglie che per una questione normativa devono essere sempre presenti professori o altri docenti e assimilati (compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che però nelle università statali non esistono) nelle commissioni di esame, fossero pure monocratiche. Il personale docente e assimilato (non necessariamente in generale, ma a questo specifico fine) è composto da:
- professori di ruolo di prima fascia (straordinarà® o ordinarà®);
- professori di ruolo di seconda fascia;
- professori incaricati stabilizzati (in ultimo, con legge 766/1973) e assistenti del ruolo ad esaurimento (ut supra, previsti dalla legge 349/1958);
- ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento dal 2010);
- ricercatori a tempo determinato;
- docenti a contratto;
- in alcuni casi, professori emeriti o fuori ruolo;
- incaricati interni di attività di docenza (tecnici laureati, collaboratori esperti linguistici ex lettori);
- titolari di borse di ricerca (i cosiddetti assegnisti).
La libera docenza fu abolita con legge 924/1970 e oramai gli ultimi liberi docenti saranno morti.
Tutto il personale di cui sopra può essere responsabile di insegnamenti (per titolarità , affidamento e didattica integrativa o supplenza).
Inoltre alcune università prevedono espressamente nei regolamenti didattici che delle commissioni d'esame possano far parte collaboratori volontari a titolo gratuito, non strutturati, variamente denominati (tipicamente si chiamano «cultori della materia», talvolta «laureati frequentatori», e sono quelli che comunemente vengono scambiati per i vecchi assistenti, che invece erano dipendenti strutturati); la Cusano prevede addirittura, secondo un ordine di priorità , che ne possano far parte gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, ma non in qualità di presidenti.
Tanto premesso, se l'esame scritto avviene con correzione differita non è tecnicamente necessario che siano presente componenti della commmissione; possono esserci anche dei semplici «controllori» incaricati esclusivamente di raccogliere gli elaborati, che avranno cura di trasmettere alla commissione.
Un numero minimo dei componenti la commissione (che comunque può essere anche monocratica, sempre in base a quanto stabilito in autonomia dall'ateneo) deve però avere l'esame in mano.
Faccio presente, infine, che non è obbligatorio che la commissione di un esame sia composta dal responsabile dell'insegnamento (sembrerà un paradosso, ma è così).

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